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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/12/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1936/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. LU NA Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio instaurato da
, con l'Avv. ANNA VARNER Parte_1
RICORRENTE Nei confronti di
, con l'Avv. MANTOVANI ANDREA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17 dicembre 2025 le parti chiedevano, ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c., l'emissione della pronuncia parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso, depositato in data 26 agosto 2025, il sig. ha Parte_1 chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora il 28 giugno 1992 a Civezzano, Controparte_1 regolarmente trascritto..
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha avanzato le domande di cui alla comparsa di costituzione e di risposta, associandosi alla richiesta di emissione della pronuncia di divorzio. All'udienza del 17 dicembre 2025 il Presidente ha relatore ha sentito le parti e i loro procuratori hanno, poi, congiuntamente, richiesto l'emissione della pronuncia parziale di divorzio, oltre che l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c., Il Presidente si è riservato su entrambe le richieste. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio. I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con sentenza n. 489/2016 del 3 maggio 2016, sub. R.G. 4756/13, passata in giudicato. Va, dunque, emessa sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, con rimessione delle parti dinanzi al Presidente istruttore per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.22 c.p.c.. Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base di tali provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c.. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e a Civezzano il 28 giugno 1992, trascritto nei registri
[...] Parte_1 dello stato civile del Comune di Civezzanoo al n. 9, Parte II, serie A, dell'anno 1992;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
• dispone rimettersi la causa al Presidente istruttore per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473bis. 22 c.p.c.. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
LU NA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1936/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. LU NA Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio instaurato da
, con l'Avv. ANNA VARNER Parte_1
RICORRENTE Nei confronti di
, con l'Avv. MANTOVANI ANDREA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17 dicembre 2025 le parti chiedevano, ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c., l'emissione della pronuncia parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso, depositato in data 26 agosto 2025, il sig. ha Parte_1 chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora il 28 giugno 1992 a Civezzano, Controparte_1 regolarmente trascritto..
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha avanzato le domande di cui alla comparsa di costituzione e di risposta, associandosi alla richiesta di emissione della pronuncia di divorzio. All'udienza del 17 dicembre 2025 il Presidente ha relatore ha sentito le parti e i loro procuratori hanno, poi, congiuntamente, richiesto l'emissione della pronuncia parziale di divorzio, oltre che l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c., Il Presidente si è riservato su entrambe le richieste. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio. I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con sentenza n. 489/2016 del 3 maggio 2016, sub. R.G. 4756/13, passata in giudicato. Va, dunque, emessa sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, con rimessione delle parti dinanzi al Presidente istruttore per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.22 c.p.c.. Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base di tali provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c.. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e a Civezzano il 28 giugno 1992, trascritto nei registri
[...] Parte_1 dello stato civile del Comune di Civezzanoo al n. 9, Parte II, serie A, dell'anno 1992;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
• dispone rimettersi la causa al Presidente istruttore per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473bis. 22 c.p.c.. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
LU NA
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