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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO
all'udienza del 15 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 135 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
e residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.Sandro Nunzi del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Follonica (GR) Via del
Fonditore 113, come da procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
con Controparte_1
sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: "Voglia il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
- accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione di somme avanzate dall' sede provinciale di Grosseto, per complessivi Euro 7.144,26 CP_1
nei confronti della ricorrente relative all'accertamento delle somme indebitamente percepite sulla propria pensione cat. TO n. 06600002 in quanto infondata in fatto e in diritto, o comunque per intervenuta decadenza del relativo diritto ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L. 412/1991, il tutto per le ragioni meglio esposte in atti;
- conseguentemente condannare l' suddetto alla restituzione delle somme CP_1
illegittimamente trattenute a partire dal mese di gennaio 2024 per Euro 198,45 a rata;
Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, assolvendo l' da ogni domanda contro lo CP_1
stesso proposta. (…). Con vittoria di spese e competenze professionali.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, Parte_1
lamentava l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' . Rappresentava a tal fine quanto segue: i) di essere CP_1
beneficiaria di pensione categoria EL (Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali) nonché di pensione di reversibilità categoria TO (Pensione di reversibilità in
Pag. 2 di 10 totalizzazione), a partire dal 01/07/2016, pensione, quest'ultima, soggetta a trattenute che aumentano e diminuiscono al variare dei redditi annuali;
ii) che con provvedimento del 01/08/2023, ricevuto in data
29/08/2023, l' le comunicava l'accertamento delle somme CP_1
indebitamente percepite sulla pensione di reversibilità (cat. TO n.
06600002) nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019 per un importo complessivo di euro 7.144,26 con la seguente motivazione:
“incumulabilità per redditi L. 335/95”; iii) che nel corso degli anni ha presentato all' , per il tramite del Patronato di Piombino, CP_1 CP_2
due diverse domande di ricostituzione reddituale per incumulabilità con redditi, una in data 16/03/2020 (domanda n. 2074847600027) e l'altra il
13/09/2023 (domanda n. 2074975200024) fornendo la scheda redditi per gli anni dal 2017 in avanti e quindi fino al 2019 compreso per la prima domanda e fino al 2022 per la seconda;
iv) che con provvedimento del
20/03/2020 l' le comunicava la riliquidazione della pensione di CP_1
riversibilità n. 06600002 cat. TO con ricalcolo a partire dal
01/01/2018 dal quale emergeva un credito in suo favore per euro 142,72
e un debito di 5,12 Euro;
v) che in data 20/09/2023 l' le CP_1
comunicava la riliquidazione della pensione suddetta con ricalcolo dal
01/01/2017 e dal quale emergeva, ancora una volta, un credito in suo favore per euro 406,95 e un conguaglio fiscale per l'anno 2023 a credito per Euro 0,30; vi) che negli anni ha sempre regolarmente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate senza mai celare alcun dato o altra informazione utile all'ente erogatore relativamente al diritto o alla misura della pensione goduta;
vii) che stante la profonda incongruenza con i provvedimenti e le comunicazioni precedentemente inviate dall' , nonché l'illegittimità del provvedimento Controparte_3
dell'accertamento dell'indebito, procedeva alla presentazione di un
Pag. 3 di 10 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' CP_1
previdenziale il quale deliberava il rigetto del ricorso con delibera n.
231731 del 20/12/2023, sostenendo la violazione da parte sua dell'obbligo di trasmissione annuale all'Istituto dei propri redditi;
viii) che con provvedimento del 10/11/2023 l' le Controparte_3
comunicava l'avvio dell'azione di recupero del presunto credito previdenziale mediante trattenuta sulla trattamento pensionistico nella misura di Euro 198,45, a partire dalla prima rata utile. Tutto ciò premesso, stante l'illegittimità della richiesta di restituzione da parte dell , concludeva come in epigrafe compiutamente riportato. CP_1
2. Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso avversario per CP_1
carenza probatoria circa i fatti costitutivi del diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite;
ne chiedeva il rigetto, siccome infondato, facendo leva sulla mancata tempestiva comunicazione dei dati reddituali da parte del ricorrente. Sottolineava infine di aver comunicato il debito, seppur non prontamente, entro i termini prescrizionali di dieci anni.
3. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. L'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito.
6. La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa (inesistenza/invalidità/inefficacia
Pag. 4 di 10 originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria. L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.”
6.1 Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale.
L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone infatti che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato
Pag. 5 di 10 recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui:
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressamente comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".
2.L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).
Come chiarito dalla giurisprudenza della S. C. di Cassazione, tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del
R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e 10924/90).
Pag. 6 di 10 7. L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei CP_1
redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge, secondo ampia giurisprudenza, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del
2019).
8. Da ciò discende che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori CP_1
e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2.
Ciò in ragione del fatto che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del
1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano
«immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.).
9. Nel caso in esame, si tratta di una pensione di reversibilità soggetta a trattenute che aumentano/diminuiscono al variare dei redditi comunicati anno per anno. È noto, infatti, che lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri redditi può provocare riduzioni della pensione spettante al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto. Le soglie di riduzione sono fissate dall'articolo 1, comma 41 della legge Dini (legge
Pag. 7 di 10 335/1995) e prevedono un abbattimento del 25, del 40 e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite superi rispettivamente di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo previsto per l'anno in CP_1
corso moltiplicato per tredici mensilità.
10. La Cass. Sez. Lav. n. Ordinanza 5984/2022 è intervenuta sostenendo che ”L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
“quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. “
11. La circolare n. 195/2015 al punto “2.2. Modalità di dichiarazione CP_1
all' dei dati reddituali – Modello RED “ prevede espressamente CP_1
che : “ Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all i titolari di prestazioni collegate al reddito che non CP_1
comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della
Pag. 8 di 10 dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.”
Si può notare da quanto sopra riportato che l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali all' ricade soltanto sui titolari di prestazioni CP_1
collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la propria situazione reddituale che incide sulle suddette prestazioni.
12. Orbene nel caso di specie sulla ricorrente non incombeva nessun ulteriore obbligo di comunicazione, avendo dichiarato correttamente i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, come da documenti allegati al ricorso (doc. 7,8,9).
13. L'indebito impugnato dalla ricorrente di € 7.144,26, richiesto dall' CP_1
per il periodo dal 01/01/2018 al 30/11/2019 deve dichiararsi irripetibile, ritenendosi certamente imputabile all' il ritardo nella rettifica CP_1
trattandosi di dati facilmente reperibili dall'Istituto previdenziale presso l'Agenzia delle Entrate e quindi dallo stesso agevolmente conoscibili.
14. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono la domanda deve essere accolta dichiarandosi illegittima la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite da nel periodo in Parte_1
questione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 relativamente alle cause appartenenti al secondo scaglione, con esclusione della sola fase istruttoria in quanto non svolta.
P. Q. M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, così provvede: Parte_1
- accerta e dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione di somme avanzate dall' , sede provinciale di Grosseto, per complessivi euro CP_1
7.144,26 nei confronti della ricorrente relative all'accertamento delle somme indebitamente percepite sulla propria pensione cat. TO n.
06600002;
- condanna l alla restituzione delle somme illegittimamente CP_1
trattenute a partire dal mese di gennaio 2024 per euro 198,45 a rata;
- condanna l alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
di giudizio, che liquida in € 2.697 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 10 di 10
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO
all'udienza del 15 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 135 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
e residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.Sandro Nunzi del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Follonica (GR) Via del
Fonditore 113, come da procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
con Controparte_1
sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: "Voglia il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
- accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione di somme avanzate dall' sede provinciale di Grosseto, per complessivi Euro 7.144,26 CP_1
nei confronti della ricorrente relative all'accertamento delle somme indebitamente percepite sulla propria pensione cat. TO n. 06600002 in quanto infondata in fatto e in diritto, o comunque per intervenuta decadenza del relativo diritto ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L. 412/1991, il tutto per le ragioni meglio esposte in atti;
- conseguentemente condannare l' suddetto alla restituzione delle somme CP_1
illegittimamente trattenute a partire dal mese di gennaio 2024 per Euro 198,45 a rata;
Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, assolvendo l' da ogni domanda contro lo CP_1
stesso proposta. (…). Con vittoria di spese e competenze professionali.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, Parte_1
lamentava l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' . Rappresentava a tal fine quanto segue: i) di essere CP_1
beneficiaria di pensione categoria EL (Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali) nonché di pensione di reversibilità categoria TO (Pensione di reversibilità in
Pag. 2 di 10 totalizzazione), a partire dal 01/07/2016, pensione, quest'ultima, soggetta a trattenute che aumentano e diminuiscono al variare dei redditi annuali;
ii) che con provvedimento del 01/08/2023, ricevuto in data
29/08/2023, l' le comunicava l'accertamento delle somme CP_1
indebitamente percepite sulla pensione di reversibilità (cat. TO n.
06600002) nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019 per un importo complessivo di euro 7.144,26 con la seguente motivazione:
“incumulabilità per redditi L. 335/95”; iii) che nel corso degli anni ha presentato all' , per il tramite del Patronato di Piombino, CP_1 CP_2
due diverse domande di ricostituzione reddituale per incumulabilità con redditi, una in data 16/03/2020 (domanda n. 2074847600027) e l'altra il
13/09/2023 (domanda n. 2074975200024) fornendo la scheda redditi per gli anni dal 2017 in avanti e quindi fino al 2019 compreso per la prima domanda e fino al 2022 per la seconda;
iv) che con provvedimento del
20/03/2020 l' le comunicava la riliquidazione della pensione di CP_1
riversibilità n. 06600002 cat. TO con ricalcolo a partire dal
01/01/2018 dal quale emergeva un credito in suo favore per euro 142,72
e un debito di 5,12 Euro;
v) che in data 20/09/2023 l' le CP_1
comunicava la riliquidazione della pensione suddetta con ricalcolo dal
01/01/2017 e dal quale emergeva, ancora una volta, un credito in suo favore per euro 406,95 e un conguaglio fiscale per l'anno 2023 a credito per Euro 0,30; vi) che negli anni ha sempre regolarmente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate senza mai celare alcun dato o altra informazione utile all'ente erogatore relativamente al diritto o alla misura della pensione goduta;
vii) che stante la profonda incongruenza con i provvedimenti e le comunicazioni precedentemente inviate dall' , nonché l'illegittimità del provvedimento Controparte_3
dell'accertamento dell'indebito, procedeva alla presentazione di un
Pag. 3 di 10 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' CP_1
previdenziale il quale deliberava il rigetto del ricorso con delibera n.
231731 del 20/12/2023, sostenendo la violazione da parte sua dell'obbligo di trasmissione annuale all'Istituto dei propri redditi;
viii) che con provvedimento del 10/11/2023 l' le Controparte_3
comunicava l'avvio dell'azione di recupero del presunto credito previdenziale mediante trattenuta sulla trattamento pensionistico nella misura di Euro 198,45, a partire dalla prima rata utile. Tutto ciò premesso, stante l'illegittimità della richiesta di restituzione da parte dell , concludeva come in epigrafe compiutamente riportato. CP_1
2. Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso avversario per CP_1
carenza probatoria circa i fatti costitutivi del diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite;
ne chiedeva il rigetto, siccome infondato, facendo leva sulla mancata tempestiva comunicazione dei dati reddituali da parte del ricorrente. Sottolineava infine di aver comunicato il debito, seppur non prontamente, entro i termini prescrizionali di dieci anni.
3. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
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4. Il ricorso è fondato.
5. L'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito.
6. La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa (inesistenza/invalidità/inefficacia
Pag. 4 di 10 originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria. L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.”
6.1 Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale.
L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone infatti che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato
Pag. 5 di 10 recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui:
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressamente comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".
2.L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).
Come chiarito dalla giurisprudenza della S. C. di Cassazione, tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del
R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e 10924/90).
Pag. 6 di 10 7. L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei CP_1
redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge, secondo ampia giurisprudenza, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del
2019).
8. Da ciò discende che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori CP_1
e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2.
Ciò in ragione del fatto che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del
1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano
«immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.).
9. Nel caso in esame, si tratta di una pensione di reversibilità soggetta a trattenute che aumentano/diminuiscono al variare dei redditi comunicati anno per anno. È noto, infatti, che lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri redditi può provocare riduzioni della pensione spettante al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto. Le soglie di riduzione sono fissate dall'articolo 1, comma 41 della legge Dini (legge
Pag. 7 di 10 335/1995) e prevedono un abbattimento del 25, del 40 e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite superi rispettivamente di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo previsto per l'anno in CP_1
corso moltiplicato per tredici mensilità.
10. La Cass. Sez. Lav. n. Ordinanza 5984/2022 è intervenuta sostenendo che ”L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
“quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. “
11. La circolare n. 195/2015 al punto “2.2. Modalità di dichiarazione CP_1
all' dei dati reddituali – Modello RED “ prevede espressamente CP_1
che : “ Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all i titolari di prestazioni collegate al reddito che non CP_1
comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della
Pag. 8 di 10 dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.”
Si può notare da quanto sopra riportato che l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali all' ricade soltanto sui titolari di prestazioni CP_1
collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la propria situazione reddituale che incide sulle suddette prestazioni.
12. Orbene nel caso di specie sulla ricorrente non incombeva nessun ulteriore obbligo di comunicazione, avendo dichiarato correttamente i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, come da documenti allegati al ricorso (doc. 7,8,9).
13. L'indebito impugnato dalla ricorrente di € 7.144,26, richiesto dall' CP_1
per il periodo dal 01/01/2018 al 30/11/2019 deve dichiararsi irripetibile, ritenendosi certamente imputabile all' il ritardo nella rettifica CP_1
trattandosi di dati facilmente reperibili dall'Istituto previdenziale presso l'Agenzia delle Entrate e quindi dallo stesso agevolmente conoscibili.
14. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono la domanda deve essere accolta dichiarandosi illegittima la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite da nel periodo in Parte_1
questione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 relativamente alle cause appartenenti al secondo scaglione, con esclusione della sola fase istruttoria in quanto non svolta.
P. Q. M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, così provvede: Parte_1
- accerta e dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione di somme avanzate dall' , sede provinciale di Grosseto, per complessivi euro CP_1
7.144,26 nei confronti della ricorrente relative all'accertamento delle somme indebitamente percepite sulla propria pensione cat. TO n.
06600002;
- condanna l alla restituzione delle somme illegittimamente CP_1
trattenute a partire dal mese di gennaio 2024 per euro 198,45 a rata;
- condanna l alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
di giudizio, che liquida in € 2.697 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
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