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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 9.1.2025 la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1552 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 domiciliato elettivamente a Cagliari presso lo studio dell'avvocato Maurizio Barella che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce allegata al ricorso introduttivo del giudizio trasmesso in via telematica
OPPONENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, in virtù CP_1
di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 14 maggio 2024, ha esposto di Parte_1
avere svolto la propria attività lavorativa, dal 1978 al 2004, in qualità di operaio e conduttore di mezzi pesanti nel settore edile, e dal 2004 quale operaio agricolo alle dipendenze dell'Agenzia Forestas.
pagina 1 di 3 Ritenendo di aver contratto alcune patologie a causa delle lavorazioni cui era addetto, per l'ambiente morbigeno nel quale le svolgeva e a causa degli utensili utilizzati, con domanda del 29 giugno 2021, aveva richiesto all' il riconoscimento CP_2
della natura professionale delle seguenti patologie, al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge:
• (domanda n. 518534311); Parte_2
• Tendinopatia bilaterale sovraspinoso (domanda n. 518533560);
• Sindrome del tunnel carpale (domanda n. 518534304);
• Discopatia lombare (domanda n. 518534303).
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato sia le domande che le successive CP_1
opposizioni, si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie, nonché il conseguente indennizzo di legge per il danno biologico sofferto.
2. L' si è costituito in giudizio esponendo che, a seguito di visita medica CP_2
collegiale del 06/06/2024, è stata riconosciuta l'origine professionale delle patologie invocate con l'assegnazione concorde di un danno biologico complessivo nella misura del 16% sulla base delle seguenti quantificazioni:
− Mp 518833560 del 29/06/2021 - sindrome del tunnel carpale - determinante un danno biologico del 2%
− Mp 518534303 del 29/06/2021 - ernia di altro disco intervertebrale - determinante un danno biologico del 7%
− Mp 518534304 del 29/06/2021 - epicondilite – determinante un danno biologico del 3%
− Mp 51853411 del 29/06/2021 tendinopatia deg. - determinante un Pt_3
danno biologico del 5%.
L' , evidenziando che era in corso la liquidazione delle prestazioni nella CP_1
misura indicata, ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, aggiungendo, in subordine, che, in caso contestazione da parte del ricorrente del quantum riconosciuto in corso di liquidazione, doveva ritenersi contestato il fondamento della domanda.
Con note del 8 ottobre 2024, il ricorrente ha comunicato di aderire alla quantificazione proposta dell' con favore delle spese di lite. CP_2
pagina 2 di 3 Sulle concordi richieste e conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che l' ha riconosciuto il diritto CP_2
all'indennizzo in rendita del danno biologico per l'insieme delle malattie professionali denunciate rapportato ad un danno biologico del 16%, come indicato nella memoria di costituzione.
In considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione alla parte ricorrente del provvedimento di accoglimento dell'istanza solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in rapporto al valore della controversia, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale, e distratte in CP_1 favore del procuratore dell'opponente che ne ha fatto richiesta.
Considerato che la proposta è stata formulata con la memoria di costituzione, tenuto conto del valore della causa definita con il riconoscimento di una rendita commisurata ad un danno biologico complessivo del 16%, le spese devono essere rapportate ai valori minimi dello scaglione per le cause di previdenza di valore compreso tra euro
5.200 ed euro 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_2
giudizio, che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre spese generali al 15% e oltre accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Cagliari, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 9.1.2025 la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1552 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 domiciliato elettivamente a Cagliari presso lo studio dell'avvocato Maurizio Barella che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce allegata al ricorso introduttivo del giudizio trasmesso in via telematica
OPPONENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, in virtù CP_1
di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 14 maggio 2024, ha esposto di Parte_1
avere svolto la propria attività lavorativa, dal 1978 al 2004, in qualità di operaio e conduttore di mezzi pesanti nel settore edile, e dal 2004 quale operaio agricolo alle dipendenze dell'Agenzia Forestas.
pagina 1 di 3 Ritenendo di aver contratto alcune patologie a causa delle lavorazioni cui era addetto, per l'ambiente morbigeno nel quale le svolgeva e a causa degli utensili utilizzati, con domanda del 29 giugno 2021, aveva richiesto all' il riconoscimento CP_2
della natura professionale delle seguenti patologie, al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge:
• (domanda n. 518534311); Parte_2
• Tendinopatia bilaterale sovraspinoso (domanda n. 518533560);
• Sindrome del tunnel carpale (domanda n. 518534304);
• Discopatia lombare (domanda n. 518534303).
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato sia le domande che le successive CP_1
opposizioni, si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie, nonché il conseguente indennizzo di legge per il danno biologico sofferto.
2. L' si è costituito in giudizio esponendo che, a seguito di visita medica CP_2
collegiale del 06/06/2024, è stata riconosciuta l'origine professionale delle patologie invocate con l'assegnazione concorde di un danno biologico complessivo nella misura del 16% sulla base delle seguenti quantificazioni:
− Mp 518833560 del 29/06/2021 - sindrome del tunnel carpale - determinante un danno biologico del 2%
− Mp 518534303 del 29/06/2021 - ernia di altro disco intervertebrale - determinante un danno biologico del 7%
− Mp 518534304 del 29/06/2021 - epicondilite – determinante un danno biologico del 3%
− Mp 51853411 del 29/06/2021 tendinopatia deg. - determinante un Pt_3
danno biologico del 5%.
L' , evidenziando che era in corso la liquidazione delle prestazioni nella CP_1
misura indicata, ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, aggiungendo, in subordine, che, in caso contestazione da parte del ricorrente del quantum riconosciuto in corso di liquidazione, doveva ritenersi contestato il fondamento della domanda.
Con note del 8 ottobre 2024, il ricorrente ha comunicato di aderire alla quantificazione proposta dell' con favore delle spese di lite. CP_2
pagina 2 di 3 Sulle concordi richieste e conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che l' ha riconosciuto il diritto CP_2
all'indennizzo in rendita del danno biologico per l'insieme delle malattie professionali denunciate rapportato ad un danno biologico del 16%, come indicato nella memoria di costituzione.
In considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione alla parte ricorrente del provvedimento di accoglimento dell'istanza solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in rapporto al valore della controversia, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale, e distratte in CP_1 favore del procuratore dell'opponente che ne ha fatto richiesta.
Considerato che la proposta è stata formulata con la memoria di costituzione, tenuto conto del valore della causa definita con il riconoscimento di una rendita commisurata ad un danno biologico complessivo del 16%, le spese devono essere rapportate ai valori minimi dello scaglione per le cause di previdenza di valore compreso tra euro
5.200 ed euro 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_2
giudizio, che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre spese generali al 15% e oltre accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Cagliari, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3