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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4254/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona Merra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4254/2023 di R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo n. 221/2023 emesso in data 18.01.2023 (R.G. n. 14113/2022) promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Annateresa Farella presso il cui studio sito in Altamura alla via Cadorna 2/b ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Mariangela Miriam Quiete, presso il cui studio sito in Bari alla Piazza Giuseppe Garibaldi
n. 9 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 09.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023 proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 221/2023 del 18.01.2023 emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento avente R.G. n. 14113/2022 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società della somma di €. 38.385,08, oltre il pagamento di competenze e onorari Controparte_2
del procedimento monitorio, quale corrispettivo per una fornitura di merce effettuata in favore di controparte presso il cantiere sito in Milano giusta fatture allegate in atti azionate in via monitoria.
Parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio eccepiva, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano quale luogo di consegna del materiale e di esecuzione del contratto e, nel merito, contestava genericamente il quantum della pretesa creditoria vantata dall'opposta assumendo che la somma dovuta fosse notevolmente inferiore rispetto a quella azionata con l'opposto monitorio e deducendo di aver effettuato plurimi pagamenti, senza tuttavia produrre alcunchè a sostegno dell'assunto.
Assumeva, in particolare, l'opponente che la merce era stata parzialmente pagata a mezzo di assegno n. 0100763341-03 dell'importo di €. 18.936,01 del 06.05.2022 tratto sulla Controparte_3
[...]
Chiedeva, pertanto che: 1) in via preliminare, venisse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Milano;
2) nel merito, venisse accertata e dichiarata l'infondatezza del decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.06.2023 si costituiva in giudizio la che instava per: 1) il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
2) la Controparte_2 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
3) il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
4) in via subordinata, l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento della 5) la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione CP_1 della strumentalità dell'opposizione; 6) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte opposta deduceva che i pagamenti effettivamente corrisposti dalla società CP_1
in relazione alla merce fornita erano stati contabilizzati e decurtati dal credito azionato in via monitoria. Invero, la società opponente aveva riconosciuto il proprio debito emettendo in data
06.05.2022, a parziale pagamento delle poste azionate dalla l'assegno bancario Controparte_2
n.0100763341-03 di € 18.936,01 tratto su risultato non pagato. Controparte_3
Inoltre, la non aveva sollevato alcuna contestazione in relazione alla fornitura CP_1
ricevuta riconoscendo, piuttosto, il proprio debito per il quale proponeva un pagamento rateale giusta nota del 02.11.2022 (cfr. doc. n. 3 parte opposta).
Assumeva, pertanto, l'opposta che il decreto ingiuntivo si fondasse su fatti circostanziati e accompagnati da idonea documentazione probatoria e che la mancata contestazione specifica di questi fatti comportasse che gli stessi dovessero ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c..
Concessa alla prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non essendo state formulate richieste istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 09.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte attrice opponente non depositava la propria comparsa conclusionale.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Milano sollevata da parte opponente che, tuttavia, si è limitata a sostenere – a sostegno dell'eccezione - che la consegna del materiale fosse avvenuta a Milano, luogo di esecuzione del contratto e, pertanto, foro competente per le cause relative ai diritti di obbligazione ex art. 20 c.p.c..
L'eccezione in parola, cosi' formulata, si palesa priva di pregio, non avendo parte opponente contestato specificamente l'applicabilità di tutti i criteri concorrenti.
Invero, “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito
(trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito” (cfr. Cass.
Civ. Sez.
6-2 ord. del 03.07.2018).
E', infatti, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è ritualmente sollevata soltanto se prospettata in relazione a tutti i possibili criteri alternativi ai sensi degli artt. 38 e 167 c.p.c. (cfr. Cass. civ. ord.
5.11.2012 n. 18967;
Cassazione civile sez. III, 17 dicembre 1999, n. 14236; Cassazione civile sez. I, 11 settembre 1999,
n. 9693; Cassazione civile sez. II, 24 dicembre 1994, n. 11152; Cassazione civile sez. III, 18 gennaio
1991 n. 465; Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 1986 n. 2208).
In particolare l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile "ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 c.p.c., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 c.p.c. (e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, comma 1, c.p.c.). L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza" (cfr.
Cassazione civile sez. VI 3.11.2014 n. 23328).
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34; Trib. Roma 19.12.2018 n.
24361).
Inoltre, va richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. 9685/2000).
Ebbene, tanto chiarito in via di inquadramento generale, occorre precisare che nel presente giudizio l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opponente-convenuta in senso sostanziale della somma di €. 38.385,08 quale debito riveniente dalla fornitura di merce comprovata dai documenti di trasporto allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e dalle fatture emesse.
Parte attrice opponente, dal canto proprio, non ha sollevato alcuna contestazione in relazione alla fornitura ricevuta ed, anzi, ha riconosciuto il proprio debito emettendo in data 06.05.2022, a parziale pagamento delle poste azionate dalla l'assegno bancario n.0100763341- Controparte_2
03 di € 18.936,01 tratto su - titolo risultato non pagato - e, successivamente, ha Controparte_3
proposto un pagamento rateale giusta nota del 02.11.2022.
Cionondimeno la ha contestato genericamente il quantum della pretesa azionata CP_1 in via monitoria assumendo di aver provveduto ad “effettuare pagamenti in diverse soluzioni, anche
a mezzo bonifico bancario” ma omettendo, tuttavia, di allegare le circostanze impeditive, modificative o estintive a sostegno dell'opposizione proposta.
Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto dell'opposizione.
Quanto, poi, alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta giova rilevare quanto segue. Il sistema giudiziario prevede rimedi specifici nei confronti dell'azione "temeraria", sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a potere essere sollecitati dalla parte. Quanto, in particolare, al processo civile, l'intervento del Legislatore della Legge 69/2009 - con l'inserimento di un ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata - indica un ulteriore e specifico rimedio. La norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma "sanzionatoria" (cfr. Trib. Piacenza, 7.12. 2010) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (cfr. Trib. Verona, 20.9.2010) laddove ha affermato che essa introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo (cfr.
Trib. Roma, 11.1.2010) e preservare la funzionalità del sistema giustizia traducendosi, dunque, in
"una sanzione d'ufficio". Orbene, nel caso di specie, può certamente definirsi temeraria la presente opposizione che si è palesata di natura incontestabilmente strumentale, non essendo stato allegato alcun elemento astrattamente valutabile nei termini prospettati dall'opponente; da tale contegno può desumersi la mala fede o la colpa grave nell'azione proposta.
Pertanto, l'attrice-opponente soccombente va condannata d'ufficio al pagamento in favore di parte convenuta-opposta, oltre che delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo secondo il D.M. n. 147/2022 assumendo come scaglione di riferimento quello relativo ai valori medi dei giudizi da €. 26.001,00 a €. 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, di una somma ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c., che, ai fini liquidativi, pare equo determinare in €. 1.000,00 in considerazione, per un verso, dell'importo del credito per cui si procede e, per altro verso, della concentrazione del presente giudizio privo della fase istruttoria e della correlata riduzione delle incombenze difensive in ragione del mancato deposito della comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. R.G. n.4254/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice opponente
CP_1
2) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n.
221/2023 del 18.01.2023 (R.G. n. 14113/2022) e lo DICHIARA ESECUTIVO;
3) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte CP_1 convenuta opposta della somma di €. 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 ult. comma Controparte_2
c.p.c.;
4) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte CP_1 convenuta opposta delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.810,00 Controparte_2
per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 19.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona Merra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4254/2023 di R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo n. 221/2023 emesso in data 18.01.2023 (R.G. n. 14113/2022) promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Annateresa Farella presso il cui studio sito in Altamura alla via Cadorna 2/b ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Mariangela Miriam Quiete, presso il cui studio sito in Bari alla Piazza Giuseppe Garibaldi
n. 9 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 09.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023 proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 221/2023 del 18.01.2023 emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento avente R.G. n. 14113/2022 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società della somma di €. 38.385,08, oltre il pagamento di competenze e onorari Controparte_2
del procedimento monitorio, quale corrispettivo per una fornitura di merce effettuata in favore di controparte presso il cantiere sito in Milano giusta fatture allegate in atti azionate in via monitoria.
Parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio eccepiva, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano quale luogo di consegna del materiale e di esecuzione del contratto e, nel merito, contestava genericamente il quantum della pretesa creditoria vantata dall'opposta assumendo che la somma dovuta fosse notevolmente inferiore rispetto a quella azionata con l'opposto monitorio e deducendo di aver effettuato plurimi pagamenti, senza tuttavia produrre alcunchè a sostegno dell'assunto.
Assumeva, in particolare, l'opponente che la merce era stata parzialmente pagata a mezzo di assegno n. 0100763341-03 dell'importo di €. 18.936,01 del 06.05.2022 tratto sulla Controparte_3
[...]
Chiedeva, pertanto che: 1) in via preliminare, venisse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Milano;
2) nel merito, venisse accertata e dichiarata l'infondatezza del decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.06.2023 si costituiva in giudizio la che instava per: 1) il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
2) la Controparte_2 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
3) il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
4) in via subordinata, l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento della 5) la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione CP_1 della strumentalità dell'opposizione; 6) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte opposta deduceva che i pagamenti effettivamente corrisposti dalla società CP_1
in relazione alla merce fornita erano stati contabilizzati e decurtati dal credito azionato in via monitoria. Invero, la società opponente aveva riconosciuto il proprio debito emettendo in data
06.05.2022, a parziale pagamento delle poste azionate dalla l'assegno bancario Controparte_2
n.0100763341-03 di € 18.936,01 tratto su risultato non pagato. Controparte_3
Inoltre, la non aveva sollevato alcuna contestazione in relazione alla fornitura CP_1
ricevuta riconoscendo, piuttosto, il proprio debito per il quale proponeva un pagamento rateale giusta nota del 02.11.2022 (cfr. doc. n. 3 parte opposta).
Assumeva, pertanto, l'opposta che il decreto ingiuntivo si fondasse su fatti circostanziati e accompagnati da idonea documentazione probatoria e che la mancata contestazione specifica di questi fatti comportasse che gli stessi dovessero ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c..
Concessa alla prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non essendo state formulate richieste istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 09.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte attrice opponente non depositava la propria comparsa conclusionale.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Milano sollevata da parte opponente che, tuttavia, si è limitata a sostenere – a sostegno dell'eccezione - che la consegna del materiale fosse avvenuta a Milano, luogo di esecuzione del contratto e, pertanto, foro competente per le cause relative ai diritti di obbligazione ex art. 20 c.p.c..
L'eccezione in parola, cosi' formulata, si palesa priva di pregio, non avendo parte opponente contestato specificamente l'applicabilità di tutti i criteri concorrenti.
Invero, “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito
(trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito” (cfr. Cass.
Civ. Sez.
6-2 ord. del 03.07.2018).
E', infatti, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è ritualmente sollevata soltanto se prospettata in relazione a tutti i possibili criteri alternativi ai sensi degli artt. 38 e 167 c.p.c. (cfr. Cass. civ. ord.
5.11.2012 n. 18967;
Cassazione civile sez. III, 17 dicembre 1999, n. 14236; Cassazione civile sez. I, 11 settembre 1999,
n. 9693; Cassazione civile sez. II, 24 dicembre 1994, n. 11152; Cassazione civile sez. III, 18 gennaio
1991 n. 465; Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 1986 n. 2208).
In particolare l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile "ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 c.p.c., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 c.p.c. (e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, comma 1, c.p.c.). L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza" (cfr.
Cassazione civile sez. VI 3.11.2014 n. 23328).
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34; Trib. Roma 19.12.2018 n.
24361).
Inoltre, va richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. 9685/2000).
Ebbene, tanto chiarito in via di inquadramento generale, occorre precisare che nel presente giudizio l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opponente-convenuta in senso sostanziale della somma di €. 38.385,08 quale debito riveniente dalla fornitura di merce comprovata dai documenti di trasporto allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e dalle fatture emesse.
Parte attrice opponente, dal canto proprio, non ha sollevato alcuna contestazione in relazione alla fornitura ricevuta ed, anzi, ha riconosciuto il proprio debito emettendo in data 06.05.2022, a parziale pagamento delle poste azionate dalla l'assegno bancario n.0100763341- Controparte_2
03 di € 18.936,01 tratto su - titolo risultato non pagato - e, successivamente, ha Controparte_3
proposto un pagamento rateale giusta nota del 02.11.2022.
Cionondimeno la ha contestato genericamente il quantum della pretesa azionata CP_1 in via monitoria assumendo di aver provveduto ad “effettuare pagamenti in diverse soluzioni, anche
a mezzo bonifico bancario” ma omettendo, tuttavia, di allegare le circostanze impeditive, modificative o estintive a sostegno dell'opposizione proposta.
Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto dell'opposizione.
Quanto, poi, alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta giova rilevare quanto segue. Il sistema giudiziario prevede rimedi specifici nei confronti dell'azione "temeraria", sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a potere essere sollecitati dalla parte. Quanto, in particolare, al processo civile, l'intervento del Legislatore della Legge 69/2009 - con l'inserimento di un ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata - indica un ulteriore e specifico rimedio. La norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma "sanzionatoria" (cfr. Trib. Piacenza, 7.12. 2010) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (cfr. Trib. Verona, 20.9.2010) laddove ha affermato che essa introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo (cfr.
Trib. Roma, 11.1.2010) e preservare la funzionalità del sistema giustizia traducendosi, dunque, in
"una sanzione d'ufficio". Orbene, nel caso di specie, può certamente definirsi temeraria la presente opposizione che si è palesata di natura incontestabilmente strumentale, non essendo stato allegato alcun elemento astrattamente valutabile nei termini prospettati dall'opponente; da tale contegno può desumersi la mala fede o la colpa grave nell'azione proposta.
Pertanto, l'attrice-opponente soccombente va condannata d'ufficio al pagamento in favore di parte convenuta-opposta, oltre che delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo secondo il D.M. n. 147/2022 assumendo come scaglione di riferimento quello relativo ai valori medi dei giudizi da €. 26.001,00 a €. 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, di una somma ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c., che, ai fini liquidativi, pare equo determinare in €. 1.000,00 in considerazione, per un verso, dell'importo del credito per cui si procede e, per altro verso, della concentrazione del presente giudizio privo della fase istruttoria e della correlata riduzione delle incombenze difensive in ragione del mancato deposito della comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. R.G. n.4254/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice opponente
CP_1
2) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n.
221/2023 del 18.01.2023 (R.G. n. 14113/2022) e lo DICHIARA ESECUTIVO;
3) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte CP_1 convenuta opposta della somma di €. 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 ult. comma Controparte_2
c.p.c.;
4) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte CP_1 convenuta opposta delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.810,00 Controparte_2
per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 19.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra