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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all' esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 06.10.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1206/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Emanuele Guarino con il quale elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del proprio difensore sito in Napoli alla Via Bologna n.138 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Nicola Fumo e Davide Catalano, ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – Ufficio Legale
CP_1 NONCHE' IT SP in Amministrazione Straordinaria, in persona dell'amministratore p. RESISTENTI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2024 il ricorrente, in epigrafe indicato, premettendo di essere stato dipendente della società Manitalidea spa dal 5.04.2014 al 29.02.2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% per svolgere attività di pulitore, ricevendo inquadramento nel livello II del CCNL Pulizie/Multiservizi, deduceva: che, in data 04/02/2020 il Tribunale di Torino, sez. fallimentare, dichiarava con sentenza numero 34/2020 l'apertura della procedura di Amministrazione
Straordinaria della società Manitalidea spa e il ricorrente presentava domanda di ammissione al passivo;
- che il ricorrente non veniva ammesso al passivo per la somma di € 6.549,00 in quanto relativa al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, poiché maturato dal lavoratore a partire dal 01/01/2007; - che CP_ inoltrata richiesta all' quest'ultimo aveva rigettato la domanda in quanto detto importo era stato già liquidato dal datore di lavoro.
Tanto premesso, deducendo che nulla aveva percepito, a tale titolo, dal datore di lavoro, adiva il CP_ Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di condannare l' al pagamento della somma di euro € 6.549,00 titolo di trattamento di fine rapporto accantonato presso il CP_ CP_ fondo di tesoreria in subordine chiedeva di condannare l' al pagamento, in favore del
1 ricorrente, della somma di € 5.010,75 a titolo di trattamento di fine rapporto, così come residuata a seguito delle trattenute effettuata in busta paga di Novembre 2021 per pignoramenti in danno del ricorrente;
vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l che eccepiva, preliminarmente l'improponibilità del ricorso per assenza di domanda amministrativa ovvero incompleta, nonché
l'intervenuta decadenza e la prescrizione del credito azionato. Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto il trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della detta società a carico del Fondo di Tesoreria, risultava essere già stato liquidato perché conguagliato dal datore di lavoro.
Tanto premesso concludeva chiedendo di rigettare il ricorso con vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica la resistente società non si costituiva e rimaneva contumace.
Istruita in via documentale e concesso un termine per il deposito di note la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
**** CP_ Va analizzata l'eccezione preliminare sollevata dall' relativa alla mancata proposizione della domanda amministrativa.
Va rilevato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 25205/2023 ha ribadito la natura previdenziale del trattamento di fine rapporto corrisposto dal Fondo di tesoreria, ritenendo, dunque, applicabile la decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, in analogia con quanto previsto per le erogazioni del
Fondo di garanzia di cui all'art. 2 l. n. 297 del 1982.
Ebbene, ai sensi del citato art. 47: “esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza CP_1 del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel Controparte_1 comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria”
2 L'art. 443 c.p.c., così come riformato dalla l. n. 533/1973, stabilisce l'improcedibilità della domanda relativa alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie qualora non siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o qualora non siano decorsi i termini per il compimento dei procedimenti stessi.
L'art. 7 della L. n. 533/1973 stabilisce inoltre che la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta,
a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato
“La preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce dunque un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973,
n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. Ne consegue che, integrando la previa presentazione della domanda amministrativa, non un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria (come i requisiti sanitario, reddituale e di incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa), la circostanza che l'ente tenuto alla prestazione non abbia tempestivamente dedotto la mancanza della domanda amministrativa non preclude la possibilità di proporre
l'eccezione stessa in appello e al giudice di rilevare d'ufficio il temporaneo difetto di giurisdizione” (cfr., in termini, Cass.
n. 5149/2004; cfr., altresì, Cass. n. 26146/2010, secondo cui “il comportamento di 'non contestazione' tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea, con la conseguenza che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria
e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio”).
Ebbene, applicando i principi di diritto sopra riportati alla fattispecie in esame, tenuto conto della natura previdenziale del trattamento di fine rapporto corrisposto dal Fondo di tesoreria, elemento imprescindibile, per la procedibilità di detta azione giudiziaria, è la proposizione di una specifica e CP_ preventiva domanda amministrativa attraverso l'utilizzo del canale telematico predisposto dall
Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito la prova che la domanda per il pagamento del trattamento di fine rapporto, accantonato presso il fondo di Tesoreria, prima dell'introduzione del giudizio, sia stata avanzata in sede amministrativa nei confronti dell essendo a tal fine irrilevante CP_1 la PEC in atti del 23.05.2022 (peraltro anche irrituale tenuto conto delle modalità di presentazione della CP_ domanda amministrativa tramite il cd portale atteso che con quest'ultima l'avvocato del ricorrente ha, esclusivamente, richiesto all'Istituto di comunicare se la ditta Manitalidea avesse effettuato il
3 versamento delle somme dovute al Fondo di Tesoreria e ragguagli circa l'ammontare dell'importo versato.
In definitiva, il ricorso è improponibile perché non preceduto da apposita domanda amministrativa rivolta nei confronti dell' CP_1
In considerazione della natura della pronuncia resa , le spese processuali devono essere interamente compensate tra le stesse.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede
1) dichiara improponibile il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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