Art. 27. Passaggio nei ruoli dei ragionieri e dei geometri
Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalita' di cui all' articolo 200, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 :
1) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;
2) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile.
Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al numero 1) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze, alle antichita' e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.
Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 2) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri e' conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichita' s belle arti, che siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile ed abbiano espletato da almeno tre anni mansioni di geometra.
Ai vincitori dei concorsi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, il servizio prestato nella carriera esecutiva e' valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianita' prescritti per le promozioni alle qualifiche di ragioniere aggiunto, ragioniere e primo ragioniere ed equiparate.
Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalita' di cui all' articolo 200, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 :
1) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;
2) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile.
Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al numero 1) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze, alle antichita' e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.
Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 2) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri e' conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichita' s belle arti, che siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile ed abbiano espletato da almeno tre anni mansioni di geometra.
Ai vincitori dei concorsi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, il servizio prestato nella carriera esecutiva e' valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianita' prescritti per le promozioni alle qualifiche di ragioniere aggiunto, ragioniere e primo ragioniere ed equiparate.