Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Giampietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - U.S.R. CAMPANIA -A.T. PROVINCIA SALERNO, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 22/2023 emessa e depositata telematicamente il giorno 7.2.2023, notificata il 26.5.2023 a mezzo PEC mai impugnata da controparte e quindi definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il consigliere dott. IA BE e udito per la parte ricorrente il difensore, mentre nessuno è comparso per l’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’attuale ricorrente, con ricorso depositato il giorno 8.11.2022 avanti il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Trento, chiedeva di disapplicare in particolare l’Ordinanza Ministeriale 23.2.2009 n. 21, concernente i concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994 per l’a.s. 2008/2009, la nota Miur n. 0008151 del 13.3.2015 relativa ai concorsi 2014/2015 e la nota MIUR n. 8991 del 6.3.2019 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli nell’anno scolastico 2018/2019 e dunque che venisse accertato e dichiarato che il servizio prestato dalla ricorrente quale Collaboratore Scolastico dipendente di scuole statali gestite, per delega dello Stato, dalla Provincia Autonoma di Trento fosse da considerarsi servizio quale Collaboratore Scolastico equivalente a quello prestato nelle scuole statali gestite dal Ministero dell’Istruzione, ai fini dell’ammissione della stessa nelle graduatorie risultanti all’esito del concorso indetto dal Ministero dell'istruzione-u.s.r. Campania - a.t. provincia Salerno per Collaboratore Scolastico e per l’effetto che fosse ordinato al Ministero resistente di rettificare le graduatorie 2022/2023 relative alla qualifica Collaboratore Scolastico inserendo la ricorrente nella predetta graduatoria.
In data 7.2.2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento pronunciava sentenza n. 22/2023 con la quale, accogliendo le domande della ricorrente, statuiva e condannava, tra l’altro, l’Amministrazione convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.000,00, oltre accessori ed oneri di legge.
In data 26.5.2023 veniva notificata la predetta sentenza ed in data 22.10.2024 venivano inviati alla resistente i conteggi degli importi dovuti a titolo di spese legali, cui non dava riscontro.
La ricorrente dava così corso alla procedura espropriativa mobiliare presso terzi, con pignoramento presso la Banca d’Italia, la quale però riscontrava negativamente circa la presenza di somme utilmente pignorabili.
La signora -OMISSIS- ha dunque proposto l’odierno ricorso chiedendo di dare esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 22/2023, pubblicata il giorno 7.2.2023, passata in giudicato come da certificazione resa in data 9 gennaio 2026 dalla Cancelleria del Lavoro presso il Tribunale di Trento, provvedendo ad emettere, anche direttamente, ordine di pagamento delle spese di causa ivi indicate nella misura (come quantificata in comunicazione d.d. 22.10.2024 alla Amministrazione resistente) di € 2.918,24 e, ove necessario, nominare un commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’esito dell’udienza camerale del giorno 22 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la correttezza dell’incardinamento del presente giudizio innanzi a questo Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113, c. 2, c.p.a., con ricorso regolarmente notificato ai sensi dell’art. 11, c. 1, R.D. n. 1611/1933, nel testo modificato dall'art. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260, il quale prevede che " Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente ” (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VII, 3/1/2022, n. 16; sez. III, 7/3/2022, n. 1549; T.A.R. Palermo, sez. III, 22/2/2021, n. 650).
La sentenza del Giudice ordinario di cui è chiesta l'ottemperanza è stata certificata come passata in giudicato (doc. n. 10), nel rispetto dell’art. 112, c. 2, lett. c, c.p.a. ed è stata previamente regolarmente notificata in forma esecutiva il 26 maggio 2023 (doc. n. 5) all'Amministrazione tenuta ad eseguirla (pertanto, il ricorso è senz'altro procedibile, essendo tra l’altro ampiamente decorso il termine dilatorio ex art. 14, c. 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997 e ss. mm.) e - sulla base della documentazione agli atti, non contrastata ex adverso - non risulta essere stata adempiuta.
La domanda è fondata e merita dunque accoglimento, ordinando all’Amministrazione intimata di dare piena e completa ottemperanza - entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza - alla sentenza Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 22/2023, pubblicata il giorno 7.2.2023, passata in giudicato come da certificazione resa in data 9 gennaio 2026 dalla Cancelleria del Lavoro presso il Tribunale di Trento, per la parte relativa alla liquidazione delle spese di lite in favore dell'odierna ricorrente, nella misura richiesta di € 2.918,24.
Su detta somma, a tale titolo dovuta, devono essere calcolati (e, conseguentemente, liquidati) anche gli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data di deposito (7/2/2023) della sentenza costituente il titolo fondante la pretesa e fino al soddisfo (da intendersi fino alla data di emissione del mandato di pagamento) (vedasi sul punto T.A.R. Lazio Roma, sez. II ter , 2/12/2025, n. 21693).
Tanto in applicazione del principio di diritto secondo cui il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e, pertanto, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282, c. 1, c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2018, n. 17437: " Il principio per cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro consacrati in un titolo esecutivo producono interessi di pieno diritto (salvo che sia diversamente specificato nel titolo stesso), a prescindere dalla mora, per cui non è necessario che il giudice pronunci un'apposita condanna al loro pagamento (e ciò anche con riguardo alle spese di giudizio eventualmente liquidate nel titolo stesso), è del resto acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, in generale, con riguardo ai provvedimenti di condanna ").
Il Collegio, si riserva, su eventuale istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta , perdurante l’inadempimento dell’Amministrazione.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
ordina al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - U.S.R. CAMPANIA -A.T. PROVINCIA SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 22/2023, pubblicata il giorno 7.2.2023, in punto spese di giudizio ivi liquidate, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente dell’importo relativo pari ad € 2.918,24, oltre interessi e nel termine come precisato in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate nella misura di € 1.000,00 per compensi, oltre accessori ed oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella Camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA FA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
IA BE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA BE | SA FA |
IL SEGRETARIO