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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/07/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 1207 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHETTI SIMONA CP_1
E
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHETTI SIMONA CP_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni delle parti:
“chiedono congiuntamente che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, fissato il termine per il deposito di note scritte, Voglia rimettere la causa in decisione per la pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Ferrara in data 21/05/2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferrara all'atto n.16, parte 2, serie A, anno 2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere congiuntamente alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti concordate Condizioni 1) I coniugi vivranno separati, ciascuno in propria separata abitazione;
pagina 1 di 3 2) La casa coniugale sita in Ferrara, via Modena n.370, rimane assegnata alla Sig.ra CP_1
, che ne è diventata esclusiva proprietaria in forza di rogito notarile stipulato dal
[...] Notaio di Palo Dott. Anna il 13/12/2024 di Rep. 612 e Raccolta n.446. 3) I coniugi hanno propri redditi e capacità economica, sono economicamente indipendenti e autonomi, hanno definito ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal matrimonio e dalle condizioni di separazione, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro”. Conclusioni del PM:
“Il Pubblico Ministero, letti gli atti chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025 i sigg.ri e CP_1 CP_2 chiedevano che venisse pronunciato cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/05/2016 in Ferrara. Esponevano che dal matrimonio non erano nati figli;
che con sentenza n. 1157/2024 del 13.11.2024 il Tribunale di Ferrara aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. In considerazione della natura e degli esiti della controversia, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/05/2016 in Ferrara da e e trascritto al n. CP_1 CP_2 16 parte II s. A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 3.7.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHETTI SIMONA CP_1
E
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHETTI SIMONA CP_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni delle parti:
“chiedono congiuntamente che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, fissato il termine per il deposito di note scritte, Voglia rimettere la causa in decisione per la pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Ferrara in data 21/05/2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferrara all'atto n.16, parte 2, serie A, anno 2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere congiuntamente alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti concordate Condizioni 1) I coniugi vivranno separati, ciascuno in propria separata abitazione;
pagina 1 di 3 2) La casa coniugale sita in Ferrara, via Modena n.370, rimane assegnata alla Sig.ra CP_1
, che ne è diventata esclusiva proprietaria in forza di rogito notarile stipulato dal
[...] Notaio di Palo Dott. Anna il 13/12/2024 di Rep. 612 e Raccolta n.446. 3) I coniugi hanno propri redditi e capacità economica, sono economicamente indipendenti e autonomi, hanno definito ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal matrimonio e dalle condizioni di separazione, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro”. Conclusioni del PM:
“Il Pubblico Ministero, letti gli atti chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025 i sigg.ri e CP_1 CP_2 chiedevano che venisse pronunciato cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/05/2016 in Ferrara. Esponevano che dal matrimonio non erano nati figli;
che con sentenza n. 1157/2024 del 13.11.2024 il Tribunale di Ferrara aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. In considerazione della natura e degli esiti della controversia, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/05/2016 in Ferrara da e e trascritto al n. CP_1 CP_2 16 parte II s. A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 3.7.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 3 di 3