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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259001798316000 TASSA AUTO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259001798316000 TASSA AUTO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259001798316000 TASSA AUTO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720120027119025000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720130017613802000 BOLLO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150004875588000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 117 2025 90017983 16000 (e le sottostanti cartelle di pagamento) notificato il 13/03/2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui si richiede il pagamento della somma complessiva di euro 730,39 relativa a “Tasse automobilistiche regionali” per le annualità 2007, 2008 e 2009, comprensiva di sanzioni ed interessi.
Deduceva il ricorrente che la pretesa impositiva doveva ritenersi illegittima in quanto il credito relativo alle tasse automobilistiche oggetto dell'intimazione era prescritto, essendo decorso il termine triennale di cui all'art. 5, c. 51, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953.
Si costituivano in giudizio sia l'Ente impositore, Regione Lombardia, sia l'Agente della Riscossione contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare entrambi i resistenti rilevavano l'omessa notifica del ricorso all'Ente impositore, chiamato in causa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, invocando l'inammissibilità conseguente del ricorso.
Deducevano e documentavano i resistenti l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione nonché la sospensione dei termini derivante dall'applicazione della disciplina speciale emessa in periodo di pandemia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che nessuna conseguenza processuale deriva dall'omessa notifica del ricorso all'Ente impositore essendosi quest'ultimo costituito in giudizio a seguito della chiamata in causa dell'Agente della riscossione, sanando così ogni difetto del contraddittorio.
Non può che rilevarsi, inoltre, che nessuna sanzione di inammissibilità è espressamente prevista dall'omessa evocazione in giudizio dell'Ente impositore.
Nel merito, è sufficiente osservare che, stando alla stessa prospettazione dei resistenti, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risulta notificato al ricorrente in data 25.2.2017 e che in tale data ha cominciato il decorso di un nuovo termine di prescrizione che si è perfezionata in data 25.2.2020, prim'ancora che sopravvenisse l'adozione dei provvedimenti speciali di sospensione dei termini per la nota pandemia.
Ne consegue che il credito azionato si è irrimediabilmente prescritto, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Condanna gli Enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 250,00 oltre spese generali e accessori di legge nonchè esborsi (c.u.t.).
Varese, 4.12.2025
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259001798316000 TASSA AUTO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259001798316000 TASSA AUTO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259001798316000 TASSA AUTO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720120027119025000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720130017613802000 BOLLO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150004875588000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 117 2025 90017983 16000 (e le sottostanti cartelle di pagamento) notificato il 13/03/2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui si richiede il pagamento della somma complessiva di euro 730,39 relativa a “Tasse automobilistiche regionali” per le annualità 2007, 2008 e 2009, comprensiva di sanzioni ed interessi.
Deduceva il ricorrente che la pretesa impositiva doveva ritenersi illegittima in quanto il credito relativo alle tasse automobilistiche oggetto dell'intimazione era prescritto, essendo decorso il termine triennale di cui all'art. 5, c. 51, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953.
Si costituivano in giudizio sia l'Ente impositore, Regione Lombardia, sia l'Agente della Riscossione contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare entrambi i resistenti rilevavano l'omessa notifica del ricorso all'Ente impositore, chiamato in causa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, invocando l'inammissibilità conseguente del ricorso.
Deducevano e documentavano i resistenti l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione nonché la sospensione dei termini derivante dall'applicazione della disciplina speciale emessa in periodo di pandemia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che nessuna conseguenza processuale deriva dall'omessa notifica del ricorso all'Ente impositore essendosi quest'ultimo costituito in giudizio a seguito della chiamata in causa dell'Agente della riscossione, sanando così ogni difetto del contraddittorio.
Non può che rilevarsi, inoltre, che nessuna sanzione di inammissibilità è espressamente prevista dall'omessa evocazione in giudizio dell'Ente impositore.
Nel merito, è sufficiente osservare che, stando alla stessa prospettazione dei resistenti, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risulta notificato al ricorrente in data 25.2.2017 e che in tale data ha cominciato il decorso di un nuovo termine di prescrizione che si è perfezionata in data 25.2.2020, prim'ancora che sopravvenisse l'adozione dei provvedimenti speciali di sospensione dei termini per la nota pandemia.
Ne consegue che il credito azionato si è irrimediabilmente prescritto, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Condanna gli Enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 250,00 oltre spese generali e accessori di legge nonchè esborsi (c.u.t.).
Varese, 4.12.2025
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino