Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2024, n. 32249
CASS
Sentenza 19 aprile 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In applicazione del principio del "favor rei", può continuarsi ad applicare la norma penale di favore dichiarata incostituzionale ai soli fatti commessi durante la sua apparente vigenza, ma non a quelli perpetrati nel vigore di una disciplina pregressa, dovendosi escludere che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento ai fatti posti in essere sotto la vigenza della legge penale precedente, maggiormente severa. (Fattispecie in tema di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, avvenuto nella vigenza del disposto, meno favorevole, di cui dell'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, che precedette l'entrata in vigore dell'art. 586-bis cod. pen., il cui comma 7 è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 105 del 2022, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»).

In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, il delitto di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, di cui all'art. 586-bis, comma settimo, cod. pen., si configura con la mera immissione della merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati o pubblicizzati con specifici accorgimenti, e non presuppone l'individuazione di specifici acquirenti, non essendo richiesto, a fini perfezionativi, la vendita dei medicinali in questione, che costituisce solo un "posterius" rispetto al fatto tipico.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2024, n. 32249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32249
    Data del deposito : 19 aprile 2024

    Testo completo