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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 15.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 273/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], ed ivi residente a[...]
Annunziata, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodolinda STOCCHETTI, presso la quale elettivamente domicilia in Piedimonte Matese (CE), alla Via A. S. Coppola, n. 25, come da procura in atti, RICORRENTE CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Carmine MARTINO, come da procura in atti,
RESISTENTE Oggetto: Ratei post omologa
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 la ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' CP_1 onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento spettantele. Al riguardo esponeva che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro - con decreto di omologa del 07.07.2023 (R.G. n. 7534/2021) aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento a decorrere da settembre 2022 e che l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Deduceva, inoltre, di aver notificato il decreto di omologa in data 14.07.2023 e trasmesso il Mod. AP70 in data 19.07.2023, senza alcun esito. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, con vittoria di spese e attribuzione per anticipo fattone.
L' si costituiva in giudizio e deduceva di aver proceduto al pagamento delle somme CP_1 spettanti a titolo di ratei arretrati per l'indennità di accompagnamento;
chiedeva volersi dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, la causa viene decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito, la domanda di accertamento del diritto alla prestazione e condanna all'erogazione, dopo il positivo accertamento tecnico preventivo, oggetto di omologa, è fondata e va accolta.
Non essendovi più controversia, ma un vero e proprio accordo conciliativo sul requisito sanitario e correlata decorrenza, non resta, in questa sede, che accertare il diritto alla prestazione assistenziale. Parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire, avendo depositato decreto di omologa con cui è stata riconosciuta la prestazione oggetto dell'odierna domanda;
ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi. L' ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Osserva il giudice che l'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di CP_1 provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione.
Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa dell'intervenuto pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere (cfr. modello TP/150 di liquidazione della prestazione, Comunicazione di Liquidazione Prestazione n. 044- 200007248946, Categoria INVCIV, Richiesta n. 9036000146998, del 23/02/2024). Tanto meno parte ricorrente ha sollevato contestazioni sul pagamento.
Residua, la determinazione delle spese processuali, che, in caso di cessata materia del contendere, seguono il criterio della soccombenza virtuale: già ad una prima delibazione la domanda appariva fondata in fatto e diritto;
la qual cosa depone nel senso di una prognosi di accoglimento della stessa.
Tuttavia, le spese di lite sono compensate per la metà tra le parti, in considerazione del fatto che il pagamento è intervenuto in data 23.02.2024, appena una settimana dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. pec del 16.02.2024) e prima della data della prima udienza di comparizione, fissata in data 02.05.2024. Per la parte residua sono poste a carico dell e sono liquidate come in dispositivo in CP_1 base ai parametri minimi del DM. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo alla tipologia seriale della controversia, involgente questioni di limitata complessità, alla natura della pronuncia resa, al valore della causa nei limiti dell'accoglimento, alle fasi di giudizio e al pregio dell'opera professionale.
Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite per la metà;
3) condanna l' soccombente al pagamento della restante metà, che liquida in CP_1
€ 1.000,00 oltre spese generali nella misura di legge forfettaria del 15%, iva e cpa, se dovute, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione all'Avv. Teodolinda Stocchetti per anticipo fattone.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 15.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 273/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], ed ivi residente a[...]
Annunziata, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodolinda STOCCHETTI, presso la quale elettivamente domicilia in Piedimonte Matese (CE), alla Via A. S. Coppola, n. 25, come da procura in atti, RICORRENTE CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Carmine MARTINO, come da procura in atti,
RESISTENTE Oggetto: Ratei post omologa
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 la ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' CP_1 onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento spettantele. Al riguardo esponeva che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro - con decreto di omologa del 07.07.2023 (R.G. n. 7534/2021) aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento a decorrere da settembre 2022 e che l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Deduceva, inoltre, di aver notificato il decreto di omologa in data 14.07.2023 e trasmesso il Mod. AP70 in data 19.07.2023, senza alcun esito. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, con vittoria di spese e attribuzione per anticipo fattone.
L' si costituiva in giudizio e deduceva di aver proceduto al pagamento delle somme CP_1 spettanti a titolo di ratei arretrati per l'indennità di accompagnamento;
chiedeva volersi dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, la causa viene decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito, la domanda di accertamento del diritto alla prestazione e condanna all'erogazione, dopo il positivo accertamento tecnico preventivo, oggetto di omologa, è fondata e va accolta.
Non essendovi più controversia, ma un vero e proprio accordo conciliativo sul requisito sanitario e correlata decorrenza, non resta, in questa sede, che accertare il diritto alla prestazione assistenziale. Parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire, avendo depositato decreto di omologa con cui è stata riconosciuta la prestazione oggetto dell'odierna domanda;
ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi. L' ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Osserva il giudice che l'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di CP_1 provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione.
Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa dell'intervenuto pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere (cfr. modello TP/150 di liquidazione della prestazione, Comunicazione di Liquidazione Prestazione n. 044- 200007248946, Categoria INVCIV, Richiesta n. 9036000146998, del 23/02/2024). Tanto meno parte ricorrente ha sollevato contestazioni sul pagamento.
Residua, la determinazione delle spese processuali, che, in caso di cessata materia del contendere, seguono il criterio della soccombenza virtuale: già ad una prima delibazione la domanda appariva fondata in fatto e diritto;
la qual cosa depone nel senso di una prognosi di accoglimento della stessa.
Tuttavia, le spese di lite sono compensate per la metà tra le parti, in considerazione del fatto che il pagamento è intervenuto in data 23.02.2024, appena una settimana dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. pec del 16.02.2024) e prima della data della prima udienza di comparizione, fissata in data 02.05.2024. Per la parte residua sono poste a carico dell e sono liquidate come in dispositivo in CP_1 base ai parametri minimi del DM. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo alla tipologia seriale della controversia, involgente questioni di limitata complessità, alla natura della pronuncia resa, al valore della causa nei limiti dell'accoglimento, alle fasi di giudizio e al pregio dell'opera professionale.
Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite per la metà;
3) condanna l' soccombente al pagamento della restante metà, che liquida in CP_1
€ 1.000,00 oltre spese generali nella misura di legge forfettaria del 15%, iva e cpa, se dovute, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione all'Avv. Teodolinda Stocchetti per anticipo fattone.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini