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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5219/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 5219/2025 V.G. promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/09/1981, residente in [...], VIA STRUPPA 139/9 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ARIU CLAUDIA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
25/09/1990, residente in [...]139/9 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DE VERO MARCO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._4
atti
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 21/05/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) Dall'unione sono nati i figli, in oggi minori:
- nato il [...] in [...], C.F. Persona_1
; C.F._5
- nata il [...] in [...], C.F. Persona_2
; C.F._6
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale, di proprietà del sig. sita in Via Struppa Pt_2
139/9, 16165 - Genova (GE), al marito stesso con i beni e gli arredi ivi contenuti.
La sig.ra ha trasferirà la propria residenza in Via Guido Rossa 41, Pt_1
09036 - US (SU) entro la fine del mese di settembre 2025.
3) Affidare i figli minori e Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale e residenza principale presso la madre con la precisazione che la residenza verrà trasferita nell'immobile sito in Via Guido Rossa 41, 09036 – US entro il mese di settembre 2025 (SU).
4) I genitori, collaborativi ed equilibrati, stante la notevole distanza fra loro, anche con riferimento alle festività e vacanze estive, frequenteranno i figli con modalità alternate e collaborative in base alle esigenze e turnazioni lavorative. Il padre vedrà i figli almeno un weekend al mese (venerdì, sabato e domenica) recandosi in Sardegna o andando a prendere i figli in aeroporto a Genova sostenendo tutte le spese per il loro spostamento e accompagnamento da parte della madre, quindi inclusi i costi per la GN . Per quanto attiene alle Pt_1 festività, queste dovranno seguire il criterio dell'alternanza, per cui, previo accordo annuale fra i genitori, esemplificativamente, Natale sarà trascorso con il
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 padre, Capodanno con la madre ecc. Le vacanze estive saranno trascorse dai figli per due settimane consecutive con un genitore e altre due, sempre consecutive, con l'altro. Tali giorni dovranno essere concordati fra i genitori compatibilmente con l regole operanti nelle aziende in cui prestano rispettivamente attività lavorativa e, comunque, in linea di massima entro il mese di marzo di ogni anno.
5) Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
6) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
7) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra la somma di €. 200,00, Pt_2 Pt_1
a titolo di mantenimento dei due figli minori.
8) I coniugi decidono congiuntamente circa l'assegno unico di mantenimento, il quale è già erogato al 100% alla Sig.ra e continuerà ad esserlo nella Pt_1 medesima misura.
9) Rispetto alle spese straordinarie saranno rispettate e seguite le indicazioni di cui al verbale di riunione della Sezione IV civile del Tribunale di Genova del
15.9.2016, conosciuto dai coniugi, il quale deve intendersi in questa sede integralmente richiamato. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
10) LA GN , d'accordo con il signor si impegna a mettere in Pt_1 Pt_2
vendita gli arredi dell'immobile di Genova, ad esclusione della cameretta dei bimbi, e potrà trattenere il ricavato in denaro affinché la stessa possa comprare una nuova cameretta per i figli per l'abitazione di US.
11) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio, per sé stessi e per i figli.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 12) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13) i termini del presente accordo cominceranno a decorrere dalla data del deposito telematico del ricorso.
14) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Anno 2020, Numero 68, Parte I,
Serie 1, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 5219/2025 V.G. promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/09/1981, residente in [...], VIA STRUPPA 139/9 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ARIU CLAUDIA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
25/09/1990, residente in [...]139/9 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DE VERO MARCO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._4
atti
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 21/05/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) Dall'unione sono nati i figli, in oggi minori:
- nato il [...] in [...], C.F. Persona_1
; C.F._5
- nata il [...] in [...], C.F. Persona_2
; C.F._6
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale, di proprietà del sig. sita in Via Struppa Pt_2
139/9, 16165 - Genova (GE), al marito stesso con i beni e gli arredi ivi contenuti.
La sig.ra ha trasferirà la propria residenza in Via Guido Rossa 41, Pt_1
09036 - US (SU) entro la fine del mese di settembre 2025.
3) Affidare i figli minori e Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale e residenza principale presso la madre con la precisazione che la residenza verrà trasferita nell'immobile sito in Via Guido Rossa 41, 09036 – US entro il mese di settembre 2025 (SU).
4) I genitori, collaborativi ed equilibrati, stante la notevole distanza fra loro, anche con riferimento alle festività e vacanze estive, frequenteranno i figli con modalità alternate e collaborative in base alle esigenze e turnazioni lavorative. Il padre vedrà i figli almeno un weekend al mese (venerdì, sabato e domenica) recandosi in Sardegna o andando a prendere i figli in aeroporto a Genova sostenendo tutte le spese per il loro spostamento e accompagnamento da parte della madre, quindi inclusi i costi per la GN . Per quanto attiene alle Pt_1 festività, queste dovranno seguire il criterio dell'alternanza, per cui, previo accordo annuale fra i genitori, esemplificativamente, Natale sarà trascorso con il
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 padre, Capodanno con la madre ecc. Le vacanze estive saranno trascorse dai figli per due settimane consecutive con un genitore e altre due, sempre consecutive, con l'altro. Tali giorni dovranno essere concordati fra i genitori compatibilmente con l regole operanti nelle aziende in cui prestano rispettivamente attività lavorativa e, comunque, in linea di massima entro il mese di marzo di ogni anno.
5) Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
6) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
7) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra la somma di €. 200,00, Pt_2 Pt_1
a titolo di mantenimento dei due figli minori.
8) I coniugi decidono congiuntamente circa l'assegno unico di mantenimento, il quale è già erogato al 100% alla Sig.ra e continuerà ad esserlo nella Pt_1 medesima misura.
9) Rispetto alle spese straordinarie saranno rispettate e seguite le indicazioni di cui al verbale di riunione della Sezione IV civile del Tribunale di Genova del
15.9.2016, conosciuto dai coniugi, il quale deve intendersi in questa sede integralmente richiamato. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
10) LA GN , d'accordo con il signor si impegna a mettere in Pt_1 Pt_2
vendita gli arredi dell'immobile di Genova, ad esclusione della cameretta dei bimbi, e potrà trattenere il ricavato in denaro affinché la stessa possa comprare una nuova cameretta per i figli per l'abitazione di US.
11) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio, per sé stessi e per i figli.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 12) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13) i termini del presente accordo cominceranno a decorrere dalla data del deposito telematico del ricorso.
14) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Anno 2020, Numero 68, Parte I,
Serie 1, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5