Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 09/02/2026, n. 1884
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l'oggetto del giudizio.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'ente impositore

    In applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell'Ente impositore, atteso che, ove il giudizio fosse proseguito sino a decisione di merito, l'atto sarebbe stato annullato per manifesta infondatezza della pretesa tributaria (doppia imposizione, errata ricostruzione della posizione soggettiva e oggettiva, insussistenza del debito in presenza di avvenuto pagamento TARI per il medesimo periodo e immobile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 09/02/2026, n. 1884
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1884
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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