Art. 4. (( 1. Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati. ))
Versione
1 febbraio 1957
1 febbraio 1957
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6 marzo 1992
6 marzo 1992