Versione
22 maggio 1951
22 maggio 1951
Art. 52. (Dibattimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge).
Quando per effetto della presente legge vi e' mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione e' fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione e' fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.
entrata in vigore della presente legge).
Quando per effetto della presente legge vi e' mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione e' fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione e' fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.