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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4146/2024 promossa da:
con l'avv. Bernardino PASANISI (PEC: Parte_1
Email_1
OPPONENTE contro in persona del procuratore e l.r.p.t., e per essa quale Controparte_1 mandataria della cessionaria con l'Avv. Mauro MANZO MARGIOTTA (PEC: Controparte_2
Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 11/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli dalla Parte_1
, per il pagamento della somma di €. 29.948,00, quale saldo Controparte_1 dovuto in ragione dell'atto di mutuo stipulato il 18/12/13 con rogito per Notar rep 82062 racc. 26108, Per_1 instando per la declaratoria di nullità / illegittimità / inefficacia del precetto, vinte le spese con distrazione.
A fondamento della propria opposizione, deduceva: a) la mancanza di valida procura ad litem in capo al difensore della creditrice procedente;
b) l'insussistenza di valido titolo esecutivo, assumendo che il contratto di mutuo azionato fosse privo di efficacia esecutiva poiché qualificabile come “mutuo condizionato”.
Si costituiva in giudizio rappresentata dalla procuratrice speciale CP_1 Controparte_2 contestando integralmente le allegazioni dell'opponente, deducendone l'infondatezza; allegava e produceva in atti la documentazione comprovante la catena di legittimazione e la validità del titolo esecutivo azionato;
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del
11/11/2025, con i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Alla suindicata udienza la causa è stata riservata per la decisione.
In merito agli assunti delle parti, va previamente esaminata l'eccezione, sollevata dall'opponente, inerente all'asserita mancanza di valida procura ad litem in capo al difensore della creditrice procedente.
L'eccezione è infondata.
Dalla documentazione in atti emerge che l'atto di precetto è stato notificato da Controparte_2
quale procuratrice speciale di in forza di procura notarile del 09/08/2022 (notaio CP_1 Per_2
rep. n. 55.554, racc. n. 25.808, registrato a Milano il 10/08/2022), con la quale la creditrice conferiva
[...]
alla società mandataria il potere di promuovere azioni giudiziarie per il recupero dei propri crediti e di nominare i difensori incaricati.
In calce all'atto di precetto è apposta la procura ad litem in favore dell'Avv. Mauro Manzo Margiotta, rilasciata dal rappresentante di a sua volta munito di poteri di rappresentanza per delibera Controparte_2 del Consiglio di amministrazione del 01/03/2023.
Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., la procura alle liti può essere conferita dal rappresentante legale o negoziale della parte, purché dotato di idonei poteri.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che “è valida la procura rilasciata da un rappresentante negoziale, purché risulti documentalmente il titolo del potere rappresentativo” (Cass. civ., sez. III, n. 18546/2018; Cass. civ., sez. II, n. 14054/2021). La legittimazione processuale dell'Avv. Margiotta deve, dunque, ritenersi pienamente provata e conforme a legge.
Sulla dedotta mancanza di titolo esecutivo.
L'opponente assume che il contratto di mutuo azionato non integri titolo esecutivo, trattandosi di un mutuo
“condizionato”, in quanto l'importo mutuato era stato costituito in deposito cauzionale infruttifero e svincolabile solo al verificarsi di determinate condizioni.
L'eccezione non è fondata alla luce del più recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5968 del 6/3/2025, che ha composto il contrasto interpretativo sorto in materia.
L'art. 474, co. 1, c.p.c. dispone che “l'esecuzione forzata non può aver luogo se non in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Il comma 2, n. 3, dello stesso articolo stabilisce che costituiscono titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, in quanto contenenti l'obbligazione di pagare
una somma determinata di denaro”.
L'indagine deve quindi concentrarsi sulla effettività della concessione del mutuo e sull'attualità
dell'obbligazione restitutoria: la questione che ha diviso per anni la giurisprudenza è se, in caso di deposito vincolato o condizionato, l'obbligo di restituzione del mutuatario sia attuale e idoneo a integrare il requisito di
“esigibilità”.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 5968 del 6/3/2025, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore della mutuante quando la somma mutuata sia stata effettivamente, anche mediante operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario, e questi
abbia assunto un'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituzione. Conseguentemente, anche nell'ipotesi in cui il contratto preveda un deposito cauzionale contestuale alla stipula e l'obbligo della banca
di svincolare la somma al verificarsi di una condizione, il mutuo costituisce di per sé titolo esecutivo, senza che occorra un successivo atto pubblico o una scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo.”
Tale principio supera i precedenti orientamenti più restrittivi (Cass. n. 12007/2024) e si pone in linea di continuità con gli arresti della terza sezione (Cass. nn. 38331/2021; n. 9229/2022; n. 5654/2023) che avevano già riconosciuto la validità esecutiva dei mutui con erogazione e contestuale vincolo delle somme.
In tal modo, le Sezioni Unite hanno valorizzato il dato sostanziale dell'effettiva messa a disposizione delle somme, anche se con successiva imputazione contabile, ritenendo che tale circostanza realizzi la “traditio” necessaria alla perfezione del mutuo ex art. 1813 c.c., nonché l'attualità dell'obbligazione restitutoria ex art. 474 c.p.c.
Nel caso in esame, il contratto di mutuo prodotto in atti è stipulato in forma di atto pubblico e contiene l'esplicita dichiarazione della banca mutuante di avere erogato la somma in favore del mutuatario, che a sua volta ne ha riconosciuto la ricezione e si è obbligato alla restituzione alle scadenze convenute.
Il successivo vincolo in deposito cauzionale presso la banca mutuante rappresenta una modalità accessoria di gestione del denaro e non incide sulla perfezione del contratto né sulla certezza e attualità dell'obbligazione.
In conformità al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 5968/2025, deve dunque ritenersi che il contratto di mutuo in oggetto costituisce valido titolo esecutivo, non essendo necessaria alcuna ulteriore attestazione notarile di svincolo delle somme.
Alla luce delle superiori argomentazioni, entrambe le eccezioni sollevate dall'opponente risultano infondate.
L'atto di precetto impugnato è stato validamente notificato in forza di procura regolare e sulla base di titolo esecutivo conforme all'art. 474 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
La peculiarità della controversia, l'esistenza stessa di una polifonia interpretativa sulle questioni giuridiche poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto notificato il 03/15 luglio 2024, proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto il 25/11/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4146/2024 promossa da:
con l'avv. Bernardino PASANISI (PEC: Parte_1
Email_1
OPPONENTE contro in persona del procuratore e l.r.p.t., e per essa quale Controparte_1 mandataria della cessionaria con l'Avv. Mauro MANZO MARGIOTTA (PEC: Controparte_2
Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 11/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli dalla Parte_1
, per il pagamento della somma di €. 29.948,00, quale saldo Controparte_1 dovuto in ragione dell'atto di mutuo stipulato il 18/12/13 con rogito per Notar rep 82062 racc. 26108, Per_1 instando per la declaratoria di nullità / illegittimità / inefficacia del precetto, vinte le spese con distrazione.
A fondamento della propria opposizione, deduceva: a) la mancanza di valida procura ad litem in capo al difensore della creditrice procedente;
b) l'insussistenza di valido titolo esecutivo, assumendo che il contratto di mutuo azionato fosse privo di efficacia esecutiva poiché qualificabile come “mutuo condizionato”.
Si costituiva in giudizio rappresentata dalla procuratrice speciale CP_1 Controparte_2 contestando integralmente le allegazioni dell'opponente, deducendone l'infondatezza; allegava e produceva in atti la documentazione comprovante la catena di legittimazione e la validità del titolo esecutivo azionato;
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del
11/11/2025, con i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Alla suindicata udienza la causa è stata riservata per la decisione.
In merito agli assunti delle parti, va previamente esaminata l'eccezione, sollevata dall'opponente, inerente all'asserita mancanza di valida procura ad litem in capo al difensore della creditrice procedente.
L'eccezione è infondata.
Dalla documentazione in atti emerge che l'atto di precetto è stato notificato da Controparte_2
quale procuratrice speciale di in forza di procura notarile del 09/08/2022 (notaio CP_1 Per_2
rep. n. 55.554, racc. n. 25.808, registrato a Milano il 10/08/2022), con la quale la creditrice conferiva
[...]
alla società mandataria il potere di promuovere azioni giudiziarie per il recupero dei propri crediti e di nominare i difensori incaricati.
In calce all'atto di precetto è apposta la procura ad litem in favore dell'Avv. Mauro Manzo Margiotta, rilasciata dal rappresentante di a sua volta munito di poteri di rappresentanza per delibera Controparte_2 del Consiglio di amministrazione del 01/03/2023.
Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., la procura alle liti può essere conferita dal rappresentante legale o negoziale della parte, purché dotato di idonei poteri.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che “è valida la procura rilasciata da un rappresentante negoziale, purché risulti documentalmente il titolo del potere rappresentativo” (Cass. civ., sez. III, n. 18546/2018; Cass. civ., sez. II, n. 14054/2021). La legittimazione processuale dell'Avv. Margiotta deve, dunque, ritenersi pienamente provata e conforme a legge.
Sulla dedotta mancanza di titolo esecutivo.
L'opponente assume che il contratto di mutuo azionato non integri titolo esecutivo, trattandosi di un mutuo
“condizionato”, in quanto l'importo mutuato era stato costituito in deposito cauzionale infruttifero e svincolabile solo al verificarsi di determinate condizioni.
L'eccezione non è fondata alla luce del più recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5968 del 6/3/2025, che ha composto il contrasto interpretativo sorto in materia.
L'art. 474, co. 1, c.p.c. dispone che “l'esecuzione forzata non può aver luogo se non in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Il comma 2, n. 3, dello stesso articolo stabilisce che costituiscono titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, in quanto contenenti l'obbligazione di pagare
una somma determinata di denaro”.
L'indagine deve quindi concentrarsi sulla effettività della concessione del mutuo e sull'attualità
dell'obbligazione restitutoria: la questione che ha diviso per anni la giurisprudenza è se, in caso di deposito vincolato o condizionato, l'obbligo di restituzione del mutuatario sia attuale e idoneo a integrare il requisito di
“esigibilità”.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 5968 del 6/3/2025, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore della mutuante quando la somma mutuata sia stata effettivamente, anche mediante operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario, e questi
abbia assunto un'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituzione. Conseguentemente, anche nell'ipotesi in cui il contratto preveda un deposito cauzionale contestuale alla stipula e l'obbligo della banca
di svincolare la somma al verificarsi di una condizione, il mutuo costituisce di per sé titolo esecutivo, senza che occorra un successivo atto pubblico o una scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo.”
Tale principio supera i precedenti orientamenti più restrittivi (Cass. n. 12007/2024) e si pone in linea di continuità con gli arresti della terza sezione (Cass. nn. 38331/2021; n. 9229/2022; n. 5654/2023) che avevano già riconosciuto la validità esecutiva dei mutui con erogazione e contestuale vincolo delle somme.
In tal modo, le Sezioni Unite hanno valorizzato il dato sostanziale dell'effettiva messa a disposizione delle somme, anche se con successiva imputazione contabile, ritenendo che tale circostanza realizzi la “traditio” necessaria alla perfezione del mutuo ex art. 1813 c.c., nonché l'attualità dell'obbligazione restitutoria ex art. 474 c.p.c.
Nel caso in esame, il contratto di mutuo prodotto in atti è stipulato in forma di atto pubblico e contiene l'esplicita dichiarazione della banca mutuante di avere erogato la somma in favore del mutuatario, che a sua volta ne ha riconosciuto la ricezione e si è obbligato alla restituzione alle scadenze convenute.
Il successivo vincolo in deposito cauzionale presso la banca mutuante rappresenta una modalità accessoria di gestione del denaro e non incide sulla perfezione del contratto né sulla certezza e attualità dell'obbligazione.
In conformità al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 5968/2025, deve dunque ritenersi che il contratto di mutuo in oggetto costituisce valido titolo esecutivo, non essendo necessaria alcuna ulteriore attestazione notarile di svincolo delle somme.
Alla luce delle superiori argomentazioni, entrambe le eccezioni sollevate dall'opponente risultano infondate.
L'atto di precetto impugnato è stato validamente notificato in forza di procura regolare e sulla base di titolo esecutivo conforme all'art. 474 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
La peculiarità della controversia, l'esistenza stessa di una polifonia interpretativa sulle questioni giuridiche poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto notificato il 03/15 luglio 2024, proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto il 25/11/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì