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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/01/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15959/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062714861000 TRIBUTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972019018355778000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90627148 61/000, notificatale in data 13 settembre 2024, in relazione alla (sola) seguente cartella di pagamento:
1. n. 097 2019 018355778 000, relativa a Tarsu anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € 3.762,82.
Ha sollevato in via principale la mancata notifica della suddetta cartella.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata nel marzo 2019 presso il domicilio della parte ricorrente e consegnata a mani di familiare/madre (v. relata nel fascicolo Ader).
Pertanto, tutte le eccezioni sono inammissibili, in quanto tardive, salvo quella della successiva prescrizione, che però tra il marzo 2019 (notifica della cartella) e il settembre 2024 (notifica dell'intimazione impugnata) non è decorsa (considerato il noto periodo di sospensione per la pandemia).
Si precisa che la cartella è stata correttamente notificata, essendo stata ricevuta a mano da familiare.
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14 l. n. 890/82, come modificato dall'art. 20 l.n. 146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001
(cfr. Cass. n. 27319/2014)- senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26, 1° comma del dPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere o familiare la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio all'art. 60 dPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014).
Con la sentenza n. 19089/16 la Corte di Cassazione ha inoltre statuito che “l'art. 26 primo comma d.P.R.
29 settembre 1973 n. 602 considera equivalente la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento da parte del destinatario o di un familiare ovvero del portiere. La disposizione ha natura speciale rispetto alla disciplina della notificazione degli atti processuali compiuta dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.139 comma 2 cod. proc. civ…”. Peraltro, parte ricorrente sostiene di non aver mai avuto conoscenza della cartella n. 097 2019
018355778 000 sino alla notifica dell'intimazione impugnata nel settembre 2024.
Ora è risultato che con riferimento a tale cartella la parte ricorrente ha avanzato domanda di definizione agevolata nel febbraio 2023: allora almeno a tale data la conosceva e non l'ha impugnata nei termini perentori.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.
IL GIUDICE
GI NI
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15959/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062714861000 TRIBUTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972019018355778000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90627148 61/000, notificatale in data 13 settembre 2024, in relazione alla (sola) seguente cartella di pagamento:
1. n. 097 2019 018355778 000, relativa a Tarsu anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € 3.762,82.
Ha sollevato in via principale la mancata notifica della suddetta cartella.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata nel marzo 2019 presso il domicilio della parte ricorrente e consegnata a mani di familiare/madre (v. relata nel fascicolo Ader).
Pertanto, tutte le eccezioni sono inammissibili, in quanto tardive, salvo quella della successiva prescrizione, che però tra il marzo 2019 (notifica della cartella) e il settembre 2024 (notifica dell'intimazione impugnata) non è decorsa (considerato il noto periodo di sospensione per la pandemia).
Si precisa che la cartella è stata correttamente notificata, essendo stata ricevuta a mano da familiare.
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14 l. n. 890/82, come modificato dall'art. 20 l.n. 146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001
(cfr. Cass. n. 27319/2014)- senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26, 1° comma del dPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere o familiare la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio all'art. 60 dPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014).
Con la sentenza n. 19089/16 la Corte di Cassazione ha inoltre statuito che “l'art. 26 primo comma d.P.R.
29 settembre 1973 n. 602 considera equivalente la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento da parte del destinatario o di un familiare ovvero del portiere. La disposizione ha natura speciale rispetto alla disciplina della notificazione degli atti processuali compiuta dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.139 comma 2 cod. proc. civ…”. Peraltro, parte ricorrente sostiene di non aver mai avuto conoscenza della cartella n. 097 2019
018355778 000 sino alla notifica dell'intimazione impugnata nel settembre 2024.
Ora è risultato che con riferimento a tale cartella la parte ricorrente ha avanzato domanda di definizione agevolata nel febbraio 2023: allora almeno a tale data la conosceva e non l'ha impugnata nei termini perentori.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.
IL GIUDICE
GI NI