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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/11/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4738/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada CA Presidente Rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1B, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Claudio Biagi (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende come da C.F._2 procura in atti
Parte attrice
Nei confronti di:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in Genova (GE), Via Donato Somma 80/D, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alice Riccardi (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da C.F._4 procura in atti
Parte convenuta
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 08/05/2024 il signor ha allegato di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito concordatario, con la signora il 10/06/2006 in SC Parte_2
Per (GE); che la coppia hanno adottato il 09/02/2016 il minore nato in [...] il
03/11/2013; che successivamente i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita Per sottoscritto il 03/04/2023; che il predetto accordo ha previsto l'affido condiviso del figlio e la sua collocazione abitativa presso la madre e la relativa assegnazione casa familiare a quest'ultima; un determinato calendario di frequentazione tra il padre e il figlio;
il signor si è Parte_1 obbligato a corrispondere, quale contributo per il mantenimento del figlio la somma Per_2 mensile di euro 1.100,00 oltre al 60 % delle spese straordinarie e per il mantenimento della moglie la somma mensile di euro 1.700,00; le parti si onerano del pagamento del mutuo gravante sulla ex casa coniugale e l'impegno di ripartire il prezzo ricavato dalla vendita della casa familiare secondo le rispettive quote di proprietà.
Sulla base di quanto sopra, trascorsi i tempi previsti dalla legge, il signor ha chiesto Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma del predetto accordo in punto di Per affidamento, collocazione e mantenimento del figlio . Invece, ha domandato la modifica del calendario di frequentazione tra lui e il figlio e di non essere onerato al pagamento in favore della signora dell'assegno divorzile. Pt_2
Con comparsa di risposta del 02/09/2025, si è costituita la convenuta, la signora Parte_2 la quale si associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle condizioni. In particolare, la convenuta ha chiesto la conferma delle condizioni stabilite nell'accordo di separazione.
Nel rispetto dei termini di legge e del codice di procedura civile la parte ricorrente ha depositato le memorie ex art 473 bis.17 c.p.c. In particolare, con la memoria ex art. 473 bis. 17 I c c.p.c. ha chiesto oltre la conferma delle conclusioni già formulate nel proprio atto introduttivo, si è opposta all'assegnazione della casa coniugale alla parte resistente.
Nelle more del giudizio il 30/10/2025 le parti hanno depositato un'istanza nella quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio, quindi, hanno chiesto che l'udienza fissata per il giorno 18/11/2025 fosse sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni congiunte sottoscritte personalmente dalle parti.
Con decreto emesso in pari data il GD ha disposto quanto richiesto dalle parti.
Rilevato che con successive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 03/11/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio a SC (GE) il 10/06/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di negoziazione assistita sottoscritto in data
03/04/2023 depositato presso la cancelleria del PM del Tribunale di Genova in data 05/04/2023 ed autorizzato in pari data e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SC (GE) il 10/06/2006 dai Signori: e Parte_1 Controparte_1
[...] le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
Per 2) il figlio minore , nato in [...] il [...] (C.F.: CodiceFiscale_5
C) e adottato dai coniugi in data 9 febbraio 2016, rimarrà affidato ai genitori in modo condiviso,
[...] con collocazione abitativa prevalente e anagrafica presso la madre (anche successivamente al rilascio, da parte della stessa, della casa famigliare, sita in Genova, Via Donato Somma 80D/4 e al suo trasferimento presso l'immobile di SC (GE), Via Paraso 1/1B;
3) il padre potrà continuare a frequentare e tenere con sé il figlio con la massima elasticità, previo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici e parascolastici del minore. Egli, in ogni caso, potrà vederlo e tenerlo con sé:
- a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore 18 al lunedì mattina;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna: (i) il martedì per cena, con riaccompagnamento presso la dimora materna entro le ore 21 e (ii) il giovedì alle ore
18:45 (o con prelievo al termine dell'allenamento di calcio alle ore 20:15) con cena, pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna: (i) il lunedì alle 18:45 (o con prelievo al termine dell'allenamento di calcio alle ore 20:15) con cena, pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva e (ii) il mercoledì per cena, con riaccompagnamento presso la dimora materna entro le ore 21;
- il 24 dicembre di ogni anno, con pernottamento e riaccompagnamento presso la dimora materna il 25 Per dicembre mattina, trascorrendo la giornata del 25 dicembre con la madre, salvo accordi differenti tra i genitori di anno in anno;
- una settimana durante le festività natalizie (dal 26 dicembre pomeriggio al 1° gennaio pomeriggio, ovvero dal 1° gennaio pomeriggio al rientro a scuola del figlio, ad anni alterni); Per
- le vacanze pasquali ad anni alterni, anche qualora il padre abbia trascorso con la settimana bianca, salvo accordi differenti tra i genitori di anno in anno;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 1° aprile di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza, fatta eccezione per la giornata del Ferragosto, per la quale non si applicherà il criterio dell'alternanza annuale, ma che sarà oggetto di accordo tra i coniugi di anno in anno, in ragione degli impegni lavorativi degli stessi ed altresì del rallentamento aziendale della società presso cui lavora il dott. Pt_1
4) si obbliga a corrispondere a con decorrenza dal mese successivo Parte_1 Parte_2 alla sottoscrizione dell'accordo di divorzio congiunto, un importo mensile di Euro 1.100,00 a titolo Per di contributo al mantenimento del figlio , per 12 mensilità. Tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e verrà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT (primo adeguamento nel mese di novembre 2026 – indice base: 1° novembre 2025); 5) i coniugi convengono che si farà carico integralmente del pagamento delle spese Parte_1
Per extra di secondo le modalità indicate nel Verbale del 15 settembre 2016 della Quarta Sezione del Tribunale di Genova. pertanto, potrà sostenere senza necessità di preventivo Parte_2 accordo con il marito solo le spese (comunque documentate) ivi indicate come non necessitanti il preventivo accordo;
le spese ulteriori, i.e. quelle per le quali, secondo il Verbale, è necessario il consenso di entrambi i genitori, potranno essere oggetto di rimborso in favore della signora qualora da lei sostenute, solo ove siano state oggetto di preventivo accordo con il marito;
Pt_2
6) le spese extra del figlio fiscalmente detraibili saranno detratte da ciascun genitore nella misura in cui le stesse saranno state effettivamente sostenute, con conseguente impegno in capo ai coniugi di consegnarsi vicendevolmente la documentazione rilevante, avendo cura che sulla stessa sia indicato Per il codice fiscale di;
7) il c.d. assegno unico relativo al figlio, nonché l'eventuale somma che verrà allo stesso erogata a titolo di pensione di invalidità verranno suddivise tra i coniugi in parti uguali;
la signora Pt_2 si impegna a richiedere la certificazione ISEE e presentare la domanda per l'eventuale pensione di invalidità ed altresì la domanda per l'assegno unico (allegando a quest'ultima la certificazione ISEE
e indicando anche l'IBAN del marito); il signor si impegna a sottoscrivere la documentazione Pt_1 che fosse necessaria a tali scopi;
8) nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi e intercorrenti in dipendenza del coniugio, e convengono Parte_1 Parte_2 quanto segue:
(i) a definizione transattiva, esaustiva e definitiva:
(a) di tutti i rapporti economico-patrimoniali intercorsi e/o intercorrendi tra Pt_1
e comunque connessi, dipendenti e/o conseguenti al loro
[...] Parte_2 matrimonio, alla separazione personale ed alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, espressamente comprese le richieste e pretese da Parte_2 avanzate e/o avanzande, dedotte e/o deducende nei confronti di anche Parte_1 se finora non avanzate e/o dedotte (fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi
4 e 5 per quanto riguarda il figlio); (b) ed anche espressamente a titolo di liquidazione “una tantum” in sostituzione dell'assegno c.d. divorzile, ai fini ed effetti di cui all'art. 5, comma 8°, leggi n. 898/70
e n. 74/87, si impegna a trasferire a la piena proprietà del Parte_1 Parte_2 seguente immobile: immobile sito nel Comune di SC (Genova) e precisamente:
- nella casa distinta con il civico numero 1 (uno) di Via Paraso, appartamento segnato con il numero interno 1B (uno/B), posto al piano terra, della consistenza di 4,5
(quattro virgola cinque) vani catastali;
a confini: vano scale, muri perimetrali su distacchi e su Via Paraso ed appartamento interno 1. Quanto in oggetto risulta attualmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di BOGLIASCO (Provincia di GENOVA) foglio 7 mappale 363 sub 11 in VIA PARASO n. 1 interno 1B – piano T
Categ. A/2 classe 1 vani 4,5 Superficie Catastale Totale 94 mq Totale escluse aree scoperte 90 mq Rendita Catastale Euro 818,07.
Salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati di catasto, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente atto;
(ii) si impegna a trasferire a la propria quota di proprietà, Parte_2 Parte_1 pari a 35/100 (trentacinque centesimi) dell'intero, dei seguenti immobili: immobili siti nel
Comune di Genova, nel complesso condominiale costituito dalle case distinte rispettivamente con il civico numero 80D (ottanta/D) e con i civici numeri 80E (ottanta/E) ed 80F (ottanta/F) di Via Donato Somma e precisamente:
A) nella casa distinta con il civico numero 80D (ottanta/D):
1. appartamento segnato con il numero interno 4 (quattro), posto al piano primo, della consistenza di 7,5 (sette virgola cinque) vani catastali, con annesso giardino di pertinenza in proprietà esclusiva al quale si accede dall'appartamento mediante passerella anch'essa in proprietà; a confini, unico corpo: muri perimetrali su distacchi, appartamento interno 3, vano scale e (a mezzo del giardino e della passerella annessi) mappali 1320, 1996 e 554 tutti del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Genova ed ancora distacco.
Quanto in oggetto, già censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova al Foglio SI/8 mappale 450 subalterno 4 con graffato il mappale 451, a seguito di denunce di variazione per bonifica di identificativi catastali per allineamento mappe n. 21282.1/2014 e n. 21446.1/2014 entrambe eseguite d'ufficio dall'Agenzia del Territorio di Genova in data 7 maggio 2014 rispettivamente n. GE0079729 e n. GE0079741 di protocollo, ha assunto l'identificativo catastale foglio SI/8 mappale 77 subalterno 4 con graffato il mappale 1197, e, a seguito di denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni n. 27854.1/2018 presentata all'Agenzia del Territorio di
Genova in data 27 luglio 2018 ed ivi protocollata con il n. GE00116602 nonché
a seguito di denuncia di variazione per esatta rappresentazione grafica n.
41552.1/2018 presentata all'Agenzia del Territorio di Genova in data 7 novembre 2018 ed ivi protocollata con il n. GE0162515, risulta attualmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova Sezione di Genova
(Provincia di Genova) Sezione Urbana SI foglio 8 mappale 77 sub 4 con graffato il mappale 1197 in Via Donato Somma n. 80D interno 4 – Piano 2
Zona 6 Categoria A/2 classe 6 vani 7,5 Superficie Catastale Totale 157 mq
Totale escluse aree scoperte 136 mq Rendita catastale Euro 2.575,83
2.locale ad uso cantina distinto con il numero 2 (due), sito al piano fondi della casa, della consistenza catastale di 25 (venticinque) metri quadrati;
a confini: corridoio di accesso alle cantine, locale ad uso cantina numero 3, intercapedine e locale ad uso cantina numero 1.
Quanto in oggetto, già censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova al foglio SI/8 mappale 450 subalterno 10, a seguito di denuncia di variazione n. 21288.1/2014 eseguita d'ufficio dall'Agenzia del Territorio di Genova in data 7 maggio 2014 n. GE0079729 di protocollo, ha assunto l'identificativo catastale foglio SI/8 mappale 77 subalterno 10, e, a seguito di denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni n. 35892.1/2018 presentata all'Agenzia del Territorio di Genova in data 3 ottobre 2018 ed ivi protocollata con il n. GE0143971, risulta attualmente censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Genova Sezione di Genova (Provincia di Genova)
Sezione Urbana SI foglio 8 mappale 77 sub 10 in Via Donato Somma n. 80D –
Piano S1 Zona 6 Categoria C/2 classe 5 consistenza 25 mq Superficie
Catastale Totale 29 mq Rendita catastale Euro 245,32;
3. posto auto coperto distinto con il numero 2 (due) sito al piano fondi della casa ed al quale si accede dal viale condominiale mediante rampa, della superficie catastale di 13 (tredici) metri quadrati;
a confini: posto auto coperto numero 3, spazio comune di manovra, posto auto coperto numero 1 ed intercapedine.
Quanto in oggetto, già censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova al foglio SI/8 mappale 450 subalterno 6, a seguito di denuncia di variazione per bonifica di identificativi catastali per allineamento mappe n. 21284.1/2014 eseguita d'ufficio dall'Agenzia del Territorio di Genova in data 7 maggio 2014
n. GE0079729 di protocollo, risulta attualmente censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Genova Sezione di Genova (Provincia di Genova)
Sezione Urbana SI foglio 8 mappale 77 sub 6 in Via Donato Somma n. 80D interno 2 – Piano S1 Zona 6 Categoria C/6 classe 4 consistenza 13 mq
Superficie Catastale Totale 13 mq Rendita catastale Euro 201,42;
B) Fabbricato accessorio da terra a tetto adibito a locale a uso ricovero attrezzi, con annesso giardino di pertinenza in proprietà esclusiva;
a confini, unico corpo: Via Sant'Elmo e mappali
1320,1197, 555 e 1191 tutti del foglio 8 del Catasto dei Terreni del Comune di Genova.
Quanto in oggetto, già censito al Catasto dei Terreni del Comune di Genova al foglio 8 mappali 72 (F.r. di are 00 ca. 25), 73 (F.r. di are 01 ca. 17) e 412 (agrumeto di are 08 ca.
00), a seguito di denuncia di accatastamento al Catasto dei Fabbricati n. 604.1/2009 presentata all'Agenzia del Territorio di Genova in data 18 febbraio 2009 ed ivi protocollata con il n. GE0057246, risulta attualmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Genova Sezione di Genova (Provincia di Genova) Sezione Urbana SI foglio 8 mappale 1196 in Via Donato Somma n. 80D interno 4 – Piano T Zona 6 Categoria C/2 classe 4 consistenza
14 mq Superficie Catastale Totale 112 mq Rendita catastale Euro 117,86.
Facendosi constare che l'area su cui insiste il fabbricato nonché la parte scoperta annessa di pertinenza in proprietà esclusiva adibita a giardino, a seguito di Tipo mappale n.
35183.1/2009 presentato all'Agenzia del Territorio di Genova in data 3 febbraio 2009 ed ivi protocollato con il n. GE0035183, risulta attualmente censita al Catasto dei Terreni del
Comune di Genova alla Partita 1 (Aree di Enti Urbani e Promiscui) foglio 8 mappale 1196 quale Ente Urbano di are 09 ca. 42, senza rendita (risultante dalla fusione dei mappali 72
F.r. di are 00 ca. 25, 73 F.r. di are 01 ca. 17 e 412 agrumeto di are 08 ca. 00.
Salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati di catasto, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente atto;
(iii) i trasferimenti di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii) dovranno avvenire contestualmente ed entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Genova che recepirà l'accordo di divorzio delle parti;
(iv) tutte le spese e le eventuali imposte connesse ai trasferimenti immobiliari di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), ivi compresi gli onorari notarili, saranno a carico del dott.
Le parti concordano di dare mandato al Notaio Avv. Marinella Gloria Parte_1
Casarino, con studio in Genova, Via Roma n. 1/11, per la redazione dell'atto che darà esecuzione agli impegni di trasferimenti immobiliari suindicati;
(v) ai fini fiscali i signori e si danno reciprocamente atto e Parte_1 Parte_2 dichiarano che i trasferimenti sopra convenuti sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione delle questioni economiche e delle problematiche inerenti la crisi coniugale. Essi pertanto sin da ora richiedono l'applicazione, in proprio favore ed in relazione ai presenti accordi e ai successivi atti con i quali sarà data esecuzione agli impegni assunti nella presente sede, dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154, alla Circolare n. 9/E del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 ed alla Circolare n. 27E del 21 giugno 2012 dell'Agenzia delle Entrate;
9) si impegna a rilasciare la casa famigliare sita in Genova, Via Donato Somma Parte_2
80D/4 entro un mese dal perfezionamento dei trasferimenti immobiliari di cui al precedente Per paragrafo 8 e a trasferirsi insieme al figlio presso l'immobile sito in SC (GE), Via Paraso
1/1B, di cui diventerà proprietaria esclusiva, ivi trasferendo anche la residenza anagrafica propria e del figlio. Fino al rilascio della casa famigliare, continuerà a provvedere al Parte_2 pagamento integrale delle utenze e delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria relative al detto immobile;
10) e convengono che, fino al rilascio della casa famigliare da parte Parte_1 Parte_2 della moglie, continueranno a provvedere al pagamento delle spese di amministrazione e manutenzione straordinaria relative al detto immobile secondo le rispettive quote di proprietà: 35% moglie, 65% marito;
11) e convengono inoltre che, fino al rilascio della casa famigliare Parte_1 Parte_2 da parte della moglie, essi continueranno a provvedere al pagamento del mutuo di cui essi sono cointestatari, con ipoteca gravante sulla casa famigliare (scrittura privata di mutuo con surrogazione stipulata con Banca Carige in data 4 dicembre 2020, con firme autenticate dal Notaio Per_3
Rep. n. 4743, Racc. n. 2840), secondo le rispettive quote di proprietà dell'immobile: 35%
[...] moglie, 65% marito. A tale scopo, essi si impegnano a mantenere l'accredito mensile, entro il giorno 22, sul conto corrente bancario presso BPER di cui sono cointestatari (IBAN:
IT3P0617501420000003188580) delle somme necessarie per il pagamento dei ratei di mutuo (Euro
620,00 mensili la moglie, Euro 1.149,00 mensili il marito). Contestualmente e subordinatamente al rilascio della casa famigliare da parte della moglie entro il termine previsto al precedente paragrafo
9, si accollerà integralmente il debito residuo nei confronti di (già Banca Parte_1 CP_2
Carige) di cui al suddetto mutuo ipotecario, manlevando e tenendo indenne la moglie da qualsivoglia pretesa della Banca nei confronti della stessa e si adopererà per ottenere la liberazione anche formale della moglie da qualsivoglia obbligo nei confronti della Banca mutuante, dandosi comunque atto e concordando i coniugi che l'assenso o il diniego, da parte della Banca, a tale liberazione non inficeranno la validità del presente accordo di divorzio, né potranno costituire fondato motivo per una modifica delle condizioni quivi pattuite;
12) con riguardo al conto corrente cointestato presso ove è domiciliato il mutuo CP_2 ipotecario gravante sulla casa famigliare, i coniugi convengono quanto segue: subordinatamente al rilascio della casa famigliare da parte della signora il detto conto corrente verrà – ove Pt_2 consentito dall'istituto bancario – estinto, l'eventuale saldo verrà diviso in parti uguali tra i coniugi e il mutuo verrà domiciliato su un conto personale del dott. Qualora la Banca, permanendo la Pt_1 cointestazione del mutuo in capo ai coniugi, non consentisse di domiciliare il mutuo su un conto personale del marito, i coniugi fin da ora convengono che il conto cointestato – successivamente al rilascio della casa famigliare da parte della moglie – sia alimentato e movimentato dal solo marito, rinunciando la signora pur rimanendone cointestataria, a qualsivoglia pretesa in relazione Pt_2 al saldo che in futuro sarà presente su tale conto. E pertanto, in tale ultimo caso, il conto corrente cointestato verrà estinto contestualmente alla liberazione formale della signora dal mutuo Pt_2 conseguente dall'assenso della Banca a tale riguardo ovvero dalla estinzione del mutuo tout court e il relativo eventuale saldo sarà integralmente di spettanza del marito;
13) a definizione esaustiva e definitiva di tutte le proprie pretese, domande e Parte_2 richieste e di tutti i rapporti economico-patrimoniali comunque intercorsi e/o intercorrenti, dedotti e/o deducendi anche se finora non avanzati e/o fatti valere e/o dedotti nei confronti di Parte_1
(fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi 4 e 5 per quanto riguarda il figlio) e segnatamente quale liquidazione una tantum in sostituzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8°, leggi 898/70 e n. 74/87, espressamente riconosce l'equità della concordata attribuzione a proprio favore costituita dal trasferimento immobiliare di cui al precedente paragrafo 8 (i). Le parti concordano che, fino al - e non oltre il - mese successivo al perfezionamento del detto trasferimento immobiliare, continuerà a versare a Parte_1 Pt_2 l'importo di Euro 1.700,00 mensili concordato in sede di separazione consensuale a titolo
[...] di contributo al di lei mantenimento, rimanendo inteso che nulla sarà più dovuto alla stessa a titolo di assegno di mantenimento/divorzile con decorrenza dalla, e in ragione della, concordata attribuzione a suo favore costituita dal trasferimento immobiliare di cui al precedente paragrafo 8
(i);
14) i coniugi convengono che gli animali domestici del nucleo (due gatti e un cane) rimarranno a vivere con la signora (anche successivamente al di lei rilascio della casa famigliare e Pt_2 trasferimento presso l'immobile sito in SC (GE), Via Paraso 1/1B) e la stessa si farà carico integralmente delle loro spese di mantenimento ordinario;
le eventuali cure veterinarie degli stessi dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi e rimarranno a carico del dott. Pt_1
15) e altresì concordano che gli arredi presenti presso la casa Parte_1 Parte_2 famigliare verranno divisi di comune intesa entro la data del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari di cui al precedente paragrafo 8;
16) e si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei Parte_1 Parte_2 rispettivi passaporti (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del Decreto legge 69/2023), nonché del passaporto del figlio minore;
17) spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006,
Numero 8, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 21/11/2025
La Presidente
Dott.ssa Ada CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada CA Presidente Rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1B, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Claudio Biagi (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende come da C.F._2 procura in atti
Parte attrice
Nei confronti di:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in Genova (GE), Via Donato Somma 80/D, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alice Riccardi (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da C.F._4 procura in atti
Parte convenuta
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 08/05/2024 il signor ha allegato di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito concordatario, con la signora il 10/06/2006 in SC Parte_2
Per (GE); che la coppia hanno adottato il 09/02/2016 il minore nato in [...] il
03/11/2013; che successivamente i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita Per sottoscritto il 03/04/2023; che il predetto accordo ha previsto l'affido condiviso del figlio e la sua collocazione abitativa presso la madre e la relativa assegnazione casa familiare a quest'ultima; un determinato calendario di frequentazione tra il padre e il figlio;
il signor si è Parte_1 obbligato a corrispondere, quale contributo per il mantenimento del figlio la somma Per_2 mensile di euro 1.100,00 oltre al 60 % delle spese straordinarie e per il mantenimento della moglie la somma mensile di euro 1.700,00; le parti si onerano del pagamento del mutuo gravante sulla ex casa coniugale e l'impegno di ripartire il prezzo ricavato dalla vendita della casa familiare secondo le rispettive quote di proprietà.
Sulla base di quanto sopra, trascorsi i tempi previsti dalla legge, il signor ha chiesto Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma del predetto accordo in punto di Per affidamento, collocazione e mantenimento del figlio . Invece, ha domandato la modifica del calendario di frequentazione tra lui e il figlio e di non essere onerato al pagamento in favore della signora dell'assegno divorzile. Pt_2
Con comparsa di risposta del 02/09/2025, si è costituita la convenuta, la signora Parte_2 la quale si associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle condizioni. In particolare, la convenuta ha chiesto la conferma delle condizioni stabilite nell'accordo di separazione.
Nel rispetto dei termini di legge e del codice di procedura civile la parte ricorrente ha depositato le memorie ex art 473 bis.17 c.p.c. In particolare, con la memoria ex art. 473 bis. 17 I c c.p.c. ha chiesto oltre la conferma delle conclusioni già formulate nel proprio atto introduttivo, si è opposta all'assegnazione della casa coniugale alla parte resistente.
Nelle more del giudizio il 30/10/2025 le parti hanno depositato un'istanza nella quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio, quindi, hanno chiesto che l'udienza fissata per il giorno 18/11/2025 fosse sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni congiunte sottoscritte personalmente dalle parti.
Con decreto emesso in pari data il GD ha disposto quanto richiesto dalle parti.
Rilevato che con successive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 03/11/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio a SC (GE) il 10/06/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di negoziazione assistita sottoscritto in data
03/04/2023 depositato presso la cancelleria del PM del Tribunale di Genova in data 05/04/2023 ed autorizzato in pari data e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SC (GE) il 10/06/2006 dai Signori: e Parte_1 Controparte_1
[...] le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
Per 2) il figlio minore , nato in [...] il [...] (C.F.: CodiceFiscale_5
C) e adottato dai coniugi in data 9 febbraio 2016, rimarrà affidato ai genitori in modo condiviso,
[...] con collocazione abitativa prevalente e anagrafica presso la madre (anche successivamente al rilascio, da parte della stessa, della casa famigliare, sita in Genova, Via Donato Somma 80D/4 e al suo trasferimento presso l'immobile di SC (GE), Via Paraso 1/1B;
3) il padre potrà continuare a frequentare e tenere con sé il figlio con la massima elasticità, previo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici e parascolastici del minore. Egli, in ogni caso, potrà vederlo e tenerlo con sé:
- a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore 18 al lunedì mattina;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna: (i) il martedì per cena, con riaccompagnamento presso la dimora materna entro le ore 21 e (ii) il giovedì alle ore
18:45 (o con prelievo al termine dell'allenamento di calcio alle ore 20:15) con cena, pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna: (i) il lunedì alle 18:45 (o con prelievo al termine dell'allenamento di calcio alle ore 20:15) con cena, pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva e (ii) il mercoledì per cena, con riaccompagnamento presso la dimora materna entro le ore 21;
- il 24 dicembre di ogni anno, con pernottamento e riaccompagnamento presso la dimora materna il 25 Per dicembre mattina, trascorrendo la giornata del 25 dicembre con la madre, salvo accordi differenti tra i genitori di anno in anno;
- una settimana durante le festività natalizie (dal 26 dicembre pomeriggio al 1° gennaio pomeriggio, ovvero dal 1° gennaio pomeriggio al rientro a scuola del figlio, ad anni alterni); Per
- le vacanze pasquali ad anni alterni, anche qualora il padre abbia trascorso con la settimana bianca, salvo accordi differenti tra i genitori di anno in anno;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 1° aprile di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza, fatta eccezione per la giornata del Ferragosto, per la quale non si applicherà il criterio dell'alternanza annuale, ma che sarà oggetto di accordo tra i coniugi di anno in anno, in ragione degli impegni lavorativi degli stessi ed altresì del rallentamento aziendale della società presso cui lavora il dott. Pt_1
4) si obbliga a corrispondere a con decorrenza dal mese successivo Parte_1 Parte_2 alla sottoscrizione dell'accordo di divorzio congiunto, un importo mensile di Euro 1.100,00 a titolo Per di contributo al mantenimento del figlio , per 12 mensilità. Tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e verrà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT (primo adeguamento nel mese di novembre 2026 – indice base: 1° novembre 2025); 5) i coniugi convengono che si farà carico integralmente del pagamento delle spese Parte_1
Per extra di secondo le modalità indicate nel Verbale del 15 settembre 2016 della Quarta Sezione del Tribunale di Genova. pertanto, potrà sostenere senza necessità di preventivo Parte_2 accordo con il marito solo le spese (comunque documentate) ivi indicate come non necessitanti il preventivo accordo;
le spese ulteriori, i.e. quelle per le quali, secondo il Verbale, è necessario il consenso di entrambi i genitori, potranno essere oggetto di rimborso in favore della signora qualora da lei sostenute, solo ove siano state oggetto di preventivo accordo con il marito;
Pt_2
6) le spese extra del figlio fiscalmente detraibili saranno detratte da ciascun genitore nella misura in cui le stesse saranno state effettivamente sostenute, con conseguente impegno in capo ai coniugi di consegnarsi vicendevolmente la documentazione rilevante, avendo cura che sulla stessa sia indicato Per il codice fiscale di;
7) il c.d. assegno unico relativo al figlio, nonché l'eventuale somma che verrà allo stesso erogata a titolo di pensione di invalidità verranno suddivise tra i coniugi in parti uguali;
la signora Pt_2 si impegna a richiedere la certificazione ISEE e presentare la domanda per l'eventuale pensione di invalidità ed altresì la domanda per l'assegno unico (allegando a quest'ultima la certificazione ISEE
e indicando anche l'IBAN del marito); il signor si impegna a sottoscrivere la documentazione Pt_1 che fosse necessaria a tali scopi;
8) nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi e intercorrenti in dipendenza del coniugio, e convengono Parte_1 Parte_2 quanto segue:
(i) a definizione transattiva, esaustiva e definitiva:
(a) di tutti i rapporti economico-patrimoniali intercorsi e/o intercorrendi tra Pt_1
e comunque connessi, dipendenti e/o conseguenti al loro
[...] Parte_2 matrimonio, alla separazione personale ed alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, espressamente comprese le richieste e pretese da Parte_2 avanzate e/o avanzande, dedotte e/o deducende nei confronti di anche Parte_1 se finora non avanzate e/o dedotte (fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi
4 e 5 per quanto riguarda il figlio); (b) ed anche espressamente a titolo di liquidazione “una tantum” in sostituzione dell'assegno c.d. divorzile, ai fini ed effetti di cui all'art. 5, comma 8°, leggi n. 898/70
e n. 74/87, si impegna a trasferire a la piena proprietà del Parte_1 Parte_2 seguente immobile: immobile sito nel Comune di SC (Genova) e precisamente:
- nella casa distinta con il civico numero 1 (uno) di Via Paraso, appartamento segnato con il numero interno 1B (uno/B), posto al piano terra, della consistenza di 4,5
(quattro virgola cinque) vani catastali;
a confini: vano scale, muri perimetrali su distacchi e su Via Paraso ed appartamento interno 1. Quanto in oggetto risulta attualmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di BOGLIASCO (Provincia di GENOVA) foglio 7 mappale 363 sub 11 in VIA PARASO n. 1 interno 1B – piano T
Categ. A/2 classe 1 vani 4,5 Superficie Catastale Totale 94 mq Totale escluse aree scoperte 90 mq Rendita Catastale Euro 818,07.
Salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati di catasto, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente atto;
(ii) si impegna a trasferire a la propria quota di proprietà, Parte_2 Parte_1 pari a 35/100 (trentacinque centesimi) dell'intero, dei seguenti immobili: immobili siti nel
Comune di Genova, nel complesso condominiale costituito dalle case distinte rispettivamente con il civico numero 80D (ottanta/D) e con i civici numeri 80E (ottanta/E) ed 80F (ottanta/F) di Via Donato Somma e precisamente:
A) nella casa distinta con il civico numero 80D (ottanta/D):
1. appartamento segnato con il numero interno 4 (quattro), posto al piano primo, della consistenza di 7,5 (sette virgola cinque) vani catastali, con annesso giardino di pertinenza in proprietà esclusiva al quale si accede dall'appartamento mediante passerella anch'essa in proprietà; a confini, unico corpo: muri perimetrali su distacchi, appartamento interno 3, vano scale e (a mezzo del giardino e della passerella annessi) mappali 1320, 1996 e 554 tutti del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Genova ed ancora distacco.
Quanto in oggetto, già censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova al Foglio SI/8 mappale 450 subalterno 4 con graffato il mappale 451, a seguito di denunce di variazione per bonifica di identificativi catastali per allineamento mappe n. 21282.1/2014 e n. 21446.1/2014 entrambe eseguite d'ufficio dall'Agenzia del Territorio di Genova in data 7 maggio 2014 rispettivamente n. GE0079729 e n. GE0079741 di protocollo, ha assunto l'identificativo catastale foglio SI/8 mappale 77 subalterno 4 con graffato il mappale 1197, e, a seguito di denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni n. 27854.1/2018 presentata all'Agenzia del Territorio di
Genova in data 27 luglio 2018 ed ivi protocollata con il n. GE00116602 nonché
a seguito di denuncia di variazione per esatta rappresentazione grafica n.
41552.1/2018 presentata all'Agenzia del Territorio di Genova in data 7 novembre 2018 ed ivi protocollata con il n. GE0162515, risulta attualmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova Sezione di Genova
(Provincia di Genova) Sezione Urbana SI foglio 8 mappale 77 sub 4 con graffato il mappale 1197 in Via Donato Somma n. 80D interno 4 – Piano 2
Zona 6 Categoria A/2 classe 6 vani 7,5 Superficie Catastale Totale 157 mq
Totale escluse aree scoperte 136 mq Rendita catastale Euro 2.575,83
2.locale ad uso cantina distinto con il numero 2 (due), sito al piano fondi della casa, della consistenza catastale di 25 (venticinque) metri quadrati;
a confini: corridoio di accesso alle cantine, locale ad uso cantina numero 3, intercapedine e locale ad uso cantina numero 1.
Quanto in oggetto, già censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova al foglio SI/8 mappale 450 subalterno 10, a seguito di denuncia di variazione n. 21288.1/2014 eseguita d'ufficio dall'Agenzia del Territorio di Genova in data 7 maggio 2014 n. GE0079729 di protocollo, ha assunto l'identificativo catastale foglio SI/8 mappale 77 subalterno 10, e, a seguito di denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni n. 35892.1/2018 presentata all'Agenzia del Territorio di Genova in data 3 ottobre 2018 ed ivi protocollata con il n. GE0143971, risulta attualmente censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Genova Sezione di Genova (Provincia di Genova)
Sezione Urbana SI foglio 8 mappale 77 sub 10 in Via Donato Somma n. 80D –
Piano S1 Zona 6 Categoria C/2 classe 5 consistenza 25 mq Superficie
Catastale Totale 29 mq Rendita catastale Euro 245,32;
3. posto auto coperto distinto con il numero 2 (due) sito al piano fondi della casa ed al quale si accede dal viale condominiale mediante rampa, della superficie catastale di 13 (tredici) metri quadrati;
a confini: posto auto coperto numero 3, spazio comune di manovra, posto auto coperto numero 1 ed intercapedine.
Quanto in oggetto, già censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova al foglio SI/8 mappale 450 subalterno 6, a seguito di denuncia di variazione per bonifica di identificativi catastali per allineamento mappe n. 21284.1/2014 eseguita d'ufficio dall'Agenzia del Territorio di Genova in data 7 maggio 2014
n. GE0079729 di protocollo, risulta attualmente censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Genova Sezione di Genova (Provincia di Genova)
Sezione Urbana SI foglio 8 mappale 77 sub 6 in Via Donato Somma n. 80D interno 2 – Piano S1 Zona 6 Categoria C/6 classe 4 consistenza 13 mq
Superficie Catastale Totale 13 mq Rendita catastale Euro 201,42;
B) Fabbricato accessorio da terra a tetto adibito a locale a uso ricovero attrezzi, con annesso giardino di pertinenza in proprietà esclusiva;
a confini, unico corpo: Via Sant'Elmo e mappali
1320,1197, 555 e 1191 tutti del foglio 8 del Catasto dei Terreni del Comune di Genova.
Quanto in oggetto, già censito al Catasto dei Terreni del Comune di Genova al foglio 8 mappali 72 (F.r. di are 00 ca. 25), 73 (F.r. di are 01 ca. 17) e 412 (agrumeto di are 08 ca.
00), a seguito di denuncia di accatastamento al Catasto dei Fabbricati n. 604.1/2009 presentata all'Agenzia del Territorio di Genova in data 18 febbraio 2009 ed ivi protocollata con il n. GE0057246, risulta attualmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Genova Sezione di Genova (Provincia di Genova) Sezione Urbana SI foglio 8 mappale 1196 in Via Donato Somma n. 80D interno 4 – Piano T Zona 6 Categoria C/2 classe 4 consistenza
14 mq Superficie Catastale Totale 112 mq Rendita catastale Euro 117,86.
Facendosi constare che l'area su cui insiste il fabbricato nonché la parte scoperta annessa di pertinenza in proprietà esclusiva adibita a giardino, a seguito di Tipo mappale n.
35183.1/2009 presentato all'Agenzia del Territorio di Genova in data 3 febbraio 2009 ed ivi protocollato con il n. GE0035183, risulta attualmente censita al Catasto dei Terreni del
Comune di Genova alla Partita 1 (Aree di Enti Urbani e Promiscui) foglio 8 mappale 1196 quale Ente Urbano di are 09 ca. 42, senza rendita (risultante dalla fusione dei mappali 72
F.r. di are 00 ca. 25, 73 F.r. di are 01 ca. 17 e 412 agrumeto di are 08 ca. 00.
Salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati di catasto, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente atto;
(iii) i trasferimenti di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii) dovranno avvenire contestualmente ed entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Genova che recepirà l'accordo di divorzio delle parti;
(iv) tutte le spese e le eventuali imposte connesse ai trasferimenti immobiliari di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), ivi compresi gli onorari notarili, saranno a carico del dott.
Le parti concordano di dare mandato al Notaio Avv. Marinella Gloria Parte_1
Casarino, con studio in Genova, Via Roma n. 1/11, per la redazione dell'atto che darà esecuzione agli impegni di trasferimenti immobiliari suindicati;
(v) ai fini fiscali i signori e si danno reciprocamente atto e Parte_1 Parte_2 dichiarano che i trasferimenti sopra convenuti sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione delle questioni economiche e delle problematiche inerenti la crisi coniugale. Essi pertanto sin da ora richiedono l'applicazione, in proprio favore ed in relazione ai presenti accordi e ai successivi atti con i quali sarà data esecuzione agli impegni assunti nella presente sede, dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154, alla Circolare n. 9/E del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 ed alla Circolare n. 27E del 21 giugno 2012 dell'Agenzia delle Entrate;
9) si impegna a rilasciare la casa famigliare sita in Genova, Via Donato Somma Parte_2
80D/4 entro un mese dal perfezionamento dei trasferimenti immobiliari di cui al precedente Per paragrafo 8 e a trasferirsi insieme al figlio presso l'immobile sito in SC (GE), Via Paraso
1/1B, di cui diventerà proprietaria esclusiva, ivi trasferendo anche la residenza anagrafica propria e del figlio. Fino al rilascio della casa famigliare, continuerà a provvedere al Parte_2 pagamento integrale delle utenze e delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria relative al detto immobile;
10) e convengono che, fino al rilascio della casa famigliare da parte Parte_1 Parte_2 della moglie, continueranno a provvedere al pagamento delle spese di amministrazione e manutenzione straordinaria relative al detto immobile secondo le rispettive quote di proprietà: 35% moglie, 65% marito;
11) e convengono inoltre che, fino al rilascio della casa famigliare Parte_1 Parte_2 da parte della moglie, essi continueranno a provvedere al pagamento del mutuo di cui essi sono cointestatari, con ipoteca gravante sulla casa famigliare (scrittura privata di mutuo con surrogazione stipulata con Banca Carige in data 4 dicembre 2020, con firme autenticate dal Notaio Per_3
Rep. n. 4743, Racc. n. 2840), secondo le rispettive quote di proprietà dell'immobile: 35%
[...] moglie, 65% marito. A tale scopo, essi si impegnano a mantenere l'accredito mensile, entro il giorno 22, sul conto corrente bancario presso BPER di cui sono cointestatari (IBAN:
IT3P0617501420000003188580) delle somme necessarie per il pagamento dei ratei di mutuo (Euro
620,00 mensili la moglie, Euro 1.149,00 mensili il marito). Contestualmente e subordinatamente al rilascio della casa famigliare da parte della moglie entro il termine previsto al precedente paragrafo
9, si accollerà integralmente il debito residuo nei confronti di (già Banca Parte_1 CP_2
Carige) di cui al suddetto mutuo ipotecario, manlevando e tenendo indenne la moglie da qualsivoglia pretesa della Banca nei confronti della stessa e si adopererà per ottenere la liberazione anche formale della moglie da qualsivoglia obbligo nei confronti della Banca mutuante, dandosi comunque atto e concordando i coniugi che l'assenso o il diniego, da parte della Banca, a tale liberazione non inficeranno la validità del presente accordo di divorzio, né potranno costituire fondato motivo per una modifica delle condizioni quivi pattuite;
12) con riguardo al conto corrente cointestato presso ove è domiciliato il mutuo CP_2 ipotecario gravante sulla casa famigliare, i coniugi convengono quanto segue: subordinatamente al rilascio della casa famigliare da parte della signora il detto conto corrente verrà – ove Pt_2 consentito dall'istituto bancario – estinto, l'eventuale saldo verrà diviso in parti uguali tra i coniugi e il mutuo verrà domiciliato su un conto personale del dott. Qualora la Banca, permanendo la Pt_1 cointestazione del mutuo in capo ai coniugi, non consentisse di domiciliare il mutuo su un conto personale del marito, i coniugi fin da ora convengono che il conto cointestato – successivamente al rilascio della casa famigliare da parte della moglie – sia alimentato e movimentato dal solo marito, rinunciando la signora pur rimanendone cointestataria, a qualsivoglia pretesa in relazione Pt_2 al saldo che in futuro sarà presente su tale conto. E pertanto, in tale ultimo caso, il conto corrente cointestato verrà estinto contestualmente alla liberazione formale della signora dal mutuo Pt_2 conseguente dall'assenso della Banca a tale riguardo ovvero dalla estinzione del mutuo tout court e il relativo eventuale saldo sarà integralmente di spettanza del marito;
13) a definizione esaustiva e definitiva di tutte le proprie pretese, domande e Parte_2 richieste e di tutti i rapporti economico-patrimoniali comunque intercorsi e/o intercorrenti, dedotti e/o deducendi anche se finora non avanzati e/o fatti valere e/o dedotti nei confronti di Parte_1
(fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi 4 e 5 per quanto riguarda il figlio) e segnatamente quale liquidazione una tantum in sostituzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8°, leggi 898/70 e n. 74/87, espressamente riconosce l'equità della concordata attribuzione a proprio favore costituita dal trasferimento immobiliare di cui al precedente paragrafo 8 (i). Le parti concordano che, fino al - e non oltre il - mese successivo al perfezionamento del detto trasferimento immobiliare, continuerà a versare a Parte_1 Pt_2 l'importo di Euro 1.700,00 mensili concordato in sede di separazione consensuale a titolo
[...] di contributo al di lei mantenimento, rimanendo inteso che nulla sarà più dovuto alla stessa a titolo di assegno di mantenimento/divorzile con decorrenza dalla, e in ragione della, concordata attribuzione a suo favore costituita dal trasferimento immobiliare di cui al precedente paragrafo 8
(i);
14) i coniugi convengono che gli animali domestici del nucleo (due gatti e un cane) rimarranno a vivere con la signora (anche successivamente al di lei rilascio della casa famigliare e Pt_2 trasferimento presso l'immobile sito in SC (GE), Via Paraso 1/1B) e la stessa si farà carico integralmente delle loro spese di mantenimento ordinario;
le eventuali cure veterinarie degli stessi dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi e rimarranno a carico del dott. Pt_1
15) e altresì concordano che gli arredi presenti presso la casa Parte_1 Parte_2 famigliare verranno divisi di comune intesa entro la data del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari di cui al precedente paragrafo 8;
16) e si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei Parte_1 Parte_2 rispettivi passaporti (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del Decreto legge 69/2023), nonché del passaporto del figlio minore;
17) spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006,
Numero 8, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 21/11/2025
La Presidente
Dott.ssa Ada CA