Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/01/2026, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01491/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5552 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Mazzella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Istituto Tecnico del Settore Economico -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione della ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola -OMISSIS- – I.T.S.E. “-OMISSIS-”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione;
- (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”;
- della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 24.03.2025, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”;
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 31.03.2025, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi compresa – per quanto occorrer possa – la nota del 24.04.2025 con cui l’I.T.S.E. “-OMISSIS-” ha preannunciato alla ricorrente la prossima comunicazione del calendario degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Istituto Tecnico del Settore Economico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. RO DA IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto depositato in giudizio in data 12 gennaio 2026, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, avendo nelle more superato gli esami preliminari di ammissione all’esame di Stato e, successivamente, anche l’esame di Stato, come attestano i documenti allegati.
2. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
3. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES SS, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO DA IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO DA IR | ES SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.