Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01937/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1937 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio Antonio Dibari e Giuseppe Domenico Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 17 febbraio 2026 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- il ricorrente si è recato, unitamente al Sig. -OMISSIS- allo stadio per assistere all’incontro calcistico tra NT FC e Cagliari Calcio, prevista per le ore 12:30.
Nello specifico, egli asserisce di aver incontrato due tifosi cagliaritani, di cui uno in carrozzina che si stavano avvicinando all’ingresso sbagliato e di avergli comunicato che l’ingresso degli “ospiti” era dalla parte opposta dello stadio; nasceva così una discussione all’esito della quale il ricorrente e il sig. -OMISSIS- sono stati indagati per violenza privata.
2. Il 15 novembre 2024 è stato notificato al ricorrente il divieto di accesso a tutti gli stadi e campi sportivi per i successivi due anni.
3. Con ricorso, notificato il 17 dicembre 2024 e depositato il successivo 5 marzo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
4. All’esito dell’udienza camerale del 15 gennaio 2025 il Collegio ha disposto un’istruttoria a carico dell’amministrazione procedente e in quella del 5 marzo 2025 l’istanza cautelare del ricorrente è stata accolta.
5. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione, il ricorrente censura la violazione ed erronea applicazione degli artt. 6, comma 1, della legge n. 401/1989; 7 della legge 241/90; 13 Cost.; 3 e 5 del Trattato dell'Unione Europea nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente. A suo dire, infatti, egli non avrebbe tenuto la condotta descritta nel provvedimento ma si sarebbe limitato a fornire indicazioni ai tifosi della squadra avversaria.
A ciò si aggiungerebbe il difetto di motivazione dell’atto gravato, con particolare riferimento alla pericolosità del ricorrente, soprattutto perché, anche se la ricostruzione dei fatti fosse corretta, si sarebbe comunque trattato di un mero diverbio non connotato da alcun atto di violenza.
Per la tesi in esame, infine, il provvedimento sarebbe stato emanato senza la previa instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale per il tramite della comunicazione di avvio del procedimento.
7. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguiranno.
Come noto, il DASPO costituisce una misura di prevenzione atipica applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, che può essere imposto non solo in caso di accertata lesione ma anche in caso di semplice pericolo per l'ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2020, n. 2313).
Il provvedimento de quo ha, dunque, una « funzione preventiva la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell'interessato, e consegue a fatti specifici indicati dalla legge. Funzione del provvedimento non è infatti sanzionare una condotta ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti. Essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità » ( ex multis T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 264).
Le valutazioni dell’amministrazione procedente, ivi compreso il giudizio di pericolosità sociale, si caratterizzano, quindi, per un’ampia « discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi » (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 19 gennaio 2023, n.157). Ne consegue che il provvedimento è legittimo qualora « nella motivazione si dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente » (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 149).
Ne consegue che tale provvedimento « non può essere sindacato in sede giurisdizionale nella misura in cui è motivato con riferimento alle specifiche circostanze che ne costituiscono il presupposto, peraltro, previste astrattamente dalla norma, giacché il potere esercitato dal Questore in tale materia si connota per una elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto e di salvaguardia delle esigenze di ordine pubblico, le quali rilevano non soltanto in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva ed in caso di pericolo anche soltanto potenziale di lesione. Alla natura cautelare e preventiva della misura consegue, invero, un'anticipazione della tutela alla soglia del pericolo, la quale comporta: a) che il DASPO può essere adottato anche a fronte di condotte meramente agevolatrici di situazioni di allarme o di pericolo; b) l'irrilevanza, ai fini dell'adozione del DASPO, delle vicende penali delle fattispecie di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, in considerazione dell'autonomia dell'accertamento dei presupposti per la formulazione del giudizio prognostico di pericolosità. La natura preventiva della misura implica che anche comportamenti neutri, non univocamente connotati da violenza o da un esplicito incitamento alla violenza, possono essere posti alla base del giudizio prognostico di pericolosità, nei limiti della ragionevolezza, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e determinano il pericolo anche solo potenziale di lesione » ( ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 maggio 2024, n. 1053).
In subiecta materia l’Amministrazione di pubblica sicurezza valuta quindi autonomamente i fatti rispetto all'accertamento in sede penale, nel quale operano diversi criteri di giudizio, alla luce del principio dell'accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, sicché non può incidere sulla validità del DASPO l’avvenuta archiviazione del procedimento penale, anche se antecedente all’emanazione del provvedimento in quanto « il parametro valutativo affidato alla p.a. non è condizionato al positivo vaglio penalistico sulle condotte, potendo una condotta non integrante una fattispecie di reato essere idonea a creare pericoli per l'ordine pubblico negli impianti sportivi, ovvero innescare condotte violente » ( ex multis T.A.R. Veneto, sez. I, 22 febbraio 2018, n. 217).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento sia priva di pregio.
In primo luogo, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che « in materia di DASPO, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento è legittima in ragione delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura, volta a scongiurare turbative dell'ordine pubblico » ( ex multis T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, 10 marzo 2025, n. 182).
Senza contare che, nel caso di specie l’amministrazione ha dato compiutamente atto della necessità di un celere intervento, posto che era necessario intervenire tempestivamente per « impedire che -ricorrente- possa reiterare comportamenti analoghi a quello sopra descritto, in occasione o a causa di manifestazioni sportive calcistiche che, come è noto, si svolgono anche più volte nell'arco della settimana ».
Ciò posto, il Collegio ritiene che l’amministrazione procedete non abbia applicato correttamente i principi enunciati, posto che, come già evidenziato in sede cautelare, non ha dimostrato la reale dinamica degli accadimenti, che non può neppure essere desunta dalle immagini di sicurezza dello stadio.
Dall’esame dei filmati di videosorveglianza dell’impianto sportivo nonché dai restati atti di causa non è infatti possibile comprendere le ragioni del diverbio né le parole che sono state pronunciate.
In particolare le videoriprese mostrano un diverbio tra i soggetti de quibus che non è degenerato in atti eclatanti, salvo l’episodio del “lancio di birra” ai danni del tifoso cagliaritano.
Tuttavia, sotto tale specifico effetto, gli atti di causa non sono in grado di chiarire se esso sia il fruito di una decisione volontaria e ingiuriosa ovvero se sia dovuto a un movimento involontario derivante alla concitazione del momento, come del resto rilevato anche dal GIP in sede di convalida dell’obbligo di presentazione alla Tenenza Carabinieri di -OMISSIS-.
È pertanto verosimile che anche nell’ipotesi peggiore gli avvenimenti, così come cristallizzati negli atti di causa, rappresentano una mera discussione inidonea a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica e, quindi, a giustificare l’emanazione dell’atto impugnato.
8. Per quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Autorità di pubblica sicurezza intenderà adottate.
9. Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA RI, Presidente
UC PA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC PA | FA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.