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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 09/02/2026, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1884/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4404/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508529 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 876/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SENTENZA
Tra
○ Ricorrente: Avv. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, data di nascita, residente in [...], indirizzo di residenza iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Roma, PEC: Email_1, in proprio.
○ Resistente:
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Roma, via del Campidoglio 1, rappresentata dal Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, anche per il tramite di
AMA S.p.A., con sede in Roma, via Ostiense 131/L.
Oggetto:
Impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 112401508529, notificato il 19.11.2024, relativo all'anno d'imposta 2022, avente ad oggetto l'utenza TARI dell'immobile sito in Roma, via Cunfida
n. 27, interno 5, piano 3, identificato in Catasto al dati catastali, codice utenza 0003215828, contratto di locazione n. 0003561265.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Fatti di causa
1.1 Con atto notificato in data 19.11.2024, Roma Capitale emetteva nei confronti del ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401508529 per omessa dichiarazione TARI e TEFA anno 2022 relativamente all'unità immobiliare di cui sopra, determinando un importo complessivo pari ad euro
289,00 circa (tributo, TEFA, sanzioni, interessi e spese).
1.2 Avverso tale atto, il ricorrente proponeva istanza di autotutela eccependo, in sintesi:
○ l'erroneità dei dati utilizzati (superficie e numero degli occupanti);
○ la già intervenuta attivazione dell'utenza TARI per l'immobile da parte della co-conduttrice Nominativo_1;
○ il già avvenuto pagamento della TARI per il periodo 01.06.2022 – 31.12.2022, come da avviso di pagamento/fattura TARI intestata a Nominativo_1;
○ la regolarità del contratto di locazione stipulato in data 14.05.2022 con decorrenza 01.06.2022, intestato congiuntamente a Nominativo_1 e allo stesso ricorrente.
1.3 Il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, interno 5, regolarmente registrato, prevede infatti quali conduttori sia il ricorrente sia la sig.ra Nominativo_1, con decorrenza dal 01.06.2022; i dati catastali riportati nel contratto coincidono con quelli dell'atto impositivo.
1.4 La visura catastale prodotta in giudizio conferma che l'unità immobiliare è censita come A/2, con superficie catastale pari a 64 mq circa, intestata alla sig.ra Nominativo_2, e corrisponde all'immobile oggetto dell'avviso impugnato.
1.5 Dalla documentazione versata in atti risulta, inoltre, che Nominativo_1 ha ricevuto ed assolto il pagamento dell'avviso/fattura TARI n. 112202505493 per il 2° semestre 2022, relativo al medesimo immobile, con riferimento all'utenza TARI già attivata a suo nome.
1.6 A seguito dell'istanza di autotutela e della documentazione prodotta, Roma Capitale ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 112401508529, come da comunicazione depositata in giudizio.
1.7 Il ricorrente ha quindi depositato memoria illustrativa e istanza di cessazione della materia del contendere, chiedendo in ogni caso la condanna di Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite, in ragione della soccombenza virtuale, allegando apposita nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Motivi della decisione.
2.1 Sulla cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione è stato integralmente annullato in autotutela dall'Ente impositore, il quale ha riconosciuto che l'immobile risultava già correttamente censito ai fini TARI e che il tributo per l'anno 2022 era già stato assolto tramite l'utenza intestata a Nominativo_1.
L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l'oggetto del giudizio.
2.2 Sulle spese di lite.
Resta tuttavia controverso il profilo delle spese di giudizio.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato emesso ed è stato annullato solo successivamente alla proposizione del ricorso, e ciò in conseguenza delle puntuali doglianze del contribuente e della documentazione prodotta (contratto di locazione, visure, avvisi di pagamento TARI, ecc.).
In applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell'Ente impositore, atteso che, ove il giudizio fosse proseguito sino a decisione di merito, l'atto sarebbe stato annullato per manifesta infondatezza della pretesa tributaria (doppia imposizione, errata ricostruzione della posizione soggettiva e oggettiva, insussistenza del debito in presenza di avvenuto pagamento TARI per il medesimo periodo e immobile).
La nota spese depositata dal ricorrente risulta congrua e conforme ai parametri forensi applicabili, con richiesta – tra l'altro – di:
○ compensi professionali per l'attività di studio, redazione del ricorso, udienza/trattazione;
○ rimborso del contributo unificato;
○ accessori di legge (spese generali, IVA e CPA).
Si ritiene equo liquidare le spese di lite come da nota, ossia in euro 552,00 per compensi, oltre euro 30,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Roma Capitale alle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in complessive
€ 552,00 per compensi professionali, oltre ad € 30,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario del
15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4404/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508529 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 876/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SENTENZA
Tra
○ Ricorrente: Avv. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, data di nascita, residente in [...], indirizzo di residenza iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Roma, PEC: Email_1, in proprio.
○ Resistente:
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Roma, via del Campidoglio 1, rappresentata dal Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, anche per il tramite di
AMA S.p.A., con sede in Roma, via Ostiense 131/L.
Oggetto:
Impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 112401508529, notificato il 19.11.2024, relativo all'anno d'imposta 2022, avente ad oggetto l'utenza TARI dell'immobile sito in Roma, via Cunfida
n. 27, interno 5, piano 3, identificato in Catasto al dati catastali, codice utenza 0003215828, contratto di locazione n. 0003561265.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Fatti di causa
1.1 Con atto notificato in data 19.11.2024, Roma Capitale emetteva nei confronti del ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401508529 per omessa dichiarazione TARI e TEFA anno 2022 relativamente all'unità immobiliare di cui sopra, determinando un importo complessivo pari ad euro
289,00 circa (tributo, TEFA, sanzioni, interessi e spese).
1.2 Avverso tale atto, il ricorrente proponeva istanza di autotutela eccependo, in sintesi:
○ l'erroneità dei dati utilizzati (superficie e numero degli occupanti);
○ la già intervenuta attivazione dell'utenza TARI per l'immobile da parte della co-conduttrice Nominativo_1;
○ il già avvenuto pagamento della TARI per il periodo 01.06.2022 – 31.12.2022, come da avviso di pagamento/fattura TARI intestata a Nominativo_1;
○ la regolarità del contratto di locazione stipulato in data 14.05.2022 con decorrenza 01.06.2022, intestato congiuntamente a Nominativo_1 e allo stesso ricorrente.
1.3 Il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, interno 5, regolarmente registrato, prevede infatti quali conduttori sia il ricorrente sia la sig.ra Nominativo_1, con decorrenza dal 01.06.2022; i dati catastali riportati nel contratto coincidono con quelli dell'atto impositivo.
1.4 La visura catastale prodotta in giudizio conferma che l'unità immobiliare è censita come A/2, con superficie catastale pari a 64 mq circa, intestata alla sig.ra Nominativo_2, e corrisponde all'immobile oggetto dell'avviso impugnato.
1.5 Dalla documentazione versata in atti risulta, inoltre, che Nominativo_1 ha ricevuto ed assolto il pagamento dell'avviso/fattura TARI n. 112202505493 per il 2° semestre 2022, relativo al medesimo immobile, con riferimento all'utenza TARI già attivata a suo nome.
1.6 A seguito dell'istanza di autotutela e della documentazione prodotta, Roma Capitale ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 112401508529, come da comunicazione depositata in giudizio.
1.7 Il ricorrente ha quindi depositato memoria illustrativa e istanza di cessazione della materia del contendere, chiedendo in ogni caso la condanna di Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite, in ragione della soccombenza virtuale, allegando apposita nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Motivi della decisione.
2.1 Sulla cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione è stato integralmente annullato in autotutela dall'Ente impositore, il quale ha riconosciuto che l'immobile risultava già correttamente censito ai fini TARI e che il tributo per l'anno 2022 era già stato assolto tramite l'utenza intestata a Nominativo_1.
L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l'oggetto del giudizio.
2.2 Sulle spese di lite.
Resta tuttavia controverso il profilo delle spese di giudizio.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato emesso ed è stato annullato solo successivamente alla proposizione del ricorso, e ciò in conseguenza delle puntuali doglianze del contribuente e della documentazione prodotta (contratto di locazione, visure, avvisi di pagamento TARI, ecc.).
In applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell'Ente impositore, atteso che, ove il giudizio fosse proseguito sino a decisione di merito, l'atto sarebbe stato annullato per manifesta infondatezza della pretesa tributaria (doppia imposizione, errata ricostruzione della posizione soggettiva e oggettiva, insussistenza del debito in presenza di avvenuto pagamento TARI per il medesimo periodo e immobile).
La nota spese depositata dal ricorrente risulta congrua e conforme ai parametri forensi applicabili, con richiesta – tra l'altro – di:
○ compensi professionali per l'attività di studio, redazione del ricorso, udienza/trattazione;
○ rimborso del contributo unificato;
○ accessori di legge (spese generali, IVA e CPA).
Si ritiene equo liquidare le spese di lite come da nota, ossia in euro 552,00 per compensi, oltre euro 30,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Roma Capitale alle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in complessive
€ 552,00 per compensi professionali, oltre ad € 30,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario del
15%, I.V.A. e CPA come per legge.