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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/09/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 03/07/2025 N. 6256/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr RI Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to TAGLIABUE MAURO nonchè ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] nonché contro rappresentata e difesa dall'Avv.to MAEGNA ANDREA ed elett.te dom.to presso CP_2 lo studio in Indirizzo Telematico
RESISTENTE nonché contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to MICHEL MARTONE e Controparte_3 dall'Avv.to GIANLUCA LUCCHETTI nonchè dall'Avvv.to ed elett.te Controparte_4 dom.to presso lo studio in Milano via Sant'Eufemia 2
RESISTENTE
1/9 Dott. RI Atanasio
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 18.5.24 il ricorrente ha convenuto in giudizio le Parte_1 società resistenti , e Controparte_1 CP_2 [...]
chiedendo al Giudice: Controparte_3
a) accertare e dichiarare, ove occorra, la natura subordinata ed a tempo pieno del rapporto di lavoro
“ulteriore” instaurato dalla ricorrente con Controparte_1
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dalla data da cui decorrono le domande del presente giudizio (1°.1.2017) nel 4°livello S del CCNL Logistica Trasporto Merci e
Spedizioni, ovvero dalla diversa data che risulterà in corso di causa,
c) anche a prescindere dall'accoglimento delle domande di superiore inquadramento di cui alla precedente lettera b), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire: una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno per ciascun mese di decorrenza contrattuale;
l'inclusione, nella base di calcolo di 13ma e 14ma mensilità, delle somme indicate nelle buste paga alle voci “STR. DIURNO 30%” e " STR. DI SABATO 50%”, degli aumenti periodici di anzianità come indicati nelle buste paga;
l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL ivi compresa quella del Santo
Patrono;
EAR ex art. 52 CCNL;
Il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate nell'art. 37 CCNL.
d) condannare n persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 solido con i condebitori solidali, ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, e Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare alla ricorrente, per i CP_2 titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi di cui ai conteggi allegati e contenuti nel corpo del presente atto, il seguente importo lordo: € 15.503,00 ovvero quei diversi importi che risulteranno spettanti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile,
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si sono costituite le parti resistenti ed Controparte_3 CP_5 contestando le avverse deduzioni e domande delle quali hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
2/9 Dott. RI Atanasio E' invece rimasta contumace la datrice di lavoro Controparte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di discussione.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La società ha affidato a (poi divenuta Controparte_3 CP_5 CP_2
[...
dal 16 luglio 2016 al 15 luglio 17 (con plurime proroghe successive) le lavorazioni relative alla movimentazione della merce presso il proprio magazzino (in Strada Provinciale 13 angolo
Strada Statale 11 a Gorgonzola); ha poi rinnovato l'appalto dal 1° aprile 2020 al 31 Marzo
2021 e dal 1° aprile 2021 al 31 Marzo 2022.
e costituivano poi un'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) CP_2 CP_6 con la quale si impegnavano ad affidare gli appalti ricevuti esclusivamente a cooperative affiliate;
tra queste vi era la che ha assunto la ricorrente. Controparte_1
La ricorrente è stata infatti socia e dipendente della sin dal Controparte_1
11.11.2014 con qualifica di operaio, inquadrata nel livello 4°J del CCNL Logistica Trasporto
Merci e Spedizione.
La ricorrente – che ha prestato la propria attività lavorativa dal 16.7.2016 presso il magazzino Contr di Gorgonzola - lamenta il mancato pagamento di differenze retributive limitatamente al periodo lavorato dal 1°.
1.2017 al 31.8.2022.
La ricorrente presso la predetta sede ha sempre lavorato almeno dalle 08:00 alle 17:00, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì.
SUL SUPERIORE INQUADRAMENTO
La ricorrente ha dedotto di avere sempre svolto le seguenti mansioni: all'arrivo della merce in magazzino, effettuava le operazioni di prelievo, spunta delle bolle e smistamento della merce;
procedeva alla etichettatura con l'utilizzo della c.d. pistola, che consentiva la lettura del barcode;
faceva inserimento dati a pc della merce in movimento ed indicava l'indirizzo di destinazione della merce;
caricava la merce sul bancale e provvedeva alla sua incellofanatura;
provvedeva allo spostamento del bancale nell'area ove si sarebbe effettuato il carico sui camion.
3/9 Dott. RI Atanasio Le società convenute non hanno nemmeno contestato tali deduzioni in fatto, limitandosi a rilevare che quelle attività erano quelle tipiche dell'addetto al picking che rientrano nell'inquadramento del livello IVJ.
Ebbene come correttamente rilevato da parte ricorrente, nel 4° livello sono inquadrati:
“Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”, attività tutte che certamente la ricorrente svolgeva.
Invece nel IV J vengono inquadrati gli addetti alla attività di movimentazione merci che invece non svolgono la mansione superiore dell'uso della pistola per effettuare l'attività di picking.
Pertanto, alla ricorrente va riconosciuto il diritto al superiore inquadramento nel IV livello di settore, per tutto il periodo rivendicato, con conseguente diritto alle relative differenze retributive maturate.
SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER IL MINOR NUMERO DI ORE LAVORATE PER
SCELTA AZIENDALE
La ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa con orario di lavoro a tempo pieno (come si ricava dal contratto di lavoro prodotto e senza che la circostanza venga contestata dalle convenute) con dalle 08,00 alle 17.
Nelle occasioni nelle quali svolgevano straordinario diurno o notturno le relative indennità venivano indicate nelle buste paga.
La ricorrente lamenta che, in numerosi mesi, nelle buste paga viene indicato un numero di ore mensili inferiore al monte ore corrispondente al lavoro a tempo pieno;
a questo è collegato un trattamento retributivo inferiore;
ciò si ricava, ad esempio, dalla lettura della busta paga di maggio 2019 che riporta 156,50 ore + 4,50 di straordinario per complessive
161 ore;
oppure ancora la busta paga di giugno 2019 che indica 136 ore ordinarie + 8 di ferie godute e 6 ore di straordinario diurno + 5 ore di straordinario di sabato per complessive 155 ore.
L'art. 61 del CCNL parla espressamente di retribuzione globale mensile.
L'art. 9 (Orario di lavoro per il personale non viaggiante) e l'art.11 (Orario di lavoro per il personale viaggiante) così dispongono:
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai
4/9 Dott. RI Atanasio sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi.
2. Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'articolo 13 del presente CCNL.
Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore.
Dalla lettura della normativa predetta, emerge che la struttura della retribuzione è costruita sulla cd mensilizzazione per cui viene corrisposta una retribuzione mensile piena a fronte di un orario di 39 settimanali e di 168 mensili;
mentre il CCNL non prende mai in considerazione una retribuzione oraria, vale a dire corrispondente alle sole ore effettivamente lavorate.
Ebbene, da un punto di vista fattuale nella gran parte dei mesi lavorati le buste paga hanno registrato un numero di ore lavorate inferiore a quelle contrattuali settimanali o mensili.
Tale riduzione ingiustificata dell'orario di lavoro e della retribuzione ha avuto anche un impatto negativo sul calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, sulle ex festività e Rol, sul
TFR che pertanto vanno ricalcolati sulla base delle ore che la ricorrente avrebbe avuto diritto di lavorare.
Con il rapporto di lavoro subordinato pacificamente intercorso tra le parti, la ricorrente, seppure socia, ha diritto lavorare le ore previste dal contratto collettivo in quanto ha posto stabilmente a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche;
come è noto pertanto solo una impossibilità sopravvenuta, anche solo temporanea, che impedisca al datore di ricevere le prestazioni del lavoratore potrebbe giustificare il venir meno per quest' ultimo del diritto alla retribuzione anche per le ore non lavorate.
E' certo vero che il regolamento della cooperativa consentirebbe ipotesi di sospensione o interruzione dell'attività lavorativa ma evidentemente queste devono essere effettivamente disposte e giustificate dalla datrice di lavoro;
con la memoria le convenute invece hanno del tutto omesso di indicare se sospensioni vi siano state nè hanno circostanziato i periodi nei quali queste sospensioni o interruzioni si sarebbero verificate.
Occorre poi aggiungere che - se così non fosse - sarebbe rimesso all'arbitrio della cooperativa di decidere quali lavoratori e per quante ore potrebbero lavorare in un certo giorno rispetto a tutti gli altri: tale conclusione rinnega i fondamenti del rapporto di lavoro subordinato, seppur nell'ambito del rapporto di carattere mutualistico.
5/9 Dott. RI Atanasio Da ciò consegue che non è nemmeno necessario che la lavoratrice mettesse a disposizione della cooperativa datrice di lavoro le proprie energie psicofisiche tutte le volte che quella ne impedisse l'attività lavorativa: all'interno del perimetro orario fissato dalla contrattazione collettiva il diritto (dovere) a lavorarlo esiste già; è in re ipsa la messa a disposizione delle energie psicofisiche da parte dei lavoratori;
e non è necessario pertanto che essi lo ribadiscano con modalità formali o meno.
SULLE RETRIBUZIONI DIFFERITE (13MA, 14MA, PERMESSI, ROL, FESTIVITA')
Sulla incidenza negativa del monte ore contrattuale inferiore rispetto a quello previsto per le
168 ore si è detto.
A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell'articolo 61 parte speciale sezione prima del CCNL di settore, sezione cooperazione, gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità possono essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.
Tuttavia, parte ricorrente ha dedotto e documentato che per alcune mensilità (ed indica ad esempio gennaio e febbraio 2017) gli istituti indiretti – indicati nella parte alta della retribuzione – venivano accreditati con importi e percentuali inferiori al dovuto sia per la ridotta mensilità a causa del ridotto numero di ore lavorate sia con un rateo inferiore al dovuto.
Per quanto riguarda poi 13ma e 14ma queste vanno calcolate anche considerando gli scatti di anzianità.
E quindi le società andranno condannate a pagare le relative differenze accertate.
SULLA MATERNITA'
La ricorrente – come da busta paga – ha goduto da parte, da parte di (leggendosi: CP_7
“MATERNITA' 80%”), di due periodi di maternità indennizzati all'80%: da gennaio a CP_7 novembre 2020 e da gennaio 2024 alla cessazione del rapporto (31.8.2022). “.
Fatta eccezione per i mesi di agosto e ottobre 2020, invece non compare l'integrazione a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 64 CCNL che così dispone:
“l'azienda deve comunque in tale evenienza: a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo;
(…); b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 63 di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza
6/9 Dott. RI Atanasio a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza ed il 50% di essa per il 6° mese…”.
La società cooperativa non ha mai corrisposto alcuna integrazione al trattamento di maternità CP_
, salvo per i due mesi sopra indicati.
Va pertanto condannata – unitamente alla - a corrispondere Controparte_3 la suddetta integrazione fino a copertura dell'intera retribuzione globale mensile spettante.
SU EX FESTIVITA' e FERIE
Abolite le festività religiose, in numero di 4, ad opera della legge 54/77, il CCNL all'art. 9 comma 16 ha previsto il riconoscimento, in sostituzione di quelle, di 40 ore di permessi all'anno che pertanto vanno attribuiti alla ricorrente ma calcolandoli nella misura corretta comprensiva della mensilità piena calcolata su 168 ore.
Quanto alle ferie, la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire una retribuzione piena a titolo di ferie tenuto conto della previsione dell'art. 24 del CCNL parte generale, che le fissa in 22 giorni, e che l'art. 61 parte speciale prevede che la retribuzione giornaliera del personale si calcola dividendo la retribuzione mensile per 22.
Sull' EAR (elemento aggiuntivo della retribuzione)
Va riconosciuto il diritto a percepire il suddetto elemento tenuto conto della specifica previsione contenuta all'art. 52 CCNL e del fatto che le convenute non aderiscono alle associazioni firmatarie del CCNL e comunque non aderiscono al sistema di bilateralità non versando i relativi contributi.
SU STRAORDINARIO E SCATTI DI ANZIANITA'
La base di calcolo del lavoro straordinario deve tenere conto anche degli scatti di anzianità in quanto l'articolo 13 del CCNL fa riferimento alla retribuzione globale (e quindi deve comprendere anche agli scatti di anzianità)
SULLA DECADENZA BIENNALE Contr Le convenute società hanno innanzi tutto eccepito la decadenza biennale. CP_2
Contr Mentre ha riconosciuto che il contratto di appalto è cessato alla data del 31.5.22, CP_2 ha eccepito che l'appalto è cessato alla data del 31.3.22.
[...]
7/9 Dott. RI Atanasio Pertanto – poiché il ricorso è stato depositato in data 18.5.24 - pacificamente è stata impedita Contr la decadenza nei confronti di mentre è stato depositato tardivamente nei confronti di per la quale pertanto la decadenza si è già verificata. CP_2
Contr Invece non è possibile accogliere l'eccezione di decadenza di fondata sulla circostanza che l'appalto è stato conferito con tre distinti contratti;
pertanto, la decadenza si sarebbe certamente verificata nei confronti dei primi due contratti e non nei confronti dell'ultimo.
Ma la tesi non convince.
Si deve considerare che i tre contratti si son susseguiti senza soluzione di continuità; pertanto, bisogna considerarli come se fossero uno solo;
sicchè si deve ritenere che il termine di decadenza inizi a correre dalla data di cessazione dell'appalto in via definitiva e non da quando solo formalmente sono scaduti i contratti.
Invece non è accoglibile il rilievo di parte ricorrente per la quale vi era stata una lettera inviata a mezzo pec alle convenute in data 9.11.21 che avrebbe pertanto impedito la decadenza;
non si può dubitare che la decadenza decorra dalla data di cessazione dell'appalto e quella non può certo essere impedita con una lettera che anticipa la cessazione quindi la data di decorrenza. Contr Pertanto, vanno condannate solo le due convenute e al Controparte_1 pagamento di tutte le differenze retributive rivendicate
Va dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4°livello S del CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni a far tempo dal 1°.1.2017.
e (questa in Controparte_1 Controparte_3 quanto committente) vanno condannate in solido tra loro a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 15.503,00 – per i titoli di cui al ricorso - oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Vanno rigettate le domande proposte nei confronti di . CP_5
e vanno Controparte_1 Controparte_3 condannate in solido tra loro a rimborsare all'Avv.to MAURO TAGLIABUE – che si dichiara antistatario – le spese di lite che si determinano in € 4.200 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Equi motivi giustificano la compensazione integrale delle spese tra la ricorrente e . CP_5
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
8/9 Dott. RI Atanasio Dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4°livello S del CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni a far tempo dal 1°.1.2017; condanna e in Controparte_1 Controparte_3 via tra loro solidale a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 15.503,00 – per i titoli di cui al ricorso - oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rigetta le domande proposte nei confronti di . CP_5
Condanna la e Controparte_1 Controparte_3
a rimborsare all'Avv.to MAURO TAGLIABUE – che si dichiara antistatario – le spese di
[...] lite che liquida in € 4.200 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Spese compensate tra la ricorrente e . CP_5
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 03/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. RI Atanasio
9/9 Dott. RI Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 03/07/2025 N. 6256/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr RI Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to TAGLIABUE MAURO nonchè ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] nonché contro rappresentata e difesa dall'Avv.to MAEGNA ANDREA ed elett.te dom.to presso CP_2 lo studio in Indirizzo Telematico
RESISTENTE nonché contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to MICHEL MARTONE e Controparte_3 dall'Avv.to GIANLUCA LUCCHETTI nonchè dall'Avvv.to ed elett.te Controparte_4 dom.to presso lo studio in Milano via Sant'Eufemia 2
RESISTENTE
1/9 Dott. RI Atanasio
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 18.5.24 il ricorrente ha convenuto in giudizio le Parte_1 società resistenti , e Controparte_1 CP_2 [...]
chiedendo al Giudice: Controparte_3
a) accertare e dichiarare, ove occorra, la natura subordinata ed a tempo pieno del rapporto di lavoro
“ulteriore” instaurato dalla ricorrente con Controparte_1
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dalla data da cui decorrono le domande del presente giudizio (1°.1.2017) nel 4°livello S del CCNL Logistica Trasporto Merci e
Spedizioni, ovvero dalla diversa data che risulterà in corso di causa,
c) anche a prescindere dall'accoglimento delle domande di superiore inquadramento di cui alla precedente lettera b), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire: una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno per ciascun mese di decorrenza contrattuale;
l'inclusione, nella base di calcolo di 13ma e 14ma mensilità, delle somme indicate nelle buste paga alle voci “STR. DIURNO 30%” e " STR. DI SABATO 50%”, degli aumenti periodici di anzianità come indicati nelle buste paga;
l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL ivi compresa quella del Santo
Patrono;
EAR ex art. 52 CCNL;
Il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate nell'art. 37 CCNL.
d) condannare n persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 solido con i condebitori solidali, ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, e Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare alla ricorrente, per i CP_2 titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi di cui ai conteggi allegati e contenuti nel corpo del presente atto, il seguente importo lordo: € 15.503,00 ovvero quei diversi importi che risulteranno spettanti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile,
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si sono costituite le parti resistenti ed Controparte_3 CP_5 contestando le avverse deduzioni e domande delle quali hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
2/9 Dott. RI Atanasio E' invece rimasta contumace la datrice di lavoro Controparte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di discussione.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La società ha affidato a (poi divenuta Controparte_3 CP_5 CP_2
[...
dal 16 luglio 2016 al 15 luglio 17 (con plurime proroghe successive) le lavorazioni relative alla movimentazione della merce presso il proprio magazzino (in Strada Provinciale 13 angolo
Strada Statale 11 a Gorgonzola); ha poi rinnovato l'appalto dal 1° aprile 2020 al 31 Marzo
2021 e dal 1° aprile 2021 al 31 Marzo 2022.
e costituivano poi un'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) CP_2 CP_6 con la quale si impegnavano ad affidare gli appalti ricevuti esclusivamente a cooperative affiliate;
tra queste vi era la che ha assunto la ricorrente. Controparte_1
La ricorrente è stata infatti socia e dipendente della sin dal Controparte_1
11.11.2014 con qualifica di operaio, inquadrata nel livello 4°J del CCNL Logistica Trasporto
Merci e Spedizione.
La ricorrente – che ha prestato la propria attività lavorativa dal 16.7.2016 presso il magazzino Contr di Gorgonzola - lamenta il mancato pagamento di differenze retributive limitatamente al periodo lavorato dal 1°.
1.2017 al 31.8.2022.
La ricorrente presso la predetta sede ha sempre lavorato almeno dalle 08:00 alle 17:00, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì.
SUL SUPERIORE INQUADRAMENTO
La ricorrente ha dedotto di avere sempre svolto le seguenti mansioni: all'arrivo della merce in magazzino, effettuava le operazioni di prelievo, spunta delle bolle e smistamento della merce;
procedeva alla etichettatura con l'utilizzo della c.d. pistola, che consentiva la lettura del barcode;
faceva inserimento dati a pc della merce in movimento ed indicava l'indirizzo di destinazione della merce;
caricava la merce sul bancale e provvedeva alla sua incellofanatura;
provvedeva allo spostamento del bancale nell'area ove si sarebbe effettuato il carico sui camion.
3/9 Dott. RI Atanasio Le società convenute non hanno nemmeno contestato tali deduzioni in fatto, limitandosi a rilevare che quelle attività erano quelle tipiche dell'addetto al picking che rientrano nell'inquadramento del livello IVJ.
Ebbene come correttamente rilevato da parte ricorrente, nel 4° livello sono inquadrati:
“Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”, attività tutte che certamente la ricorrente svolgeva.
Invece nel IV J vengono inquadrati gli addetti alla attività di movimentazione merci che invece non svolgono la mansione superiore dell'uso della pistola per effettuare l'attività di picking.
Pertanto, alla ricorrente va riconosciuto il diritto al superiore inquadramento nel IV livello di settore, per tutto il periodo rivendicato, con conseguente diritto alle relative differenze retributive maturate.
SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER IL MINOR NUMERO DI ORE LAVORATE PER
SCELTA AZIENDALE
La ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa con orario di lavoro a tempo pieno (come si ricava dal contratto di lavoro prodotto e senza che la circostanza venga contestata dalle convenute) con dalle 08,00 alle 17.
Nelle occasioni nelle quali svolgevano straordinario diurno o notturno le relative indennità venivano indicate nelle buste paga.
La ricorrente lamenta che, in numerosi mesi, nelle buste paga viene indicato un numero di ore mensili inferiore al monte ore corrispondente al lavoro a tempo pieno;
a questo è collegato un trattamento retributivo inferiore;
ciò si ricava, ad esempio, dalla lettura della busta paga di maggio 2019 che riporta 156,50 ore + 4,50 di straordinario per complessive
161 ore;
oppure ancora la busta paga di giugno 2019 che indica 136 ore ordinarie + 8 di ferie godute e 6 ore di straordinario diurno + 5 ore di straordinario di sabato per complessive 155 ore.
L'art. 61 del CCNL parla espressamente di retribuzione globale mensile.
L'art. 9 (Orario di lavoro per il personale non viaggiante) e l'art.11 (Orario di lavoro per il personale viaggiante) così dispongono:
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai
4/9 Dott. RI Atanasio sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi.
2. Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'articolo 13 del presente CCNL.
Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore.
Dalla lettura della normativa predetta, emerge che la struttura della retribuzione è costruita sulla cd mensilizzazione per cui viene corrisposta una retribuzione mensile piena a fronte di un orario di 39 settimanali e di 168 mensili;
mentre il CCNL non prende mai in considerazione una retribuzione oraria, vale a dire corrispondente alle sole ore effettivamente lavorate.
Ebbene, da un punto di vista fattuale nella gran parte dei mesi lavorati le buste paga hanno registrato un numero di ore lavorate inferiore a quelle contrattuali settimanali o mensili.
Tale riduzione ingiustificata dell'orario di lavoro e della retribuzione ha avuto anche un impatto negativo sul calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, sulle ex festività e Rol, sul
TFR che pertanto vanno ricalcolati sulla base delle ore che la ricorrente avrebbe avuto diritto di lavorare.
Con il rapporto di lavoro subordinato pacificamente intercorso tra le parti, la ricorrente, seppure socia, ha diritto lavorare le ore previste dal contratto collettivo in quanto ha posto stabilmente a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche;
come è noto pertanto solo una impossibilità sopravvenuta, anche solo temporanea, che impedisca al datore di ricevere le prestazioni del lavoratore potrebbe giustificare il venir meno per quest' ultimo del diritto alla retribuzione anche per le ore non lavorate.
E' certo vero che il regolamento della cooperativa consentirebbe ipotesi di sospensione o interruzione dell'attività lavorativa ma evidentemente queste devono essere effettivamente disposte e giustificate dalla datrice di lavoro;
con la memoria le convenute invece hanno del tutto omesso di indicare se sospensioni vi siano state nè hanno circostanziato i periodi nei quali queste sospensioni o interruzioni si sarebbero verificate.
Occorre poi aggiungere che - se così non fosse - sarebbe rimesso all'arbitrio della cooperativa di decidere quali lavoratori e per quante ore potrebbero lavorare in un certo giorno rispetto a tutti gli altri: tale conclusione rinnega i fondamenti del rapporto di lavoro subordinato, seppur nell'ambito del rapporto di carattere mutualistico.
5/9 Dott. RI Atanasio Da ciò consegue che non è nemmeno necessario che la lavoratrice mettesse a disposizione della cooperativa datrice di lavoro le proprie energie psicofisiche tutte le volte che quella ne impedisse l'attività lavorativa: all'interno del perimetro orario fissato dalla contrattazione collettiva il diritto (dovere) a lavorarlo esiste già; è in re ipsa la messa a disposizione delle energie psicofisiche da parte dei lavoratori;
e non è necessario pertanto che essi lo ribadiscano con modalità formali o meno.
SULLE RETRIBUZIONI DIFFERITE (13MA, 14MA, PERMESSI, ROL, FESTIVITA')
Sulla incidenza negativa del monte ore contrattuale inferiore rispetto a quello previsto per le
168 ore si è detto.
A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell'articolo 61 parte speciale sezione prima del CCNL di settore, sezione cooperazione, gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità possono essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.
Tuttavia, parte ricorrente ha dedotto e documentato che per alcune mensilità (ed indica ad esempio gennaio e febbraio 2017) gli istituti indiretti – indicati nella parte alta della retribuzione – venivano accreditati con importi e percentuali inferiori al dovuto sia per la ridotta mensilità a causa del ridotto numero di ore lavorate sia con un rateo inferiore al dovuto.
Per quanto riguarda poi 13ma e 14ma queste vanno calcolate anche considerando gli scatti di anzianità.
E quindi le società andranno condannate a pagare le relative differenze accertate.
SULLA MATERNITA'
La ricorrente – come da busta paga – ha goduto da parte, da parte di (leggendosi: CP_7
“MATERNITA' 80%”), di due periodi di maternità indennizzati all'80%: da gennaio a CP_7 novembre 2020 e da gennaio 2024 alla cessazione del rapporto (31.8.2022). “.
Fatta eccezione per i mesi di agosto e ottobre 2020, invece non compare l'integrazione a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 64 CCNL che così dispone:
“l'azienda deve comunque in tale evenienza: a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo;
(…); b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 63 di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza
6/9 Dott. RI Atanasio a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza ed il 50% di essa per il 6° mese…”.
La società cooperativa non ha mai corrisposto alcuna integrazione al trattamento di maternità CP_
, salvo per i due mesi sopra indicati.
Va pertanto condannata – unitamente alla - a corrispondere Controparte_3 la suddetta integrazione fino a copertura dell'intera retribuzione globale mensile spettante.
SU EX FESTIVITA' e FERIE
Abolite le festività religiose, in numero di 4, ad opera della legge 54/77, il CCNL all'art. 9 comma 16 ha previsto il riconoscimento, in sostituzione di quelle, di 40 ore di permessi all'anno che pertanto vanno attribuiti alla ricorrente ma calcolandoli nella misura corretta comprensiva della mensilità piena calcolata su 168 ore.
Quanto alle ferie, la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire una retribuzione piena a titolo di ferie tenuto conto della previsione dell'art. 24 del CCNL parte generale, che le fissa in 22 giorni, e che l'art. 61 parte speciale prevede che la retribuzione giornaliera del personale si calcola dividendo la retribuzione mensile per 22.
Sull' EAR (elemento aggiuntivo della retribuzione)
Va riconosciuto il diritto a percepire il suddetto elemento tenuto conto della specifica previsione contenuta all'art. 52 CCNL e del fatto che le convenute non aderiscono alle associazioni firmatarie del CCNL e comunque non aderiscono al sistema di bilateralità non versando i relativi contributi.
SU STRAORDINARIO E SCATTI DI ANZIANITA'
La base di calcolo del lavoro straordinario deve tenere conto anche degli scatti di anzianità in quanto l'articolo 13 del CCNL fa riferimento alla retribuzione globale (e quindi deve comprendere anche agli scatti di anzianità)
SULLA DECADENZA BIENNALE Contr Le convenute società hanno innanzi tutto eccepito la decadenza biennale. CP_2
Contr Mentre ha riconosciuto che il contratto di appalto è cessato alla data del 31.5.22, CP_2 ha eccepito che l'appalto è cessato alla data del 31.3.22.
[...]
7/9 Dott. RI Atanasio Pertanto – poiché il ricorso è stato depositato in data 18.5.24 - pacificamente è stata impedita Contr la decadenza nei confronti di mentre è stato depositato tardivamente nei confronti di per la quale pertanto la decadenza si è già verificata. CP_2
Contr Invece non è possibile accogliere l'eccezione di decadenza di fondata sulla circostanza che l'appalto è stato conferito con tre distinti contratti;
pertanto, la decadenza si sarebbe certamente verificata nei confronti dei primi due contratti e non nei confronti dell'ultimo.
Ma la tesi non convince.
Si deve considerare che i tre contratti si son susseguiti senza soluzione di continuità; pertanto, bisogna considerarli come se fossero uno solo;
sicchè si deve ritenere che il termine di decadenza inizi a correre dalla data di cessazione dell'appalto in via definitiva e non da quando solo formalmente sono scaduti i contratti.
Invece non è accoglibile il rilievo di parte ricorrente per la quale vi era stata una lettera inviata a mezzo pec alle convenute in data 9.11.21 che avrebbe pertanto impedito la decadenza;
non si può dubitare che la decadenza decorra dalla data di cessazione dell'appalto e quella non può certo essere impedita con una lettera che anticipa la cessazione quindi la data di decorrenza. Contr Pertanto, vanno condannate solo le due convenute e al Controparte_1 pagamento di tutte le differenze retributive rivendicate
Va dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4°livello S del CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni a far tempo dal 1°.1.2017.
e (questa in Controparte_1 Controparte_3 quanto committente) vanno condannate in solido tra loro a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 15.503,00 – per i titoli di cui al ricorso - oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Vanno rigettate le domande proposte nei confronti di . CP_5
e vanno Controparte_1 Controparte_3 condannate in solido tra loro a rimborsare all'Avv.to MAURO TAGLIABUE – che si dichiara antistatario – le spese di lite che si determinano in € 4.200 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Equi motivi giustificano la compensazione integrale delle spese tra la ricorrente e . CP_5
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
8/9 Dott. RI Atanasio Dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4°livello S del CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni a far tempo dal 1°.1.2017; condanna e in Controparte_1 Controparte_3 via tra loro solidale a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 15.503,00 – per i titoli di cui al ricorso - oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rigetta le domande proposte nei confronti di . CP_5
Condanna la e Controparte_1 Controparte_3
a rimborsare all'Avv.to MAURO TAGLIABUE – che si dichiara antistatario – le spese di
[...] lite che liquida in € 4.200 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Spese compensate tra la ricorrente e . CP_5
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 03/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. RI Atanasio
9/9 Dott. RI Atanasio