CASS
Sentenza 27 novembre 2020
Sentenza 27 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2020, n. 33604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33604 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno c/ AR VL nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 18/10/2019 dalla Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CA ZA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Franco Coppi del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/10/2019 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del tribunale di quella stessa città emessa il 19/05/2016, appellata dall'imputato AR VL, assolveva costui dai reati di usura ed estorsione ascritti in rubrica al capo 33) per non aver commesso il fatto. 2. Avverso la pronuncia assolutoria ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, emergendo dalle risultanze istruttorie la prova di un accordo dell'imputato con l'usuraio (incontri finalizzati al Penale Sent. Sez. 2 Num. 33604 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 05/10/2020 conseguimento di interessi su prestiti) e del suo coinvolgimento nella trattativa tra i clan RN e D'GO circa il rimborso dei debiti;
anche l'assoluzione per l'estorsione non si giustificava atteso il tenore delle dichiarazioni testimoniali di ZI ME e la vendita di un immobile di proprietà dei genitori di quest'ultimo ad un prestanome dell'AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, sebbene ammissibile ai sensi del novellato art. 608 cod. proc. pen. non trattandosi di una doppia pronuncia conforme di assoluzione, è tuttavia basato su un motivo manifestamente infondato, sulla base di consolidati principi che regolano il giudizio di legittimità, ai quali è opportuno fare riferimento. 2. Il ricorrente non può infatti sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606, primo comma lett. e) cod. proc. pen. di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre essa, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. 3. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché risultino spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. sez. Un. sent. n. 47289 del 24/09/2003 - dep. 10/12/2003 - Rv. 226074). 2 E' pertanto necessario, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (di recente, Cass. sez. 1, sent. n. 54281 del 05/07/2017 - dep. 01/12/2017 - Rv. 272492) 4. Ciò posto, in una prima conclusione di sintesi può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata risulta, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria" ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Risulta inoltre rispettata la previsione di cui al novellato art. 533 cod. proc. pen. - compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" - nel senso che la corte territoriale ha indicato gli elementi che inficiano quel grado di certezza che l'affermazione di responsabilità deve necessariamente avere, per cui anche per tale profilo non sussiste il denunciato vizio di motivazione, escludendosi da parte della Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova, sulle quali la Procura ricorrente si è a lungo soffermata (Cass. sez. 2, sent. n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017 - Rv. 270108). 5. La Corte di appello è partita dall'incontestato presupposto secondo cui i primi giudici erano pervenuti ad una sentenza di condanna che aveva disatteso l'originaria impostazione accusatoria, smentendo la natura usuraria del prestito concesso dall'imputato al ZI, persona offesa, inquadrando l'ambito di responsabilità nello schema del concorso di persona nei reati commessi da RO TO e dei suoi correi napoletani. Esclusa la contestata partecipazione dell'AR alla pattuizione usuraia intercorsa tra ZI ed RO, sia nelle vesti di elargitore pro quota del prestito sia nelle vesti di mediatore, la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni secondo cui il differimento della condotta ad una fase successiva nell'ambito della consumazione prolungata del reato non fosse supportata da sufficienti elementi di 3 prova in ordine al concorso. In particolare, è stata sottolineata la mancanza di riscontri circa l'esistenza di un accordo volto alla realizzazione di un fine comune con l'usuraio, analizzandosi i singoli episodi considerati dal tribunale (i due incontri del giugno e del settembre 2003) e l'interesse dell'imputato ad ottenere il pagamento dei propri crediti;
la valutazione della riunione "allargata" del 25/09/2013 - rilevante nel convincimento del primo giudice - è plausibile, con riferimento al ruolo ed all'atteggiamento psicologico dell'AR, certamente interessato alla spartizione dei crediti, a fronte di un dissidio tra clan, con l'obiettivo quindi di tutelare i propri interessi economici e non di conseguire profitto dal reato di usura. La compartecipazione del ricorrente alla condotta estorsiva imputabile ad altri (al clan dei napoletani) è stata esclusa sulla base di una corretta premessa di ordine giuridico (la mera presenza alla richiesta estorsiva può integrare un'ipotesi di concorso nel reato se l'agente contribuisce, materialmente o moralmente, al rafforzamento dell'effetto intimidatorio) e di un'analisi coerente dei dati istruttori (la caratura criminale dei napoletani, di gran lunga superiore a quella dell'imputato, ben nota alle vittime, non necessitava di implementazione della capacità d'intimidazione, in mancanza di prove circa una qualsiasi altra forma di agevolazione della condotta dell'Alfieri). 6. Nel ricorso si fornisce un'alternativa lettura delle risultanze istruttorie, basata su stralci di dichiarazioni testimoniali e di captazioni ambientali, affermandosi che "alla luce della ricostruzione dei fatti condivisa dalle due sentenze non appare logica la conclusione della Corte di appello" (pag. 3) conclusione di per sé estranea - alla luce dei principi richiamati in precedenza - al vaglio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 5 ottobre 2020 Il Consigliere estensore ' Dott. Luigi 4gz,stinacchio y. ktuaiA. Il Presidente Dott. Matilde Cammino
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CA ZA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Franco Coppi del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/10/2019 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del tribunale di quella stessa città emessa il 19/05/2016, appellata dall'imputato AR VL, assolveva costui dai reati di usura ed estorsione ascritti in rubrica al capo 33) per non aver commesso il fatto. 2. Avverso la pronuncia assolutoria ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, emergendo dalle risultanze istruttorie la prova di un accordo dell'imputato con l'usuraio (incontri finalizzati al Penale Sent. Sez. 2 Num. 33604 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 05/10/2020 conseguimento di interessi su prestiti) e del suo coinvolgimento nella trattativa tra i clan RN e D'GO circa il rimborso dei debiti;
anche l'assoluzione per l'estorsione non si giustificava atteso il tenore delle dichiarazioni testimoniali di ZI ME e la vendita di un immobile di proprietà dei genitori di quest'ultimo ad un prestanome dell'AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, sebbene ammissibile ai sensi del novellato art. 608 cod. proc. pen. non trattandosi di una doppia pronuncia conforme di assoluzione, è tuttavia basato su un motivo manifestamente infondato, sulla base di consolidati principi che regolano il giudizio di legittimità, ai quali è opportuno fare riferimento. 2. Il ricorrente non può infatti sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606, primo comma lett. e) cod. proc. pen. di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre essa, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. 3. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché risultino spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. sez. Un. sent. n. 47289 del 24/09/2003 - dep. 10/12/2003 - Rv. 226074). 2 E' pertanto necessario, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (di recente, Cass. sez. 1, sent. n. 54281 del 05/07/2017 - dep. 01/12/2017 - Rv. 272492) 4. Ciò posto, in una prima conclusione di sintesi può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata risulta, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria" ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Risulta inoltre rispettata la previsione di cui al novellato art. 533 cod. proc. pen. - compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" - nel senso che la corte territoriale ha indicato gli elementi che inficiano quel grado di certezza che l'affermazione di responsabilità deve necessariamente avere, per cui anche per tale profilo non sussiste il denunciato vizio di motivazione, escludendosi da parte della Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova, sulle quali la Procura ricorrente si è a lungo soffermata (Cass. sez. 2, sent. n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017 - Rv. 270108). 5. La Corte di appello è partita dall'incontestato presupposto secondo cui i primi giudici erano pervenuti ad una sentenza di condanna che aveva disatteso l'originaria impostazione accusatoria, smentendo la natura usuraria del prestito concesso dall'imputato al ZI, persona offesa, inquadrando l'ambito di responsabilità nello schema del concorso di persona nei reati commessi da RO TO e dei suoi correi napoletani. Esclusa la contestata partecipazione dell'AR alla pattuizione usuraia intercorsa tra ZI ed RO, sia nelle vesti di elargitore pro quota del prestito sia nelle vesti di mediatore, la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni secondo cui il differimento della condotta ad una fase successiva nell'ambito della consumazione prolungata del reato non fosse supportata da sufficienti elementi di 3 prova in ordine al concorso. In particolare, è stata sottolineata la mancanza di riscontri circa l'esistenza di un accordo volto alla realizzazione di un fine comune con l'usuraio, analizzandosi i singoli episodi considerati dal tribunale (i due incontri del giugno e del settembre 2003) e l'interesse dell'imputato ad ottenere il pagamento dei propri crediti;
la valutazione della riunione "allargata" del 25/09/2013 - rilevante nel convincimento del primo giudice - è plausibile, con riferimento al ruolo ed all'atteggiamento psicologico dell'AR, certamente interessato alla spartizione dei crediti, a fronte di un dissidio tra clan, con l'obiettivo quindi di tutelare i propri interessi economici e non di conseguire profitto dal reato di usura. La compartecipazione del ricorrente alla condotta estorsiva imputabile ad altri (al clan dei napoletani) è stata esclusa sulla base di una corretta premessa di ordine giuridico (la mera presenza alla richiesta estorsiva può integrare un'ipotesi di concorso nel reato se l'agente contribuisce, materialmente o moralmente, al rafforzamento dell'effetto intimidatorio) e di un'analisi coerente dei dati istruttori (la caratura criminale dei napoletani, di gran lunga superiore a quella dell'imputato, ben nota alle vittime, non necessitava di implementazione della capacità d'intimidazione, in mancanza di prove circa una qualsiasi altra forma di agevolazione della condotta dell'Alfieri). 6. Nel ricorso si fornisce un'alternativa lettura delle risultanze istruttorie, basata su stralci di dichiarazioni testimoniali e di captazioni ambientali, affermandosi che "alla luce della ricostruzione dei fatti condivisa dalle due sentenze non appare logica la conclusione della Corte di appello" (pag. 3) conclusione di per sé estranea - alla luce dei principi richiamati in precedenza - al vaglio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 5 ottobre 2020 Il Consigliere estensore ' Dott. Luigi 4gz,stinacchio y. ktuaiA. Il Presidente Dott. Matilde Cammino