Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01692/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2025, proposto da
Publi Città s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Laruffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città di Venaria Reale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Valeria Vivarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione comunale in relazione al procedimento amministrativo di cui all’istanza prot. n. 0033432/2024 del 24.10.2024 di autorizzazione alla posa di n. 152 pannelli pubblicitari su transenne parapedonali comunali;
per la declaratoria dell’obbligo
del Comune di Venaria Reale (TO) di provvedere sull’istanza prot. n. 0033432/2024 del 24.10.2024 di autorizzazione alla posa di n. 152 pannelli pubblicitari su transenne parapedonali comunali;
nonché per la nomina
di un commissario ad acta ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Venaria Reale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. ET NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- parte ricorrente ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con compensazione delle spese di lite, in quanto nelle more del giudizio l’Amministrazione comunale ha concluso i procedimenti e rilasciato i provvedimenti autorizzatori richiesti;
- il Comune resistente ha aderito a tale richiesta;
Ritenuto pertanto:
- che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione;
- di disporre la compensazione delle spese di lite, su concorde richiesta delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE PE, Presidente
Luca Pavia, Referendario
ET NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET NO | LE PE |
IL SEGRETARIO