CASS
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2025, n. 37082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37082 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PP IO, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Gaetano Inserra - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 2316 emessa in data 05/12/2024 e avverso l'ordinanza emessa in pari data;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere SimET LL;
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore Avv. Inserra Gaetano, regolarmente avvisato in data 30 maggio 2025, non è presente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 2316 emessa in data 05/12/2024 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata, all'esito del dibattimento, in data 26 aprile 2023 dal Tribunale di Macerata con la quale IO PP è stato condannato per i reati in forma tentata di 1 (iò Penale Sent. Sez. 2 Num. 37082 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 09/07/2025 sostituzione di persona ed uso di atto falso, per essersi presentato presso la sede della società Santoni s.p.a. con un furgone munito di targa contraffatta, fingendosi, con artifizi e raggiri, autista della TNT per farsi consegnare dei colli di scarpe, con l'aggravante del rilevante valore della merce. Il reato risulta consumato in data 17 giugno 2019. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 598 bis cod. proc. pen.; la difesa lamenta che la Corte di appello, con l'ordinanza che impugna unitamente alla sentenza emessa in pari data (5 dicembre 2024), ha confermato la trattazione cartolare del procedimento, ritenendo non confacente la documentazione prodotta dal difensore in ordine alla volontà dell'imputato della trattazione orale del processo per l'intempestività della richiesta. Sostiene la difesa la tempestività della richiesta asserendo che la stessa era stata depositata a mezzo p.e.c. in data 20 ottobre 2024 per la partecipazione del solo difensore e di avere depositato, sempre a mezzo pec, ulteriore istanza il 20/11/2024, con la quale aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento, per contestuale impegno innanzi ad altra autorità giudiziaria, Richiesta che non era stata valutata dalla Corte d'appello. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 61 n. 7 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.; la difesa lamenta che la Corte di appello ha erroneamente affermato la sussistenza dell'aggravante del rilevante valore della merce, senza considerare che l'imputato non ha mai avuto contezza del contenuto dei colli e quindi del loro valore, finendo così per presumerne la conoscenza da parte dell'imputato stesso, basandosi sulla presenza in atti della copia del D.D.T. relativo alla merce che sarebbe stata consegnata al PP se l'azione criminosa fosse stata portata a compimento;
documento che, osserva la difesa, non era stato consegnato al falso corriere, come emerge dalla testimonianza sia della segretaria della Santoni s.p.a. sia dei carabinieri posizionati presso la sede della società (a seguito della segnalazione della segretaria, dopo avere verificato che il corriere della TNT sarebbe passato per il ritiro della merce al solito orario e non in anticipo, come fatto credere dall'imputato, fingendosi corriere del ditta di trasporto) CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni e va dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, va anzitutto precisato che nel caso in esame, l'atto di appello è stato depositato il 06/09/2023 e che, quindi, la disciplina applicabile al procedimento in appello - secondo quanto previsto dall'art. 94 comma 2 del D.L. vo 150/2022, così come modificato dall'art.11, comma 7 del D.L. 30/12/2023 n. 215, conv. con modificazioni nella L. 123 febbraio 2024 n. 18, secondo cui per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad 2 applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e, 9 e 23 bis, commi 1,2,3,4, e 7 del D.L. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020 - è quella del menzionato articolo 23 bis, comma 1, D.L. n. 137 del 2020 che prevedeva che, "...fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza." La difesa sostiene di avere presentato tempestivamente la richiesta di discussione orale. Deve però rilevarsi che non risultano allegati al ricorso copia della pec 20.10.2024 e 20.11.2024, cui far riferimento la difesa nel primo motivo di gravame e che dalla consultazione dell'incarto processuale - accessibile al Giudice di legittimità in virtù del vizio processuale denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro, Rv. 220092) - non risultano agli atti i documenti indicati, necessari al fine di valutare la tempestività della richiesta di trattazione orale del procedimento, così come non risulta alcuna istanza di differimento per legittimo impedimento. Risulta invece che il 21/11/2024 è stata inviata all'avvocato Inserra, difensore di fiducia, a mezzo pec, la requisitoria scritta dal pubblico ministero per l'udienza del 05/12/2024. Così come risulta che il decreto di citazione in appello del 3 ottobre 2024 per l'udienza del 5 dicembre 2024 è stato notificato all'avvocato Inserra 1'8 ottobre 2024 e al PP, allora agli arresti domiciliari per altra causa, a mani proprie, il 10 ottobre 2024. L'assenza di documentazione impedisce di superare quanto indicato dalla Corte d'appello che ha confermato la trattazione cartolare sul presupposto della inidoneità della documentazione presentata a dimostrare la tempestività della richiesta di trattazione orale. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha argomentato adeguatamente e senza illogicità (pp. 6 e 7) in ordine alle ragioni che portano a riconoscere la consapevolezza, in capo all'imputato, del danno ingente (risultato corrispondere al valore commerciale di euro 67.096,34) che andava ad arrecare alla parte offesa con la sua azione criminosa, evidenziando le particolari e mirate modalità del fatto (assunzione di precise informazioni sullo spedizioniere, sulla società Santoni, sui contatti telefonici, sulle consegne e sugli orari di ritiro della merce, reperimento del veicolo adeguato). Nella specie, in ragione del notevole valore della merce e della conseguente entità del profitto che l'imputato avrebbe potuto percepire, correttamente è stata riconosciuta l'aggravante de qua. 3 La motivazione offerta è conforme al principio di diritto, già affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere riconosciuta anche in ipotesi di delitto tentato, quando - come nel caso di specie - le modalità del fatto criminoso siano idonee a fornire concrete ed univoche indicazioni sull'entità del pregiudizio che si sarebbe determinato se l'azione delittuosa fosse stata portata a compimento (fattispecie relativa a tentata truffa, Sez.U. del 2013 Rv. 255528; Sez. 2, n. 17424 del 03/03/2015 Rv. 263369; Sez. 2 n. 25097 del 2016; sez. 2 n. 931 del 2019; Sez. 5 n. 36074 del 2018). 4. Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, 9 luglio 2025. Il Co igliere estensore )n S . ET LL e La Presidente NN RG -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 2316 emessa in data 05/12/2024 e avverso l'ordinanza emessa in pari data;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere SimET LL;
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore Avv. Inserra Gaetano, regolarmente avvisato in data 30 maggio 2025, non è presente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 2316 emessa in data 05/12/2024 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata, all'esito del dibattimento, in data 26 aprile 2023 dal Tribunale di Macerata con la quale IO PP è stato condannato per i reati in forma tentata di 1 (iò Penale Sent. Sez. 2 Num. 37082 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 09/07/2025 sostituzione di persona ed uso di atto falso, per essersi presentato presso la sede della società Santoni s.p.a. con un furgone munito di targa contraffatta, fingendosi, con artifizi e raggiri, autista della TNT per farsi consegnare dei colli di scarpe, con l'aggravante del rilevante valore della merce. Il reato risulta consumato in data 17 giugno 2019. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 598 bis cod. proc. pen.; la difesa lamenta che la Corte di appello, con l'ordinanza che impugna unitamente alla sentenza emessa in pari data (5 dicembre 2024), ha confermato la trattazione cartolare del procedimento, ritenendo non confacente la documentazione prodotta dal difensore in ordine alla volontà dell'imputato della trattazione orale del processo per l'intempestività della richiesta. Sostiene la difesa la tempestività della richiesta asserendo che la stessa era stata depositata a mezzo p.e.c. in data 20 ottobre 2024 per la partecipazione del solo difensore e di avere depositato, sempre a mezzo pec, ulteriore istanza il 20/11/2024, con la quale aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento, per contestuale impegno innanzi ad altra autorità giudiziaria, Richiesta che non era stata valutata dalla Corte d'appello. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 61 n. 7 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.; la difesa lamenta che la Corte di appello ha erroneamente affermato la sussistenza dell'aggravante del rilevante valore della merce, senza considerare che l'imputato non ha mai avuto contezza del contenuto dei colli e quindi del loro valore, finendo così per presumerne la conoscenza da parte dell'imputato stesso, basandosi sulla presenza in atti della copia del D.D.T. relativo alla merce che sarebbe stata consegnata al PP se l'azione criminosa fosse stata portata a compimento;
documento che, osserva la difesa, non era stato consegnato al falso corriere, come emerge dalla testimonianza sia della segretaria della Santoni s.p.a. sia dei carabinieri posizionati presso la sede della società (a seguito della segnalazione della segretaria, dopo avere verificato che il corriere della TNT sarebbe passato per il ritiro della merce al solito orario e non in anticipo, come fatto credere dall'imputato, fingendosi corriere del ditta di trasporto) CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni e va dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, va anzitutto precisato che nel caso in esame, l'atto di appello è stato depositato il 06/09/2023 e che, quindi, la disciplina applicabile al procedimento in appello - secondo quanto previsto dall'art. 94 comma 2 del D.L. vo 150/2022, così come modificato dall'art.11, comma 7 del D.L. 30/12/2023 n. 215, conv. con modificazioni nella L. 123 febbraio 2024 n. 18, secondo cui per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad 2 applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e, 9 e 23 bis, commi 1,2,3,4, e 7 del D.L. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020 - è quella del menzionato articolo 23 bis, comma 1, D.L. n. 137 del 2020 che prevedeva che, "...fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza." La difesa sostiene di avere presentato tempestivamente la richiesta di discussione orale. Deve però rilevarsi che non risultano allegati al ricorso copia della pec 20.10.2024 e 20.11.2024, cui far riferimento la difesa nel primo motivo di gravame e che dalla consultazione dell'incarto processuale - accessibile al Giudice di legittimità in virtù del vizio processuale denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro, Rv. 220092) - non risultano agli atti i documenti indicati, necessari al fine di valutare la tempestività della richiesta di trattazione orale del procedimento, così come non risulta alcuna istanza di differimento per legittimo impedimento. Risulta invece che il 21/11/2024 è stata inviata all'avvocato Inserra, difensore di fiducia, a mezzo pec, la requisitoria scritta dal pubblico ministero per l'udienza del 05/12/2024. Così come risulta che il decreto di citazione in appello del 3 ottobre 2024 per l'udienza del 5 dicembre 2024 è stato notificato all'avvocato Inserra 1'8 ottobre 2024 e al PP, allora agli arresti domiciliari per altra causa, a mani proprie, il 10 ottobre 2024. L'assenza di documentazione impedisce di superare quanto indicato dalla Corte d'appello che ha confermato la trattazione cartolare sul presupposto della inidoneità della documentazione presentata a dimostrare la tempestività della richiesta di trattazione orale. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha argomentato adeguatamente e senza illogicità (pp. 6 e 7) in ordine alle ragioni che portano a riconoscere la consapevolezza, in capo all'imputato, del danno ingente (risultato corrispondere al valore commerciale di euro 67.096,34) che andava ad arrecare alla parte offesa con la sua azione criminosa, evidenziando le particolari e mirate modalità del fatto (assunzione di precise informazioni sullo spedizioniere, sulla società Santoni, sui contatti telefonici, sulle consegne e sugli orari di ritiro della merce, reperimento del veicolo adeguato). Nella specie, in ragione del notevole valore della merce e della conseguente entità del profitto che l'imputato avrebbe potuto percepire, correttamente è stata riconosciuta l'aggravante de qua. 3 La motivazione offerta è conforme al principio di diritto, già affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere riconosciuta anche in ipotesi di delitto tentato, quando - come nel caso di specie - le modalità del fatto criminoso siano idonee a fornire concrete ed univoche indicazioni sull'entità del pregiudizio che si sarebbe determinato se l'azione delittuosa fosse stata portata a compimento (fattispecie relativa a tentata truffa, Sez.U. del 2013 Rv. 255528; Sez. 2, n. 17424 del 03/03/2015 Rv. 263369; Sez. 2 n. 25097 del 2016; sez. 2 n. 931 del 2019; Sez. 5 n. 36074 del 2018). 4. Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, 9 luglio 2025. Il Co igliere estensore )n S . ET LL e La Presidente NN RG -