Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1526
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 febbraio 1957
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Versione
6 marzo 1992
Art. 4. (( 1. Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati. ))
Entrata in vigore il 6 marzo 1992