CASS
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2026, n. 6164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6164 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 3599-2025 proposto da: INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE SANDULLI;
- ricorrente -
contro D'AMBROSIO MARIA, in proprio ed in qualità di erede di EL CORRADO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA AO GENTILI, DE LOSI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2556/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2024 R.G.N. 2448/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI;
Oggetto R.G.N. 3599/2025 Cron. Rep. Ud. 26/11/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 6164 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: MAGNANENSI SIMONA Data pubblicazione: 17/03/2026 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato MICHELE SANDULLI;
uditi gli avvocati MARIA AO GENTILI, DE LOSI. FATTI DI CAUSA SS impugna la sentenza n. 2556/2024 della Corte d’appello di Roma che ha respinto il gravame della Cassa avverso la pronuncia del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto il diritto di RI D’AM, vedova di RA Raeli, alla integrazione al minimo della pensione spettante al coniuge deceduto sino al minimo indicato nella tabella O allegata al Nuovo regolamento Generale di Previdenza 2012 sino al decesso ed alla percezione delle differenze sui ratei maturati nonché alla liquidazione della pensione di reversibilità nella misura del 60% dell’importo della pensione minima di cui alla medesima tabella O, previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione della normativa di SS ostativa a tale riconoscimento. Sono proposti quattro motivi di censura, cui resiste RI D’AM con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso. In sede di camera di consiglio, il Collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza è censurata sulla base di quattro motivi. 1)Violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995, dell’art.24, comma 24, del D.L. n. 3 201/2011, degli artt.38 e 81 della Costituzione, con riferimento all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza SS, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di LO ha omesso di considerare che il parametro di legittimità del Regolamento di previdenza SS era costituito dalla riforma cd RN del 2011 e dall’art.81 Cost. 2)Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995, dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento al principio del pro rata e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza SS, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di LO ha omesso di considerare che il principio del pro rata temporis è inconferente rispetto alla fattispecie dell’anticipazione del trattamento pensionistico e della integrazione al minimo. 3)Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995, dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento al principio di gradualità ed equità intergenerazionale e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza SS, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di LO ha omesso di considerare che il principio di gradualità ed equità intergenerazionale è inconferente rispetto alla fattispecie dell’anticipazione del trattamento pensionistico e della integrazione al minimo. 4)Violazione e/o falsa applicazione dell’art.38 della Costituzione, dell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995 con riferimento alla natura della integrazione al minimo e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza SS, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte d’appello 4 ha omesso di tener conto che l’istituto della integrazione al minimo è una prestazione assistenziale e non previdenziale. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte controricorrente, secondo la quale i motivi tenderebbero a censurare valutazioni di merito compiute dalla sentenza. Al contrario, i motivi tendono a confutare le argomentazioni giuridiche espresse dalla Corte d’appello, in particolare negando che si applichi al caso di specie il principio del pro-rata e affermando che, comunque, esso non è stato violato. I motivi, data la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. E’ pacifico che l’architetto RA Raeli, dante causa della odierna ricorrente, il 3 marzo 2020 aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia unificata con requisiti anticipati ai sensi del Regolamento Generale di Previdenza del 2012; con lettera del 20 maggio 2020 SS aveva comunicato che l’architetto aveva maturato il diritto alla pensione con decorrenza dal 1 aprile 2020, per un importo di € 3000,000 circa annui, così decurtato nella percentuale prevista dalla tabella M allegata al Nuovo Regolamento in ragione dell’anticipazione del trattamento e senza integrazione al minimo;
l’architetto era deceduto il 16 agosto 2020 e la erede aveva presentato domanda di liquidazione, iure hereditatis, della pensione spettante al marito sino al decesso e, iure proprio, della pensione di reversibilità. Al trattamento pensionistico è stata applicata la riduzione sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo ex art.20.3 del Regolamento ed è stata esclusa l’integrazione al minimo ai sensi dell’art.28.5, lett. b) del medesimo 5 Regolamento che, in vigore dal 1 gennaio 2013, ha sostituito il pregresso Statuto di SS. Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, ne è seguito che: -in luogo della pregressa pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità, viene erogata la pensione di vecchiaia unificata;
-i requisiti anagrafico e contributivo della pregressa pensione di vecchiaia, rispettivamente di 65 anni e di 30 anni, sono stati mantenuti nella nuova pensione di vecchiaia unificata;
-per la pensione di anzianità non era previsto un requisito anagrafico minimo, ma una riduzione del trattamento in proporzione agli anni mancanti per coloro che non avessero maturato 65 anni di età; -mentre la pensione di vecchiaia era compatibile con l’esercizio della professione, non lo era la pensione di anzianità, la quale implicava l’obbligo di cancellazione dall’albo; -la nuova pensione di vecchiaia unificata è compatibile con l’iscrizione all’albo e la continuazione dell’attività, e, come la precedente pensione di vecchiaia, attribuisce supplementi di pensione in relazione alla continuazione dell’attività; -sia la pensione di vecchiaia sia quella di anzianità previste dal precedente Statuto SS erano calcolate nel rispetto di un minimo;
-il nuovo Regolamento del 2012 ha introdotto la possibilità di chiedere la pensione di vecchiaia unificata in via anticipata rispetto al requisito anagrafico di 65 anni, avendo un’età minima di 63 anni;
in tal caso spetta una riduzione sulla quota del trattamento pensionistico calcolato con sistema retributivo e non spetta l’integrazione al minimo;
di converso, il professionista può continuare a svolgere l’attività e ha 6 diritto a supplementi di pensione al compimento di ogni successivo quinquennio di iscrizione e contribuzione (art.25). Alla luce di tale quadro regolamentare, la Corte d’appello ha ritenuto che l’art.28.5, lett. b) del Regolamento del 2012 violi il principio del pro-rata poiché non salvaguarderebbe l’anzianità maturata. Tale assunto non può essere condiviso. In linea generale va ribadito (v. Cass. n. 17980/2023) che la regola del pro-rata introdotta con l’art.1, comma 12, della legge n.335/1995 non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva o contributiva), ma attiene specificamente al meccanismo di calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo. Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 34273/2024), il principio del pro-rata non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso: in tal caso, non si tratta di parametrare il calcolo della pensione secondo due regimi temporalmente e normativamente distinti in ordine al computo delle quote, ma di attrarre la disciplina giuridica del trattamento pensionistico all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto a pensione. Nella specie, il diritto alla pensione unificata è sorto solo con il Regolamento del 2012 che, per la prima volta, ha introdotto la possibilità di optare per il pensionamento a 63 anni. Il dante causa della ricorrente, non avendo il requisito anagrafico per conseguire la pensione di vecchiaia secondo il precedente Statuto SS, ha scelto di andare in pensione in forza del nuovo regime di pensione di vecchiaia unificata, con pensionamento in via anticipata. Dunque, a tale sopravvenuto regime viene attratta tutta la disciplina del 7 trattamento pensionistico, ovvero: a) riduzione della quota calcolata col sistema retributivo ex art.20.3 del Regolamento;
b) esclusione dell’integrazione al minimo ai sensi ex art.28.5, lett. b) del Regolamento. Il principio del pro-rata non viene in gioco nei termini intesi dalla Corte d’appello, essendo già salvaguardato nei diversi termini previsti dall’art.20.2 del Regolamento 2012, ovvero prevedendo che la pensione di vecchiaia unificata sia costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario, ove la prima quota, riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, è determinata col metodo retributivo, e la seconda quota, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, è determinata col metodo contributivo. Diversamente da quanto reputato dal collegio d’appello, non vi sono alcuna anzianità maturata da salvaguardare né alcun relativo affidamento, poiché l’istituto della pensione di vecchiaia unificata con anticipazione del pensionamento è stato introdotto a partire dall’1.1.2013 e, rispetto ad esso, non poteva esservi alcun affidamento sul fatto che tale nuovo istituto avrebbe mantenuto l’integrazione al minimo. Alla luce di quanto fin qui detto, si manifesta inconferente il rilievo di parte controricorrente secondo cui gli assunti di Cass. n.34273/2024 non potrebbero essere richiamati nel presente caso in quanto, nel detto precedente, sarebbe stata liquidata la pensione anticipata senza decurtazione di alcuna somma, mentre, nel caso di specie, la pensione sarebbe stata decurtata ex art.20.3 del Regolamento. L’applicazione dell’art.20.3, così come dell’art.28.5 del Regolamento del 2012, dipendono dal fatto che il diritto a pensione è stato acquisito sotto la vigenza e in forza dell’introduzione dell’istituto della pensione di vecchiaia unificata con anticipo 8 sull’età pensionabile ordinaria, sicché in modo integrale al relativo regime il trattamento pensionistico deve rifarsi. Quanto poi all’affermazione secondo cui l’esclusione dell’integrazione al minimo violerebbe l’art.38, comma 2, Cost., in quanto priverebbe l’assicurato dei mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, occorre rilevare quanto segue. Il diritto all’integrazione al minimo della pensione non può essere considerato in modo assoluto ma deve essere valutato in un giudizio di bilanciamento con contrapposti interessi, tra cui quello di contenimento della spesa previdenziale. È così nel sistema dell’AGO, dove l’esclusione dell’integrazione al minimo della pensione calcolata col metodo contributivo (art.1, comma 6, della legge n.335/1995) risponde ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (v. punto 5 del Considerato in diritto di Corte Cost. n.400/1999, nonché punto 12 del Considerato in diritto di Corte Cost. n.94/2025), e dove, più in generale, sempre trattando dell’integrazione al minimo, è stato affermato che l’art.38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca il trattamento pensionistico (v. Corte Cost. n.240/1994); ed è così anche nell’ordinamento delle Casse professionali, dove l’esigenza di contenimento della spesa previdenziale è imposta dall’art.3, comma 12, della legge n.335/95, volto ad assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali nell’arco temporale non inferiore ai trenta anni, poi portato a cinquanta anni, con obbligo delle Casse di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine. Né può dirsi che il predetto bilanciamento tra prestazione previdenziale ed equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche sia stato attuato, mercè l’eliminazione dell’integrazione al minimo, in modo del tutto sproporzionato rispetto al risparmio 9 perseguito dall’ente previdenziale, come afferma la sentenza impugnata. Merita, inoltre, considerare quanto segue. A) L’esclusione dell’integrazione al minimo è comunque frutto di una scelta dell’assicurato, il quale opta per un pensionamento con età anticipata e quindi decide consapevolmente a quale regime pensionistico sarà soggetto in luogo del regime di pensione di vecchiaia unificata ordinario. L’autonomia di opzione tra diversi possibili trattamenti pensionistici è una costante del sistema di previdenza obbligatoria, come testimoniato, ad esempio, dal diritto di opzione di cui all’art.1, comma 23, della legge n.335/1995 tra sistema contributivo e retributivo, dal diritto di opzione ex art.5 della legge n.44/1973 relativo al trattamento pensionistico degli iscritti all’Inpdai (v. Cass. n. 2223/2007, che valorizza il dato dell’opzione esercitata in epoca successiva all’introduzione del limite al trattamento pensionistico), dell’opzione ex art.3 del d.m. n.282/1996 circa il computo entro la Gestione separata degli accrediti contributivi esistenti presso l’AGO. Il dato comune è che il regime normativo del trattamento previdenziale dipende sempre dall’esercizio di un diritto potestativo dell’assicurato che di esso non può poi dolersi. B) L’esclusione dell’integrazione al minimo è controbilanciata dal vantaggio – inesistente con la pregressa pensione di anzianità – di continuare ad esercitare l’attività e quindi di fruire dei supplementi di pensione quinquennale (art.25 del Regolamento), in modo da eventualmente integrare l’originaria misura del trattamento pensionistico. Una volta escluso che l’art.28.5, lett. b) del Regolamento del 2012 determini l’illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 38, comma 2, Cost., nemmeno potrebbe valere l’argomento secondo cui 10 spetterebbe alla Cassa dimostrare che l’art.28.5 del Regolamento serva alla stabilità finanziaria dell’ente e al pareggiamento di bilancio: peraltro, va precisato che il risparmio di spesa dovuto alla mancata integrazione al minimo non può non contribuire alla stabilità finanziaria della Cassa così da garantire risorse in favore di tutti gli iscritti e quindi anche alle nuove generazioni, in attuazione dell’equità intergenerazionale cui ha riguardo l’art.3, comma 12, della legge n.335/1995. Nemmeno la norma primaria rispetto alla quale risulterebbe – in ipotesi – contraria la previsione del Regolamento può essere individuata nell’art.7 della legge n.544/1988 indicato nel controricorso. In forza dell’art.7 cit., ferma l’autonomia previdenziale riconosciuta alle Casse professionali, il trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti professionali non può essere inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ebbene, nel caso di specie la comparazione chiesta dalla norma non è praticabile poiché, a monte, l’integrazione al minimo è esclusa per un istituto, quale la pensione di vecchiaia unificata con anticipazione a 63 anni, non esistente nel sistema AGO. L’art.7 della legge n.544/1988 va interpretato nel senso che, a parità di requisito contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico AGO non può essere inferiore a quello della Cassa, laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisito anagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini del pensionamento di vecchiaia. Conclusivamente, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. 11
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente NA NA UC IT
- ricorrente -
contro D'AMBROSIO MARIA, in proprio ed in qualità di erede di EL CORRADO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA AO GENTILI, DE LOSI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2556/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2024 R.G.N. 2448/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI;
Oggetto R.G.N. 3599/2025 Cron. Rep. Ud. 26/11/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 6164 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: MAGNANENSI SIMONA Data pubblicazione: 17/03/2026 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato MICHELE SANDULLI;
uditi gli avvocati MARIA AO GENTILI, DE LOSI. FATTI DI CAUSA SS impugna la sentenza n. 2556/2024 della Corte d’appello di Roma che ha respinto il gravame della Cassa avverso la pronuncia del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto il diritto di RI D’AM, vedova di RA Raeli, alla integrazione al minimo della pensione spettante al coniuge deceduto sino al minimo indicato nella tabella O allegata al Nuovo regolamento Generale di Previdenza 2012 sino al decesso ed alla percezione delle differenze sui ratei maturati nonché alla liquidazione della pensione di reversibilità nella misura del 60% dell’importo della pensione minima di cui alla medesima tabella O, previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione della normativa di SS ostativa a tale riconoscimento. Sono proposti quattro motivi di censura, cui resiste RI D’AM con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso. In sede di camera di consiglio, il Collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza è censurata sulla base di quattro motivi. 1)Violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995, dell’art.24, comma 24, del D.L. n. 3 201/2011, degli artt.38 e 81 della Costituzione, con riferimento all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza SS, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di LO ha omesso di considerare che il parametro di legittimità del Regolamento di previdenza SS era costituito dalla riforma cd RN del 2011 e dall’art.81 Cost. 2)Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995, dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento al principio del pro rata e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza SS, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di LO ha omesso di considerare che il principio del pro rata temporis è inconferente rispetto alla fattispecie dell’anticipazione del trattamento pensionistico e della integrazione al minimo. 3)Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995, dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento al principio di gradualità ed equità intergenerazionale e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza SS, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di LO ha omesso di considerare che il principio di gradualità ed equità intergenerazionale è inconferente rispetto alla fattispecie dell’anticipazione del trattamento pensionistico e della integrazione al minimo. 4)Violazione e/o falsa applicazione dell’art.38 della Costituzione, dell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995 con riferimento alla natura della integrazione al minimo e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza SS, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte d’appello 4 ha omesso di tener conto che l’istituto della integrazione al minimo è una prestazione assistenziale e non previdenziale. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte controricorrente, secondo la quale i motivi tenderebbero a censurare valutazioni di merito compiute dalla sentenza. Al contrario, i motivi tendono a confutare le argomentazioni giuridiche espresse dalla Corte d’appello, in particolare negando che si applichi al caso di specie il principio del pro-rata e affermando che, comunque, esso non è stato violato. I motivi, data la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. E’ pacifico che l’architetto RA Raeli, dante causa della odierna ricorrente, il 3 marzo 2020 aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia unificata con requisiti anticipati ai sensi del Regolamento Generale di Previdenza del 2012; con lettera del 20 maggio 2020 SS aveva comunicato che l’architetto aveva maturato il diritto alla pensione con decorrenza dal 1 aprile 2020, per un importo di € 3000,000 circa annui, così decurtato nella percentuale prevista dalla tabella M allegata al Nuovo Regolamento in ragione dell’anticipazione del trattamento e senza integrazione al minimo;
l’architetto era deceduto il 16 agosto 2020 e la erede aveva presentato domanda di liquidazione, iure hereditatis, della pensione spettante al marito sino al decesso e, iure proprio, della pensione di reversibilità. Al trattamento pensionistico è stata applicata la riduzione sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo ex art.20.3 del Regolamento ed è stata esclusa l’integrazione al minimo ai sensi dell’art.28.5, lett. b) del medesimo 5 Regolamento che, in vigore dal 1 gennaio 2013, ha sostituito il pregresso Statuto di SS. Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, ne è seguito che: -in luogo della pregressa pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità, viene erogata la pensione di vecchiaia unificata;
-i requisiti anagrafico e contributivo della pregressa pensione di vecchiaia, rispettivamente di 65 anni e di 30 anni, sono stati mantenuti nella nuova pensione di vecchiaia unificata;
-per la pensione di anzianità non era previsto un requisito anagrafico minimo, ma una riduzione del trattamento in proporzione agli anni mancanti per coloro che non avessero maturato 65 anni di età; -mentre la pensione di vecchiaia era compatibile con l’esercizio della professione, non lo era la pensione di anzianità, la quale implicava l’obbligo di cancellazione dall’albo; -la nuova pensione di vecchiaia unificata è compatibile con l’iscrizione all’albo e la continuazione dell’attività, e, come la precedente pensione di vecchiaia, attribuisce supplementi di pensione in relazione alla continuazione dell’attività; -sia la pensione di vecchiaia sia quella di anzianità previste dal precedente Statuto SS erano calcolate nel rispetto di un minimo;
-il nuovo Regolamento del 2012 ha introdotto la possibilità di chiedere la pensione di vecchiaia unificata in via anticipata rispetto al requisito anagrafico di 65 anni, avendo un’età minima di 63 anni;
in tal caso spetta una riduzione sulla quota del trattamento pensionistico calcolato con sistema retributivo e non spetta l’integrazione al minimo;
di converso, il professionista può continuare a svolgere l’attività e ha 6 diritto a supplementi di pensione al compimento di ogni successivo quinquennio di iscrizione e contribuzione (art.25). Alla luce di tale quadro regolamentare, la Corte d’appello ha ritenuto che l’art.28.5, lett. b) del Regolamento del 2012 violi il principio del pro-rata poiché non salvaguarderebbe l’anzianità maturata. Tale assunto non può essere condiviso. In linea generale va ribadito (v. Cass. n. 17980/2023) che la regola del pro-rata introdotta con l’art.1, comma 12, della legge n.335/1995 non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva o contributiva), ma attiene specificamente al meccanismo di calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo. Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 34273/2024), il principio del pro-rata non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso: in tal caso, non si tratta di parametrare il calcolo della pensione secondo due regimi temporalmente e normativamente distinti in ordine al computo delle quote, ma di attrarre la disciplina giuridica del trattamento pensionistico all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto a pensione. Nella specie, il diritto alla pensione unificata è sorto solo con il Regolamento del 2012 che, per la prima volta, ha introdotto la possibilità di optare per il pensionamento a 63 anni. Il dante causa della ricorrente, non avendo il requisito anagrafico per conseguire la pensione di vecchiaia secondo il precedente Statuto SS, ha scelto di andare in pensione in forza del nuovo regime di pensione di vecchiaia unificata, con pensionamento in via anticipata. Dunque, a tale sopravvenuto regime viene attratta tutta la disciplina del 7 trattamento pensionistico, ovvero: a) riduzione della quota calcolata col sistema retributivo ex art.20.3 del Regolamento;
b) esclusione dell’integrazione al minimo ai sensi ex art.28.5, lett. b) del Regolamento. Il principio del pro-rata non viene in gioco nei termini intesi dalla Corte d’appello, essendo già salvaguardato nei diversi termini previsti dall’art.20.2 del Regolamento 2012, ovvero prevedendo che la pensione di vecchiaia unificata sia costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario, ove la prima quota, riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, è determinata col metodo retributivo, e la seconda quota, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, è determinata col metodo contributivo. Diversamente da quanto reputato dal collegio d’appello, non vi sono alcuna anzianità maturata da salvaguardare né alcun relativo affidamento, poiché l’istituto della pensione di vecchiaia unificata con anticipazione del pensionamento è stato introdotto a partire dall’1.1.2013 e, rispetto ad esso, non poteva esservi alcun affidamento sul fatto che tale nuovo istituto avrebbe mantenuto l’integrazione al minimo. Alla luce di quanto fin qui detto, si manifesta inconferente il rilievo di parte controricorrente secondo cui gli assunti di Cass. n.34273/2024 non potrebbero essere richiamati nel presente caso in quanto, nel detto precedente, sarebbe stata liquidata la pensione anticipata senza decurtazione di alcuna somma, mentre, nel caso di specie, la pensione sarebbe stata decurtata ex art.20.3 del Regolamento. L’applicazione dell’art.20.3, così come dell’art.28.5 del Regolamento del 2012, dipendono dal fatto che il diritto a pensione è stato acquisito sotto la vigenza e in forza dell’introduzione dell’istituto della pensione di vecchiaia unificata con anticipo 8 sull’età pensionabile ordinaria, sicché in modo integrale al relativo regime il trattamento pensionistico deve rifarsi. Quanto poi all’affermazione secondo cui l’esclusione dell’integrazione al minimo violerebbe l’art.38, comma 2, Cost., in quanto priverebbe l’assicurato dei mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, occorre rilevare quanto segue. Il diritto all’integrazione al minimo della pensione non può essere considerato in modo assoluto ma deve essere valutato in un giudizio di bilanciamento con contrapposti interessi, tra cui quello di contenimento della spesa previdenziale. È così nel sistema dell’AGO, dove l’esclusione dell’integrazione al minimo della pensione calcolata col metodo contributivo (art.1, comma 6, della legge n.335/1995) risponde ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (v. punto 5 del Considerato in diritto di Corte Cost. n.400/1999, nonché punto 12 del Considerato in diritto di Corte Cost. n.94/2025), e dove, più in generale, sempre trattando dell’integrazione al minimo, è stato affermato che l’art.38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca il trattamento pensionistico (v. Corte Cost. n.240/1994); ed è così anche nell’ordinamento delle Casse professionali, dove l’esigenza di contenimento della spesa previdenziale è imposta dall’art.3, comma 12, della legge n.335/95, volto ad assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali nell’arco temporale non inferiore ai trenta anni, poi portato a cinquanta anni, con obbligo delle Casse di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine. Né può dirsi che il predetto bilanciamento tra prestazione previdenziale ed equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche sia stato attuato, mercè l’eliminazione dell’integrazione al minimo, in modo del tutto sproporzionato rispetto al risparmio 9 perseguito dall’ente previdenziale, come afferma la sentenza impugnata. Merita, inoltre, considerare quanto segue. A) L’esclusione dell’integrazione al minimo è comunque frutto di una scelta dell’assicurato, il quale opta per un pensionamento con età anticipata e quindi decide consapevolmente a quale regime pensionistico sarà soggetto in luogo del regime di pensione di vecchiaia unificata ordinario. L’autonomia di opzione tra diversi possibili trattamenti pensionistici è una costante del sistema di previdenza obbligatoria, come testimoniato, ad esempio, dal diritto di opzione di cui all’art.1, comma 23, della legge n.335/1995 tra sistema contributivo e retributivo, dal diritto di opzione ex art.5 della legge n.44/1973 relativo al trattamento pensionistico degli iscritti all’Inpdai (v. Cass. n. 2223/2007, che valorizza il dato dell’opzione esercitata in epoca successiva all’introduzione del limite al trattamento pensionistico), dell’opzione ex art.3 del d.m. n.282/1996 circa il computo entro la Gestione separata degli accrediti contributivi esistenti presso l’AGO. Il dato comune è che il regime normativo del trattamento previdenziale dipende sempre dall’esercizio di un diritto potestativo dell’assicurato che di esso non può poi dolersi. B) L’esclusione dell’integrazione al minimo è controbilanciata dal vantaggio – inesistente con la pregressa pensione di anzianità – di continuare ad esercitare l’attività e quindi di fruire dei supplementi di pensione quinquennale (art.25 del Regolamento), in modo da eventualmente integrare l’originaria misura del trattamento pensionistico. Una volta escluso che l’art.28.5, lett. b) del Regolamento del 2012 determini l’illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 38, comma 2, Cost., nemmeno potrebbe valere l’argomento secondo cui 10 spetterebbe alla Cassa dimostrare che l’art.28.5 del Regolamento serva alla stabilità finanziaria dell’ente e al pareggiamento di bilancio: peraltro, va precisato che il risparmio di spesa dovuto alla mancata integrazione al minimo non può non contribuire alla stabilità finanziaria della Cassa così da garantire risorse in favore di tutti gli iscritti e quindi anche alle nuove generazioni, in attuazione dell’equità intergenerazionale cui ha riguardo l’art.3, comma 12, della legge n.335/1995. Nemmeno la norma primaria rispetto alla quale risulterebbe – in ipotesi – contraria la previsione del Regolamento può essere individuata nell’art.7 della legge n.544/1988 indicato nel controricorso. In forza dell’art.7 cit., ferma l’autonomia previdenziale riconosciuta alle Casse professionali, il trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti professionali non può essere inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ebbene, nel caso di specie la comparazione chiesta dalla norma non è praticabile poiché, a monte, l’integrazione al minimo è esclusa per un istituto, quale la pensione di vecchiaia unificata con anticipazione a 63 anni, non esistente nel sistema AGO. L’art.7 della legge n.544/1988 va interpretato nel senso che, a parità di requisito contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico AGO non può essere inferiore a quello della Cassa, laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisito anagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini del pensionamento di vecchiaia. Conclusivamente, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. 11
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente NA NA UC IT