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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1119/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
BA EL PATRIZIA, Giudice
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400006107000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120003444054000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120010598481000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120013473090000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120022733971000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120026154755000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120026154755000 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120026154755000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120026154755000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130020349215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130020349215000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140010098671000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140012370202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140024045944000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140024045944000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150001938918000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160004257126000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160018123527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160018123527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170000806102000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170001777140000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180014210920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180014210920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 425/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12.12.2024 all'Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400006107000 notificata a mezzo raccomandata con a. r. il 22.11.2024 nonché delle seguenti cartelle di pagamento che pure si oppongono:
1) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420120003444054000, mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anni 2010 con a ruolo l'importo di Euro 486,36 2) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420120010598481000, mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2011 con a ruolo l'importo di Euro 453,75 3) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420120013473090000, mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2012 con a ruolo l'importo di Euro 453,75 4) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420120022733971000, mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2010 con a ruolo l'importo di Euro 460,19 5) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420120026154755000 mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2005, 2006, 2007, 2008 con a ruolo l'importo di Euro 1.302,32 6) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420130020349215000 mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti e tassa auto anno 2011 e 2007 con a ruolo l'importo di Euro 1.043,59 7) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420140010098671000 mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2012 con a ruolo l'importo di Euro 425,90 8) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420140012370202000 mai notificata relativa a tassa automobilistica anno 2008 con a ruolo l'importo di Euro 571,02 9) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420140024045944000 mai notificata relativa a tassa automobilistica anno 2009 e 2010 con a ruolo l'importo di Euro 1.099,69 10) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420150001938918000 mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2013 con a ruolo l'importo di Euro 443,53 11) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420160004257126000, mai notificata relativa a tari anno 2014 con a ruolo l'importo di Euro
430,78 12) Cartella di pagamento n. 09420160018123527000, mai notificata relativa a tassa automobilistica anno 2011 e 2012 con a ruolo l'importo di Euro 1.043,10 13) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420170000806102000, mai notificata relativa a tassa ambientale - Tares anno 2013 con a ruolo l'importo di Euro 197,95 14) Cartella di pagamento e ruolo n.09420170001777140000, mai notificata relativa a tari anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro 418,64 15) Cartella di pagamento e ruolo n.09420180014210920000, mai notificata relativa a tassa automobilistica anno 2013 e 2014 con a ruolo l'importo di Euro 960,29 E così in totale Euro 9.790,46.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato mancata notifica delle cartelle, degli atti prodromici alla cartella ed in ogni caso la prescrizione estintiva alla data di notifica dell'atto impugnato.
Sosteneva, inoltre, la nullità del preavviso per difetto di motivazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione ed eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancata citazione degli enti impositori.
Sosteneva, in ogni caso, l'avvenuta notifica delle cartelle sottese al fermo e di atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_3
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, come introdotto dal D.lgs. n.220/2023 che espressamente prevede che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Invero, nel caso di specie, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come dall'atto stesso impugnato è chiaramente evincibile, è stata preceduta da ingiunzioni di pagamento, atti emessi dall'Ente di riscossione, sicchè la chiamata in causa degli enti impositori, in tale situazione, non era necessaria.
Le alternative rispetto ad una situazione siffatta sono che l'Ente di riscossione non provi la notifica dei propri atti prodromici ed, in tal caso, la comunicazione è annullata per difetto del rispetto della sequenza procedimentale che deve essere osservata in caso di emissione dell'ultimo atto di riscossione, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore, ovvero che l'Ente di riscossione provi l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi alla comunicazione. In tale ipotesi, la mancata impugnazione di quegli atti preclude la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione della comunicazione, eccezioni che riguardino gli atti ad essa sottesi, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore.
Una lettura sistematica della disposizione di legge richiamata nella comparsa di costituzione impone di ritenere, pertanto, l'obbligatorietà della chiamata dell'ente che ha emesso l'atto presupposto solo quando esso sia immediatamente precedente a quello impugnato.
Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente l'Agenzia di riscossione ha provato l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi alla comunicazione impugnata e precisamente la cartella n° 09420120003444054000 ( a mani del destinatario il 14.02.2012) ; la n° 09420120010598481000 ( a mani del destinatario l' 8.10.2013 ), la n. 09420120013473090000 ( a mani del destinatario l' 8.10.2013) ; 09420120022733971000 ( a mani del destinatario il 19.11.2012 ), la n° 09420120026154755000 ( a mani del destinatario il 9 Gennaio 2023 ) ; la n°09420130020349215000 ( il 13.122013 a mani della moglie del destinatario ), la n°
09420140010098671000 ( ( l'1.7.2014 a mani del destinatario ) ; la n° 09420140012370202000 ( il 2.10.2015
a mani della figlia ) ; la n°09420140024045944000 ( 17.9.2015 a mani di soggetti autorizzati ) ; n°
09420150001938918000 ( il 26.08.2015 a mani del destinatario ), la n°09420160004257126000 ( il 23.5.2016
a soggetti autorizzati ) ; 09420160018123527000 ( 13.11.2016 mediante deposito presso la CA di MM) ; n° 09420170000806102000 ( il 20.3.2017 attraverso deposito presso la CA Commercio);
094 2017000177140000 ( il 18.04.2017 attraverso deposito presso CA di Commercio ) ;
09420180014210920000 ( 8.7.2018 attraverso deposito presso CA di MM ) nonché la notifica degli atti interruttivi e precisamente Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°
09476201600001442000 ( l'8.04.2016 ) e dei seguenti avvisi di intimazione n° 09420189008451176000
( not il 24.11.2018 mediante deposito presso CA di Commercio ) n°09420199003474346000 ( 8.05.2019 mediante consegna dell'atto a soggetti autorizzati ) ; n. 09420229002566834000 ( il 17.06.2022 a mani proprie del destinatario ) n. 09420229004604645000 ( il 2.08.2022 a mani proprie del destinatario ), n.
09420239002988650000 ( il 6.7.2023 a mani del destinatario ) ; 09420249007016240000 ( il 15.11.2024 a mani del destinatario ) .
La mancata impugnazione delle ingiunzioni/cartelle ha comportato la cristallizzazione del credito dalle stesse portato con conseguente impossibilità di far valere in questa sede intempestive eccezioni di prescrizione e/
o decadenza dei tributo anche se all'epoca sarebbero state fondate.
Questa Corte aderisce anche alla tesi giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 DPR 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art.46 DPR 602/73
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19 comma 1 lett. E) dlgs 546/92, sicchè la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (cfr. per tutte Cass.
Civile Se. Trib 11.03.2025 n.6436).
Infondata altresì l'eccezione di prescrizione dell'azione di recupero post cartelle atteso che i termini quinquennali di prescrizione dalla data di notifica delle ingiunzioni non sono decorsi cnche in considerazione della sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID 19.
Del tutto pretestuosa l'eccezione di nullità della comunicazione impugnata per difetto di motivazione , atteso che essa, richiamando atti regolarmente notificati al destinatario, ha soddisfatto la motivazione per relationem che pone il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria a suo carico e di potersi difendere.
Non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte resistente, che si liquidano come da dispositivo.
Le spese, come da richiesta della parte resistente, vanno distratte in favore del procuratore antistatario ed in tal senso il dispositivo della presente sentenza già depositato va corretto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €500,00, oltre oneri di legge, in favore di ADER, da distrarsi in favore dell'Avv.
Difensore_3. Reggio Calabria, 30.01.2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
BA EL PATRIZIA, Giudice
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400006107000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120003444054000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120010598481000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120013473090000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120022733971000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120026154755000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120026154755000 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120026154755000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120026154755000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130020349215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130020349215000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140010098671000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140012370202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140024045944000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140024045944000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150001938918000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160004257126000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160018123527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160018123527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170000806102000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170001777140000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180014210920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180014210920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 425/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12.12.2024 all'Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400006107000 notificata a mezzo raccomandata con a. r. il 22.11.2024 nonché delle seguenti cartelle di pagamento che pure si oppongono:
1) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420120003444054000, mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anni 2010 con a ruolo l'importo di Euro 486,36 2) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420120010598481000, mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2011 con a ruolo l'importo di Euro 453,75 3) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420120013473090000, mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2012 con a ruolo l'importo di Euro 453,75 4) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420120022733971000, mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2010 con a ruolo l'importo di Euro 460,19 5) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420120026154755000 mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2005, 2006, 2007, 2008 con a ruolo l'importo di Euro 1.302,32 6) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420130020349215000 mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti e tassa auto anno 2011 e 2007 con a ruolo l'importo di Euro 1.043,59 7) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420140010098671000 mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2012 con a ruolo l'importo di Euro 425,90 8) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420140012370202000 mai notificata relativa a tassa automobilistica anno 2008 con a ruolo l'importo di Euro 571,02 9) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420140024045944000 mai notificata relativa a tassa automobilistica anno 2009 e 2010 con a ruolo l'importo di Euro 1.099,69 10) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420150001938918000 mai notificata relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2013 con a ruolo l'importo di Euro 443,53 11) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420160004257126000, mai notificata relativa a tari anno 2014 con a ruolo l'importo di Euro
430,78 12) Cartella di pagamento n. 09420160018123527000, mai notificata relativa a tassa automobilistica anno 2011 e 2012 con a ruolo l'importo di Euro 1.043,10 13) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420170000806102000, mai notificata relativa a tassa ambientale - Tares anno 2013 con a ruolo l'importo di Euro 197,95 14) Cartella di pagamento e ruolo n.09420170001777140000, mai notificata relativa a tari anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro 418,64 15) Cartella di pagamento e ruolo n.09420180014210920000, mai notificata relativa a tassa automobilistica anno 2013 e 2014 con a ruolo l'importo di Euro 960,29 E così in totale Euro 9.790,46.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato mancata notifica delle cartelle, degli atti prodromici alla cartella ed in ogni caso la prescrizione estintiva alla data di notifica dell'atto impugnato.
Sosteneva, inoltre, la nullità del preavviso per difetto di motivazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione ed eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancata citazione degli enti impositori.
Sosteneva, in ogni caso, l'avvenuta notifica delle cartelle sottese al fermo e di atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_3
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, come introdotto dal D.lgs. n.220/2023 che espressamente prevede che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Invero, nel caso di specie, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come dall'atto stesso impugnato è chiaramente evincibile, è stata preceduta da ingiunzioni di pagamento, atti emessi dall'Ente di riscossione, sicchè la chiamata in causa degli enti impositori, in tale situazione, non era necessaria.
Le alternative rispetto ad una situazione siffatta sono che l'Ente di riscossione non provi la notifica dei propri atti prodromici ed, in tal caso, la comunicazione è annullata per difetto del rispetto della sequenza procedimentale che deve essere osservata in caso di emissione dell'ultimo atto di riscossione, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore, ovvero che l'Ente di riscossione provi l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi alla comunicazione. In tale ipotesi, la mancata impugnazione di quegli atti preclude la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione della comunicazione, eccezioni che riguardino gli atti ad essa sottesi, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore.
Una lettura sistematica della disposizione di legge richiamata nella comparsa di costituzione impone di ritenere, pertanto, l'obbligatorietà della chiamata dell'ente che ha emesso l'atto presupposto solo quando esso sia immediatamente precedente a quello impugnato.
Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente l'Agenzia di riscossione ha provato l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi alla comunicazione impugnata e precisamente la cartella n° 09420120003444054000 ( a mani del destinatario il 14.02.2012) ; la n° 09420120010598481000 ( a mani del destinatario l' 8.10.2013 ), la n. 09420120013473090000 ( a mani del destinatario l' 8.10.2013) ; 09420120022733971000 ( a mani del destinatario il 19.11.2012 ), la n° 09420120026154755000 ( a mani del destinatario il 9 Gennaio 2023 ) ; la n°09420130020349215000 ( il 13.122013 a mani della moglie del destinatario ), la n°
09420140010098671000 ( ( l'1.7.2014 a mani del destinatario ) ; la n° 09420140012370202000 ( il 2.10.2015
a mani della figlia ) ; la n°09420140024045944000 ( 17.9.2015 a mani di soggetti autorizzati ) ; n°
09420150001938918000 ( il 26.08.2015 a mani del destinatario ), la n°09420160004257126000 ( il 23.5.2016
a soggetti autorizzati ) ; 09420160018123527000 ( 13.11.2016 mediante deposito presso la CA di MM) ; n° 09420170000806102000 ( il 20.3.2017 attraverso deposito presso la CA Commercio);
094 2017000177140000 ( il 18.04.2017 attraverso deposito presso CA di Commercio ) ;
09420180014210920000 ( 8.7.2018 attraverso deposito presso CA di MM ) nonché la notifica degli atti interruttivi e precisamente Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°
09476201600001442000 ( l'8.04.2016 ) e dei seguenti avvisi di intimazione n° 09420189008451176000
( not il 24.11.2018 mediante deposito presso CA di Commercio ) n°09420199003474346000 ( 8.05.2019 mediante consegna dell'atto a soggetti autorizzati ) ; n. 09420229002566834000 ( il 17.06.2022 a mani proprie del destinatario ) n. 09420229004604645000 ( il 2.08.2022 a mani proprie del destinatario ), n.
09420239002988650000 ( il 6.7.2023 a mani del destinatario ) ; 09420249007016240000 ( il 15.11.2024 a mani del destinatario ) .
La mancata impugnazione delle ingiunzioni/cartelle ha comportato la cristallizzazione del credito dalle stesse portato con conseguente impossibilità di far valere in questa sede intempestive eccezioni di prescrizione e/
o decadenza dei tributo anche se all'epoca sarebbero state fondate.
Questa Corte aderisce anche alla tesi giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 DPR 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art.46 DPR 602/73
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19 comma 1 lett. E) dlgs 546/92, sicchè la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (cfr. per tutte Cass.
Civile Se. Trib 11.03.2025 n.6436).
Infondata altresì l'eccezione di prescrizione dell'azione di recupero post cartelle atteso che i termini quinquennali di prescrizione dalla data di notifica delle ingiunzioni non sono decorsi cnche in considerazione della sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID 19.
Del tutto pretestuosa l'eccezione di nullità della comunicazione impugnata per difetto di motivazione , atteso che essa, richiamando atti regolarmente notificati al destinatario, ha soddisfatto la motivazione per relationem che pone il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria a suo carico e di potersi difendere.
Non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte resistente, che si liquidano come da dispositivo.
Le spese, come da richiesta della parte resistente, vanno distratte in favore del procuratore antistatario ed in tal senso il dispositivo della presente sentenza già depositato va corretto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €500,00, oltre oneri di legge, in favore di ADER, da distrarsi in favore dell'Avv.
Difensore_3. Reggio Calabria, 30.01.2026