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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2025, n. 27157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27157 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VD EN nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 18/11/2024; preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere Simonetta Colella;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dall'avv. Luca Pancotti datata 4 giugno 2025; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 2201 del 18/11/2024, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza n. 101 emessa in data 16/02/2023 dal Gup del Tribunale di Ancona, con la quale l'imputato EN VD, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato per il reato di cui agli articoli 81 comma 2, 629 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia (anni tre e mesi quattro di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27157 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/06/2025 reclusione ed euro 800,00 di multa) e al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile NI IC, per avere costretto quest'ultimo, con minaccia di violenze fisiche e con allusioni alle abitudini dei figli, a consegnargli la somma complessiva di euro 46.200,00 in contanti, per il suo intervento di recupero crediti, mai di fatto portato a termine. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell'articolo 606 lett. e) cod. proc. pen., l'omessa e illogica motivazione della sentenza impugnata - riportandone passi testuali - in ordine al contenuto delle registrazioni audio acquisite;
violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.. In particolare, si deduce il vizio di omissione di motivazione relativamente al punto della sentenza (pag. 9 penultimo capoverso) in cui il Giudice tratta del contenuto dei file audio registrati dalla persona offesa e contenuti nei cd in atti;
osserva la difesa che la motivazione si soffermerebbe esclusivamente su aspetti non contestati, emergenti da tali registrazioni, come la circostanza pacifica dell'intermediazione di VD su incarico di IC per il recupero del credito da questi vantato nei confronti di FO (con riferimento particolare ad un incontro a tre avvenuto il 3 agosto 2020 tra IC, FO e VD); sarebbero invece del tutto omesse indicazioni e valutazioni sul contenuto di altre conversazioni contenute nei file audio in atti, che smentirebbero le dichiarazioni contenute nella querela del IC, dimostrando l'esistenza di un rapporto paritario tra i due;
in particolare, la difesa segnala il contenuto di altre due registrazioni avvenute in data 3 agosto 2020, dalle quali si evincerebbe che era stato lo stesso IC a prendere contatti con VD in cambio di un compenso in denaro per incaricarlo del recupero del credito vantato nei confronti di FO: il file audio denominato "allegato 56", avente ad oggetto la registrazione dell'incontro del 3 agosto 2020 tra FO e IC, al quale interviene VD, che raggiunge i due al minuto 9'50" della registrazione, sarebbe l'unica registrazione di una condotta minacciosa riferibile ad VD, peraltro rivolta non a IC bensì a FO, al quale VD si rivolge dicendo "facciamo dopo i conti", tanto che lo stesso querelante lo interrompe dicendogli più volte "lascialo stare, EN.."; dalla registrazione pertanto non risulterebbe alcuna forma di violenza o minaccia da parte di VD nei confronti di IC;
ancora più eloquente in tal senso sarebbe la registrazione contenuta in un altro file audio in atti, allegato alla querela, denominato "EN 03 08 2020 consegna", avente per oggetto un colloquio, datato anch'esso 3 agosto 2020, durante il quale VD riceve da IC una somma di denaro a titolo di compenso per l'incarico ricevuto: dall'ascolto del file audio risulterebbe l'esistenza, tra imputato e persona offesa, di un rapporto paritario, oltre al fatto che era stata quest'ultima a cercare il primo per affidargli il recupero del credito vantato nei confronti di FO (viene riportato testualmente il minuto 3'51" della registrazione, in cui IC dice ".. Io ti sto pagando per una prestazione che tu mi devi assicurare... io voglio un lavoro bello.., ne ho parlato anche con mio fratello che ti conosce., tu devi portarmi 125.000 euro.. e finché non li vedo, non mi devi chiedere più niente.."); ancora, la difesa segnala il minuto 1'20" in cui si sente IC dire ".. Allora vado da qualcun altro", e il minuto 4'00" in cui egli 2 aggiunge "non mi chiedere più niente a costo di cambiare squadra.. vado giù a Napoli"; osserva la difesa come tali contenuti appaiano rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza o meno della condotta estorsiva contestata e siano stati omessi nella motivazione della sentenza impugnata (come anche in quella di primo grado), che non si confronterebbe con tali contenuti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. il travisamento del fatto e delle prove;
erronea valutazione del contenuto delle registrazioni audio;
violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Si deduce - citando anche giurisprudenza di legittimità in punto di vizio di motivazione per travisamento della prova (Cass pen. sez. III, 21/11/2024, dep. 13/01/2025, n.1229) - che la motivazione della sentenza omette di confrontarsi con i passaggi delle registrazioni audio indicate nel primo motivo di ricorso, pur apparendo idonei a rendere illogico il ragionamento posto a base della decisione;
rispetto al contenuto di detti file audio, allegati alla querela e prodotti dal PM nel corso dell'udienza preliminare, il procedimento logico motivazionale della sentenza sarebbe incompatibile nella parte in cui (pagina 7) afferma che "le dichiarazioni della persona offesa si appalesano dettagliate e coerenti e logiche...trovano supporto nella documentazione allegata alla querela" e nella parte in cui (pagina 9) afferma che dagli audio registrati dalla persona offesa e contenuti nei CD in atti risulta la intermediazione di un terzo soggetto..", senza citare né esaminare la valenza contraria del contenuto di dette registrazioni. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la violazione della legge penale processuale in relazione all'assenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e sussistenza di riscontri contrari costituiti dal contenuto delle registrazioni audio;
violazione degli artt. 192 e 530 comma 3 cod. proc. pen.. La difesa, citando giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, deduce l'assenza di elementi di riscontro alle affermazioni contenute nella querela sporta da IC da cui possa risultare un'effettiva coartazione della sua volontà ad opera di VD, aggiungendo che, in merito alla consegna del denaro, non possono costituire elementi di riscontro le fotografie allegate alla querela raffiguranti presunte buste di soldi che IC avrebbe consegnato ad VD a titolo di pagamento per l'attività di intermediazione;
pagamento pur risultante dal contenuto del file "EN 03 08 2020", secondo il quale in quella data CI avrebbe corrisposto la somma di euro 12.500,00 ad VD;
inoltre, osserva la difesa, non sono rinvenibili file audio o altre fonti di prova da cui emergano le asserite intimidazioni subite da IC ad opera di VD: secondo quanto dichiarato in sede di querela, le minacce sarebbero state proferite tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto 2020; peraltro ciò non si concilierebbe col tenore del colloquio telefonico registrato in data 3 agosto 2020, nel corso del quale IC si rivolge all'VD, chiedendogli conto dell'attività di intermediazione affidatagli, rappresentandogli che avrebbe anche potuto rivolgersi a qualcun altro ("...a quelli di Napoli", minuto 0.4 della registrazione del colloquio EN 03 08 2020 consegna). Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, oltre che puramente reiterativo di questioni ed aspetti già devoluti, e risolti dalla Corte di appello, è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Con i primi due motivi, la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione - omissione, illogicità e travisamento - ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel giudizio svolto nelle forme del ritto abbreviato (e in particolare del contenuto delle registrazioni audio acquisite), in contrasto con il diritto vivente. Pur avendo formalmente - ma anche genericamente - denunciato il vizio della motivazione, la difesa ha lamentato una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Va anche precisato che, per di più, nel caso di specie il ricorrente è stato condannato in entrambi i giudizi di merito con motivazione conforme. La doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione nel caso di cosiddetta doppia conforme sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Nella specie, si deve evidenziare che la Corte territoriale si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e che l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso (con riferimento in particolare a passaggi delle registrazioni audio asseritamente interpretati scorrettamente o tralasciati) non configura il vizio denunciato: va infatti ribadito - in presenza di una "doppia conforme" - che il giudice di appello nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo 4 convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Inoltre, il ricorso non sembra confrontarsi con la decisione impugnata nella parte in cui essa, in merito al contenuto delle registrazioni effettuate dalla persona offesa, evidenzia l'atteggiamento minaccioso e aggressivo dell'VD verso il FO (p. 9) collegando così la registrazione stessa con il preciso e dettagliato racconto della persona offesa, puntualmente ripercorso;
né in senso contrario può valere la affermazione apodittica del ricorrente secondo la quale i due giudici di merito non avrebbero ascoltato interamente la registrazione di cui si confuta la valutazione, che peraltro non è nemmeno stata allegata al ricorso in violazione del principio di autosufficienza. La doglianza appare dunque, non solo generica ma anche intrinsecamente aspecifica, non essendo consentita l'operazione logica - contenuta nel ricorso - di estrapolazione di singoli punti delle registrazioni citate al fine di proporne una interpretazione diversa. 3. Inammissibile appare anche il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, previa verifica della sua attendibilità, a fronte della costituzione di parte civile della stessa. Va osservato che la Corte di appello ha offerto puntuale motivazione sulle ragioni per le quali il resoconto della vittima del reato debba ritenersi attendibile, essendo corroborato dai riscontri documentali sul rapporto tra la persona offesa e FO, oltre che dal contenuto dei file audio in atti (che danno conto sia dell'intervento dell'imputato nel rapporto tra la persona offesa e il suo debitore FO, sia dell'atteggiamento minaccioso dell'imputato nell'adempimento del suo compito di riscossione). La Corte di appello, così come il Tribunale, hanno concordemente ritenuto attendibile il racconto, attraverso un giudizio di merito immune da vizi logici rilevabili in questa sede. Le censure difensive pretenderebbero una totale reinterpretazione delle emergenze probatorie, nel proporre una rilettura del rapporto tra la vittima e l'imputato, che attiene al giudizio di merito e che non è effettuabile in questa sede. La corte di appello ha fatto buon governo del "principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie" (Cassazione penale sez. II, 23/11/2021, n.46753). Il ricorrente, per di più, contesta la valutazione del racconto della vittima senza allegare al ricorso la relativa denuncia querela della persona offesa né il verbale delle dichiarazioni rese (entrambe acquisite, trattandosi di rito abbreviato), e neppure allega elementi a sostegno di un eventuale intento calunnioso riferibile alla stessa, mediante deduzioni che appaiono pertanto intrinsecamente generiche. 5 La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico di VD univoco e convergente, tenuto conto delle articolate dichiarazioni rese dalla parte offesa, applicando correttamente anche l'insegnamento in sede di legittimità sulla configurabilità delle minacce c.d. larvate o velate, secondo cui "la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera" (cfr. in particolare p. 7-9, per il riferimento ai "collaboratori tutti rom nervosi" e alla conoscenza delle abitudini dei figli della vittima per cui non "gli conveniva fare scherzi"). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Simonetta Colella;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dall'avv. Luca Pancotti datata 4 giugno 2025; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 2201 del 18/11/2024, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza n. 101 emessa in data 16/02/2023 dal Gup del Tribunale di Ancona, con la quale l'imputato EN VD, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato per il reato di cui agli articoli 81 comma 2, 629 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia (anni tre e mesi quattro di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27157 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/06/2025 reclusione ed euro 800,00 di multa) e al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile NI IC, per avere costretto quest'ultimo, con minaccia di violenze fisiche e con allusioni alle abitudini dei figli, a consegnargli la somma complessiva di euro 46.200,00 in contanti, per il suo intervento di recupero crediti, mai di fatto portato a termine. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell'articolo 606 lett. e) cod. proc. pen., l'omessa e illogica motivazione della sentenza impugnata - riportandone passi testuali - in ordine al contenuto delle registrazioni audio acquisite;
violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.. In particolare, si deduce il vizio di omissione di motivazione relativamente al punto della sentenza (pag. 9 penultimo capoverso) in cui il Giudice tratta del contenuto dei file audio registrati dalla persona offesa e contenuti nei cd in atti;
osserva la difesa che la motivazione si soffermerebbe esclusivamente su aspetti non contestati, emergenti da tali registrazioni, come la circostanza pacifica dell'intermediazione di VD su incarico di IC per il recupero del credito da questi vantato nei confronti di FO (con riferimento particolare ad un incontro a tre avvenuto il 3 agosto 2020 tra IC, FO e VD); sarebbero invece del tutto omesse indicazioni e valutazioni sul contenuto di altre conversazioni contenute nei file audio in atti, che smentirebbero le dichiarazioni contenute nella querela del IC, dimostrando l'esistenza di un rapporto paritario tra i due;
in particolare, la difesa segnala il contenuto di altre due registrazioni avvenute in data 3 agosto 2020, dalle quali si evincerebbe che era stato lo stesso IC a prendere contatti con VD in cambio di un compenso in denaro per incaricarlo del recupero del credito vantato nei confronti di FO: il file audio denominato "allegato 56", avente ad oggetto la registrazione dell'incontro del 3 agosto 2020 tra FO e IC, al quale interviene VD, che raggiunge i due al minuto 9'50" della registrazione, sarebbe l'unica registrazione di una condotta minacciosa riferibile ad VD, peraltro rivolta non a IC bensì a FO, al quale VD si rivolge dicendo "facciamo dopo i conti", tanto che lo stesso querelante lo interrompe dicendogli più volte "lascialo stare, EN.."; dalla registrazione pertanto non risulterebbe alcuna forma di violenza o minaccia da parte di VD nei confronti di IC;
ancora più eloquente in tal senso sarebbe la registrazione contenuta in un altro file audio in atti, allegato alla querela, denominato "EN 03 08 2020 consegna", avente per oggetto un colloquio, datato anch'esso 3 agosto 2020, durante il quale VD riceve da IC una somma di denaro a titolo di compenso per l'incarico ricevuto: dall'ascolto del file audio risulterebbe l'esistenza, tra imputato e persona offesa, di un rapporto paritario, oltre al fatto che era stata quest'ultima a cercare il primo per affidargli il recupero del credito vantato nei confronti di FO (viene riportato testualmente il minuto 3'51" della registrazione, in cui IC dice ".. Io ti sto pagando per una prestazione che tu mi devi assicurare... io voglio un lavoro bello.., ne ho parlato anche con mio fratello che ti conosce., tu devi portarmi 125.000 euro.. e finché non li vedo, non mi devi chiedere più niente.."); ancora, la difesa segnala il minuto 1'20" in cui si sente IC dire ".. Allora vado da qualcun altro", e il minuto 4'00" in cui egli 2 aggiunge "non mi chiedere più niente a costo di cambiare squadra.. vado giù a Napoli"; osserva la difesa come tali contenuti appaiano rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza o meno della condotta estorsiva contestata e siano stati omessi nella motivazione della sentenza impugnata (come anche in quella di primo grado), che non si confronterebbe con tali contenuti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. il travisamento del fatto e delle prove;
erronea valutazione del contenuto delle registrazioni audio;
violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Si deduce - citando anche giurisprudenza di legittimità in punto di vizio di motivazione per travisamento della prova (Cass pen. sez. III, 21/11/2024, dep. 13/01/2025, n.1229) - che la motivazione della sentenza omette di confrontarsi con i passaggi delle registrazioni audio indicate nel primo motivo di ricorso, pur apparendo idonei a rendere illogico il ragionamento posto a base della decisione;
rispetto al contenuto di detti file audio, allegati alla querela e prodotti dal PM nel corso dell'udienza preliminare, il procedimento logico motivazionale della sentenza sarebbe incompatibile nella parte in cui (pagina 7) afferma che "le dichiarazioni della persona offesa si appalesano dettagliate e coerenti e logiche...trovano supporto nella documentazione allegata alla querela" e nella parte in cui (pagina 9) afferma che dagli audio registrati dalla persona offesa e contenuti nei CD in atti risulta la intermediazione di un terzo soggetto..", senza citare né esaminare la valenza contraria del contenuto di dette registrazioni. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la violazione della legge penale processuale in relazione all'assenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e sussistenza di riscontri contrari costituiti dal contenuto delle registrazioni audio;
violazione degli artt. 192 e 530 comma 3 cod. proc. pen.. La difesa, citando giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, deduce l'assenza di elementi di riscontro alle affermazioni contenute nella querela sporta da IC da cui possa risultare un'effettiva coartazione della sua volontà ad opera di VD, aggiungendo che, in merito alla consegna del denaro, non possono costituire elementi di riscontro le fotografie allegate alla querela raffiguranti presunte buste di soldi che IC avrebbe consegnato ad VD a titolo di pagamento per l'attività di intermediazione;
pagamento pur risultante dal contenuto del file "EN 03 08 2020", secondo il quale in quella data CI avrebbe corrisposto la somma di euro 12.500,00 ad VD;
inoltre, osserva la difesa, non sono rinvenibili file audio o altre fonti di prova da cui emergano le asserite intimidazioni subite da IC ad opera di VD: secondo quanto dichiarato in sede di querela, le minacce sarebbero state proferite tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto 2020; peraltro ciò non si concilierebbe col tenore del colloquio telefonico registrato in data 3 agosto 2020, nel corso del quale IC si rivolge all'VD, chiedendogli conto dell'attività di intermediazione affidatagli, rappresentandogli che avrebbe anche potuto rivolgersi a qualcun altro ("...a quelli di Napoli", minuto 0.4 della registrazione del colloquio EN 03 08 2020 consegna). Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, oltre che puramente reiterativo di questioni ed aspetti già devoluti, e risolti dalla Corte di appello, è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Con i primi due motivi, la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione - omissione, illogicità e travisamento - ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel giudizio svolto nelle forme del ritto abbreviato (e in particolare del contenuto delle registrazioni audio acquisite), in contrasto con il diritto vivente. Pur avendo formalmente - ma anche genericamente - denunciato il vizio della motivazione, la difesa ha lamentato una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Va anche precisato che, per di più, nel caso di specie il ricorrente è stato condannato in entrambi i giudizi di merito con motivazione conforme. La doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione nel caso di cosiddetta doppia conforme sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Nella specie, si deve evidenziare che la Corte territoriale si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e che l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso (con riferimento in particolare a passaggi delle registrazioni audio asseritamente interpretati scorrettamente o tralasciati) non configura il vizio denunciato: va infatti ribadito - in presenza di una "doppia conforme" - che il giudice di appello nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo 4 convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Inoltre, il ricorso non sembra confrontarsi con la decisione impugnata nella parte in cui essa, in merito al contenuto delle registrazioni effettuate dalla persona offesa, evidenzia l'atteggiamento minaccioso e aggressivo dell'VD verso il FO (p. 9) collegando così la registrazione stessa con il preciso e dettagliato racconto della persona offesa, puntualmente ripercorso;
né in senso contrario può valere la affermazione apodittica del ricorrente secondo la quale i due giudici di merito non avrebbero ascoltato interamente la registrazione di cui si confuta la valutazione, che peraltro non è nemmeno stata allegata al ricorso in violazione del principio di autosufficienza. La doglianza appare dunque, non solo generica ma anche intrinsecamente aspecifica, non essendo consentita l'operazione logica - contenuta nel ricorso - di estrapolazione di singoli punti delle registrazioni citate al fine di proporne una interpretazione diversa. 3. Inammissibile appare anche il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, previa verifica della sua attendibilità, a fronte della costituzione di parte civile della stessa. Va osservato che la Corte di appello ha offerto puntuale motivazione sulle ragioni per le quali il resoconto della vittima del reato debba ritenersi attendibile, essendo corroborato dai riscontri documentali sul rapporto tra la persona offesa e FO, oltre che dal contenuto dei file audio in atti (che danno conto sia dell'intervento dell'imputato nel rapporto tra la persona offesa e il suo debitore FO, sia dell'atteggiamento minaccioso dell'imputato nell'adempimento del suo compito di riscossione). La Corte di appello, così come il Tribunale, hanno concordemente ritenuto attendibile il racconto, attraverso un giudizio di merito immune da vizi logici rilevabili in questa sede. Le censure difensive pretenderebbero una totale reinterpretazione delle emergenze probatorie, nel proporre una rilettura del rapporto tra la vittima e l'imputato, che attiene al giudizio di merito e che non è effettuabile in questa sede. La corte di appello ha fatto buon governo del "principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie" (Cassazione penale sez. II, 23/11/2021, n.46753). Il ricorrente, per di più, contesta la valutazione del racconto della vittima senza allegare al ricorso la relativa denuncia querela della persona offesa né il verbale delle dichiarazioni rese (entrambe acquisite, trattandosi di rito abbreviato), e neppure allega elementi a sostegno di un eventuale intento calunnioso riferibile alla stessa, mediante deduzioni che appaiono pertanto intrinsecamente generiche. 5 La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico di VD univoco e convergente, tenuto conto delle articolate dichiarazioni rese dalla parte offesa, applicando correttamente anche l'insegnamento in sede di legittimità sulla configurabilità delle minacce c.d. larvate o velate, secondo cui "la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera" (cfr. in particolare p. 7-9, per il riferimento ai "collaboratori tutti rom nervosi" e alla conoscenza delle abitudini dei figli della vittima per cui non "gli conveniva fare scherzi"). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2025.