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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Provincia Mantova - Via Principe Amedeo, 30 46100 Mantova MN
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 di 5 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
per la ricorrente: “chiede che codesta Ill.ma Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti, voglia:
- annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento di diniego di rimborso impugnato perché infondato e illegittimo;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate nelle annualità 2020 e 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo relativo al POD n. IT001E15072215;
- condannare la Provincia di Mantova alla restituzione di Euro 1.823,04 a titolo di addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica, oltre interessi come per legge maturati dalla data del versamento delle addizionali sino al soddisfo. Con la condanna della Provincia al pagamento delle spese del presente giudizio, sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992.”;
per la Provincia di Mantova: “Voglia Codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria, disattesa ogni eccezione e deduzione, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto non rientrando gli atti provinciali gravati tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 per quanto esposto in narrativa e nelle controdeduzioni. In via ancora preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso nel termine decennale. In ogni caso, nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Mantova rispetto alla domanda formulata dalla ricorrente per i motivi esposti in atti e, comunque, per l'estraneità della stessa al rapporto tributario controverso e, per l'effetto, riconoscere la sola legittimazione passiva di Agenzia delle Dogane, rigettando le domande avversarie nei confronti della Provincia di Mantova. Nel merito ed in via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito dianzi esposte si ritiene necessario chiedere a Codesta Nominativo_1 di valutare se chiamare in causa, per il caso in cui venisse riscontrata una qualche responsabilità a carico della Provincia di Mantova, altresì: I. il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
Pag. 2 di 5 II. la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di essere da esse garantita e manlevata ove la domanda di Ricorrente_1 S.r.l. dovesse trovare accoglimento, condannando in via diretta l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché il MEF e la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in via solidale tra loro, alla restituzione di quanto riconosciuto a ea Ricorrente_1 S.r.l., nonché al pagamento di ogni onere e spesa di giudizio sopportata dall'Ente. In via gradata ulteriormente subordinata: si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 D.lgs. n. 68/2011, per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 119 Cost., per i motivi sopra indicati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 7/12/2023 Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante 1) SRL pro tempore impugnava il provvedimento di diniego di rimborso notificatole il 12/10/2023 dalla Amministrazione provinciale di Associazione_1 afferente le addizionali provinciali sulle accise ammontanti a complessivi €.1.823,04 esatte sull'energia elettrica da essa fornita alla Kosme
SRL negli anni 2010 e 2011.
Antecedentemente con ricorso ex art. 702 A) ter c.p.c. la società da ultimo citata aveva adito il Tribunale di Mantova per la condanna di Ricorrente_1 SRL alla restituzione delle predette addizionali, oltre interessi.
Con ordinanza 23/3/2023, passata in giudicato il 22/4/2023, il Tribunale di Mantova B) aveva accolto la domanda e la Ricorrente_1 SRL vi aveva ottemperato.
C) Di qui l'istanza di rimborso 17/7/2023 inoltrata alla Amministrazione Provinciale di Mantova la quale aveva emesso il provvedimento di diniego contestato, motivando che essa non sarebbe creditrice del tributo de quo e pertanto non ne sarebbe obbligata alla restituzione essendovi tenuto, invece, il soggetto impositore, ossia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
D) La odierna ricorrente impugnava il provvedimento di diniego in questione evocando in giudizio la Amministrazione provinciale.
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) La parte evocata si costituiva in giudizio con controdeduzioni 2/5/2024 eccependo in principalità la propria carenza di legittimazione passiva essendo, invece, legittimata la ADM.
Instava quindi per l'accoglimento delle domande sopra riportate.
3) La resistente depositava memoria 24/11/2025.
Pag. 3 di 5 Richiamava – testualmente – l'orientamento espresso dalla S.C. in ordine alla legittimazione passiva della ADM nelle liti promosse dal cedente la fonte energetica per il rimborso della addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 D.L. 511/1998 per forniture di energia con potenza disponibile non superiore a 200 kw.
Insisteva quindi per la declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- I – Il provvedimento di diniego impugnato è testualmente così motivato: “La circostanza che la Amministrazione provinciale fosse individuata quale ente beneficiario del tributo ex art.6 D.L.511/1988, non determina, per ciò solo, l'identificazione della stessa quale soggetto impositore che era e rimane l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
L'argomentazione è incensurabile anche alla luce della più recente Giurisprudenza della
Corte regolatrice.
Infatti i Giudici di Legittimità con la pronuncia 2024 n°21883, risolvendo i contrasti interpretativi insorti, ha statuito che: “l'addizionale de qua è stata istituita dall'art.6,
D.L.11/1988 , al fine di sopperire alle esigenze finanziarie degli Enti territoriali ed è stata poi abrogata dall' art. 2, VI co. D.Lgs. 23/2011 , con decorrenza 1 gennaio 2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall' art.4, X co., D.L.16/2012 , con decorrenza 1 aprile 2012, per le
Regioni a statuto speciale. Tali interventi normativi abrogativi sono stati adottati onde evitare la conclusione -verosimilmente sfavorevole- di una procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea per violazione della direttiva 2008/118/CE (armonizzatrice delle accise sull'energia elettrica), poiché detta addizionale non aveva una "finalità specifica" (nel caso in esame, la riduzione dei costi ambientali connessi al consumo di energia elettrica o alla promozione della coesione territoriale e sociale), ma solo quella di implementare le finanze degli Enti locali e ciò appunto in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, par. 2, della citata direttiva. Questa Corte ha peraltro consolidato un orientamento secondo il quale le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, ved.Cass., Sez. 5, 15198/2019 ). Con tali pronunce si è inoltre affermato che l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Amministrazione FI spetta unicamente al soggetto passivo dell'imposta ossia al fornitore dell'energia elettrica, non al soggetto cessionario della stessa, inciso dal tributo, al quale spetta l'azione, civilistica, di
Pag. 4 di 5 restituzione di quanto a tal titolo versato esclusivamente nei confronti del cedente, salva la difficoltà eccessiva/impossibilità dell'azione stessa, allora, in via di eccezione, legittimante attivamente il cessionario nei confronti dell'Amministrazione FI (tra le molte, ved.
Cass., Sez. 5, 14200/2019 ).”.
Antecedentemente i principi sopra enucleati erano stati accolti dai GG.TT. di merito e dalla
S.C. nella decisione 2020 n°10691, seppure in via “meramente assertiva” (cfr. in motivazione Cass. 2024 n°21883).
Ora, stanti le inequivoche statuizioni della Corte regolatrice espresse nella motivazione sopra riportata, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la eccezione della resistente deve dirsi fondata.
Al reclamato rimborso è infatti legittimata passiva l'ADM, peraltro non evocata in giudizio.
Gli orientamenti giurisprudenziali sulla materia non unanimi alla data della notifica - II – del ricorso introduttivo e la sopravvenuta decisione citata nel paragrafo I che precede, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la carenza di legittimazione di parte convenuta.
Spese di lite compensate.
Mantova, 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Pag. 5 di 5
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Provincia Mantova - Via Principe Amedeo, 30 46100 Mantova MN
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 di 5 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
per la ricorrente: “chiede che codesta Ill.ma Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti, voglia:
- annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento di diniego di rimborso impugnato perché infondato e illegittimo;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate nelle annualità 2020 e 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo relativo al POD n. IT001E15072215;
- condannare la Provincia di Mantova alla restituzione di Euro 1.823,04 a titolo di addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica, oltre interessi come per legge maturati dalla data del versamento delle addizionali sino al soddisfo. Con la condanna della Provincia al pagamento delle spese del presente giudizio, sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992.”;
per la Provincia di Mantova: “Voglia Codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria, disattesa ogni eccezione e deduzione, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto non rientrando gli atti provinciali gravati tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 per quanto esposto in narrativa e nelle controdeduzioni. In via ancora preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso nel termine decennale. In ogni caso, nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Mantova rispetto alla domanda formulata dalla ricorrente per i motivi esposti in atti e, comunque, per l'estraneità della stessa al rapporto tributario controverso e, per l'effetto, riconoscere la sola legittimazione passiva di Agenzia delle Dogane, rigettando le domande avversarie nei confronti della Provincia di Mantova. Nel merito ed in via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito dianzi esposte si ritiene necessario chiedere a Codesta Nominativo_1 di valutare se chiamare in causa, per il caso in cui venisse riscontrata una qualche responsabilità a carico della Provincia di Mantova, altresì: I. il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
Pag. 2 di 5 II. la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di essere da esse garantita e manlevata ove la domanda di Ricorrente_1 S.r.l. dovesse trovare accoglimento, condannando in via diretta l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché il MEF e la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in via solidale tra loro, alla restituzione di quanto riconosciuto a ea Ricorrente_1 S.r.l., nonché al pagamento di ogni onere e spesa di giudizio sopportata dall'Ente. In via gradata ulteriormente subordinata: si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 D.lgs. n. 68/2011, per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 119 Cost., per i motivi sopra indicati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 7/12/2023 Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante 1) SRL pro tempore impugnava il provvedimento di diniego di rimborso notificatole il 12/10/2023 dalla Amministrazione provinciale di Associazione_1 afferente le addizionali provinciali sulle accise ammontanti a complessivi €.1.823,04 esatte sull'energia elettrica da essa fornita alla Kosme
SRL negli anni 2010 e 2011.
Antecedentemente con ricorso ex art. 702 A) ter c.p.c. la società da ultimo citata aveva adito il Tribunale di Mantova per la condanna di Ricorrente_1 SRL alla restituzione delle predette addizionali, oltre interessi.
Con ordinanza 23/3/2023, passata in giudicato il 22/4/2023, il Tribunale di Mantova B) aveva accolto la domanda e la Ricorrente_1 SRL vi aveva ottemperato.
C) Di qui l'istanza di rimborso 17/7/2023 inoltrata alla Amministrazione Provinciale di Mantova la quale aveva emesso il provvedimento di diniego contestato, motivando che essa non sarebbe creditrice del tributo de quo e pertanto non ne sarebbe obbligata alla restituzione essendovi tenuto, invece, il soggetto impositore, ossia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
D) La odierna ricorrente impugnava il provvedimento di diniego in questione evocando in giudizio la Amministrazione provinciale.
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) La parte evocata si costituiva in giudizio con controdeduzioni 2/5/2024 eccependo in principalità la propria carenza di legittimazione passiva essendo, invece, legittimata la ADM.
Instava quindi per l'accoglimento delle domande sopra riportate.
3) La resistente depositava memoria 24/11/2025.
Pag. 3 di 5 Richiamava – testualmente – l'orientamento espresso dalla S.C. in ordine alla legittimazione passiva della ADM nelle liti promosse dal cedente la fonte energetica per il rimborso della addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 D.L. 511/1998 per forniture di energia con potenza disponibile non superiore a 200 kw.
Insisteva quindi per la declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- I – Il provvedimento di diniego impugnato è testualmente così motivato: “La circostanza che la Amministrazione provinciale fosse individuata quale ente beneficiario del tributo ex art.6 D.L.511/1988, non determina, per ciò solo, l'identificazione della stessa quale soggetto impositore che era e rimane l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
L'argomentazione è incensurabile anche alla luce della più recente Giurisprudenza della
Corte regolatrice.
Infatti i Giudici di Legittimità con la pronuncia 2024 n°21883, risolvendo i contrasti interpretativi insorti, ha statuito che: “l'addizionale de qua è stata istituita dall'art.6,
D.L.11/1988 , al fine di sopperire alle esigenze finanziarie degli Enti territoriali ed è stata poi abrogata dall' art. 2, VI co. D.Lgs. 23/2011 , con decorrenza 1 gennaio 2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall' art.4, X co., D.L.16/2012 , con decorrenza 1 aprile 2012, per le
Regioni a statuto speciale. Tali interventi normativi abrogativi sono stati adottati onde evitare la conclusione -verosimilmente sfavorevole- di una procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea per violazione della direttiva 2008/118/CE (armonizzatrice delle accise sull'energia elettrica), poiché detta addizionale non aveva una "finalità specifica" (nel caso in esame, la riduzione dei costi ambientali connessi al consumo di energia elettrica o alla promozione della coesione territoriale e sociale), ma solo quella di implementare le finanze degli Enti locali e ciò appunto in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, par. 2, della citata direttiva. Questa Corte ha peraltro consolidato un orientamento secondo il quale le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, ved.Cass., Sez. 5, 15198/2019 ). Con tali pronunce si è inoltre affermato che l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Amministrazione FI spetta unicamente al soggetto passivo dell'imposta ossia al fornitore dell'energia elettrica, non al soggetto cessionario della stessa, inciso dal tributo, al quale spetta l'azione, civilistica, di
Pag. 4 di 5 restituzione di quanto a tal titolo versato esclusivamente nei confronti del cedente, salva la difficoltà eccessiva/impossibilità dell'azione stessa, allora, in via di eccezione, legittimante attivamente il cessionario nei confronti dell'Amministrazione FI (tra le molte, ved.
Cass., Sez. 5, 14200/2019 ).”.
Antecedentemente i principi sopra enucleati erano stati accolti dai GG.TT. di merito e dalla
S.C. nella decisione 2020 n°10691, seppure in via “meramente assertiva” (cfr. in motivazione Cass. 2024 n°21883).
Ora, stanti le inequivoche statuizioni della Corte regolatrice espresse nella motivazione sopra riportata, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la eccezione della resistente deve dirsi fondata.
Al reclamato rimborso è infatti legittimata passiva l'ADM, peraltro non evocata in giudizio.
Gli orientamenti giurisprudenziali sulla materia non unanimi alla data della notifica - II – del ricorso introduttivo e la sopravvenuta decisione citata nel paragrafo I che precede, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la carenza di legittimazione di parte convenuta.
Spese di lite compensate.
Mantova, 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
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