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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 11.06.2024 al n. 3088 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili), e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Francesco C.F._1
Florio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo sito in Ottaviano (NA) alla via
Lavinaio I° Tratto, n. 70 bis;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Patrick C.F._2
Cuccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo sito in Sant'Anastasia (NA) alla
Via I. Giordani n. 2;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 20.01.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.06.2024 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra il 13.07.2002 in Napoli (NA), e che da tale unione è Controparte_1 nato il figlio nato a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473- bis. 49 c.p.c.
Nello specifico il ricorrente richiedeva pronunciarsi separazione personale tra i coniugi;
imposizione a carico della sig.ra dell'obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne CP_1 ma non economicamente autosufficiente con assegno mensile da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT ovvero, in subordine, non disporre alcun contributo al mantenimento a carico dei genitori i quali provvederanno autonomamente e direttamente agli esborsi necessari, porre a carico della resistente il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
rimessione della causa sul ruolo al fine di ottenere, decorsi i termini per l'impugnazione, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, anche alle medesime condizioni della separazione. Vittoria di spese.
Si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla domanda di separazione chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi, rigetto della domanda di mantenimento del figlio posta a suo carico, imposizione a carico del sig. dell'obbligo di Per_1 Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente con un assegno mensile pari ad euro 200,00 rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, porre le spese straordinarie a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, rimessione della causa sul ruolo al fine di vedere pronunciare, decorsi i termini di legge, cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Vittoria di spese.
Le parti presenti personalmente all'udienza di comparizione del 20.01.2025, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo. A tal punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c..
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) pone a carico di ciascun coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui questi è presso di sè; Per_1
2) pone le spese straordinarie, individuate e regolamentate in base al Protocollo del
Tribunale di Nola del 2021, nella misura del 50% a carico di ciascuna parte;
3) rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui questi è presso ciascuno di loro;
Per_1 e) pone a carico di ciascuna parte l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, individuate e regolamentate in conformità al Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50%;
h) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
i) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 11.06.2024 al n. 3088 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili), e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Francesco C.F._1
Florio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo sito in Ottaviano (NA) alla via
Lavinaio I° Tratto, n. 70 bis;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Patrick C.F._2
Cuccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo sito in Sant'Anastasia (NA) alla
Via I. Giordani n. 2;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 20.01.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.06.2024 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra il 13.07.2002 in Napoli (NA), e che da tale unione è Controparte_1 nato il figlio nato a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473- bis. 49 c.p.c.
Nello specifico il ricorrente richiedeva pronunciarsi separazione personale tra i coniugi;
imposizione a carico della sig.ra dell'obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne CP_1 ma non economicamente autosufficiente con assegno mensile da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT ovvero, in subordine, non disporre alcun contributo al mantenimento a carico dei genitori i quali provvederanno autonomamente e direttamente agli esborsi necessari, porre a carico della resistente il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
rimessione della causa sul ruolo al fine di ottenere, decorsi i termini per l'impugnazione, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, anche alle medesime condizioni della separazione. Vittoria di spese.
Si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla domanda di separazione chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi, rigetto della domanda di mantenimento del figlio posta a suo carico, imposizione a carico del sig. dell'obbligo di Per_1 Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente con un assegno mensile pari ad euro 200,00 rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, porre le spese straordinarie a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, rimessione della causa sul ruolo al fine di vedere pronunciare, decorsi i termini di legge, cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Vittoria di spese.
Le parti presenti personalmente all'udienza di comparizione del 20.01.2025, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo. A tal punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c..
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) pone a carico di ciascun coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui questi è presso di sè; Per_1
2) pone le spese straordinarie, individuate e regolamentate in base al Protocollo del
Tribunale di Nola del 2021, nella misura del 50% a carico di ciascuna parte;
3) rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui questi è presso ciascuno di loro;
Per_1 e) pone a carico di ciascuna parte l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, individuate e regolamentate in conformità al Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50%;
h) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
i) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)