Art. 37. Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole: "del contratto di cui al terzo comma
del successivo articolo 16" sono sostituite dalle altre: "del
contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16";
2) dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie
imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di
ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del
tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , la predetta misura e' fissata al 25 per cento.";
3) al secondo comma, le parole: "nel contratto di cui all'articolo
seguente" sono sostituite dalle altre: "nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16"; b) all'articolo 16:
1) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
"Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non
eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni
previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le
agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.
Il decreto di concessione della agevolazioni determina
specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto
medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi
qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.";
2) al quarto comma, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le altre: "o al decreto di concessione".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , introdotto ai sensi del comma 1, lettera b), n. 1), del presente articolo, si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell' articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , modificato da ultimo dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono preferiti ad ogni altri titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti e' disposto con le modalita' di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L.23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54, comma 5) che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del comma 5 della L. 488/99 e' abrogato l' art. 37 della L. 5 ottobre 1991, n. 317 .
a) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole: "del contratto di cui al terzo comma
del successivo articolo 16" sono sostituite dalle altre: "del
contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16";
2) dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie
imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di
ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del
tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , la predetta misura e' fissata al 25 per cento.";
3) al secondo comma, le parole: "nel contratto di cui all'articolo
seguente" sono sostituite dalle altre: "nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16"; b) all'articolo 16:
1) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
"Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non
eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni
previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le
agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.
Il decreto di concessione della agevolazioni determina
specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto
medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi
qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.";
2) al quarto comma, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le altre: "o al decreto di concessione".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , introdotto ai sensi del comma 1, lettera b), n. 1), del presente articolo, si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell' articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , modificato da ultimo dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono preferiti ad ogni altri titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti e' disposto con le modalita' di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L.23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54, comma 5) che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del comma 5 della L. 488/99 e' abrogato l' art. 37 della L. 5 ottobre 1991, n. 317 .