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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7498/2020
All'esito della camera di conIGlio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 06/02/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. all'esito Parte_1 della discussione orale nell'udienza del 06/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 7498 del R.G. dell'anno 2020, vertente t r a
, nata il [...] (CF: ), elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._1 alla Via Roma, 45, in Buccino, nello studio dell'avv. Bernardino Zinno che la rappresenta e difende in virtù di mandato.
- Attrice -
e
PER: il (C.F. ), in persona del Sindaco/legale rapp. pt., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione della G.M. n. 2/2021 e giusta procura in calce al pr esente atto, dall'avv. Raffaele Falce del Foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente domicilia in Controne alla Via SS. 488.
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da illecito extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio innanzi Parte_2 all'intestato Tribunale il , per sentire: Controparte_1
“- Accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'Ente convenuto derivante da comportamento illecito;
pagina 1 di 6 - condannare il in persona del Sindaco l.r.p.t. al risarcimento del danno ingiusto cagionato alla Controparte_1 IG.ra e quantificato in € 33.835,30, o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre interessi Parte_2 dalla messa in mora del 26.02.2020, contenendo il valore complessivo della domanda nel limite di € 50.000,00 con espressa rinunzia all'eventuale supero;
- con vittoria di spese e competenze di causa”
Deduceva a sostegno di tali conclusioni di essere concessionaria dell'area cimiteriale di mq. 43,52, segnata nel piano di lottizzazione con il n. 90, per la costruzione di una cappella gentilizia, e che il
16.02.2010 le era rilasciato il permesso di costruire n. 10 per l'edificazione di una cappella gentilizia.
Esponeva che l'Ente, con deliberazione di G. C. n. 114 del 09.06.2014, approvava una nuova distribuzione dei lotti del cimitero comunale, tra i quali il lotto n. 90, a causa della impossibilità di edificare cappelle gentilizie per le caratteristiche geomorfiche dell'area; e che in data 23.01.2015 le era rilasciato il permesso di costruire n. 3 per la realizzazione di una cappella sul lotto “F” (corrispondente al precedente n.
90) del piano cimiteriale.
L'attrice esponeva e documentava che i lavori di scavo erano iniziati il 24.05.2016, e che in data
06.06.2016 aveva richiesto al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di effettuare il rilievo e il successivo picchettamento del lotto “F” per la costruzione della cappella, comunicando in data 10.06.2016 al Sindaco
e al Responsabile dell'UTC l'ultimazione dei lavori di scavo.
Inoltre, l'attrice esponeva e documentava che a seguito di esposto al del 16.08.2016, prot. n. CP_1
5598, e di richiesta del Corpo Forestale dello Stato, prot. n. 847, di effettuare un sopralluogo per verificare la regolarità dei lavori della cappella gentilizia, era accertata dall'Ente la conformità degli stessi al p.d.c. n. 3 del 23.01.2015; che tuttavia in data 14.09.2016, prot. n. 6205 (all. 9 al fasc. di parte attrice), l'Ente convenuto sospendeva i lavori al fine di verificare l'esatta ubicazione del lotto “F” e, con relazione tecnica del 09.12.2016, accertava la collocazione dell'edificato parzialmente fuori dal perimetro del lotto “F” rispetto a quanto assentito con il p.d.c. n.3/2015; e che con ordinanza n. 59 del 13.12.2016 ne ordinava la parziale demolizione, cui seguiva l'ordinanza n. 15 del 18.05.2017 di totale demolizione della cappella edificata.
Aggiungeva che in data 01.06.2017, prot. n. 4052, con la ditta esecutrice dei lavori, chiedeva all'Ente un sopralluogo per accertare le reali dimensioni della traslazione, le distanze dai confini e il rispetto delle planimetrie di piano della costruzione;
che dal sopralluogo dell'8.06.2017, si accertava l'effettiva traslazione del manufatto, che, tuttavia, risultava essere incolpevole, in quanto causata dalla non corrispondenza allo stato dei luoghi della planimetria allegata al Piano di lottizzazione, e perché l'UTC era previamente intervenuto per il posizionamento del manufatto in contraddittorio, giusta verbale del 12.07.2016.
L'attrice rimarcava che dal verbale del 09.06.2017, prot. n. 4/P, si rilevava che l'errore nell'edificazione della cappella era del tutto incolpevole non solo perché determinato dalla non pagina 2 di 6 corrispondenza della planimetria allegata al Piano di lottizzazione allo stato dei luoghi, ma anche perché prima di procedere all'armatura delle fondazioni e dei solai era stato richiesto all'Ente il picchettamento del lotto F, e il posizionamento del manufatto era avvenuto in contraddittorio con il responsabile dell'UTC e la ditta esecutrice dei lavori.
Che in data 21.06.2017, il responsabile dell'UTC procedeva al (nuovo) picchettamento del lotto “F” come da planimetria allegata alla delibera di G. C. n. 114 del 09.06.2014; e che in data 17.07.2017, prot. n.
4874, era accertata l'ottemperanza all'ordinanza di totale demolizione della cappella gentilizia n. 15/2017.
Che su apposita istanza conseguente al nuovo picchettamento dell'UTC del Lotto F del 21.06.2017, era rilasciato all'attrice il Permesso di costruire n. 34 del 31.08.2017 in variante al Permesso n. 3 del
23.01.2015; e che dopo l'esecuzione dei lavori, il 31.07.2019 erano trasmessi il Certificato di Collaudo statico e la Comunicazione di Fine lavori.
L'attrice esponeva infine in citazione che in data 26.02.2020, prot. n. 1222, aveva chiesto all
[...] il risarcimento del danno patito a seguito del comportamento illecito dello stesso, quantificato in CP_2
€ 33.835,30, invitandolo alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L.
132/2014, convertito in L. 162/2014, conclusasi negativamente in data 26.06.2020
Si costituiva il convenuto , impugnando la domanda e negando proprie Controparte_1 responsabilità, sostenendo in punto di fatto che mai gli uffici comunali sarebbero stati chiamati per controllare il corretto posizionamento del manufatto e respingendo tutte le contestazioni di responsabilità degli stessi in ordine alla vicenda di edificazione, demolizione e successiva riedificazione della cappella gentilizia di cui si tratta.
Il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, cpc, ed ammetteva la prova orale.
Nell'udienza del 4.10.2023 veniva escusso il teste ing. , Responsabile Testimone_1 dell'UTC; e all'esito il Giudice disponeva l'espletamento di una CTU formulando al perito incaricato i seguenti quesiti:
“1) Descriva il CTU, previo sopralluogo, esame della documentazione in atti, nonché previa acquisizione della ulteriore documentazione in possesso del Comune di Buccino che il perito ritenga necessario esaminare per rispondere ai quesiti peritali, se gli ordini di demolizione della cappella gentilizia emessi dal convenuto nei confronti dell'attrice avessero CP_1 una valida giustificazione alla luce della documentazione in possesso o fossero stati emessi sulla base di una erronea lettura ed interpretazione dei titoli edilizi posseduti dalla IG.ra ; Parte_2
2) in caso di risposta affermativa al quesito precedente, descriva il CTU l'errore in cui sia incorso l'ente territoriale e quantifichi i danni patrimoniali patiti dall'attrice”.
pagina 3 di 6 Depositata la relazione peritale in data 01.07.2024, la causa veniva rinviata all'udienza odierna del
06.02.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc, con termine per il deposito di note conclusionali.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, il CTU in risposta ai quesiti ha accertato e concluso che: - gli ordini di demolizione della cappella gentilizia emessi dal convenuto nei confronti Controparte_1 dell'attrice sono stati emessi sulla base di una erronea rappresentazione dello stato dei luoghi nella tavola grafica allegata alla delibera di Giunta Comunale N. 114 del 09.06.2014; - Contrariamente a quanto riportato nella predetta ordinanza di demolizione l'erigenda cappella non è stata realizzata fuori dal perimetro assegnato al LOTTO “F” come risulta dalla planimetria allegata alla delibera di Giunta N. 114 del 09/06/2014 (costituente di fatto presupposto del P.D.C. N. 3/2015) essendo errata la rappresentazione planimetrica dei luoghi nel predetto grafico;
- l'errore in cui è incorso l'ente
è costituito dall'erronea rappresentazione planimetrica dei luoghi nella Controparte_1 tavola grafica allegata alla delibera di Giunta Comunale N. 114 del 09.06.2014 sulla base del quale è stato rilasciato alla IG.ra il P.D.C. N. 3/2015; - danni patiti dall'attrice non possono che Parte_2 essere calcolati quantificando le opere realizzate e (poi demolite) dalla IG.ra a causa dell'errata Parte_2 rappresentazione planimetrica del LOTTO “F” nella tavola grafica allegata alla delibera di giunta comunale n. 114 del 09.06.2014. Dette opere consistono nello specifico nelle seguenti operazioni: - Scavo a sezione obbligata di profondità 3,55m ed ampiezza 5,30m x 4,70m; - Realizzazione (solo strutture) fondazione, pareti perimetrali e primo impalcato della cappella;
- Demolizione di quanto edificato;
- Rinterro parziale;
-
Per l'esecuzione di detti lavori ha stimato, secondo i prezzi unitari riportati nella Tariffa delle OO.PP. della
Regione Campania 2016 (vigente all'epoca di realizzazione e demolizione delle opere ovvero giugno 2017), un importo complessivo di euro 25.234,71 (IVA ESCLUSA).
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel caso di specie non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le pagina 4 di 6 conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
E' evidente dalle risultanze peritale l'illecito aquiliano commesso dal che ha Controparte_1 ordinato la demolizione della cappella gentilizia realizzata dall'attrice sulla base di un'erronea rappresentazione planimetrica dei luoghi imputabile allo stesso ente territoriale, come rilevato dal CTU.
Attraverso la CTU e la documentazione allegata, risulta provato il fatto illecito dell'Ente (l'ordine di demolizione illegittimo perché emesso sulla base di un erronea rappresentazione planimetrica dei luoghi), la colpa dell'amministrazione (l'errore, appunto, nella rappresentazione planimetrica dei luoghi) ed il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno patrimoniale patito dall'attrice pari ai costi per la realizzazione della cappella gentilizia demolita;
demolizione che è stata illegittimamente ordinata all'attrice sulla base di un errore imputabile alla stessa Amministrazione.
Condividendo la conclusione del CTU il va condannato a risarcire il danno Controparte_1 corrispondendo all'attrice la somma di € 25.234,71 oltre IVA (Cass. ordinanza 11 settembre 2023, n. 26268 secondo cui in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, e quindi all'IVA anche se la riparazione non sia ancora avvenuta).
Tale somma, liquidata all'attualità, costituisce debito di valore, e va incrementata di interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (che si fissa nel 17.07.2017, data di accertamento dell'ottemperanza all'ordinanza di totale demolizione della cappella gentilizia) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Sulla somma così determinata, decorreranno ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo. Non vanno riconosciute le spese per la fase di negoziazione assistita perché di fatto l'attività difensiva si è limitata alla spedizione dell'invito a cui ha fatto seguito la nota di diniego dell'amministrazione comunale;
pertanto, non è stata svolta alcuna trattativa in concreto per la definizione bonaria della lite. Le spese di
CTU vengono poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_2 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede: CP_1
pagina 5 di 6 1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità extracontrattuale del ex art 2043 c.c per la illegittima demolizione della cappella Controparte_1 cimiteriale, lo condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 25.234,71, + IVA, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in €
5.000,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento, con diritto di regresso a favore dell'attrice di quanto abbia versato anticipatamente al perito;
Così deciso in Salerno
06.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
pagina 6 di 6
All'esito della camera di conIGlio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 06/02/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. all'esito Parte_1 della discussione orale nell'udienza del 06/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 7498 del R.G. dell'anno 2020, vertente t r a
, nata il [...] (CF: ), elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._1 alla Via Roma, 45, in Buccino, nello studio dell'avv. Bernardino Zinno che la rappresenta e difende in virtù di mandato.
- Attrice -
e
PER: il (C.F. ), in persona del Sindaco/legale rapp. pt., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione della G.M. n. 2/2021 e giusta procura in calce al pr esente atto, dall'avv. Raffaele Falce del Foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente domicilia in Controne alla Via SS. 488.
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da illecito extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio innanzi Parte_2 all'intestato Tribunale il , per sentire: Controparte_1
“- Accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'Ente convenuto derivante da comportamento illecito;
pagina 1 di 6 - condannare il in persona del Sindaco l.r.p.t. al risarcimento del danno ingiusto cagionato alla Controparte_1 IG.ra e quantificato in € 33.835,30, o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre interessi Parte_2 dalla messa in mora del 26.02.2020, contenendo il valore complessivo della domanda nel limite di € 50.000,00 con espressa rinunzia all'eventuale supero;
- con vittoria di spese e competenze di causa”
Deduceva a sostegno di tali conclusioni di essere concessionaria dell'area cimiteriale di mq. 43,52, segnata nel piano di lottizzazione con il n. 90, per la costruzione di una cappella gentilizia, e che il
16.02.2010 le era rilasciato il permesso di costruire n. 10 per l'edificazione di una cappella gentilizia.
Esponeva che l'Ente, con deliberazione di G. C. n. 114 del 09.06.2014, approvava una nuova distribuzione dei lotti del cimitero comunale, tra i quali il lotto n. 90, a causa della impossibilità di edificare cappelle gentilizie per le caratteristiche geomorfiche dell'area; e che in data 23.01.2015 le era rilasciato il permesso di costruire n. 3 per la realizzazione di una cappella sul lotto “F” (corrispondente al precedente n.
90) del piano cimiteriale.
L'attrice esponeva e documentava che i lavori di scavo erano iniziati il 24.05.2016, e che in data
06.06.2016 aveva richiesto al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di effettuare il rilievo e il successivo picchettamento del lotto “F” per la costruzione della cappella, comunicando in data 10.06.2016 al Sindaco
e al Responsabile dell'UTC l'ultimazione dei lavori di scavo.
Inoltre, l'attrice esponeva e documentava che a seguito di esposto al del 16.08.2016, prot. n. CP_1
5598, e di richiesta del Corpo Forestale dello Stato, prot. n. 847, di effettuare un sopralluogo per verificare la regolarità dei lavori della cappella gentilizia, era accertata dall'Ente la conformità degli stessi al p.d.c. n. 3 del 23.01.2015; che tuttavia in data 14.09.2016, prot. n. 6205 (all. 9 al fasc. di parte attrice), l'Ente convenuto sospendeva i lavori al fine di verificare l'esatta ubicazione del lotto “F” e, con relazione tecnica del 09.12.2016, accertava la collocazione dell'edificato parzialmente fuori dal perimetro del lotto “F” rispetto a quanto assentito con il p.d.c. n.3/2015; e che con ordinanza n. 59 del 13.12.2016 ne ordinava la parziale demolizione, cui seguiva l'ordinanza n. 15 del 18.05.2017 di totale demolizione della cappella edificata.
Aggiungeva che in data 01.06.2017, prot. n. 4052, con la ditta esecutrice dei lavori, chiedeva all'Ente un sopralluogo per accertare le reali dimensioni della traslazione, le distanze dai confini e il rispetto delle planimetrie di piano della costruzione;
che dal sopralluogo dell'8.06.2017, si accertava l'effettiva traslazione del manufatto, che, tuttavia, risultava essere incolpevole, in quanto causata dalla non corrispondenza allo stato dei luoghi della planimetria allegata al Piano di lottizzazione, e perché l'UTC era previamente intervenuto per il posizionamento del manufatto in contraddittorio, giusta verbale del 12.07.2016.
L'attrice rimarcava che dal verbale del 09.06.2017, prot. n. 4/P, si rilevava che l'errore nell'edificazione della cappella era del tutto incolpevole non solo perché determinato dalla non pagina 2 di 6 corrispondenza della planimetria allegata al Piano di lottizzazione allo stato dei luoghi, ma anche perché prima di procedere all'armatura delle fondazioni e dei solai era stato richiesto all'Ente il picchettamento del lotto F, e il posizionamento del manufatto era avvenuto in contraddittorio con il responsabile dell'UTC e la ditta esecutrice dei lavori.
Che in data 21.06.2017, il responsabile dell'UTC procedeva al (nuovo) picchettamento del lotto “F” come da planimetria allegata alla delibera di G. C. n. 114 del 09.06.2014; e che in data 17.07.2017, prot. n.
4874, era accertata l'ottemperanza all'ordinanza di totale demolizione della cappella gentilizia n. 15/2017.
Che su apposita istanza conseguente al nuovo picchettamento dell'UTC del Lotto F del 21.06.2017, era rilasciato all'attrice il Permesso di costruire n. 34 del 31.08.2017 in variante al Permesso n. 3 del
23.01.2015; e che dopo l'esecuzione dei lavori, il 31.07.2019 erano trasmessi il Certificato di Collaudo statico e la Comunicazione di Fine lavori.
L'attrice esponeva infine in citazione che in data 26.02.2020, prot. n. 1222, aveva chiesto all
[...] il risarcimento del danno patito a seguito del comportamento illecito dello stesso, quantificato in CP_2
€ 33.835,30, invitandolo alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L.
132/2014, convertito in L. 162/2014, conclusasi negativamente in data 26.06.2020
Si costituiva il convenuto , impugnando la domanda e negando proprie Controparte_1 responsabilità, sostenendo in punto di fatto che mai gli uffici comunali sarebbero stati chiamati per controllare il corretto posizionamento del manufatto e respingendo tutte le contestazioni di responsabilità degli stessi in ordine alla vicenda di edificazione, demolizione e successiva riedificazione della cappella gentilizia di cui si tratta.
Il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, cpc, ed ammetteva la prova orale.
Nell'udienza del 4.10.2023 veniva escusso il teste ing. , Responsabile Testimone_1 dell'UTC; e all'esito il Giudice disponeva l'espletamento di una CTU formulando al perito incaricato i seguenti quesiti:
“1) Descriva il CTU, previo sopralluogo, esame della documentazione in atti, nonché previa acquisizione della ulteriore documentazione in possesso del Comune di Buccino che il perito ritenga necessario esaminare per rispondere ai quesiti peritali, se gli ordini di demolizione della cappella gentilizia emessi dal convenuto nei confronti dell'attrice avessero CP_1 una valida giustificazione alla luce della documentazione in possesso o fossero stati emessi sulla base di una erronea lettura ed interpretazione dei titoli edilizi posseduti dalla IG.ra ; Parte_2
2) in caso di risposta affermativa al quesito precedente, descriva il CTU l'errore in cui sia incorso l'ente territoriale e quantifichi i danni patrimoniali patiti dall'attrice”.
pagina 3 di 6 Depositata la relazione peritale in data 01.07.2024, la causa veniva rinviata all'udienza odierna del
06.02.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc, con termine per il deposito di note conclusionali.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, il CTU in risposta ai quesiti ha accertato e concluso che: - gli ordini di demolizione della cappella gentilizia emessi dal convenuto nei confronti Controparte_1 dell'attrice sono stati emessi sulla base di una erronea rappresentazione dello stato dei luoghi nella tavola grafica allegata alla delibera di Giunta Comunale N. 114 del 09.06.2014; - Contrariamente a quanto riportato nella predetta ordinanza di demolizione l'erigenda cappella non è stata realizzata fuori dal perimetro assegnato al LOTTO “F” come risulta dalla planimetria allegata alla delibera di Giunta N. 114 del 09/06/2014 (costituente di fatto presupposto del P.D.C. N. 3/2015) essendo errata la rappresentazione planimetrica dei luoghi nel predetto grafico;
- l'errore in cui è incorso l'ente
è costituito dall'erronea rappresentazione planimetrica dei luoghi nella Controparte_1 tavola grafica allegata alla delibera di Giunta Comunale N. 114 del 09.06.2014 sulla base del quale è stato rilasciato alla IG.ra il P.D.C. N. 3/2015; - danni patiti dall'attrice non possono che Parte_2 essere calcolati quantificando le opere realizzate e (poi demolite) dalla IG.ra a causa dell'errata Parte_2 rappresentazione planimetrica del LOTTO “F” nella tavola grafica allegata alla delibera di giunta comunale n. 114 del 09.06.2014. Dette opere consistono nello specifico nelle seguenti operazioni: - Scavo a sezione obbligata di profondità 3,55m ed ampiezza 5,30m x 4,70m; - Realizzazione (solo strutture) fondazione, pareti perimetrali e primo impalcato della cappella;
- Demolizione di quanto edificato;
- Rinterro parziale;
-
Per l'esecuzione di detti lavori ha stimato, secondo i prezzi unitari riportati nella Tariffa delle OO.PP. della
Regione Campania 2016 (vigente all'epoca di realizzazione e demolizione delle opere ovvero giugno 2017), un importo complessivo di euro 25.234,71 (IVA ESCLUSA).
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel caso di specie non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le pagina 4 di 6 conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
E' evidente dalle risultanze peritale l'illecito aquiliano commesso dal che ha Controparte_1 ordinato la demolizione della cappella gentilizia realizzata dall'attrice sulla base di un'erronea rappresentazione planimetrica dei luoghi imputabile allo stesso ente territoriale, come rilevato dal CTU.
Attraverso la CTU e la documentazione allegata, risulta provato il fatto illecito dell'Ente (l'ordine di demolizione illegittimo perché emesso sulla base di un erronea rappresentazione planimetrica dei luoghi), la colpa dell'amministrazione (l'errore, appunto, nella rappresentazione planimetrica dei luoghi) ed il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno patrimoniale patito dall'attrice pari ai costi per la realizzazione della cappella gentilizia demolita;
demolizione che è stata illegittimamente ordinata all'attrice sulla base di un errore imputabile alla stessa Amministrazione.
Condividendo la conclusione del CTU il va condannato a risarcire il danno Controparte_1 corrispondendo all'attrice la somma di € 25.234,71 oltre IVA (Cass. ordinanza 11 settembre 2023, n. 26268 secondo cui in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, e quindi all'IVA anche se la riparazione non sia ancora avvenuta).
Tale somma, liquidata all'attualità, costituisce debito di valore, e va incrementata di interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (che si fissa nel 17.07.2017, data di accertamento dell'ottemperanza all'ordinanza di totale demolizione della cappella gentilizia) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Sulla somma così determinata, decorreranno ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo. Non vanno riconosciute le spese per la fase di negoziazione assistita perché di fatto l'attività difensiva si è limitata alla spedizione dell'invito a cui ha fatto seguito la nota di diniego dell'amministrazione comunale;
pertanto, non è stata svolta alcuna trattativa in concreto per la definizione bonaria della lite. Le spese di
CTU vengono poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_2 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede: CP_1
pagina 5 di 6 1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità extracontrattuale del ex art 2043 c.c per la illegittima demolizione della cappella Controparte_1 cimiteriale, lo condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 25.234,71, + IVA, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in €
5.000,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento, con diritto di regresso a favore dell'attrice di quanto abbia versato anticipatamente al perito;
Così deciso in Salerno
06.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
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