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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 184/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta in appello al n. 184/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi (a cui è riunita la causa in appello n. R.G. 191/2025, pendente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dallo studio legale
[...]
, nella persona dei difensori Avv.ti Luigi Controparte_1
RI MA (indirizzo PEC: e Francesco Email_1
SU (indirizzo PEC: , nonché, anche Email_2 disgiuntamente, dall'Avv. Salvatore Zurzolo (indirizzo PEC:
, giusta procura in atti;
Email_3
(appellante nella causa n. R.G. 184/2025; appellato nella causa n. R.G. 191/2025)
E
(C.F. ), in persona CP_2 Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Candido (indirizzo PEC: , giusta procura Email_4
in atti;
(appellato nella causa n. R.G. 184/2025; appellante nella causa n. R.G. 191/2025)
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
AL AL (indirizzo PEC: , e LA ZO Email_5
EN (indirizzo PEC: ; Email_6
(appellato in entrambe le cause) preso atto che l'udienza del 16.12.2025, destinata alla trattazione della causa in appello, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo Ufficio del 10.09.2025, ritualmente comunicato alle parti;
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preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 06.12.2025 (parte , 15.12.2025 (parte Parte_1 Controparte_4
) e 05.12.2025 (parte , con le quali le stesse hanno
[...] Controparte_3
insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi;
preso ancora atto dell'avvenuta materiale acquisizione del fascicolo di primo grado in data 17.09.2025, come disposto nella suddetta ordinanza, con la conseguenza che risulta infondata l'istanza pregiudiziale di ulteriore rinvio per tale acquisizione formulata da parte appellante e di parte appellata Controparte_4
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 350 bis, comma primo, e 350, comma primo, e 281 sexies
C.P.C., rilevato che la causa risulta connotata da ridotta complessità e, quindi, può procedersi ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter C.P.C., nei termini sopra riportati;
provvede con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
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Con tempestivo atto di appello (iscritto al n. R.G. 184/2025) Parte_1 domandava all'adito Tribunale di riformare la sentenza n. 898/2024 del 26.08.2024, emessa dal Giudice di pace di Locri, con la quale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo ex art. 404 C.P.C. spiegata dalla stessa contro il Parte_1 ed il avverso la sentenza n. Controparte_3 Controparte_4
645/2016 emessa dal Giudice di Pace di Locri e divenuta definitiva, nella parte in cui l'odierna appellante era stata condanna in proprio alla refusione delle spese di lite della controparte, il nonché al pagamento del compenso di Controparte_3
CTU, formulando le seguenti conclusioni: “- dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione di terzo;
- conseguentemente e nel merito, dichiarare nulla e/o inefficace nei confronti di e, comunque, revocare l'impugnata Parte_1
sentenza n. 645/2016 emessa dal medesimo Giudice di Pace di Locri (RC) e pubblicata in data 21/06/2016 e passata in giudicato, a definizione del procedimento civile r.g.n. 522/2013 promosso dal nei confronti del Controparte_4
nonché tutti successivi atti posti in essere, per le Controparte_3
motivazioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare che solo ed esclusivamente il e il rivestono la qualità di parte Controparte_4 Controparte_3
nel giudizio n. 522/2013 e che la sentenza n. 646/2016 non contiene e/o comunque non può contenere, alcuna condanna e/o effetto pregiudizievole contro la medesima opponente neppure ai sensi dell'articolo 94 c.p.c.”).
Nell'atto di citazione in primo grado, la aveva fondato la spiegata Parte_1
opposizione di terzo ex art. 404 C.P.C., avverso la sentenza n. 645/2016 del Giudice di Pace di Locri, sulle seguenti argomentazioni:
- quale amministratore del la stessa aveva avviato il Controparte_4
giudizio iscritto al n. 522/2013 RGAC, definito con l'anzidetta sentenza e, pur se tale causa era stata istruita attraverso prova orale e consulenza tecnica d'ufficio, il
Giudice di Pace aveva dichiarava inammissibile la domanda, condannando la al pagamento delle spese di lite e di CTU;
Parte_1
- avvero tale sentenza veniva proposto appello, rigettato con sentenza n.
1471/2018 del Tribunale di Locri nonché, nelle more di tale gravame, il consulente tecnico d'ufficio incaricato in primo grado, munito della formula esecutiva sul decreto di liquidazione pronunciato dal Giudice di Pace, in data 08/07/2017 aveva
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notificato il relativo precetto alla soccombente , invitandola al pagamento Parte_1
di quanto liquidato in proprio favore;
- dunque, con l'opposizione di terzo, l'odierna appellante aveva lamentato la nullità e/o l'inefficacia nei propri confronti della sentenza n. 645/2016, previo accertamento che solo il “ era stato parte del giudizio n. CP_4 Parte_2
522/2013, definito con l'anzidetta sentenza;
- la legittimazione della alla proposizione dell'opposizione di terzo Parte_1
discende dal fatto che nel precedente giudizio la stessa aveva agito non in proprio ma quale amministratore del condominio, mentre la statuizione sulle spese della sentenza n. 645/2016 aveva dato luogo al rilascio del titolo esecutivo nei propri confronti piuttosto che nei confronti del condominio;
- l'odierna appellante non avrebbe altro rimedio se non quello proposto dell'opposizione di terzo, poichè le sarebbe precluso tanto l'appello quanto la correzione di errore materiale, non essendo stata la stessa parte di quel giudizio, reputandosi in tal modo titolare di un diritto autonomo la cui tutela è incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza ovvero del diritto di essere dichiarata esente dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
- si esclude ancora che la potesse essere qualificata quale parte del Parte_1
giudizio n. 522/2013, nel senso che la parte era il condominio rappresentato e non la rappresentante dello stesso, contestando altresì nel merito la fondatezza della condanna alle spese di lite.
A sua volta, nell'appellata sentenza n. 898/2024 del 26.08.2024, la spiegata opposizione di terzo è stata dichiarata inammissibile in quanto nella sentenza opposta n. 645/2016 la domanda risarcitoria oggetto dell'originario giudizio risultava a sua volta inammissibile per difetto di “legittimatio ad causam” ovvero del potere di rappresentanza del , con la conseguente condanna dell'attrice al CP_4
pagamento delle spese di lite ed ai compensi di ctu, nel senso che “Il dispositivo non si riferisce alla parte attrice “nella qualità di amministratore di condominio”, non provata in prima sede, e, dunque, anche il successivo atto di precetto è stato notificato nei confronti della , unico soggetto a cui il decreto di Parte_1 liquidazione faceva riferimento”. Inoltre, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 645/2016, “non può che ritenersi, in questa sede, cristallizzata la pronuncia di primo grado, che dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta
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da e non dal condomino che ella intendeva rappresentare. Il Parte_1 giudicato copre inesorabilmente proprio l'aspetto relativo alla qualità di “parte” del giudizio di primo di grado in capo alla “in proprio” e non nella, più volte Parte_1 richiamata, qualità di amministratrice (…). Ciò basta a ritenere l'inammissibilità della presente domanda, che presuppone la qualità di terzo in capo a chi agisce ex art. 404 c.1 c.p.c La sentenza n. 645/2016 del Giudice di Pace di Locri, in realtà, non è stata pronunciata “tra altre persone” ma tra la Dott.ssa ed il Parte_1
”. Controparte_3
A fondamento dell'odierno appello avverso la sentenza n. 898/2024, nei termini come argomentati nel relativo atto a cui si rinvia, la insisteva sulle seguenti Parte_1
argomentazioni:
- erronea qualificazione della come parte del giudizio originario Parte_1
(“La sentenza impugnata ha erroneamente considerato la signora Parte_1
come parte in proprio nel giudizio originario RG n. 522/2013. Tuttavia risulta documentalmente provato che la stessa ha agito esclusivamente nella qualità di amministratrice del (Cass.civ.29/01/2021, n. 2127)”); Controparte_4
- mancata valutazione della qualità di amministratrice (“La sentenza n. 898/2024 ha omesso di considerare che l'opponente ha agito sempre e Parte_1
soltanto quale rappresentante del condominio, come dimostrato dal verbale di ratifica condominiale del 14/11/2022 (Cass. civ. 5 gennaio 2017, n. 133)”);
- mancanza di legittimazione “in proprio” di (“La sentenza n. Parte_1
898/2024 ha erroneamente considerato la signora come parte, Parte_1
anziché esclusivamente amministratrice del nel giudizio Controparte_4
originario RG n. 522/2013. Secondo la giurisprudenza consolidata, l'amministratore rappresenta il condominio in giudizio senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare per le materie inerenti alla gestione ordinaria (Cass. 5 gennaio 2017, n.
133)”);
- assenza di condanna motivata ex art. 94 C.P.C.: (“Non sussistono i presupposti per imputare le spese di giudizio e del CTU a . La Cassazione ha Parte_1
chiarito che una condanna ex art. 94 c.p.c. richiede gravi motivi, come la trasgressione del dovere di lealtà e probità, motivati rigorosamente dal giudice
(Cass. civ., 20 maggio 2020, n. 9203)”);
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- violazione dei principi di rappresentanza processuale condominiale: “L'art. 1131
c.c. attribuisce all'amministratore la rappresentanza legale del condominio. Tale rappresentanza è automatica e non può essere limitata da regolamenti condominiali
o deliberazioni assembleari (Cass. 29 gennaio 2021, n. 2127)”);
- confusione procedurale: “La sentenza impugnata ha erroneamente confuso le caratteristiche dell'opposizione di terzo con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi travisando la natura giuridica del diritto tutelato dalla (Cass. Parte_1
Civ. 18 gennaio 2022, n. 1441). Da tale evidente errore, il primo giudice, ha tratto
l'errata motivazione per dichiarare inammissibile l'opposizione”).
Instaurato il contraddittorio, si costituivano entrambe le parti appellate e, nei termini come argomentati nelle rispettive comparse a cui si rinvia, mentre il aderiva all'atto di appello, il ha Controparte_4 Controparte_3 contestato la fondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto e la conferma dell'impugnata sentenza.
Ancora, con distinta e tempestiva citazione in appello (iscritta al n. R.G.
191/2025), anche il spiegava gravame avverso la Controparte_4
sentenza n. 898/2024 del 26.08.2024, emessa dal Giudice di pace di Locri, formulando le medesime argomentazioni e conclusioni rispetto a quelle autonomamente addotte dall'altra appellante Parte_1
Instaurato il contraddittorio, in tale ulteriore giudizio di appello si costituivano entrambe le parti appellate e, nei termini come argomentati nelle rispettive comparse a cui si rinvia, mentre la aderiva all'atto di appello spiegato dal Parte_1
, il ha contestato la fondatezza dell'avverso CP_4 Controparte_3 gravame chiedendone il rigetto e la conferma dell'impugnata sentenza.
Una volta disposta la riunione del giudizio n. R.G. 191/2025 in quello più risalente n. R.G. n. 184/2025, nonché acquisito in atti il fascicolo di primo grado in data 17.09.2025, all'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132
C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
Gli appelli riuniti vanno rigettati per quanto di seguito argomentato, risultando infondate le argomentazioni addotte dalle parti appellanti come in precedenza riportate.
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Con la sentenza in atti n. 645/2016 del Giudice di Pace di Locri, depositata il
21/06/2016, oggetto dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, C.P.C. nell'odierno giudizio, era stata dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione attiva di parte attrice (l'odierna appellante che aveva agito nella Parte_1
addotta qualità di amministratore condominiale), la domanda risarcitoria per gli asseriti danni subiti dal a cagione della scarsa Controparte_4
manutenzione e cattiva realizzazione di due limitrofi tombini da parte del
[...]
CP_3
In particolare, nella grava sentenza si evidenziava “che l'attrice, per provare il suo diritto di rappresentanza del ha depositato in atti Controparte_4
solo diffida ad adempiere (dc2) e diffida ad adempiere messa in mora e richiesta di pagamento (dc.3). Non ha versato in atti né la sua nomina ad amministratrice di condominio, ma soprattutto non ha versato in atti il verbale dell'assemblea condominiale con l'autorizzazione a promuovere il giudizio per il risarcimento danni per cui è causa”.
Inoltre, in conseguenza della statuizione di inammissibilità, la veniva Parte_1
condannata in proprio alla refusione delle spese processuali di controparte ed al pagamento del compenso in favore del CTU liquidato con separato decreto.
L'anzidetta sentenza veniva appellata dalla , sempre nella addotta qualità Parte_1 di rappresentante del condominio “ , lamentando la tardività ed Parte_2 inammissibilità dell'eccezione di controparte relativa al difetto di legittimazione processuale ed, ancora, che la veste di amministratore di condominio sarebbe desumibile per facta concludentia.
A sua volta, con la sentenza in atti n. 1471/2018 del 27/11/2018, il Tribunale di
Locri rigettava l'anzidetto gravame tenuto conto, in primo luogo, che il difetto di legitimatio ad causam, attinente alla verifica – secondo la prospettazione offerta dall'originaria parte attrice – della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ed, in secondo luogo, che la documentazione ritualmente prodotta in primo grado da parte attrice concerne solo l'esercizio in fatto di rappresentanza del , mentre l'identificabilità della CP_4
quale soggetto abilitato a pretendere la prestazione risarcitoria Parte_1 dall'originario convenuto andava appunto provata con la sua formale nomina ad amministratrice di condominio e con il successivo verbale dell'assemblea
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condominiale di autorizzazione a promuovere il giudizio risarcitorio nei confronti del mentre tali atti sono stati prodotti da parte appellante solo Controparte_3 in sede di appello, trattandosi così di produzione inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma terzo, C.P.C..
In ordine a siffatto iter processuale, va evidenziato che, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui un soggetto agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo (nel caso di specie, la nella Parte_1 addotta qualità di rappresentante del ), pur non essendogli CP_4 Parte_2 stati conferiti i relativi poteri (nel caso di specie, l'omessa prova della avvenuta nomina della ad amministratrice di condominio e della successiva Parte_1
autorizzazione assembleare a promuovere il giudizio risarcitorio nei confronti del
, ai fini della pronuncia sulle spese assume la qualità di Controparte_3
parte. Più nello specifico, sulla premesso che la condanna alle spese di lite va, ai sensi dell'art. 91 C.P.C., pronunciata nei confronti dalla parta soccombente, nella fattispecie deve ritenersi consentita la condanna della in proprio, così come Parte_1
statuito dal Giudice di Pace con la sentenza n. 645/2016, appunto in base al principio per cui un soggetto, che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, assume la qualità di parte ai fini della pronunzia sulle spese (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 27941 del 2005, in motivazione:
“Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di legge
- carenza di motivazione"; precisato che la censura è limitata al capo della sentenza impugnata concernente le spese processuali, il ricorrente sostiene che l'errore fondamentale del tribunale consiste nel non avere considerato che egli non ha agito in proprio, ma in rappresentanza del comune, sicché non ha rivestito la qualità di parte del giudizio ed a norma dell'art. 91 c.p.c. non avrebbe potuto essere condannato al pagamento delle spese relative;
la condanna alle spese non ha carattere sanzionatorio ed è una semplice conseguenza della soccombenza profilabile con riferimento alle parti del processo e non a soggetti estranei allo stesso. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto occasione di affermare che deve ritenersi consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere in base al principio per cui un soggetto che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo, pur non essendogli stati conferiti i poteri, assume la
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qualità di parte ai fini della pronuncia sulle spese;
non è, invece, possibile la condanna dei difensori, non potendo i medesimi assumere la veste di parte (Cass.
19/09/2003, n. 13898). A tale orientamento aderisce il collegio, non essendovi ragione per discostarsene, e conseguentemente disattende le censure mosse sul punto alla sentenza impugnata”; Cass., sez. III, sent. n. 10332 del 2014, in motivazione: “2.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta falsa applicazione dell'art. 94 cod. proc. civ., oltre ad illogicità della motivazione. Rileva il ricorrente che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto di poter applicare l'art. 94 cit. anche nei confronti del difensore, mentre la costante giurisprudenza e la dottrina concorde escludono che una simile interpretazione sia possibile.
2.1. Il motivo è fondato. Nei casi, peraltro esigui, nei quali questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'esatta portata dell'art. 94 cod. proc. civ., essa ha sempre ribadito che in tema di condanna alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., la stessa va pronunciata nei confronti della parte soccombente, deve ritenersi consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, ne' potevano assumere, veste di parte (sentenze 19 settembre 2003, n. 13898, e 19 dicembre 2005, n. 27941). A tale giurisprudenza va data piena conferma, con conseguente accoglimento del motivo in esame”; Cass., sez. I, sent.
n. 13898 del 2003: “Premesso che la condanna alle spese di lite va, ai sensi dell'art.
91 c.p.c., pronunciata nei confronti dalla parta soccombente, nella fattispecie dava ritenersi consentita la condanna del in basa al principio per cui un soggetto, CP_5
che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, assume la qualità diparte ai fini della pronunzia sulle spese
(Cass. 3924/1996); viceversa, non e possibile la condanna dei suoi difensori, che tale vasta non hanno assunto, ne' potavano assumere”).
In particolare, in un caso del tutto analogo a quello di specie, nella giurisprudenza di legittimità si è evidenziato quanto segue: “Con il primo motivo si deduce che, essendo stato parte in causa il , i Controparte_6
giudici di merito non potevano emettere una sentenza di condanna di CP_7
al pagamento delle spese di giudizio. La doglianza è infondata, in quanto la
[...]
Corte di appello ha fatto applicazione ad una ipotesi di specie della giurisprudenza
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di questa S.C. secondo la quale quando un soggetto agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo, pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, ai fini della pronuncia sulle spese assume la qualità di parte” (cfr. Cass., sez. II, sent.
n. 3924 del 1996, in motivazione).
Dunque, tenuto conto che, avendo la sentenza n. 645/2016 condannato la in proprio al pagamento delle spese di lite e di CTU, assumendo così tale Parte_1
odierna appellante la qualità di parte in quel giudizio in ordine a siffatta pronuncia
(oltre al ed il , la stessa Controparte_4 Controparte_3 Parte_1 in proprio avrebbe dovuto appellare l'anzidetta sentenza avverso il capo relativo alla condanna alle spese nei suoi confronti. Inoltre, atteso che la medesima sentenza venne invece appellata solamente dal ” per il tramite della Controparte_4
, insistendo sulla sussistenza del potere di rappresentanza in capo a Parte_1 quest'ultima, quindi risulta del tutto condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice nella sentenza n. 898/2024, oggetto dell'odierna impugnazione, per cui, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 645/2016, tale giudicato copre inesorabilmente proprio l'aspetto relativo alla qualità di “parte” assunta in quel giudizio dalla “in proprio” e non nella, asserita ma non provata, qualità di Parte_1 amministratore del con la conseguente inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione di terzo, che presuppone la qualità di estraneo al primo giudizio in capo a chi agisce ex art. 404, comma primo, C.P.C., mentre la sentenza n. 645/2016 del Giudice di Pace di Locri, in realtà, non era stata pronunciata “tra altre persone” bensì – legittimamente come risulta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra riportata – tra in proprio (soccombente) ed il Parte_1 [...]
in ordine al governo sulle spese. CP_3
Le spese di lite relative al presente giudizio riunito di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico delle parti appellanti in solido e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata della fase decisoria.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e
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dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio
2013.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 184/2025 (a cui è riunita la causa n. R.G. 191/2025) avverso la sentenza n. 898/2024 del Giudice di Pace di
Locri, depositata il 26.08.2024, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna ed il in solido, al Parte_1 Controparte_4
rimborso delle spese processuali del giudizio di gravame, in favore di parte appellata che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_3
CPA ed IVA se dovute per legge;
3) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Locri, il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
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Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta in appello al n. 184/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi (a cui è riunita la causa in appello n. R.G. 191/2025, pendente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dallo studio legale
[...]
, nella persona dei difensori Avv.ti Luigi Controparte_1
RI MA (indirizzo PEC: e Francesco Email_1
SU (indirizzo PEC: , nonché, anche Email_2 disgiuntamente, dall'Avv. Salvatore Zurzolo (indirizzo PEC:
, giusta procura in atti;
Email_3
(appellante nella causa n. R.G. 184/2025; appellato nella causa n. R.G. 191/2025)
E
(C.F. ), in persona CP_2 Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Candido (indirizzo PEC: , giusta procura Email_4
in atti;
(appellato nella causa n. R.G. 184/2025; appellante nella causa n. R.G. 191/2025)
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
AL AL (indirizzo PEC: , e LA ZO Email_5
EN (indirizzo PEC: ; Email_6
(appellato in entrambe le cause) preso atto che l'udienza del 16.12.2025, destinata alla trattazione della causa in appello, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo Ufficio del 10.09.2025, ritualmente comunicato alle parti;
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preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 06.12.2025 (parte , 15.12.2025 (parte Parte_1 Controparte_4
) e 05.12.2025 (parte , con le quali le stesse hanno
[...] Controparte_3
insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi;
preso ancora atto dell'avvenuta materiale acquisizione del fascicolo di primo grado in data 17.09.2025, come disposto nella suddetta ordinanza, con la conseguenza che risulta infondata l'istanza pregiudiziale di ulteriore rinvio per tale acquisizione formulata da parte appellante e di parte appellata Controparte_4
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 350 bis, comma primo, e 350, comma primo, e 281 sexies
C.P.C., rilevato che la causa risulta connotata da ridotta complessità e, quindi, può procedersi ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter C.P.C., nei termini sopra riportati;
provvede con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
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Con tempestivo atto di appello (iscritto al n. R.G. 184/2025) Parte_1 domandava all'adito Tribunale di riformare la sentenza n. 898/2024 del 26.08.2024, emessa dal Giudice di pace di Locri, con la quale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo ex art. 404 C.P.C. spiegata dalla stessa contro il Parte_1 ed il avverso la sentenza n. Controparte_3 Controparte_4
645/2016 emessa dal Giudice di Pace di Locri e divenuta definitiva, nella parte in cui l'odierna appellante era stata condanna in proprio alla refusione delle spese di lite della controparte, il nonché al pagamento del compenso di Controparte_3
CTU, formulando le seguenti conclusioni: “- dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione di terzo;
- conseguentemente e nel merito, dichiarare nulla e/o inefficace nei confronti di e, comunque, revocare l'impugnata Parte_1
sentenza n. 645/2016 emessa dal medesimo Giudice di Pace di Locri (RC) e pubblicata in data 21/06/2016 e passata in giudicato, a definizione del procedimento civile r.g.n. 522/2013 promosso dal nei confronti del Controparte_4
nonché tutti successivi atti posti in essere, per le Controparte_3
motivazioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare che solo ed esclusivamente il e il rivestono la qualità di parte Controparte_4 Controparte_3
nel giudizio n. 522/2013 e che la sentenza n. 646/2016 non contiene e/o comunque non può contenere, alcuna condanna e/o effetto pregiudizievole contro la medesima opponente neppure ai sensi dell'articolo 94 c.p.c.”).
Nell'atto di citazione in primo grado, la aveva fondato la spiegata Parte_1
opposizione di terzo ex art. 404 C.P.C., avverso la sentenza n. 645/2016 del Giudice di Pace di Locri, sulle seguenti argomentazioni:
- quale amministratore del la stessa aveva avviato il Controparte_4
giudizio iscritto al n. 522/2013 RGAC, definito con l'anzidetta sentenza e, pur se tale causa era stata istruita attraverso prova orale e consulenza tecnica d'ufficio, il
Giudice di Pace aveva dichiarava inammissibile la domanda, condannando la al pagamento delle spese di lite e di CTU;
Parte_1
- avvero tale sentenza veniva proposto appello, rigettato con sentenza n.
1471/2018 del Tribunale di Locri nonché, nelle more di tale gravame, il consulente tecnico d'ufficio incaricato in primo grado, munito della formula esecutiva sul decreto di liquidazione pronunciato dal Giudice di Pace, in data 08/07/2017 aveva
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notificato il relativo precetto alla soccombente , invitandola al pagamento Parte_1
di quanto liquidato in proprio favore;
- dunque, con l'opposizione di terzo, l'odierna appellante aveva lamentato la nullità e/o l'inefficacia nei propri confronti della sentenza n. 645/2016, previo accertamento che solo il “ era stato parte del giudizio n. CP_4 Parte_2
522/2013, definito con l'anzidetta sentenza;
- la legittimazione della alla proposizione dell'opposizione di terzo Parte_1
discende dal fatto che nel precedente giudizio la stessa aveva agito non in proprio ma quale amministratore del condominio, mentre la statuizione sulle spese della sentenza n. 645/2016 aveva dato luogo al rilascio del titolo esecutivo nei propri confronti piuttosto che nei confronti del condominio;
- l'odierna appellante non avrebbe altro rimedio se non quello proposto dell'opposizione di terzo, poichè le sarebbe precluso tanto l'appello quanto la correzione di errore materiale, non essendo stata la stessa parte di quel giudizio, reputandosi in tal modo titolare di un diritto autonomo la cui tutela è incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza ovvero del diritto di essere dichiarata esente dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
- si esclude ancora che la potesse essere qualificata quale parte del Parte_1
giudizio n. 522/2013, nel senso che la parte era il condominio rappresentato e non la rappresentante dello stesso, contestando altresì nel merito la fondatezza della condanna alle spese di lite.
A sua volta, nell'appellata sentenza n. 898/2024 del 26.08.2024, la spiegata opposizione di terzo è stata dichiarata inammissibile in quanto nella sentenza opposta n. 645/2016 la domanda risarcitoria oggetto dell'originario giudizio risultava a sua volta inammissibile per difetto di “legittimatio ad causam” ovvero del potere di rappresentanza del , con la conseguente condanna dell'attrice al CP_4
pagamento delle spese di lite ed ai compensi di ctu, nel senso che “Il dispositivo non si riferisce alla parte attrice “nella qualità di amministratore di condominio”, non provata in prima sede, e, dunque, anche il successivo atto di precetto è stato notificato nei confronti della , unico soggetto a cui il decreto di Parte_1 liquidazione faceva riferimento”. Inoltre, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 645/2016, “non può che ritenersi, in questa sede, cristallizzata la pronuncia di primo grado, che dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta
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da e non dal condomino che ella intendeva rappresentare. Il Parte_1 giudicato copre inesorabilmente proprio l'aspetto relativo alla qualità di “parte” del giudizio di primo di grado in capo alla “in proprio” e non nella, più volte Parte_1 richiamata, qualità di amministratrice (…). Ciò basta a ritenere l'inammissibilità della presente domanda, che presuppone la qualità di terzo in capo a chi agisce ex art. 404 c.1 c.p.c La sentenza n. 645/2016 del Giudice di Pace di Locri, in realtà, non è stata pronunciata “tra altre persone” ma tra la Dott.ssa ed il Parte_1
”. Controparte_3
A fondamento dell'odierno appello avverso la sentenza n. 898/2024, nei termini come argomentati nel relativo atto a cui si rinvia, la insisteva sulle seguenti Parte_1
argomentazioni:
- erronea qualificazione della come parte del giudizio originario Parte_1
(“La sentenza impugnata ha erroneamente considerato la signora Parte_1
come parte in proprio nel giudizio originario RG n. 522/2013. Tuttavia risulta documentalmente provato che la stessa ha agito esclusivamente nella qualità di amministratrice del (Cass.civ.29/01/2021, n. 2127)”); Controparte_4
- mancata valutazione della qualità di amministratrice (“La sentenza n. 898/2024 ha omesso di considerare che l'opponente ha agito sempre e Parte_1
soltanto quale rappresentante del condominio, come dimostrato dal verbale di ratifica condominiale del 14/11/2022 (Cass. civ. 5 gennaio 2017, n. 133)”);
- mancanza di legittimazione “in proprio” di (“La sentenza n. Parte_1
898/2024 ha erroneamente considerato la signora come parte, Parte_1
anziché esclusivamente amministratrice del nel giudizio Controparte_4
originario RG n. 522/2013. Secondo la giurisprudenza consolidata, l'amministratore rappresenta il condominio in giudizio senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare per le materie inerenti alla gestione ordinaria (Cass. 5 gennaio 2017, n.
133)”);
- assenza di condanna motivata ex art. 94 C.P.C.: (“Non sussistono i presupposti per imputare le spese di giudizio e del CTU a . La Cassazione ha Parte_1
chiarito che una condanna ex art. 94 c.p.c. richiede gravi motivi, come la trasgressione del dovere di lealtà e probità, motivati rigorosamente dal giudice
(Cass. civ., 20 maggio 2020, n. 9203)”);
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- violazione dei principi di rappresentanza processuale condominiale: “L'art. 1131
c.c. attribuisce all'amministratore la rappresentanza legale del condominio. Tale rappresentanza è automatica e non può essere limitata da regolamenti condominiali
o deliberazioni assembleari (Cass. 29 gennaio 2021, n. 2127)”);
- confusione procedurale: “La sentenza impugnata ha erroneamente confuso le caratteristiche dell'opposizione di terzo con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi travisando la natura giuridica del diritto tutelato dalla (Cass. Parte_1
Civ. 18 gennaio 2022, n. 1441). Da tale evidente errore, il primo giudice, ha tratto
l'errata motivazione per dichiarare inammissibile l'opposizione”).
Instaurato il contraddittorio, si costituivano entrambe le parti appellate e, nei termini come argomentati nelle rispettive comparse a cui si rinvia, mentre il aderiva all'atto di appello, il ha Controparte_4 Controparte_3 contestato la fondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto e la conferma dell'impugnata sentenza.
Ancora, con distinta e tempestiva citazione in appello (iscritta al n. R.G.
191/2025), anche il spiegava gravame avverso la Controparte_4
sentenza n. 898/2024 del 26.08.2024, emessa dal Giudice di pace di Locri, formulando le medesime argomentazioni e conclusioni rispetto a quelle autonomamente addotte dall'altra appellante Parte_1
Instaurato il contraddittorio, in tale ulteriore giudizio di appello si costituivano entrambe le parti appellate e, nei termini come argomentati nelle rispettive comparse a cui si rinvia, mentre la aderiva all'atto di appello spiegato dal Parte_1
, il ha contestato la fondatezza dell'avverso CP_4 Controparte_3 gravame chiedendone il rigetto e la conferma dell'impugnata sentenza.
Una volta disposta la riunione del giudizio n. R.G. 191/2025 in quello più risalente n. R.G. n. 184/2025, nonché acquisito in atti il fascicolo di primo grado in data 17.09.2025, all'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132
C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
Gli appelli riuniti vanno rigettati per quanto di seguito argomentato, risultando infondate le argomentazioni addotte dalle parti appellanti come in precedenza riportate.
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Con la sentenza in atti n. 645/2016 del Giudice di Pace di Locri, depositata il
21/06/2016, oggetto dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, C.P.C. nell'odierno giudizio, era stata dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione attiva di parte attrice (l'odierna appellante che aveva agito nella Parte_1
addotta qualità di amministratore condominiale), la domanda risarcitoria per gli asseriti danni subiti dal a cagione della scarsa Controparte_4
manutenzione e cattiva realizzazione di due limitrofi tombini da parte del
[...]
CP_3
In particolare, nella grava sentenza si evidenziava “che l'attrice, per provare il suo diritto di rappresentanza del ha depositato in atti Controparte_4
solo diffida ad adempiere (dc2) e diffida ad adempiere messa in mora e richiesta di pagamento (dc.3). Non ha versato in atti né la sua nomina ad amministratrice di condominio, ma soprattutto non ha versato in atti il verbale dell'assemblea condominiale con l'autorizzazione a promuovere il giudizio per il risarcimento danni per cui è causa”.
Inoltre, in conseguenza della statuizione di inammissibilità, la veniva Parte_1
condannata in proprio alla refusione delle spese processuali di controparte ed al pagamento del compenso in favore del CTU liquidato con separato decreto.
L'anzidetta sentenza veniva appellata dalla , sempre nella addotta qualità Parte_1 di rappresentante del condominio “ , lamentando la tardività ed Parte_2 inammissibilità dell'eccezione di controparte relativa al difetto di legittimazione processuale ed, ancora, che la veste di amministratore di condominio sarebbe desumibile per facta concludentia.
A sua volta, con la sentenza in atti n. 1471/2018 del 27/11/2018, il Tribunale di
Locri rigettava l'anzidetto gravame tenuto conto, in primo luogo, che il difetto di legitimatio ad causam, attinente alla verifica – secondo la prospettazione offerta dall'originaria parte attrice – della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ed, in secondo luogo, che la documentazione ritualmente prodotta in primo grado da parte attrice concerne solo l'esercizio in fatto di rappresentanza del , mentre l'identificabilità della CP_4
quale soggetto abilitato a pretendere la prestazione risarcitoria Parte_1 dall'originario convenuto andava appunto provata con la sua formale nomina ad amministratrice di condominio e con il successivo verbale dell'assemblea
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condominiale di autorizzazione a promuovere il giudizio risarcitorio nei confronti del mentre tali atti sono stati prodotti da parte appellante solo Controparte_3 in sede di appello, trattandosi così di produzione inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma terzo, C.P.C..
In ordine a siffatto iter processuale, va evidenziato che, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui un soggetto agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo (nel caso di specie, la nella Parte_1 addotta qualità di rappresentante del ), pur non essendogli CP_4 Parte_2 stati conferiti i relativi poteri (nel caso di specie, l'omessa prova della avvenuta nomina della ad amministratrice di condominio e della successiva Parte_1
autorizzazione assembleare a promuovere il giudizio risarcitorio nei confronti del
, ai fini della pronuncia sulle spese assume la qualità di Controparte_3
parte. Più nello specifico, sulla premesso che la condanna alle spese di lite va, ai sensi dell'art. 91 C.P.C., pronunciata nei confronti dalla parta soccombente, nella fattispecie deve ritenersi consentita la condanna della in proprio, così come Parte_1
statuito dal Giudice di Pace con la sentenza n. 645/2016, appunto in base al principio per cui un soggetto, che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, assume la qualità di parte ai fini della pronunzia sulle spese (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 27941 del 2005, in motivazione:
“Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di legge
- carenza di motivazione"; precisato che la censura è limitata al capo della sentenza impugnata concernente le spese processuali, il ricorrente sostiene che l'errore fondamentale del tribunale consiste nel non avere considerato che egli non ha agito in proprio, ma in rappresentanza del comune, sicché non ha rivestito la qualità di parte del giudizio ed a norma dell'art. 91 c.p.c. non avrebbe potuto essere condannato al pagamento delle spese relative;
la condanna alle spese non ha carattere sanzionatorio ed è una semplice conseguenza della soccombenza profilabile con riferimento alle parti del processo e non a soggetti estranei allo stesso. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto occasione di affermare che deve ritenersi consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere in base al principio per cui un soggetto che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo, pur non essendogli stati conferiti i poteri, assume la
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qualità di parte ai fini della pronuncia sulle spese;
non è, invece, possibile la condanna dei difensori, non potendo i medesimi assumere la veste di parte (Cass.
19/09/2003, n. 13898). A tale orientamento aderisce il collegio, non essendovi ragione per discostarsene, e conseguentemente disattende le censure mosse sul punto alla sentenza impugnata”; Cass., sez. III, sent. n. 10332 del 2014, in motivazione: “2.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta falsa applicazione dell'art. 94 cod. proc. civ., oltre ad illogicità della motivazione. Rileva il ricorrente che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto di poter applicare l'art. 94 cit. anche nei confronti del difensore, mentre la costante giurisprudenza e la dottrina concorde escludono che una simile interpretazione sia possibile.
2.1. Il motivo è fondato. Nei casi, peraltro esigui, nei quali questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'esatta portata dell'art. 94 cod. proc. civ., essa ha sempre ribadito che in tema di condanna alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., la stessa va pronunciata nei confronti della parte soccombente, deve ritenersi consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, ne' potevano assumere, veste di parte (sentenze 19 settembre 2003, n. 13898, e 19 dicembre 2005, n. 27941). A tale giurisprudenza va data piena conferma, con conseguente accoglimento del motivo in esame”; Cass., sez. I, sent.
n. 13898 del 2003: “Premesso che la condanna alle spese di lite va, ai sensi dell'art.
91 c.p.c., pronunciata nei confronti dalla parta soccombente, nella fattispecie dava ritenersi consentita la condanna del in basa al principio per cui un soggetto, CP_5
che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, assume la qualità diparte ai fini della pronunzia sulle spese
(Cass. 3924/1996); viceversa, non e possibile la condanna dei suoi difensori, che tale vasta non hanno assunto, ne' potavano assumere”).
In particolare, in un caso del tutto analogo a quello di specie, nella giurisprudenza di legittimità si è evidenziato quanto segue: “Con il primo motivo si deduce che, essendo stato parte in causa il , i Controparte_6
giudici di merito non potevano emettere una sentenza di condanna di CP_7
al pagamento delle spese di giudizio. La doglianza è infondata, in quanto la
[...]
Corte di appello ha fatto applicazione ad una ipotesi di specie della giurisprudenza
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di questa S.C. secondo la quale quando un soggetto agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo, pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, ai fini della pronuncia sulle spese assume la qualità di parte” (cfr. Cass., sez. II, sent.
n. 3924 del 1996, in motivazione).
Dunque, tenuto conto che, avendo la sentenza n. 645/2016 condannato la in proprio al pagamento delle spese di lite e di CTU, assumendo così tale Parte_1
odierna appellante la qualità di parte in quel giudizio in ordine a siffatta pronuncia
(oltre al ed il , la stessa Controparte_4 Controparte_3 Parte_1 in proprio avrebbe dovuto appellare l'anzidetta sentenza avverso il capo relativo alla condanna alle spese nei suoi confronti. Inoltre, atteso che la medesima sentenza venne invece appellata solamente dal ” per il tramite della Controparte_4
, insistendo sulla sussistenza del potere di rappresentanza in capo a Parte_1 quest'ultima, quindi risulta del tutto condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice nella sentenza n. 898/2024, oggetto dell'odierna impugnazione, per cui, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 645/2016, tale giudicato copre inesorabilmente proprio l'aspetto relativo alla qualità di “parte” assunta in quel giudizio dalla “in proprio” e non nella, asserita ma non provata, qualità di Parte_1 amministratore del con la conseguente inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione di terzo, che presuppone la qualità di estraneo al primo giudizio in capo a chi agisce ex art. 404, comma primo, C.P.C., mentre la sentenza n. 645/2016 del Giudice di Pace di Locri, in realtà, non era stata pronunciata “tra altre persone” bensì – legittimamente come risulta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra riportata – tra in proprio (soccombente) ed il Parte_1 [...]
in ordine al governo sulle spese. CP_3
Le spese di lite relative al presente giudizio riunito di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico delle parti appellanti in solido e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata della fase decisoria.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e
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dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio
2013.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 184/2025 (a cui è riunita la causa n. R.G. 191/2025) avverso la sentenza n. 898/2024 del Giudice di Pace di
Locri, depositata il 26.08.2024, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna ed il in solido, al Parte_1 Controparte_4
rimborso delle spese processuali del giudizio di gravame, in favore di parte appellata che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_3
CPA ed IVA se dovute per legge;
3) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Locri, il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
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