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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6109 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16308/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEZZALI PAOLA, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DA ER ( ) e dell'avv. GIORDANO ENRICO C.F._1
( ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONCILIAZIONE, 10 00193 C.F._2
ROMA presso il difensore avv. PEZZALI PAOLA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSETTI DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. IANNACCONE CHRISTIAN ( , elettivamente domiciliata in VIA C.F._3
DELLA POSTA 7 20123 MILANO presso il difensore avv. ROSSETTI DAVIDE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE
Nel merito: “Accertate le violazioni in cui è incorsa nell'ambito dei rapporti Controparte_1 commerciali intercorsi con e/o accertato l'inadempimento della Parte_1 Controparte_1 annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. n.RG RG 48375/2022, n. 4025/2023 del Tribunale di
Milano, e ciò per insussistenza del credito azionato dichiarando che nulla è dovuto da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
In via subordinata: “Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito di ridursi Controparte_1 comunque l'importo dovuto delle somme pari al 6,5% della scontistica non applicata secondo previsione contrattuale, ovvero secondo giustizia ed equità, anche alla luce delle circostanze descritte in pagina 1 di 8 narrativa e/o compensare dette somme in tutto o in parte con la richiesta di risarcimento avanzata in via riconvenzionale”.
In via riconvenzionale: “Accertato e dichiarato che la ditta ha subito un danno Pt_1 Pt_1 patrimoniale come descritto in narrativa condannare al risarcimento a favore CP_1 dell'opponente: della somma di € 3.300,00 mensili per 12 mensilità per un totale di € 39.600,00 derivante dalla mancata adesione ai benefici di legge previsti per la Cassa Integrazione e costi di gestione del personale ovvero alla maggiore o minor somma risultante di Giustizia;
E/O della somma di
€ 109.000,00 + iva ovvero alla maggiore o minor somma risultante di Giustizia accertato il mancato guadagno derivante dalle omesse consegne per il biennio 2021 e 2022 imputabili alla condotta contrattuale di E/O della somma pari al 6,5% ovvero alla maggiore o minor somma risultante di CP_1
Giustizia accertato il mancato sconto del 6,5% applicato alla merce venduta in violazione degli obblighi contrattuali;
E/O della somma da liquidarsi in via equitativa per il danno da immagine derivante dal mancato accordo con la illustrato al §4 dell'atto di citazione in opposizione a CP_2 decreto ingiuntivo”.
In via istruttoria “Ammettersi le prove non ammesse, come dedotte e richieste in citazione in opposizione e nelle successive memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. II e III termine depositate in atti con pedissequa rimessione della causa su ruolo”.
PER L'OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, sia di rito sia di merito, così giudicare: in via pregiudiziale e riconvenzionale, in rito: 1) nell'ipotesi in cui il Tribunale di Milano dovesse accertare la competenza funzionale della Sezione Specializzata Impresa, dichiarare l'opposizione improcedibile e, quindi, rigettare l'opposizione di con la conferma in via Parte_1 definitiva del decreto ingiuntivo n. 4025/2023 del Tribunale di Milano;
in via principale, nel merito: 2) rigettare, per i fatti esposti in atti e in quanto infondate, in fatto e in diritto, e perché in ogni caso sfornite di prova, tutte le domande formulate da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 4025/2023 del Tribunale di Milano, ovvero condannare Parte_1 al pagamento della somma indicata nello stesso decreto ingiuntivo, oltre alle spese della fase
[...] monitoria e agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 calcolati dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, oppure, in subordine, al pagamento del minore importo di cui al decreto ingiuntivo dedotto il 6,5%, pari a Euro 239.407,53; in via subordinata e riconvenzionale: 3) in caso di accoglimento delle domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 compensare l'eventuale debito di nei confronti di con il debito di Controparte_1 Parte_1 Pt_1
pagina 2 di 8 nei confronti di in forza del decreto ingiuntivo n. 4025/2023 del Tribunale Parte_1 Controparte_1 di Milano oppure del minore importo di cui al decreto ingiuntivo dedotto il 6,5%, pari a Euro
239.407,53; in ogni caso: 4) condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, Parte_1 comma 3° c.p.c.; 5) condannare a rifondere in favore di spese e Parte_1 Controparte_1 competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. in via istruttoria: 6) rigettare integralmente le istanze istruttorie formulate da Parte_1
Motivazione
Con atto di citazione del 17 aprile 2023 ha proposto opposizione nei confronti di Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4025/2023 (RG 48375/2022), emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano in data 14.02.2023, con il quale è stato ingiunto alla ditta il Parte_1 pagamento in favore della società della somma da quest'ultima richiesta di € 256.050,84, Controparte_1 oltre spese di procedura e interessi ex D.lgs 231/2002, per la fornitura di biciclette di cui alle fatture prodotte nel fascicolo monitorio per gli anni 2021 e 2022.
L'opponente ha affermato l'erroneità dell'importo ingiunto per la maggiorazione del prezzo applicato alle fatture dell'anno 2022, l'abuso di dipendenza economica e la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375, la violazione degli obblighi contrattuali. Ha altresì formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mancata adesione ai benefici di legge previsti per la Cassa Integrazione e costi di gestione del personale, perdita di avviamento commerciale e mancato guadagno.
La società opposta si è costituita in giudizio, chiedendo,
- in via pregiudiziale, la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
4025/2023;
- in via principale, nel merito, il rigetto delle domande formulate da e la conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo o la condanna di controparte al pagamento della somma indicata nello stesso oltre alle spese della fase monitoria e agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 calcolati dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, oppure, in subordine, al pagamento del minore importo di cui al decreto ingiuntivo dedotto il 6,5%, pari a € 239.407,53;
- in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento delle domande formulate da
[...]
nei confronti di la compensazione dell'eventuale debito di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 con quello di Parte_1
- in ogni caso, la condanna di controparte al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, e alla refusione in favore di di spese e competenze di causa, Controparte_1 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. pagina 3 di 8 Con ordinanza dell'8 novembre 2023, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con successivo provvedimento del 14 maggio 2024, che si richiama e si conferma, le prove testimoniali richieste dall'opponente sono state ritenute inammissibili e irrilevanti, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza che si è svolta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 22 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa assegnazione del termine abbreviato di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per replica.
L'opposizione deve essere respinta in quanto è infondata, per i motivi di seguito indicati.
Risulta pacifica la sussistenza, tra le parti, di rapporti commerciali di fornitura di biciclette, prodotte da e acquistate da tra l'anno 2018, quando la società Controparte_1 Parte_1 opponente è stata fondata, fino all'anno 2022, ossia nell'arco temporale interessato dalla presente causa
(le fatture prodotte nel fascicolo monitorio sono state emesse nel 2021 e 2022).
L'opponente non contesta le forniture delle biciclette su cui si fonda il credito azionato in sede monitoria, ma allega che la condotta della controparte sia fonte di responsabilità contrattuale.
L'opponente lamenta, anzitutto, un abuso di dipendenza economia perpetrato nei propri confronti dalla società opposta. Nella prospettazione della società opponente, in particolare, la era l'unico CP_1 fornitore di bicilette del negozio Ridelife, il cui fatturato era costituito per oltre il 90% dai prodotti a marchio e la “forzata modifica delle condizioni contrattuali di pagamento imposta da CP_1 CP_1
nel 2020” si sarebbe verificata proprio per effetto di tale condotta abusiva, dopo anni di proficua
[...] collaborazione, come risulta dal fatturato raggiunto nel 2018, 2019 e 2020 che si è poi ridotto nel 2021
e 2022.
Nella fattispecie, tuttavia, non ricorrono i presupposti dell'abuso di dipendenza economica enucleati dalla giurisprudenza.
La Suprema Corte afferma invero che “il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale
pagina 4 di 8 retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (Cass. Civ., Sez. 1, ord. n. 27435 del 23/10/2024).
Nel caso in esame, non solo funzionalmente non ricorre l'abuso, ma, strutturalmente, difetta il carattere impari e asimmetrico del rapporto, inteso quale mancanza di effettive alternative sul mercato.
Risulta, infatti, che il contratto relativo all'anno 2020 scadeva in data 31.8.2020 e l'opponente ha sottoscritto il rinnovo in data 25.8.2020 con le nuove condizioni contrattuali (doc. n 2 fasc. opposta) e che la società opponente vendeva anche bici Orbea, ossia di marchio diverso da quelle della CP_1 come riconosciuto dalla stessa opponente nella e-mail dell'8 giugno 2022 (doc. 13 fasc. opponente).
Gli elementi suindicati escludono il carattere esclusivo del rapporto tra le parti, la cui prosecuzione appare essere frutto di una scelta dell'opponente.
L'opponente giustifica il mancato pagamento delle fatture per cui è causa invocando l'eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.) allegando l'inadempimento contrattuale dell'opposta per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.
L'eccezione di inadempimento, quale forma di autotutela del credito, è riconosciuta dall'ordinamento giuridico tra prestazioni corrispettive e consente alla parte di un contratto a prestazioni corrispettive di rifiutare legittimamente l'adempimento della propria prestazione a fronte dell'inadempimento della controprestazione, purchè il rifiuto non sia contrario a buona fede (art. 1460 c.c.).
Nella specie, non sussiste l'inadempimento della parte opposta non essendo stata neppure contestata la consegna delle biciclette di cui alle fatture azionate in via monitoria, di cui il pagamento del prezzo costituisce la prestazione corrispettiva.
Al contrario, dalle e mail prodotte dall'opposta (doc. n 3 – 6), risulta che la era in ritardo nei Parte_1 pagamento già dal 2018, quando, per ammissione della stessa opponente, il rapporto tra le parti si stava svolgendo in modo proficuo, e dal già richiamato doc. 13 di parte opponente, emerge che, nel mese di giugno 2022, , di , ha inviato diversi messaggi ai responsabili di Persona_1 CP_1
, ricordando i ritardi di quest'ultima nei pagamenti. Nella conversazione Parte_1 CP_1 lamenta la scadenza di diverse ricevute bancarie non saldate e precisa che, fino al saldo, la posizione di sarebbe stata di blocco, sicché le biciclette disponibili sarebbero state destinate ad altri Parte_1 rivenditori. minaccia inoltre espressamente di fare intervenire i legali in caso di CP_1 mancato pagamento. A tali doglianze, i responsabili di rispondono limitandosi a lamentare Parte_1 la mancata consegna e l'imposizione, da parte di , di “condizioni commerciali CP_1 vessatorie”, “termini di pagamento assai più sfavorevoli”, “condizione capestro”.
Con riferimento alla mancata consegna delle biciclette, produce corrispondenza (doc CP_1 da n 9 a n 11) da cui si evince che la stessa, in parte, è stata dovuta al mancato rispetto, da parte di pagina 5 di 8 , del piano di rientro da essa stessa proposto. Ne deriva, perciò, un'inversione del rapporto Parte_1 causa/effetto rispetto alle prospettazioni dell'opponente.
Ricorrono, poi, ritardi dovuti a cause di forza maggiore, quali la carenza di materiali, che ha riguardato numerosi settori merceologici nel periodo post covid. , con mail del 1° settembre 2021 CP_1
(doc. 13 di parte opposta), ha informato i propri clienti che “le date di consegna indicate inizialmente sono da ritenersi provvisorie e potrebbero subire variazioni (in positivo o in negativo) nelle prossime settimane” e che “come è risaputo, le variazioni sono dovute a problematiche legate a materie prime, componenti e trasporti”, aggiungendo che sarebbe stata sua cura avvisare qualora ricevesse aggiornamenti al riguardo. Sulla propria piattaforma, ha inoltre avvisato i clienti che CP_1
“la data indicata come PREVISTA potrebbe subire eventuali ritardi non direttamente causati da noi come filiale italiana” (doc. 14 di parte opposta).
Emerge dunque, da un lato che la mancata/ritardata consegna delle biciclette da parte della era CP_1 conseguente al mancato/ritardato pagamento del corrispettivo da parte di - e non viceversa – Parte_1
e che comunque la condotta tenuta dalla nella esecuzione del contratto non ha violato i CP_1 canoni di buona fede e correttezza.
Inoltre, anche ipotizzando la sussistenza del preteso credito risarcitorio dell'opponente nei confronti dell'opposta, non sarebbe legittimo il rifiuto di adempiere la prestazione di pagamento del prezzo della merce di cui alle fatture prodotte in via monitoria, ex art. 1460 cod. civ., non essendo le due obbligazioni legate da un nesso sinallagmatico (per cui una prestazione è voluta e dovuta da una parte in quanto l'altra prestazione sia voluta e dovuta dall'altra parte).
Infine, ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. Nel caso in esame, l'eccezione di inadempimento è formulata strumentalmente dall'opponente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e, secondo la giurisprudenza “in tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato
e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto”. Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 36295 del 28/12/2023
Ne consegue che l'eccezione di inadempimento non è stata legittimamente invocata dall'opponente.
Quanto al credito dell'opposta, la società opponente lamenta “che tutte le fatture del 2022 sono state emesse per una somma maggiorata del 6,5 %” e che “tutte le fatture del 2022 riportano una maggiorazione del 6,5 % illegittima dal che la somma ingiunta non risulta essere né certa né liquida né esigibile”. A tali doglianze la società opposta replica che il contratto vigente tra le parti attribuiva a pagina 6 di 8 uno ius variandi in ordine a diversi profili, tra cui il prezzo. Nella proposta CP_1 commerciale anno 2022 si legge, come del resto negli accordi precedenti, che “prezzi, colori e specifiche dei prodotti potranno essere di volta in volta modificati dalla Società a sua discrezione. In caso di modifiche nei prezzi colori e specifiche dei prodotti, tali modifiche andranno comunicate ai rivenditori autorizzati (…) con almeno 2 (due) mesi di preavviso e si applicheranno a tutti gli ordini ricevuti a partire dalla data di efficacia delle modifiche”.
L'aumento di prezzo relativo all'anno 2022 è quindi previsto contrattualmente e è stato anticipato con comunicazione del 17 dicembre 2021, con la quale ha avvertito i propri clienti che CP_1
“l'aumento generale dei costi dovuto a diversi fattori macroeconomici (…) sta avendo un impatto notevole sull'intera economia mondiale indipendentemente dalla categoria merceologica di interesse.
(…). Tali fattori costringono anche ad aumentare i prezzi per poter mantenere lo CP_3 standard di qualità a cui i consumatori e rivenditori sono abituati”. Tale comunicazione non è stata contestata dalla società opponente.
Ne consegue che il credito ingiunto è certo anche nel quantum, considerato altresì' che è infondato l'assunto dell'opponente secondo cui dalla comparsa di costituzione dell'opposta si evince un'implicita confessione della mancata applicazione della scontistica del 6,5%.
La domanda risarcitoria, che è ammissibile in relazione ai fatti dedotti in citazione dall'opponente, deve essere respinta in quanto infondata nel merito.
Quanto al danno subito, l'opponente ha chiesto liquidarsi in via equitativa il danno da immagine derivante dal mancato accordo con la , illustrato nell'atto di citazione in opposizione a CP_2 decreto ingiuntivo. La rottura delle relazioni commerciali tra e è certamente da Parte_1 CP_2 ricondurre alla mancata disponibilità di biciclette presso la società opponente. Quest'ultima, però, non ha provato che l'indisponibilità è stata dovuta a condotta colpevole di e non, CP_1 viceversa, a carenze organizzative o a ritardi nei pagamenti da parte di . In ordine a questi Parte_1 profili, quindi, l'onere della prova gravante sull'opponente non risulta da quest'ultima assolto.
Quanto, infine, alla mancata adesione ai benefici di legge previsti per la Cassa Integrazione e ai costi di gestione del personale, l'opposta correttamente richiama la vendita, da parte di , di Parte_1 biciclette di altra marca, che l'opponente ha praticato e che avrebbe parimenti potuto praticare, per cui appare interrotto il nesso causale tra il ritardo nella consegna delle biciclette e il danno, che è CP_1 invece derivato dalla decisione della , quale esercizio della libertà di iniziativa economica, di Parte_1 tenere aperto il punto vendita.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo. pagina 7 di 8 La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opposta deve essere respinta, non essendo ravvisabile l'abuso del processo nella infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano, come da dispositivo, ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa rientrante nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, con l'applicazione dei valori medi del compenso per la fase di studio e introduttiva e del valore minimo per quella istruttoria - stante la natura documentale della causa - e per quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in Parte_1 favore di le spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre Controparte_1
15% per spese forf., IVA e c.p.a. come per legge.
Milano, 21 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16308/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEZZALI PAOLA, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DA ER ( ) e dell'avv. GIORDANO ENRICO C.F._1
( ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONCILIAZIONE, 10 00193 C.F._2
ROMA presso il difensore avv. PEZZALI PAOLA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSETTI DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. IANNACCONE CHRISTIAN ( , elettivamente domiciliata in VIA C.F._3
DELLA POSTA 7 20123 MILANO presso il difensore avv. ROSSETTI DAVIDE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE
Nel merito: “Accertate le violazioni in cui è incorsa nell'ambito dei rapporti Controparte_1 commerciali intercorsi con e/o accertato l'inadempimento della Parte_1 Controparte_1 annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. n.RG RG 48375/2022, n. 4025/2023 del Tribunale di
Milano, e ciò per insussistenza del credito azionato dichiarando che nulla è dovuto da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
In via subordinata: “Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito di ridursi Controparte_1 comunque l'importo dovuto delle somme pari al 6,5% della scontistica non applicata secondo previsione contrattuale, ovvero secondo giustizia ed equità, anche alla luce delle circostanze descritte in pagina 1 di 8 narrativa e/o compensare dette somme in tutto o in parte con la richiesta di risarcimento avanzata in via riconvenzionale”.
In via riconvenzionale: “Accertato e dichiarato che la ditta ha subito un danno Pt_1 Pt_1 patrimoniale come descritto in narrativa condannare al risarcimento a favore CP_1 dell'opponente: della somma di € 3.300,00 mensili per 12 mensilità per un totale di € 39.600,00 derivante dalla mancata adesione ai benefici di legge previsti per la Cassa Integrazione e costi di gestione del personale ovvero alla maggiore o minor somma risultante di Giustizia;
E/O della somma di
€ 109.000,00 + iva ovvero alla maggiore o minor somma risultante di Giustizia accertato il mancato guadagno derivante dalle omesse consegne per il biennio 2021 e 2022 imputabili alla condotta contrattuale di E/O della somma pari al 6,5% ovvero alla maggiore o minor somma risultante di CP_1
Giustizia accertato il mancato sconto del 6,5% applicato alla merce venduta in violazione degli obblighi contrattuali;
E/O della somma da liquidarsi in via equitativa per il danno da immagine derivante dal mancato accordo con la illustrato al §4 dell'atto di citazione in opposizione a CP_2 decreto ingiuntivo”.
In via istruttoria “Ammettersi le prove non ammesse, come dedotte e richieste in citazione in opposizione e nelle successive memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. II e III termine depositate in atti con pedissequa rimessione della causa su ruolo”.
PER L'OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, sia di rito sia di merito, così giudicare: in via pregiudiziale e riconvenzionale, in rito: 1) nell'ipotesi in cui il Tribunale di Milano dovesse accertare la competenza funzionale della Sezione Specializzata Impresa, dichiarare l'opposizione improcedibile e, quindi, rigettare l'opposizione di con la conferma in via Parte_1 definitiva del decreto ingiuntivo n. 4025/2023 del Tribunale di Milano;
in via principale, nel merito: 2) rigettare, per i fatti esposti in atti e in quanto infondate, in fatto e in diritto, e perché in ogni caso sfornite di prova, tutte le domande formulate da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 4025/2023 del Tribunale di Milano, ovvero condannare Parte_1 al pagamento della somma indicata nello stesso decreto ingiuntivo, oltre alle spese della fase
[...] monitoria e agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 calcolati dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, oppure, in subordine, al pagamento del minore importo di cui al decreto ingiuntivo dedotto il 6,5%, pari a Euro 239.407,53; in via subordinata e riconvenzionale: 3) in caso di accoglimento delle domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 compensare l'eventuale debito di nei confronti di con il debito di Controparte_1 Parte_1 Pt_1
pagina 2 di 8 nei confronti di in forza del decreto ingiuntivo n. 4025/2023 del Tribunale Parte_1 Controparte_1 di Milano oppure del minore importo di cui al decreto ingiuntivo dedotto il 6,5%, pari a Euro
239.407,53; in ogni caso: 4) condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, Parte_1 comma 3° c.p.c.; 5) condannare a rifondere in favore di spese e Parte_1 Controparte_1 competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. in via istruttoria: 6) rigettare integralmente le istanze istruttorie formulate da Parte_1
Motivazione
Con atto di citazione del 17 aprile 2023 ha proposto opposizione nei confronti di Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4025/2023 (RG 48375/2022), emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano in data 14.02.2023, con il quale è stato ingiunto alla ditta il Parte_1 pagamento in favore della società della somma da quest'ultima richiesta di € 256.050,84, Controparte_1 oltre spese di procedura e interessi ex D.lgs 231/2002, per la fornitura di biciclette di cui alle fatture prodotte nel fascicolo monitorio per gli anni 2021 e 2022.
L'opponente ha affermato l'erroneità dell'importo ingiunto per la maggiorazione del prezzo applicato alle fatture dell'anno 2022, l'abuso di dipendenza economica e la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375, la violazione degli obblighi contrattuali. Ha altresì formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mancata adesione ai benefici di legge previsti per la Cassa Integrazione e costi di gestione del personale, perdita di avviamento commerciale e mancato guadagno.
La società opposta si è costituita in giudizio, chiedendo,
- in via pregiudiziale, la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
4025/2023;
- in via principale, nel merito, il rigetto delle domande formulate da e la conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo o la condanna di controparte al pagamento della somma indicata nello stesso oltre alle spese della fase monitoria e agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 calcolati dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, oppure, in subordine, al pagamento del minore importo di cui al decreto ingiuntivo dedotto il 6,5%, pari a € 239.407,53;
- in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento delle domande formulate da
[...]
nei confronti di la compensazione dell'eventuale debito di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 con quello di Parte_1
- in ogni caso, la condanna di controparte al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, e alla refusione in favore di di spese e competenze di causa, Controparte_1 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. pagina 3 di 8 Con ordinanza dell'8 novembre 2023, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con successivo provvedimento del 14 maggio 2024, che si richiama e si conferma, le prove testimoniali richieste dall'opponente sono state ritenute inammissibili e irrilevanti, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza che si è svolta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 22 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa assegnazione del termine abbreviato di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per replica.
L'opposizione deve essere respinta in quanto è infondata, per i motivi di seguito indicati.
Risulta pacifica la sussistenza, tra le parti, di rapporti commerciali di fornitura di biciclette, prodotte da e acquistate da tra l'anno 2018, quando la società Controparte_1 Parte_1 opponente è stata fondata, fino all'anno 2022, ossia nell'arco temporale interessato dalla presente causa
(le fatture prodotte nel fascicolo monitorio sono state emesse nel 2021 e 2022).
L'opponente non contesta le forniture delle biciclette su cui si fonda il credito azionato in sede monitoria, ma allega che la condotta della controparte sia fonte di responsabilità contrattuale.
L'opponente lamenta, anzitutto, un abuso di dipendenza economia perpetrato nei propri confronti dalla società opposta. Nella prospettazione della società opponente, in particolare, la era l'unico CP_1 fornitore di bicilette del negozio Ridelife, il cui fatturato era costituito per oltre il 90% dai prodotti a marchio e la “forzata modifica delle condizioni contrattuali di pagamento imposta da CP_1 CP_1
nel 2020” si sarebbe verificata proprio per effetto di tale condotta abusiva, dopo anni di proficua
[...] collaborazione, come risulta dal fatturato raggiunto nel 2018, 2019 e 2020 che si è poi ridotto nel 2021
e 2022.
Nella fattispecie, tuttavia, non ricorrono i presupposti dell'abuso di dipendenza economica enucleati dalla giurisprudenza.
La Suprema Corte afferma invero che “il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale
pagina 4 di 8 retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (Cass. Civ., Sez. 1, ord. n. 27435 del 23/10/2024).
Nel caso in esame, non solo funzionalmente non ricorre l'abuso, ma, strutturalmente, difetta il carattere impari e asimmetrico del rapporto, inteso quale mancanza di effettive alternative sul mercato.
Risulta, infatti, che il contratto relativo all'anno 2020 scadeva in data 31.8.2020 e l'opponente ha sottoscritto il rinnovo in data 25.8.2020 con le nuove condizioni contrattuali (doc. n 2 fasc. opposta) e che la società opponente vendeva anche bici Orbea, ossia di marchio diverso da quelle della CP_1 come riconosciuto dalla stessa opponente nella e-mail dell'8 giugno 2022 (doc. 13 fasc. opponente).
Gli elementi suindicati escludono il carattere esclusivo del rapporto tra le parti, la cui prosecuzione appare essere frutto di una scelta dell'opponente.
L'opponente giustifica il mancato pagamento delle fatture per cui è causa invocando l'eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.) allegando l'inadempimento contrattuale dell'opposta per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.
L'eccezione di inadempimento, quale forma di autotutela del credito, è riconosciuta dall'ordinamento giuridico tra prestazioni corrispettive e consente alla parte di un contratto a prestazioni corrispettive di rifiutare legittimamente l'adempimento della propria prestazione a fronte dell'inadempimento della controprestazione, purchè il rifiuto non sia contrario a buona fede (art. 1460 c.c.).
Nella specie, non sussiste l'inadempimento della parte opposta non essendo stata neppure contestata la consegna delle biciclette di cui alle fatture azionate in via monitoria, di cui il pagamento del prezzo costituisce la prestazione corrispettiva.
Al contrario, dalle e mail prodotte dall'opposta (doc. n 3 – 6), risulta che la era in ritardo nei Parte_1 pagamento già dal 2018, quando, per ammissione della stessa opponente, il rapporto tra le parti si stava svolgendo in modo proficuo, e dal già richiamato doc. 13 di parte opponente, emerge che, nel mese di giugno 2022, , di , ha inviato diversi messaggi ai responsabili di Persona_1 CP_1
, ricordando i ritardi di quest'ultima nei pagamenti. Nella conversazione Parte_1 CP_1 lamenta la scadenza di diverse ricevute bancarie non saldate e precisa che, fino al saldo, la posizione di sarebbe stata di blocco, sicché le biciclette disponibili sarebbero state destinate ad altri Parte_1 rivenditori. minaccia inoltre espressamente di fare intervenire i legali in caso di CP_1 mancato pagamento. A tali doglianze, i responsabili di rispondono limitandosi a lamentare Parte_1 la mancata consegna e l'imposizione, da parte di , di “condizioni commerciali CP_1 vessatorie”, “termini di pagamento assai più sfavorevoli”, “condizione capestro”.
Con riferimento alla mancata consegna delle biciclette, produce corrispondenza (doc CP_1 da n 9 a n 11) da cui si evince che la stessa, in parte, è stata dovuta al mancato rispetto, da parte di pagina 5 di 8 , del piano di rientro da essa stessa proposto. Ne deriva, perciò, un'inversione del rapporto Parte_1 causa/effetto rispetto alle prospettazioni dell'opponente.
Ricorrono, poi, ritardi dovuti a cause di forza maggiore, quali la carenza di materiali, che ha riguardato numerosi settori merceologici nel periodo post covid. , con mail del 1° settembre 2021 CP_1
(doc. 13 di parte opposta), ha informato i propri clienti che “le date di consegna indicate inizialmente sono da ritenersi provvisorie e potrebbero subire variazioni (in positivo o in negativo) nelle prossime settimane” e che “come è risaputo, le variazioni sono dovute a problematiche legate a materie prime, componenti e trasporti”, aggiungendo che sarebbe stata sua cura avvisare qualora ricevesse aggiornamenti al riguardo. Sulla propria piattaforma, ha inoltre avvisato i clienti che CP_1
“la data indicata come PREVISTA potrebbe subire eventuali ritardi non direttamente causati da noi come filiale italiana” (doc. 14 di parte opposta).
Emerge dunque, da un lato che la mancata/ritardata consegna delle biciclette da parte della era CP_1 conseguente al mancato/ritardato pagamento del corrispettivo da parte di - e non viceversa – Parte_1
e che comunque la condotta tenuta dalla nella esecuzione del contratto non ha violato i CP_1 canoni di buona fede e correttezza.
Inoltre, anche ipotizzando la sussistenza del preteso credito risarcitorio dell'opponente nei confronti dell'opposta, non sarebbe legittimo il rifiuto di adempiere la prestazione di pagamento del prezzo della merce di cui alle fatture prodotte in via monitoria, ex art. 1460 cod. civ., non essendo le due obbligazioni legate da un nesso sinallagmatico (per cui una prestazione è voluta e dovuta da una parte in quanto l'altra prestazione sia voluta e dovuta dall'altra parte).
Infine, ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. Nel caso in esame, l'eccezione di inadempimento è formulata strumentalmente dall'opponente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e, secondo la giurisprudenza “in tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato
e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto”. Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 36295 del 28/12/2023
Ne consegue che l'eccezione di inadempimento non è stata legittimamente invocata dall'opponente.
Quanto al credito dell'opposta, la società opponente lamenta “che tutte le fatture del 2022 sono state emesse per una somma maggiorata del 6,5 %” e che “tutte le fatture del 2022 riportano una maggiorazione del 6,5 % illegittima dal che la somma ingiunta non risulta essere né certa né liquida né esigibile”. A tali doglianze la società opposta replica che il contratto vigente tra le parti attribuiva a pagina 6 di 8 uno ius variandi in ordine a diversi profili, tra cui il prezzo. Nella proposta CP_1 commerciale anno 2022 si legge, come del resto negli accordi precedenti, che “prezzi, colori e specifiche dei prodotti potranno essere di volta in volta modificati dalla Società a sua discrezione. In caso di modifiche nei prezzi colori e specifiche dei prodotti, tali modifiche andranno comunicate ai rivenditori autorizzati (…) con almeno 2 (due) mesi di preavviso e si applicheranno a tutti gli ordini ricevuti a partire dalla data di efficacia delle modifiche”.
L'aumento di prezzo relativo all'anno 2022 è quindi previsto contrattualmente e è stato anticipato con comunicazione del 17 dicembre 2021, con la quale ha avvertito i propri clienti che CP_1
“l'aumento generale dei costi dovuto a diversi fattori macroeconomici (…) sta avendo un impatto notevole sull'intera economia mondiale indipendentemente dalla categoria merceologica di interesse.
(…). Tali fattori costringono anche ad aumentare i prezzi per poter mantenere lo CP_3 standard di qualità a cui i consumatori e rivenditori sono abituati”. Tale comunicazione non è stata contestata dalla società opponente.
Ne consegue che il credito ingiunto è certo anche nel quantum, considerato altresì' che è infondato l'assunto dell'opponente secondo cui dalla comparsa di costituzione dell'opposta si evince un'implicita confessione della mancata applicazione della scontistica del 6,5%.
La domanda risarcitoria, che è ammissibile in relazione ai fatti dedotti in citazione dall'opponente, deve essere respinta in quanto infondata nel merito.
Quanto al danno subito, l'opponente ha chiesto liquidarsi in via equitativa il danno da immagine derivante dal mancato accordo con la , illustrato nell'atto di citazione in opposizione a CP_2 decreto ingiuntivo. La rottura delle relazioni commerciali tra e è certamente da Parte_1 CP_2 ricondurre alla mancata disponibilità di biciclette presso la società opponente. Quest'ultima, però, non ha provato che l'indisponibilità è stata dovuta a condotta colpevole di e non, CP_1 viceversa, a carenze organizzative o a ritardi nei pagamenti da parte di . In ordine a questi Parte_1 profili, quindi, l'onere della prova gravante sull'opponente non risulta da quest'ultima assolto.
Quanto, infine, alla mancata adesione ai benefici di legge previsti per la Cassa Integrazione e ai costi di gestione del personale, l'opposta correttamente richiama la vendita, da parte di , di Parte_1 biciclette di altra marca, che l'opponente ha praticato e che avrebbe parimenti potuto praticare, per cui appare interrotto il nesso causale tra il ritardo nella consegna delle biciclette e il danno, che è CP_1 invece derivato dalla decisione della , quale esercizio della libertà di iniziativa economica, di Parte_1 tenere aperto il punto vendita.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo. pagina 7 di 8 La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opposta deve essere respinta, non essendo ravvisabile l'abuso del processo nella infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano, come da dispositivo, ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa rientrante nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, con l'applicazione dei valori medi del compenso per la fase di studio e introduttiva e del valore minimo per quella istruttoria - stante la natura documentale della causa - e per quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in Parte_1 favore di le spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre Controparte_1
15% per spese forf., IVA e c.p.a. come per legge.
Milano, 21 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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