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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/12/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5044 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Incelli e domiciliati come in atto, giuste procure allegate al ricorso e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
1 come da note scritte d'udienza in atti.
FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno depositato in data 31.10.2024 ricorso con il quale Parte_1 Parte_2 avanzavano contestuale domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, affinché il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunci sullo status alle condizioni ivi formulate.
In particolare, le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 29/06/2002 in
NE (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferentino al N. 12, Parte II,
Serie C, Anno 2002), dal quale non sono nati figli;
che essi stabilivano in Ferentino alla via Aldo Moro n.
2/A il loro domicilio coniugale;
che il rapporto coniugale, un tempo sereno, si è progressivamente deteriorato, essendosi manifestati insanabili contrasti che hanno determinato il venir meno dell' “affectio coniugalis” e reso impossibile il protrarsi della convivenza.
Hanno quindi rappresentato di essere addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso congiuntamente trascritto e che hanno da intendersi quivi riportate integralmente e hanno pertanto chiesto all'intestato Tribunale di procedersi all'omologa della separazione consensuale secondo tali condizioni e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni pure riportate nel ricorso.
Pronunciata con sentenza n. 266/2024 in data 18/12/2024 pubblicata il 20/12/2024 la separazione dei coniugi secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo, omologate dal Tribunale;
rimessa con ordinanza in pari data la causa sul ruolo istruttorio per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e contestualmente fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non intendere riconciliarsi e di confermare le condizioni di divorzio come concordate nel ricorso introduttivo, la domanda è stata rimessa alla decisione del
Collegio.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di scioglimento del matrimonio, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente,
2 nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dalla L. n.
55/2015, in quanto la separazione dei coniugi è stata pronunciata su domanda congiunta delle parti e omologata con sentenza n. 266/2024 in data 18/12/2024 pubblicata il 20/12/2024, che è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria rimessa dalle parti in uno con le note scritte depositate il
24/11/2025, ed è decorso il termine minimo richiesto dalla norma.
3. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che nelle conclusioni di cui alle note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni convenute nel ricorso;
rilevato che gli accordi, quanto ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, regolamentano compiutamente tale aspetto e che essi non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di recepire con sentenza le condizioni convenute dai coniugi come da accordo, di cui prende atto, e pronunciare in conformità.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, attesa la natura della controversia e la non contrapposizione delle parti sulle rispettive posizioni sostanziali, ricorrono giusti motivi per disporre compensazione integrale delle spese di giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5044/2024 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio”, così decide:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (nato a Parte_2
FORMICOLA –CE- il 20/01/1973) e (nata a [...] il [...]), il Parte_1
29/06/2002 in FUMONE trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FERENTINO
(FR) (Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2002) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il
31.10.2024;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di FERENTINO (FR), per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2002);
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 02/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Di Nicola dott. Marcello Buscema
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5044 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Incelli e domiciliati come in atto, giuste procure allegate al ricorso e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
1 come da note scritte d'udienza in atti.
FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno depositato in data 31.10.2024 ricorso con il quale Parte_1 Parte_2 avanzavano contestuale domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, affinché il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunci sullo status alle condizioni ivi formulate.
In particolare, le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 29/06/2002 in
NE (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferentino al N. 12, Parte II,
Serie C, Anno 2002), dal quale non sono nati figli;
che essi stabilivano in Ferentino alla via Aldo Moro n.
2/A il loro domicilio coniugale;
che il rapporto coniugale, un tempo sereno, si è progressivamente deteriorato, essendosi manifestati insanabili contrasti che hanno determinato il venir meno dell' “affectio coniugalis” e reso impossibile il protrarsi della convivenza.
Hanno quindi rappresentato di essere addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso congiuntamente trascritto e che hanno da intendersi quivi riportate integralmente e hanno pertanto chiesto all'intestato Tribunale di procedersi all'omologa della separazione consensuale secondo tali condizioni e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni pure riportate nel ricorso.
Pronunciata con sentenza n. 266/2024 in data 18/12/2024 pubblicata il 20/12/2024 la separazione dei coniugi secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo, omologate dal Tribunale;
rimessa con ordinanza in pari data la causa sul ruolo istruttorio per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e contestualmente fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non intendere riconciliarsi e di confermare le condizioni di divorzio come concordate nel ricorso introduttivo, la domanda è stata rimessa alla decisione del
Collegio.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di scioglimento del matrimonio, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente,
2 nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dalla L. n.
55/2015, in quanto la separazione dei coniugi è stata pronunciata su domanda congiunta delle parti e omologata con sentenza n. 266/2024 in data 18/12/2024 pubblicata il 20/12/2024, che è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria rimessa dalle parti in uno con le note scritte depositate il
24/11/2025, ed è decorso il termine minimo richiesto dalla norma.
3. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che nelle conclusioni di cui alle note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni convenute nel ricorso;
rilevato che gli accordi, quanto ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, regolamentano compiutamente tale aspetto e che essi non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di recepire con sentenza le condizioni convenute dai coniugi come da accordo, di cui prende atto, e pronunciare in conformità.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, attesa la natura della controversia e la non contrapposizione delle parti sulle rispettive posizioni sostanziali, ricorrono giusti motivi per disporre compensazione integrale delle spese di giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5044/2024 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio”, così decide:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (nato a Parte_2
FORMICOLA –CE- il 20/01/1973) e (nata a [...] il [...]), il Parte_1
29/06/2002 in FUMONE trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FERENTINO
(FR) (Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2002) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il
31.10.2024;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di FERENTINO (FR), per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2002);
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 02/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Di Nicola dott. Marcello Buscema
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