CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Competenza territoriale e mediazione obbligatoria: la sentenza di Aosta tra prossimità e Riforma CartabiaAccesso limitatoGiorgio Cesare Amerio · https://www.altalex.com/ · 25 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2345/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 2345/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in BERGAMO, VIA SAN BENEDETTO, 2, presso lo studio dell'avvocato
TOMMASO GHISALBERTI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ) E (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliata in MESSINA, VIA ANTONIO BONSIGNORE, 1,
presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BARBARO, che, Email_1
congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato ANDREA ALOI, la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti (Rep. 38070 e Racc. 14435) del Notaio da Messina del 3 marzo Persona_1
2021, allegata alla comparsa di nuovo difensore del 24.10.2024,
APPELLATA
OGGETTO: contratto bancario
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le declaratorie del caso, IN VIA PRELIMINARE ED
URGENTE Disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 167/2023 – n.
299/2023 Rep., notificata in data 4 luglio 2023, resa nel giudizio rubricato al n. 1655/2019 R.G. dal
Tribunale di Sondrio, Sig. Giudice dott.ssa Daniela Bosio, emessa e pubblicata in data 1 giugno 2023,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione della manifesta fondatezza dei
motivi del presente appello stante i gravi errori logico giuridici di cui risulta affetta la pronuncia di
primo grado nonché in considerazione del grave ed irreparabile pregiudizio che deriva dall'esecuzione
della sentenza. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - In riforma della sentenza n. 167/2023 – n.
299/2023 Rep., notificata in data 4 luglio 2023, resa nel giudizio rubricato al n. 1655/2019 R.G. dal
Tribunale di Sondrio, Giudice dott.ssa Daniela Bosio, emessa e pubblicata in data 1 giugno 2023 ed in
accoglimento del presente appello, annullare e/o modificare e/o riformare la sentenza appellata nella
parte in cui, in motivazione, dichiara infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale
ritenendo sussistente nel caso di specie un “implicito accordo di deroga” alla regola sancita dall'art.
4 comma I del D. Lgs. 28/2010 e, in dispositivo, “accerta che il saldo finale dei rapporti bancari,
specificati in motivazione, reca un importo a debito di pari alla Parte_1
pagina 2 di 10 somma di € 497.808,83 e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_1
in favore di della somma di € 497.808,83, oltre interessi come per legge;
Controparte_1
condanna a rifondere l'opposto delle spese di lite, liquidate in Parte_1
complessivi euro 22.457,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a
titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. – pone in via definitiva a carico di
il pagamento delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto Parte_1
del 19/04/2022”, e per l'effetto, accertata e dichiarata l'improcedibilità delle domande avversarie ex
artt. 4 e 5 del D. Lgs. 28/2010 anche in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
con la sentenza n. 19596/2020, accogliere la domanda formulata da nel giudizio di Parte_1
primo grado che si riporta: “rigettare integralmente tutte le domande svolte da controparte in via
monitoria e nel presente giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le considerazioni
esposte in narrativa e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o illegittimo ed in
ogni caso privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 602/2019 D.I., n. 1175/2019 R.G. e n.
848/2019 Rep.”; - in ogni caso, accertata e dichiarata l'improcedibilità delle domande avversarie ex
artt. 4 e 5 del D. Lgs. 28/2010 e considerato il fatto che con la sentenza di prime cure è stato revocato
il decreto ingiuntivo n. 602/2019 D.R. – n. 1175/2019 R.G. – n. 848/2019 Rep. del Tribunale di
Sondrio, riformare la sentenza impugnata confermando la revoca del decreto ingiuntivo e statuendo
che, in virtù della declaranda improcedibilità, nessuna somma ad alcun titolo deve essere posta a
carico dell'odierna appellante in favore dell'appellata, con ogni conseguenza di legge;
- emettere ogni
altra statuizione e/o declaratoria del caso anche conseguente all'accoglimento del presente appello. IN
OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre rimborso
forfettario al 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”;
per : “Vogli l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Controparte_3
contrariis reiectis:
1. Rigettare l'appello proposto nell'interesse della società Parte_1
pagina 3 di 10 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 167/2023, pubblicata in data 01.06.2023, in Pt_1
quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare
la sentenza n. 167/2023, emessa dal Tribunale di Sondrio, all'esito del giudizio, di cui R.G. n.
1655/2019. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2019, Parte_1
agiva in giudizio davanti al tribunale di Sondrio, proponendo opposizione, chiedendo la revoca
[...]
del decreto ingiuntivo n. 848/2019, con il quale era stato ingiunto il pagamento immediato in favore d della somma di € 508.145,23, oltre interessi, spese e accessori di legge, a titolo Controparte_1
di saldo debitore residuo dei rapporti intrattenuti e, in particolare, del conto corrente di corrispondenza nr. 444 e del conto corrente con garanzia ipotecaria nr. 80444, entrambi accesi, rispettivamente, in data
18/06/2010 e 07/07/2010 presso la dipendenza di Clusone del Credito Valtellinese S.p.A., rapporti tutti estinti per recesso dell'istituto di credito comunicato in data 31 agosto 2017 a fronte del mancato pagamento dei ratei di rimborso del credito. A fondamento della propria opposizione, l'opponente asseriva: 1) il difetto di validi contratti sottoscritti dalla società correntista;
2) la mancata e specifica approvazione delle clausole vessatorie;
3) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi quanto meno successivi all'1.01.2014 per violazione dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge
147/2013; 4) la variazione in pejus delle condizioni del contratto.
si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Il tribunale di Sondrio, con sentenza n. 167/2023, pubblicata il 1.06.2023 ha accolto la opposizione proposta, revocando il decreto ingiuntivo, condannando la società opponente al pagamento della minor somma di € 497.808,83 e al pagamento delle spese di lite e di CTU.
pagina 4 di 10 Contro tale sentenza ha proposto appello, chiedendo, previa Parte_1
istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA È STATA RIGETTATA L'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ CP_4
DELLA DOMANDA – VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, D.LGS. 28/2010 – ERRORE NELLA
VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE DI CONTROPARTE
AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE QUALE IMPLICITO ACCORDO DI DEROGA;
2) ULTERIORE VIOLAZIONE DELL'ART. 5 D.LGS. 28/2010;
3) ILLEGITTIMA ED ERRATA CONDANNA DI AL PAGAMENTO DEL CONTESTATO Parte_1
CREDITO VANTATO DA ARAGORN, OLTRE INTERESSI, OLTRE ALLE SPESE LEGALI DEL GIUDIZIO DI
PRIMO GRADO E DEI COMPENSI DI CTU.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
La Corte d'appello di Milano, rilevato il mancato raggiungimento di un accordo, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione della causa al Collegio l'udienza del 11.09.2024 ex art. 350 bis c.p.c., successivamente rinviata a quella del 5.02.2025 per la modifica del giudice istruttore.
A tale udienza, previa discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado, dopo avere rigettato la eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Sondrio in favore del tribunale di BE
svolta da parte della opponente, ha affermato che: “Parimenti infondata è l'improcedibilità delle
domande spiegate non avendo la convenuta opposta instaurato il procedimento di mediazione avanti
pagina 5 di 10 ad un Organismo competente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010. Sul punto occorre dare atto che
nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28 del
2010, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta istaurato il relativo giudizio
di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del
decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue
che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la
revoca del decreto ingiuntivo” (da ultimo Cass. SS.UU. 19596/2020). Ebbene, nonostante nei giudizi
di opposizione a decreto ingiuntivo di mediazione l'onere di promuovere la procedura di mediazione è
a carico della parte opposta, l'odierna attrice opponente, contestualmente alla notifica dell'atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, artatamente, depositava domanda di mediazione avanti
l'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di BE (doc. n.1 attrice). Se poi è pur
vero che la convenuta opposta non ha prodotto il verbale di primo incontro del procedimento di
mediazione svoltosi dinanzi all'Organismo di Mediazione del circondario del Tribunale di BE,
occorre, tuttavia, dare atto che come ammesso dalla stessa parte attrice il procedimento di mediazione,
rubricato al n. 682/2019, si svolgeva nell'unico incontro del 10/01/2020, dando esito negativo stante la
mancata partecipazione della odierna convenuta opposta. Ebbene, in virtù dei principi della
derogabilità della competenza dell'organismo di mediazione (comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs
n.28/2010) e della validità dell'atto che abbia raggiunto il suo scopo ritiene il Tribunale che nel caso
di specie dalla mancata contestazione circa la competenza territoriale della parte invitata (ovvero
l'odierna convenuta opposta) deriva l'implicito accordo di deroga, sicché, nel caso di specie, il
procedimento di mediazione obbligatoria deve ritenersi correttamente espletato”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che il procedimento di mediazione si è instaurato davanti a un organismo territorialmente incompetente, in difetto di un chiaro e preciso accordo di deroga a detta competenza, in violazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010. Inoltre, a parere della appellante, non sarebbe stata fornita la prova del rituale e corretto espletamento di tale pagina 6 di 10 procedimento, in difetto della produzione in giudizio del verbale di mediazione avente esito negativo.
Secondo pertanto, alla luce di tali motivi, il decreto ingiuntivo Parte_1
avrebbe dovuto essere revocato e respinta ogni domanda di condanna, anche a titolo di spese di lite e di
CTU.
L'appello è infondato.
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione svolta da parte appellata, dovendosi ritenere l'appello, così come prospettato, non manifestatamente infondato, ex art. 348 bis c.p.c.. D'altro canto, l'inammissibilità di cui all'art. 348bis
c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -,
l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr.
Cass. 14696/16).
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, la Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità derivante da un valido ed efficace espletamento del procedimento di mediazione, dovendosi rilevare che esso è stato attivato tempestivamente, unitamente al deposito dell'atto di citazione, da parte opponente. Nessuna rilevanza assume al riguardo la circostanza secondo cui l'attivazione sarebbe gravata su parte opposta, atteso che ciò che conta è l'espletamento di tale procedimento, avendo esso una finalità deflattiva, volta a una risoluzione alternativa della controversia.
Si rileva, inoltre, che è del tutto condivisibile la decisione del tribunale di ritenere che non è
configurabile alcuna ipotesi di invalidità del procedimento per essere stato instaurato davanti a un organismo incompetente territorialmente, ossia l'organismo di conciliazione avente sede in BE,
anziché in Sondrio, come, invece, accertato. Si ritiene, infatti, che sebbene la competenza territoriale pagina 7 di 10 della mediazione debba essere individuata presso l'Organismo di conciliazione avente sede nel luogo territorialmente competente a conoscere la controversia, seguendo, pertanto, i criteri di cui agli artt. 18
e ss. c.p.c., è anche vero che, nel caso di specie, sia stata la stessa parte opponente ad adire tale organismo, per poi dolersene in un secondo momento, non avendo, peraltro, parte opposta sollevato alcuna contestazione al riguardo, la quale, pertanto, ha implicitamente accettato la competenza dell'organismo adito. Si osserva, peraltro, che in materia di mediazione non è prevista alcuna ipotesi di competenza inderogabile, come è possibile evincere anche dalla stessa disposizione di cui all'art. 4
d.lgs. 28/2010, laddove il legislatore ha previsto che nel caso in cui su una medesima controversia siano presentate più istanze di mediazione, la competenza territoriale della mediazione si stabilisce presso l'Organismo dinanzi al quale è stata presentata la prima domanda di mediazione, con riferimento cioè alla data di deposito della prima istanza.
È totalmente privo di rilevanza quanto posto a fondamento del secondo motivo di appello in ordine alla mancata produzione del verbale di mediazione, alla luce di quanto affermato dalla odierna appellante nelle stesse memorie conclusionali depositate nel giudizio di primo grado e riprese dal tribunale in sentenza, laddove ha affermato che: “L'odierna attrice opponente, contestualmente alla notifica
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - nella ferma convinzione pervicacemente
sostenuta nel corso del presente giudizio che sia competente il Tribunale di BE e non il
Tribunale di Sondrio per le ragioni compiutamente dedotte in atti - ha depositato domanda di
mediazione avanti l'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di BE (doc. n. 1).
Il procedimento, rubricato al n. 682/2019, si è svolto nell'unico incontro del 10 gennaio 2020, dando
esito negativo stante la mancata partecipazione dell'odierna convenuta opposta. […] Ebbene, nel caso
di specie anzitutto controparte non si è nemmeno premurata di depositare agli atti del presente
giudizio il verbale di primo incontro ex art. 8 D.Lgs. 28/2010 attestante l'effettivo svolgimento del
medesimo, sicché all'On.le Magistrato è persino precluso verificare se detto procedimento si sia
effettivamente svolto. Ad ogni buon conto l'odierna attrice opponente, con la massima diligenza e pagina 8 di 10 buona fede, dà effettivamente atto che detto procedimento si è svolto, sebbene per il solo primo
incontro, tuttavia innanzi ad un Organismo ove è territorialmente competente il Tribunale di BE
e ciò, lo si ripete, ritenendo l'attrice opponente esclusivamente competente il Tribunale di BE per
tutte le ragioni in atti”.
Nel rigetto di tali due motivi di appello resta assorbito il terzo volto alla modifica di quella parte della sentenza in cui l'appellante è stata condannata al pagamento della somma di € 497.808,83, oltre interessi e spese di lite e di CTU, essendo esso fondato sul fatto che: “trattasi invero di statuizioni della
sentenza che risultano del tutto illegittime in quanto conseguenza immediata e diretta dell'erroneo
rigetto della fondata eccezione di improcedibilità delle domande formulata da . [… ] a Parte_1
fronte della fondatezza di tale eccezione puntualmente argomentata dall'odierna appellante in sede di
comparsa conclusionale ed ulteriormente in sede di memoria di replica il Magistrato di prime cure
avrebbe dovuto revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o illegittimo ed in ogni caso privare di
ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 602/2019 D.I. […], con ogni conseguenza in termini di
rigetto della pretesa creditoria avversaria e con condanna di alla refusione delle spese di lite CP_5
in favore di , ponendo in capo alla medesima i compensi CTU”. Parte_1 CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della Parte_1
natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 497.808,83), applicando i parametri medi per la fase di studio e introduttiva dello scaglione di riferimento “da 260.001 a €
520.000”, ex DM 147/2022, e i parametri minimi per la fase della decisione, essendo stata depositata una sola memoria, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante pagina 9 di 10 del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
per essa delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 10.590,00 per CP_2
compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia,
[...]
all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 2345/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in BERGAMO, VIA SAN BENEDETTO, 2, presso lo studio dell'avvocato
TOMMASO GHISALBERTI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ) E (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliata in MESSINA, VIA ANTONIO BONSIGNORE, 1,
presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BARBARO, che, Email_1
congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato ANDREA ALOI, la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti (Rep. 38070 e Racc. 14435) del Notaio da Messina del 3 marzo Persona_1
2021, allegata alla comparsa di nuovo difensore del 24.10.2024,
APPELLATA
OGGETTO: contratto bancario
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le declaratorie del caso, IN VIA PRELIMINARE ED
URGENTE Disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 167/2023 – n.
299/2023 Rep., notificata in data 4 luglio 2023, resa nel giudizio rubricato al n. 1655/2019 R.G. dal
Tribunale di Sondrio, Sig. Giudice dott.ssa Daniela Bosio, emessa e pubblicata in data 1 giugno 2023,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione della manifesta fondatezza dei
motivi del presente appello stante i gravi errori logico giuridici di cui risulta affetta la pronuncia di
primo grado nonché in considerazione del grave ed irreparabile pregiudizio che deriva dall'esecuzione
della sentenza. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - In riforma della sentenza n. 167/2023 – n.
299/2023 Rep., notificata in data 4 luglio 2023, resa nel giudizio rubricato al n. 1655/2019 R.G. dal
Tribunale di Sondrio, Giudice dott.ssa Daniela Bosio, emessa e pubblicata in data 1 giugno 2023 ed in
accoglimento del presente appello, annullare e/o modificare e/o riformare la sentenza appellata nella
parte in cui, in motivazione, dichiara infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale
ritenendo sussistente nel caso di specie un “implicito accordo di deroga” alla regola sancita dall'art.
4 comma I del D. Lgs. 28/2010 e, in dispositivo, “accerta che il saldo finale dei rapporti bancari,
specificati in motivazione, reca un importo a debito di pari alla Parte_1
pagina 2 di 10 somma di € 497.808,83 e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_1
in favore di della somma di € 497.808,83, oltre interessi come per legge;
Controparte_1
condanna a rifondere l'opposto delle spese di lite, liquidate in Parte_1
complessivi euro 22.457,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a
titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. – pone in via definitiva a carico di
il pagamento delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto Parte_1
del 19/04/2022”, e per l'effetto, accertata e dichiarata l'improcedibilità delle domande avversarie ex
artt. 4 e 5 del D. Lgs. 28/2010 anche in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
con la sentenza n. 19596/2020, accogliere la domanda formulata da nel giudizio di Parte_1
primo grado che si riporta: “rigettare integralmente tutte le domande svolte da controparte in via
monitoria e nel presente giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le considerazioni
esposte in narrativa e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o illegittimo ed in
ogni caso privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 602/2019 D.I., n. 1175/2019 R.G. e n.
848/2019 Rep.”; - in ogni caso, accertata e dichiarata l'improcedibilità delle domande avversarie ex
artt. 4 e 5 del D. Lgs. 28/2010 e considerato il fatto che con la sentenza di prime cure è stato revocato
il decreto ingiuntivo n. 602/2019 D.R. – n. 1175/2019 R.G. – n. 848/2019 Rep. del Tribunale di
Sondrio, riformare la sentenza impugnata confermando la revoca del decreto ingiuntivo e statuendo
che, in virtù della declaranda improcedibilità, nessuna somma ad alcun titolo deve essere posta a
carico dell'odierna appellante in favore dell'appellata, con ogni conseguenza di legge;
- emettere ogni
altra statuizione e/o declaratoria del caso anche conseguente all'accoglimento del presente appello. IN
OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre rimborso
forfettario al 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”;
per : “Vogli l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Controparte_3
contrariis reiectis:
1. Rigettare l'appello proposto nell'interesse della società Parte_1
pagina 3 di 10 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 167/2023, pubblicata in data 01.06.2023, in Pt_1
quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare
la sentenza n. 167/2023, emessa dal Tribunale di Sondrio, all'esito del giudizio, di cui R.G. n.
1655/2019. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2019, Parte_1
agiva in giudizio davanti al tribunale di Sondrio, proponendo opposizione, chiedendo la revoca
[...]
del decreto ingiuntivo n. 848/2019, con il quale era stato ingiunto il pagamento immediato in favore d della somma di € 508.145,23, oltre interessi, spese e accessori di legge, a titolo Controparte_1
di saldo debitore residuo dei rapporti intrattenuti e, in particolare, del conto corrente di corrispondenza nr. 444 e del conto corrente con garanzia ipotecaria nr. 80444, entrambi accesi, rispettivamente, in data
18/06/2010 e 07/07/2010 presso la dipendenza di Clusone del Credito Valtellinese S.p.A., rapporti tutti estinti per recesso dell'istituto di credito comunicato in data 31 agosto 2017 a fronte del mancato pagamento dei ratei di rimborso del credito. A fondamento della propria opposizione, l'opponente asseriva: 1) il difetto di validi contratti sottoscritti dalla società correntista;
2) la mancata e specifica approvazione delle clausole vessatorie;
3) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi quanto meno successivi all'1.01.2014 per violazione dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge
147/2013; 4) la variazione in pejus delle condizioni del contratto.
si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Il tribunale di Sondrio, con sentenza n. 167/2023, pubblicata il 1.06.2023 ha accolto la opposizione proposta, revocando il decreto ingiuntivo, condannando la società opponente al pagamento della minor somma di € 497.808,83 e al pagamento delle spese di lite e di CTU.
pagina 4 di 10 Contro tale sentenza ha proposto appello, chiedendo, previa Parte_1
istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA È STATA RIGETTATA L'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ CP_4
DELLA DOMANDA – VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, D.LGS. 28/2010 – ERRORE NELLA
VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE DI CONTROPARTE
AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE QUALE IMPLICITO ACCORDO DI DEROGA;
2) ULTERIORE VIOLAZIONE DELL'ART. 5 D.LGS. 28/2010;
3) ILLEGITTIMA ED ERRATA CONDANNA DI AL PAGAMENTO DEL CONTESTATO Parte_1
CREDITO VANTATO DA ARAGORN, OLTRE INTERESSI, OLTRE ALLE SPESE LEGALI DEL GIUDIZIO DI
PRIMO GRADO E DEI COMPENSI DI CTU.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
La Corte d'appello di Milano, rilevato il mancato raggiungimento di un accordo, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione della causa al Collegio l'udienza del 11.09.2024 ex art. 350 bis c.p.c., successivamente rinviata a quella del 5.02.2025 per la modifica del giudice istruttore.
A tale udienza, previa discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado, dopo avere rigettato la eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Sondrio in favore del tribunale di BE
svolta da parte della opponente, ha affermato che: “Parimenti infondata è l'improcedibilità delle
domande spiegate non avendo la convenuta opposta instaurato il procedimento di mediazione avanti
pagina 5 di 10 ad un Organismo competente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010. Sul punto occorre dare atto che
nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28 del
2010, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta istaurato il relativo giudizio
di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del
decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue
che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la
revoca del decreto ingiuntivo” (da ultimo Cass. SS.UU. 19596/2020). Ebbene, nonostante nei giudizi
di opposizione a decreto ingiuntivo di mediazione l'onere di promuovere la procedura di mediazione è
a carico della parte opposta, l'odierna attrice opponente, contestualmente alla notifica dell'atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, artatamente, depositava domanda di mediazione avanti
l'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di BE (doc. n.1 attrice). Se poi è pur
vero che la convenuta opposta non ha prodotto il verbale di primo incontro del procedimento di
mediazione svoltosi dinanzi all'Organismo di Mediazione del circondario del Tribunale di BE,
occorre, tuttavia, dare atto che come ammesso dalla stessa parte attrice il procedimento di mediazione,
rubricato al n. 682/2019, si svolgeva nell'unico incontro del 10/01/2020, dando esito negativo stante la
mancata partecipazione della odierna convenuta opposta. Ebbene, in virtù dei principi della
derogabilità della competenza dell'organismo di mediazione (comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs
n.28/2010) e della validità dell'atto che abbia raggiunto il suo scopo ritiene il Tribunale che nel caso
di specie dalla mancata contestazione circa la competenza territoriale della parte invitata (ovvero
l'odierna convenuta opposta) deriva l'implicito accordo di deroga, sicché, nel caso di specie, il
procedimento di mediazione obbligatoria deve ritenersi correttamente espletato”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che il procedimento di mediazione si è instaurato davanti a un organismo territorialmente incompetente, in difetto di un chiaro e preciso accordo di deroga a detta competenza, in violazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010. Inoltre, a parere della appellante, non sarebbe stata fornita la prova del rituale e corretto espletamento di tale pagina 6 di 10 procedimento, in difetto della produzione in giudizio del verbale di mediazione avente esito negativo.
Secondo pertanto, alla luce di tali motivi, il decreto ingiuntivo Parte_1
avrebbe dovuto essere revocato e respinta ogni domanda di condanna, anche a titolo di spese di lite e di
CTU.
L'appello è infondato.
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione svolta da parte appellata, dovendosi ritenere l'appello, così come prospettato, non manifestatamente infondato, ex art. 348 bis c.p.c.. D'altro canto, l'inammissibilità di cui all'art. 348bis
c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -,
l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr.
Cass. 14696/16).
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, la Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità derivante da un valido ed efficace espletamento del procedimento di mediazione, dovendosi rilevare che esso è stato attivato tempestivamente, unitamente al deposito dell'atto di citazione, da parte opponente. Nessuna rilevanza assume al riguardo la circostanza secondo cui l'attivazione sarebbe gravata su parte opposta, atteso che ciò che conta è l'espletamento di tale procedimento, avendo esso una finalità deflattiva, volta a una risoluzione alternativa della controversia.
Si rileva, inoltre, che è del tutto condivisibile la decisione del tribunale di ritenere che non è
configurabile alcuna ipotesi di invalidità del procedimento per essere stato instaurato davanti a un organismo incompetente territorialmente, ossia l'organismo di conciliazione avente sede in BE,
anziché in Sondrio, come, invece, accertato. Si ritiene, infatti, che sebbene la competenza territoriale pagina 7 di 10 della mediazione debba essere individuata presso l'Organismo di conciliazione avente sede nel luogo territorialmente competente a conoscere la controversia, seguendo, pertanto, i criteri di cui agli artt. 18
e ss. c.p.c., è anche vero che, nel caso di specie, sia stata la stessa parte opponente ad adire tale organismo, per poi dolersene in un secondo momento, non avendo, peraltro, parte opposta sollevato alcuna contestazione al riguardo, la quale, pertanto, ha implicitamente accettato la competenza dell'organismo adito. Si osserva, peraltro, che in materia di mediazione non è prevista alcuna ipotesi di competenza inderogabile, come è possibile evincere anche dalla stessa disposizione di cui all'art. 4
d.lgs. 28/2010, laddove il legislatore ha previsto che nel caso in cui su una medesima controversia siano presentate più istanze di mediazione, la competenza territoriale della mediazione si stabilisce presso l'Organismo dinanzi al quale è stata presentata la prima domanda di mediazione, con riferimento cioè alla data di deposito della prima istanza.
È totalmente privo di rilevanza quanto posto a fondamento del secondo motivo di appello in ordine alla mancata produzione del verbale di mediazione, alla luce di quanto affermato dalla odierna appellante nelle stesse memorie conclusionali depositate nel giudizio di primo grado e riprese dal tribunale in sentenza, laddove ha affermato che: “L'odierna attrice opponente, contestualmente alla notifica
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - nella ferma convinzione pervicacemente
sostenuta nel corso del presente giudizio che sia competente il Tribunale di BE e non il
Tribunale di Sondrio per le ragioni compiutamente dedotte in atti - ha depositato domanda di
mediazione avanti l'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di BE (doc. n. 1).
Il procedimento, rubricato al n. 682/2019, si è svolto nell'unico incontro del 10 gennaio 2020, dando
esito negativo stante la mancata partecipazione dell'odierna convenuta opposta. […] Ebbene, nel caso
di specie anzitutto controparte non si è nemmeno premurata di depositare agli atti del presente
giudizio il verbale di primo incontro ex art. 8 D.Lgs. 28/2010 attestante l'effettivo svolgimento del
medesimo, sicché all'On.le Magistrato è persino precluso verificare se detto procedimento si sia
effettivamente svolto. Ad ogni buon conto l'odierna attrice opponente, con la massima diligenza e pagina 8 di 10 buona fede, dà effettivamente atto che detto procedimento si è svolto, sebbene per il solo primo
incontro, tuttavia innanzi ad un Organismo ove è territorialmente competente il Tribunale di BE
e ciò, lo si ripete, ritenendo l'attrice opponente esclusivamente competente il Tribunale di BE per
tutte le ragioni in atti”.
Nel rigetto di tali due motivi di appello resta assorbito il terzo volto alla modifica di quella parte della sentenza in cui l'appellante è stata condannata al pagamento della somma di € 497.808,83, oltre interessi e spese di lite e di CTU, essendo esso fondato sul fatto che: “trattasi invero di statuizioni della
sentenza che risultano del tutto illegittime in quanto conseguenza immediata e diretta dell'erroneo
rigetto della fondata eccezione di improcedibilità delle domande formulata da . [… ] a Parte_1
fronte della fondatezza di tale eccezione puntualmente argomentata dall'odierna appellante in sede di
comparsa conclusionale ed ulteriormente in sede di memoria di replica il Magistrato di prime cure
avrebbe dovuto revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o illegittimo ed in ogni caso privare di
ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 602/2019 D.I. […], con ogni conseguenza in termini di
rigetto della pretesa creditoria avversaria e con condanna di alla refusione delle spese di lite CP_5
in favore di , ponendo in capo alla medesima i compensi CTU”. Parte_1 CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della Parte_1
natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 497.808,83), applicando i parametri medi per la fase di studio e introduttiva dello scaglione di riferimento “da 260.001 a €
520.000”, ex DM 147/2022, e i parametri minimi per la fase della decisione, essendo stata depositata una sola memoria, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante pagina 9 di 10 del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
per essa delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 10.590,00 per CP_2
compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia,
[...]
all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
pagina 10 di 10