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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 929/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
GI NG, OR
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1149/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2514/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 13/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017891659 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso iscritto al n. R.G. 2131/2019 Resistente_1 proponeva opposizione avverso alla cartella di pagamento n. 295 2018 0017891659 emessa dalla
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., notificata il 10.1.2019, per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014; eccepiva il difetto di notifica dell'atto, la prescrizione del diritto per intervenuto decorso dei termini. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso mentre la RISCOSSIONE SICILIA non si costituiva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia dell'Entrate chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Va anzitutto dichiarata la contumacia della RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., non costituitasi sebbene ritualmente convenuta.
2) Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto per le ragioni di cui appresso. In particolare, si osserva come con esso l'istante abbia impugnato la cartella di pagamento n. 295 2018 0017891659 emessa dalla
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., notificata il 10.1.2019, per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014; ha eccepito il difetto di notifica dell'atto perché intervenuta per posta privata, la prescrizione del diritto per intervenuto decorso dei termini. Ora, quanto al primo aspetto, si osserva come regolare sia la notifica della cartella. In particolare, la contestazione della ricorrente, sul punto, riguarda l'avvenuta notificazione dell'atto per il tramite di un soggetto privato "Società_2", che ne ha curato la consegna al destinatario in data 6.12.2017(cfr. all.7 alle controdeduzioni).
3) Ora, come è noto, in tema di notificazione di atti giudiziari, l'art. 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.
261/1999, emanato in attuazione della Direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che, per esigenze di ordine pubblico, I servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982, che ricomprende anche gli atti tributari sostanziali e processuali, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale e, dunque, a Poste Italiane s.p.a. Tuttavia, la Legge n.
124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) all'art. 1, comma 57, lettera b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art.4 del D.Lgs. n. 261/1999, comportando la soppressione dell'attribuzione esclusiva a Poste Italiane s.p.a. dei servizi inerenti le notificazioni di tali atti.
Esclusa, comunque, l'efficacia retroattiva di detta abrogazione, dalla lettura combinata dei commi 57 e 58 dell'art.1 della Legge n. 124/2017 si rileva che il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari è subordinato alla determina dell'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni che, sentito il Ministero della Giustizia, ne stabilisce i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che la richiedono.
4) Nella specie, trattandosi di notificazione avvenuta nella vigenza della suddetta novella normativa, deve ritenersi che la suddetta notifica a mezzo posta privata dell'atto tributario sia perfettamente valida.
5) Nella specie, le parti convenute non hanno provato in atti alcun atto di accertamento sotteso alla cartella validamente notificato al contribuente;
in particolare, nessuna prova v'è in atti della regolare notificazione dell'atto sotteso che l'A.E. ha prodotto in atti(cfr.); sicchè, devesi ritenere che la pretesa fatta valere con l'atto impugnato è prescritta, essendo decorso il relativo termine. Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio tra le parti costituite vanno compensate, non avendo comunque l'istante provveduto al pagamento della pretesa;
non si provvede per la contumace. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 с.р.с.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Invero, nella fattispecie, l'accertamento, emesso a seguito di mancato pagamento della tassa relativa al veicolo, è stato invero notificato al domicilio della ricorrente, nei termini prescrizionali ai sensi dell' art. 5 D.
L. 31/12/82, n. 953, conv. con mod. dalla L. 28/2/83, n.53.
Legittima è anche l'azione esecutiva dell'Esattore che ha notificato la cartella in data 07/11/2017, ovvero entro il terzo anno successivo alla notifica dell'accertamento. Rileva a tal fine precisare che “il termine prescrizionale della norma debba essere riferito non soltanto all'attività di accertamento mediante la notifica dell'avviso di accertamento della tassa non pagata, bensì anche all'attività di riscossione della stessa avviata dall'Agente della riscossione con la notifica di cartella di pagamento”. (nota Direzione Centrale Accertamento, con nota prot. 2012/116995 del 3 agosto 2012)
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 1000, di cui euro 300 per il primo grado, oltre gli oneri di legge.
Messina, 27 gennaio 2026
Il OR Il Presidente
LO AN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
GI NG, OR
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1149/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2514/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 13/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017891659 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso iscritto al n. R.G. 2131/2019 Resistente_1 proponeva opposizione avverso alla cartella di pagamento n. 295 2018 0017891659 emessa dalla
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., notificata il 10.1.2019, per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014; eccepiva il difetto di notifica dell'atto, la prescrizione del diritto per intervenuto decorso dei termini. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso mentre la RISCOSSIONE SICILIA non si costituiva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia dell'Entrate chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Va anzitutto dichiarata la contumacia della RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., non costituitasi sebbene ritualmente convenuta.
2) Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto per le ragioni di cui appresso. In particolare, si osserva come con esso l'istante abbia impugnato la cartella di pagamento n. 295 2018 0017891659 emessa dalla
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., notificata il 10.1.2019, per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014; ha eccepito il difetto di notifica dell'atto perché intervenuta per posta privata, la prescrizione del diritto per intervenuto decorso dei termini. Ora, quanto al primo aspetto, si osserva come regolare sia la notifica della cartella. In particolare, la contestazione della ricorrente, sul punto, riguarda l'avvenuta notificazione dell'atto per il tramite di un soggetto privato "Società_2", che ne ha curato la consegna al destinatario in data 6.12.2017(cfr. all.7 alle controdeduzioni).
3) Ora, come è noto, in tema di notificazione di atti giudiziari, l'art. 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.
261/1999, emanato in attuazione della Direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che, per esigenze di ordine pubblico, I servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982, che ricomprende anche gli atti tributari sostanziali e processuali, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale e, dunque, a Poste Italiane s.p.a. Tuttavia, la Legge n.
124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) all'art. 1, comma 57, lettera b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art.4 del D.Lgs. n. 261/1999, comportando la soppressione dell'attribuzione esclusiva a Poste Italiane s.p.a. dei servizi inerenti le notificazioni di tali atti.
Esclusa, comunque, l'efficacia retroattiva di detta abrogazione, dalla lettura combinata dei commi 57 e 58 dell'art.1 della Legge n. 124/2017 si rileva che il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari è subordinato alla determina dell'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni che, sentito il Ministero della Giustizia, ne stabilisce i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che la richiedono.
4) Nella specie, trattandosi di notificazione avvenuta nella vigenza della suddetta novella normativa, deve ritenersi che la suddetta notifica a mezzo posta privata dell'atto tributario sia perfettamente valida.
5) Nella specie, le parti convenute non hanno provato in atti alcun atto di accertamento sotteso alla cartella validamente notificato al contribuente;
in particolare, nessuna prova v'è in atti della regolare notificazione dell'atto sotteso che l'A.E. ha prodotto in atti(cfr.); sicchè, devesi ritenere che la pretesa fatta valere con l'atto impugnato è prescritta, essendo decorso il relativo termine. Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio tra le parti costituite vanno compensate, non avendo comunque l'istante provveduto al pagamento della pretesa;
non si provvede per la contumace. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 с.р.с.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Invero, nella fattispecie, l'accertamento, emesso a seguito di mancato pagamento della tassa relativa al veicolo, è stato invero notificato al domicilio della ricorrente, nei termini prescrizionali ai sensi dell' art. 5 D.
L. 31/12/82, n. 953, conv. con mod. dalla L. 28/2/83, n.53.
Legittima è anche l'azione esecutiva dell'Esattore che ha notificato la cartella in data 07/11/2017, ovvero entro il terzo anno successivo alla notifica dell'accertamento. Rileva a tal fine precisare che “il termine prescrizionale della norma debba essere riferito non soltanto all'attività di accertamento mediante la notifica dell'avviso di accertamento della tassa non pagata, bensì anche all'attività di riscossione della stessa avviata dall'Agente della riscossione con la notifica di cartella di pagamento”. (nota Direzione Centrale Accertamento, con nota prot. 2012/116995 del 3 agosto 2012)
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 1000, di cui euro 300 per il primo grado, oltre gli oneri di legge.
Messina, 27 gennaio 2026
Il OR Il Presidente
LO AN