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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
11765 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 11765/2021 R.G. all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente:
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attore , il giorno 21 giugno Parte_1
2020 verso le 11:00 mentre percorreva unitamente alla moglie Persona_1
seduta dietro di lui, la strada provinciale BS11, nel territorio di Calcinato in direzione Rezzato, in sella alla sua Lambretta targata BS125709 ed assicurata con la compagnia assicurativa , venivano urtati dall'autovettura Nissan CP_1
targata FN471RH, assicurata con la compagnia assicurativa
[...]
[..
[...] , condotta da e concessa in locazione a Lombarda Controparte_2 Persona_2
Trading srl di Casalbuttano, la cui denominazione esatta secondo le deduzioni attoree era Controparte_3
rilevato che in seguito al sinistro l'attore veniva trasportato presso l'ospedale della
Fondazione Poliambulanza in Brescia ove veniva così descritto: “policontuso con escoriazioni da incidente della strada” (cfr. doc. 2 di parte attrice); rilevato che successivamente, a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro,
l'attore decideva di sottoporsi a visita medico legale che riscontrava “frattura somatica D6, contusione al torace ed all'emicostato destro, ed escoriazioni multiple agli arti superiori ed inferiori” con “postumi permanenti valutabili nella misura del 10%,
e invalidità temporanea così indicata: ITP75% gg. 45; ITP50% gg 60; ITP25% gg75” (cfr. pag. 2 atto di citazione); rilevato che, secondo quanto dedotto dall'attore, in seguito all'incidente era stato costretto a modificare le sue abitudini di vita “perché dolorante e perché è rimasto molto spaventato nell'incidente”, avendo sostenuto anche ingenti spese mediche, di riparazione del mezzo danneggiato, definito come “una rarità di valore” (cfr. pag. 2 atto di citazione), oltre che al vestiario ed agli accessori in uso allo stesso il giorno del sinistro, motivo per cui si rivolgeva tramite il proprio legale, a mezzo p.e.c., alla compagnia assicurativa , presso cui era assicurata Controparte_2
per la responsabilità civile l'autovettura Nissan che lo aveva investito, che provvedeva ad aprire la pratica del sinistro comunicando successivamente che i danni lamentati “in riferimento al sinistro in oggetto dovranno essere gestiti dalla
Compagnia 864 - ZURICH INSURANCE PLC in regime di Risarcimento Diretto”
(cfr. doc. 57 di parte attrice); rilevato che la compagnia assicurativa offriva quindi la somma di euro CP_1
12.500,00 che veniva ritenuta insufficiente dall'attore che provvedeva, tramite il
2 proprio legale, ad invitare la stessa compagnia alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 132/2014, invito che tuttavia restava privo di riscontro in quanto la compagnia non provvedeva ad integrare l'offerta iniziale, motivo per cui l'attore citava in giudizio la Parte_1
compagnia assicurativa e la società Controparte_2 Controparte_3
chiedendo “-nel merito: -condannare le convenute in solido al risarcimento dei
[...]
danni subìti dal dr. nel sinistro stradale de quo, e non ancora risarciti, Parte_1
nella misura di € 26.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
-beneficio di spese ed onorari” ed in “-in via istruttoria: -ammettersi prove per interpello e testi sui capitoli da 1 a 18 dell'espositiva da leggersi preceduti da “vero che” con testi: poliziotti verbalizzanti, , emittenti fatture, Tes_1 Persona_1
ricevute e scontrini prodotti;
con riserva di altri indicarne;
-disporsi CTU medico legale”; rilevato che si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa
[...]
, chiedendo “previa la declaratoria di responsabilità che il caso Controparte_2
richiede e dato atto del versamento di €. 12.500,00 a favore di effettuato Parte_1
nel marzo 2021 respinga il Tribunale di Brescia le ulteriori richieste risarcitorie di parte attrice, spese rifuse. In subordine: dichiari il Tribunale di Brescia il prevalente concorso di colpa di dichiarando idoneo il versamento di € 12.500,00 a Parte_1
risarcire il danno lamentato da questi respingendo la domanda proposta e condannandolo alle spese di lite”
rilevato che non si costituiva in giudizio la società Controparte_3
nonostante la regolarità della notifica per cui il giudice ne dichiarava la contumacia all'udienza del 24 febbraio 2022 e procedeva quindi all'istruzione della causa disponendo CTU medico-legale per descrivere lo stato attuale del periziando e se le se le lesioni refertate fossero in rapporto causale con il fatto per cui è causa,
3 il periodo di invalidità temporanea (totale e parziale) tenuto conto anche dell'attività svolta dal periziando come risultante dagli atti, nonché il grado percentuale complessivo di invalidità permanente residua, specificando se si trattava di invalidità generica oppure di invalidità specifica incidente sulla capacità lavorativa, specificando il grado invalidante da attribuire alle lesioni per cui era causa, se i postumi fossero suscettibili di miglioramento e l'eventuale teorica riduzione del grado di invalidità, l'attendibilità dei postumi di natura soggettiva in riferimento alle lesioni riportate ed infine, la congruità e necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate (cfr. ordinanza datata 25 febbraio
2022);
rilevato che il giudice istruttore all'esito della consulenza tecnica ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni ed infine, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto quanto all'accertamento dei fatti oggetto del presente giudizio che la ricostruzione della dinamica dell'incidente offerta dall'attore non è stata sostanzialmente contestata dalla compagnia assicuratrice convenuta, per cui deve considerarsi pacifico che in data 21 giugno 2020 mentre l'attore percorreva con la moglie la strada provinciale BS11, nel Persona_1
territorio di Calcinato in direzione Rezzato, in sella alla sua Lambretta, essi venivano urtati dall'autovettura condotta da e concessa in Persona_2
locazione a Lombarda Trading srl di Casalbuttano, rectius CP_3 CP_3
rilevato quanto all'ipotizzato concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, che dal verbale redatto dalla Polizia Stradale,
Distaccamento di Salò, si evince che “alle ore 11,00 circa, alla Persona_2
guida del veicolo A di cui sopra, circolava sulla SPBS11 con direzione di marcia
4 Bedizzole-Rezzato. Il predetto, giunto nei pressi della progressiva chilometrica 21+250, tratto di strada rettilineo in leggera ascesa, notava il veicolo B, il quale procedeva nella stessa direzione di marcia, ma con velocità più ridotta, lo raggiungeva e nell'effettuare la manovra di sorpasso a causa della distanza laterale tra i due veicoli non adeguata, lo urtava nel fianco posteriore sinistro e lo sospingeva contro il guard rayl facendolo cadere”, e nonostante il fatto che dichiarasse in sede di sommarie Persona_2
informazioni che una macchina proveniente dal senso opposto gli aveva invaso la corsia di marcia, la Polizia di Stato ribadiva che “nella dichiarazione del testimone non si ravvedeva riscontro”, elevando allo stesso un verbale per la violazione del
Codice della Strada (cfr. pag. 15 – 16 doc. 1 di parte attrice);
ritenuto pertanto che la suddetta ricostruzione dell'incidente appare logica, coerente, ben motivata e può essere fatta propria da questo giudice, per cui va rigettata l'ipotesi di cui all'art. 2054 co. 2 cc proposta da parte convenuta in quanto, all'evidenza, non è ravvisabile alcun concorso di colpa in capo all'attore che stava circolando regolarmente nella propria corsia di marcia;
rilevato che il CTU dr. nel proprio elaborato peritale affermava Persona_3
quanto alla natura ed entità delle lesioni che. a seguito dell'evento lesivo Pt_1
aveva riportato” un trauma dorsale con frattura del soma di D6” che all'inizio
[...]
non veniva individuata come fatto acuto e successivamente con esami obiettivi venivano riscontrate “le caratteristiche di una frattura recente e questo sia per la evidenza diretta di una rima di frattura che per l'edema della spugnosa del metamero dorsale che, ancora, per la progressiva evoluzione nel tempo fino a stabilizzazione” aggiungendo che si erano “verificate anche escoriazioni cutanee degli arti per
l'impatto sul piano stradale” (cfr. pag. 10-11 perizia CTU dr. Persona_3
datata 11 maggio 2022);
5 rilevato poi quanto alla durata dell'inabilità temporanea il CTU affermava che
“tenuto conto delle caratteristiche della frattura del sesto metamero dorsale e della evoluzione documentata nel tempo, nonché dei provvedimenti terapeutici adottati, consistenti anche nella immobilizzazione del dorso mediante idoneo tutore, si ritiene che la inabilità temporanea biologica sia stata parziale al 75% per 30 giorni, al 50% per 60 giorni ed al 25% per 60 giorni fino a completa stabilizzazione” (cfr. pag. 11 perizia CTU cit.); rilevato quanto ai postumi di carattere permanente che il CTU affermava che alle lesioni subite residuavano “gli esiti di frattura della VI vertebra dorsale con deformità a cuneo anteriore, con riduzione di circa il 50% della altezza del muro anteriore (..), comportante la sintomatologia doloroso-funzionale riferita dall'attore” riscontrando che “residuano altresì pressoché impercettibili discromie cutanee esito di escoriazione, nel contesto di vitiligo” e quanto alla percentuale di menomazione, ribadiva che i postumi incidono “sul bene della salute e su attività dinamico- relazionali dell'attore e sono pertanto quantificabili come danno biologico dell'8%”
(cfr. pag. 12 perizia CTU cit.); ritenuto pertanto alla luce delle conclusioni sopra esposte cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio che questo giudice fa propria in quanto logica, congrua e adeguatamente motivata, che, accertato il nesso causale tra le lesioni subite dall'attore ed il sinistro stradale del 21 giugno 2020 e presi Parte_1
come riferimento i parametri indicati dall'art.139 comma 1 del decr.leg.vo n.209/2005, ne consegue che il risarcimento del danno biologico (temporaneo e permanente) per lesioni di lieve entità aumentato in percentuale per il danno morale, ammonta ad oggi complessivamente ad euro 19.900,00, cui vanno aggiunte le spese mediche così come riconosciute dal CTU, per un importo rivalutato ad oggi con gli interessi di euro 5.400,00;
6 rilevato quanto ai danni di natura patrimoniale afferenti alle spese per il carroattrezzi, il motoveicolo, il vestiario e altri accessori, considerata la dinamica dell'incidente così come sopra descritta e vista la documentazione agli atti, possono ritenersi come provati i danni alla lambretta così come risultanti dalle fatture prodotte, nonché i danni ai caschi portati dall'attore e dalla consorte che viaggiava con lui (cfr. doc. 24-25-26 e 64 di parte attrice ) per la somma complessiva ad oggi, con rivalutazione ed interessi, di euro 3.290,00, mentre quanto al danno relativo alla perdita dell'orologio non c'è alcun riscontro e pertanto non può essere riconosciuto alcun tipo di rimborso;
ritenuto infine che all'attore vanno poi rimborsate le spese le spese di Parte_1
CTU e di CTP come risultanti dalle rispettive fatture da esso prodotte, somma che, con rivalutazione ed interessi, ammonta ad oggi complessivamente ad euro
1.544,00; ritenuto pertanto che l'importo complessivo del risarcimento risulta ad oggi di euro 30.134,00, per cui, in applicazione dei criteri di cui Cass.n.1637/2019, rivalutato l'acconto versato di euro 12.500,00, operata la relativa detrazione e calcolati gli interessi, residua ad oggi un importo di euro 14.050,00; ritenuto pertanto che i convenuti compagnia assicuratrice Controparte_2
e società vanno condannate in solido tra loro a pagare
[...] Controparte_3
all'attore la somma residua di euro 14.050,00 a titolo di risarcimento Parte_1
dei danni patrimoniali e non, con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
rilevato infine che le spese di lite seguono la soccombenza e quindi i convenuti vanno condannati in solido a rimborsare all'attore le spese legali che Parte_1
si liquidano come in dispositivo facendo riferimento al valore accertato di causa;
7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la responsabilità esclusiva dell'autista dell'autovettura Nissan targata FN471RH, concessa in locazione alla società Lombarda Trading srl rectius nella causazione dell'incidente per cui è causa, condanna in Controparte_3
solido tra loro la società e la compagnia assicuratrice Controparte_3
a pagare all'attore a titolo di Controparte_2 Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti la somma residua di euro 14.050,00 con gli interessi legali da oggi sino al saldo;
b) condanna in solido tra loro la società e la Controparte_3
compagnia assicuratrice a rimborsare all'attore Controparte_2 Pt_1
le spese legali che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi professionali ed
[...]
euro 264,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 21 luglio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 11765/2021 R.G. all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente:
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attore , il giorno 21 giugno Parte_1
2020 verso le 11:00 mentre percorreva unitamente alla moglie Persona_1
seduta dietro di lui, la strada provinciale BS11, nel territorio di Calcinato in direzione Rezzato, in sella alla sua Lambretta targata BS125709 ed assicurata con la compagnia assicurativa , venivano urtati dall'autovettura Nissan CP_1
targata FN471RH, assicurata con la compagnia assicurativa
[...]
[..
[...] , condotta da e concessa in locazione a Lombarda Controparte_2 Persona_2
Trading srl di Casalbuttano, la cui denominazione esatta secondo le deduzioni attoree era Controparte_3
rilevato che in seguito al sinistro l'attore veniva trasportato presso l'ospedale della
Fondazione Poliambulanza in Brescia ove veniva così descritto: “policontuso con escoriazioni da incidente della strada” (cfr. doc. 2 di parte attrice); rilevato che successivamente, a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro,
l'attore decideva di sottoporsi a visita medico legale che riscontrava “frattura somatica D6, contusione al torace ed all'emicostato destro, ed escoriazioni multiple agli arti superiori ed inferiori” con “postumi permanenti valutabili nella misura del 10%,
e invalidità temporanea così indicata: ITP75% gg. 45; ITP50% gg 60; ITP25% gg75” (cfr. pag. 2 atto di citazione); rilevato che, secondo quanto dedotto dall'attore, in seguito all'incidente era stato costretto a modificare le sue abitudini di vita “perché dolorante e perché è rimasto molto spaventato nell'incidente”, avendo sostenuto anche ingenti spese mediche, di riparazione del mezzo danneggiato, definito come “una rarità di valore” (cfr. pag. 2 atto di citazione), oltre che al vestiario ed agli accessori in uso allo stesso il giorno del sinistro, motivo per cui si rivolgeva tramite il proprio legale, a mezzo p.e.c., alla compagnia assicurativa , presso cui era assicurata Controparte_2
per la responsabilità civile l'autovettura Nissan che lo aveva investito, che provvedeva ad aprire la pratica del sinistro comunicando successivamente che i danni lamentati “in riferimento al sinistro in oggetto dovranno essere gestiti dalla
Compagnia 864 - ZURICH INSURANCE PLC in regime di Risarcimento Diretto”
(cfr. doc. 57 di parte attrice); rilevato che la compagnia assicurativa offriva quindi la somma di euro CP_1
12.500,00 che veniva ritenuta insufficiente dall'attore che provvedeva, tramite il
2 proprio legale, ad invitare la stessa compagnia alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 132/2014, invito che tuttavia restava privo di riscontro in quanto la compagnia non provvedeva ad integrare l'offerta iniziale, motivo per cui l'attore citava in giudizio la Parte_1
compagnia assicurativa e la società Controparte_2 Controparte_3
chiedendo “-nel merito: -condannare le convenute in solido al risarcimento dei
[...]
danni subìti dal dr. nel sinistro stradale de quo, e non ancora risarciti, Parte_1
nella misura di € 26.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
-beneficio di spese ed onorari” ed in “-in via istruttoria: -ammettersi prove per interpello e testi sui capitoli da 1 a 18 dell'espositiva da leggersi preceduti da “vero che” con testi: poliziotti verbalizzanti, , emittenti fatture, Tes_1 Persona_1
ricevute e scontrini prodotti;
con riserva di altri indicarne;
-disporsi CTU medico legale”; rilevato che si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa
[...]
, chiedendo “previa la declaratoria di responsabilità che il caso Controparte_2
richiede e dato atto del versamento di €. 12.500,00 a favore di effettuato Parte_1
nel marzo 2021 respinga il Tribunale di Brescia le ulteriori richieste risarcitorie di parte attrice, spese rifuse. In subordine: dichiari il Tribunale di Brescia il prevalente concorso di colpa di dichiarando idoneo il versamento di € 12.500,00 a Parte_1
risarcire il danno lamentato da questi respingendo la domanda proposta e condannandolo alle spese di lite”
rilevato che non si costituiva in giudizio la società Controparte_3
nonostante la regolarità della notifica per cui il giudice ne dichiarava la contumacia all'udienza del 24 febbraio 2022 e procedeva quindi all'istruzione della causa disponendo CTU medico-legale per descrivere lo stato attuale del periziando e se le se le lesioni refertate fossero in rapporto causale con il fatto per cui è causa,
3 il periodo di invalidità temporanea (totale e parziale) tenuto conto anche dell'attività svolta dal periziando come risultante dagli atti, nonché il grado percentuale complessivo di invalidità permanente residua, specificando se si trattava di invalidità generica oppure di invalidità specifica incidente sulla capacità lavorativa, specificando il grado invalidante da attribuire alle lesioni per cui era causa, se i postumi fossero suscettibili di miglioramento e l'eventuale teorica riduzione del grado di invalidità, l'attendibilità dei postumi di natura soggettiva in riferimento alle lesioni riportate ed infine, la congruità e necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate (cfr. ordinanza datata 25 febbraio
2022);
rilevato che il giudice istruttore all'esito della consulenza tecnica ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni ed infine, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto quanto all'accertamento dei fatti oggetto del presente giudizio che la ricostruzione della dinamica dell'incidente offerta dall'attore non è stata sostanzialmente contestata dalla compagnia assicuratrice convenuta, per cui deve considerarsi pacifico che in data 21 giugno 2020 mentre l'attore percorreva con la moglie la strada provinciale BS11, nel Persona_1
territorio di Calcinato in direzione Rezzato, in sella alla sua Lambretta, essi venivano urtati dall'autovettura condotta da e concessa in Persona_2
locazione a Lombarda Trading srl di Casalbuttano, rectius CP_3 CP_3
rilevato quanto all'ipotizzato concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, che dal verbale redatto dalla Polizia Stradale,
Distaccamento di Salò, si evince che “alle ore 11,00 circa, alla Persona_2
guida del veicolo A di cui sopra, circolava sulla SPBS11 con direzione di marcia
4 Bedizzole-Rezzato. Il predetto, giunto nei pressi della progressiva chilometrica 21+250, tratto di strada rettilineo in leggera ascesa, notava il veicolo B, il quale procedeva nella stessa direzione di marcia, ma con velocità più ridotta, lo raggiungeva e nell'effettuare la manovra di sorpasso a causa della distanza laterale tra i due veicoli non adeguata, lo urtava nel fianco posteriore sinistro e lo sospingeva contro il guard rayl facendolo cadere”, e nonostante il fatto che dichiarasse in sede di sommarie Persona_2
informazioni che una macchina proveniente dal senso opposto gli aveva invaso la corsia di marcia, la Polizia di Stato ribadiva che “nella dichiarazione del testimone non si ravvedeva riscontro”, elevando allo stesso un verbale per la violazione del
Codice della Strada (cfr. pag. 15 – 16 doc. 1 di parte attrice);
ritenuto pertanto che la suddetta ricostruzione dell'incidente appare logica, coerente, ben motivata e può essere fatta propria da questo giudice, per cui va rigettata l'ipotesi di cui all'art. 2054 co. 2 cc proposta da parte convenuta in quanto, all'evidenza, non è ravvisabile alcun concorso di colpa in capo all'attore che stava circolando regolarmente nella propria corsia di marcia;
rilevato che il CTU dr. nel proprio elaborato peritale affermava Persona_3
quanto alla natura ed entità delle lesioni che. a seguito dell'evento lesivo Pt_1
aveva riportato” un trauma dorsale con frattura del soma di D6” che all'inizio
[...]
non veniva individuata come fatto acuto e successivamente con esami obiettivi venivano riscontrate “le caratteristiche di una frattura recente e questo sia per la evidenza diretta di una rima di frattura che per l'edema della spugnosa del metamero dorsale che, ancora, per la progressiva evoluzione nel tempo fino a stabilizzazione” aggiungendo che si erano “verificate anche escoriazioni cutanee degli arti per
l'impatto sul piano stradale” (cfr. pag. 10-11 perizia CTU dr. Persona_3
datata 11 maggio 2022);
5 rilevato poi quanto alla durata dell'inabilità temporanea il CTU affermava che
“tenuto conto delle caratteristiche della frattura del sesto metamero dorsale e della evoluzione documentata nel tempo, nonché dei provvedimenti terapeutici adottati, consistenti anche nella immobilizzazione del dorso mediante idoneo tutore, si ritiene che la inabilità temporanea biologica sia stata parziale al 75% per 30 giorni, al 50% per 60 giorni ed al 25% per 60 giorni fino a completa stabilizzazione” (cfr. pag. 11 perizia CTU cit.); rilevato quanto ai postumi di carattere permanente che il CTU affermava che alle lesioni subite residuavano “gli esiti di frattura della VI vertebra dorsale con deformità a cuneo anteriore, con riduzione di circa il 50% della altezza del muro anteriore (..), comportante la sintomatologia doloroso-funzionale riferita dall'attore” riscontrando che “residuano altresì pressoché impercettibili discromie cutanee esito di escoriazione, nel contesto di vitiligo” e quanto alla percentuale di menomazione, ribadiva che i postumi incidono “sul bene della salute e su attività dinamico- relazionali dell'attore e sono pertanto quantificabili come danno biologico dell'8%”
(cfr. pag. 12 perizia CTU cit.); ritenuto pertanto alla luce delle conclusioni sopra esposte cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio che questo giudice fa propria in quanto logica, congrua e adeguatamente motivata, che, accertato il nesso causale tra le lesioni subite dall'attore ed il sinistro stradale del 21 giugno 2020 e presi Parte_1
come riferimento i parametri indicati dall'art.139 comma 1 del decr.leg.vo n.209/2005, ne consegue che il risarcimento del danno biologico (temporaneo e permanente) per lesioni di lieve entità aumentato in percentuale per il danno morale, ammonta ad oggi complessivamente ad euro 19.900,00, cui vanno aggiunte le spese mediche così come riconosciute dal CTU, per un importo rivalutato ad oggi con gli interessi di euro 5.400,00;
6 rilevato quanto ai danni di natura patrimoniale afferenti alle spese per il carroattrezzi, il motoveicolo, il vestiario e altri accessori, considerata la dinamica dell'incidente così come sopra descritta e vista la documentazione agli atti, possono ritenersi come provati i danni alla lambretta così come risultanti dalle fatture prodotte, nonché i danni ai caschi portati dall'attore e dalla consorte che viaggiava con lui (cfr. doc. 24-25-26 e 64 di parte attrice ) per la somma complessiva ad oggi, con rivalutazione ed interessi, di euro 3.290,00, mentre quanto al danno relativo alla perdita dell'orologio non c'è alcun riscontro e pertanto non può essere riconosciuto alcun tipo di rimborso;
ritenuto infine che all'attore vanno poi rimborsate le spese le spese di Parte_1
CTU e di CTP come risultanti dalle rispettive fatture da esso prodotte, somma che, con rivalutazione ed interessi, ammonta ad oggi complessivamente ad euro
1.544,00; ritenuto pertanto che l'importo complessivo del risarcimento risulta ad oggi di euro 30.134,00, per cui, in applicazione dei criteri di cui Cass.n.1637/2019, rivalutato l'acconto versato di euro 12.500,00, operata la relativa detrazione e calcolati gli interessi, residua ad oggi un importo di euro 14.050,00; ritenuto pertanto che i convenuti compagnia assicuratrice Controparte_2
e società vanno condannate in solido tra loro a pagare
[...] Controparte_3
all'attore la somma residua di euro 14.050,00 a titolo di risarcimento Parte_1
dei danni patrimoniali e non, con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
rilevato infine che le spese di lite seguono la soccombenza e quindi i convenuti vanno condannati in solido a rimborsare all'attore le spese legali che Parte_1
si liquidano come in dispositivo facendo riferimento al valore accertato di causa;
7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la responsabilità esclusiva dell'autista dell'autovettura Nissan targata FN471RH, concessa in locazione alla società Lombarda Trading srl rectius nella causazione dell'incidente per cui è causa, condanna in Controparte_3
solido tra loro la società e la compagnia assicuratrice Controparte_3
a pagare all'attore a titolo di Controparte_2 Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti la somma residua di euro 14.050,00 con gli interessi legali da oggi sino al saldo;
b) condanna in solido tra loro la società e la Controparte_3
compagnia assicuratrice a rimborsare all'attore Controparte_2 Pt_1
le spese legali che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi professionali ed
[...]
euro 264,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 21 luglio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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