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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3010 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3010 del 2024 promossa da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Paola Demichelis ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore in Torino (TO), C.so Vinzaglio n. 12 bis, giusta procure speciali in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la separazione, con successiva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: “A Codesto On.le Tribunale affinché, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, Voglia pronunciare la separazione consensuale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati, alle seguenti condizioni
CONDIZIONI ✓ il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento Parte_1 Parte_2 della moglie la somma una tantum di € 72.500,00;✓ la predetta somma verrà corrisposta, a mezzo bonifico bancario, in due tranche: la prima di € 36.250,00 alla data di deposito del presente ricorso
e la seconda di € 36.250,00 a seguito della pubblicazione del decreto di omologa della separazione.
***** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della
1 comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare
a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R
O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti C O N D I Z I O N I ✓ Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e nel comune di Orvieto (TR), il 16/9/2000 (atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio n.71, Parte II, Serie A, anno 2000) ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione della sentenza, alle prescritte annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge. ✓ Il sig. verserà in favore della sig.ra un assegno divorzile una tantum Pt_1 Pt_2 nella misura di € 72.500,00 a titolo di mantenimento della medesima. Il pagamento verrà effettuato, mediante bonifico bancario, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
✓ Con l'adempimento di quanto sopra il sig. e la sig.ra danno atto di non aver più Pt_1 Pt_2
nulla a pretendere nei reciproci confronti”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni concordate e riportate in epigrafe, e decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate pure in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione di udienza, il difensore ha specificato “che il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento della moglie la somma una tantum di € Parte_2
72.500,00;✓ la predetta somma verrà corrisposta dal sig. , a mezzo bonifico bancario, nei Pt_1
seguenti termini: € 36.250,00 già versata alla data di deposito del presente ricorso, € 18.125,00 versata il 02.09.2024, €. 9.000,00 versata il 06.05.2025 e il saldo di € 9.125,00 da versarsi a seguito del decreto di omologa della separazione.” Il difensore ha allegato una dichiarazione sottoscritta da ambedue le parti con cui le stesse hanno confermato le conclusioni in atti e quelle della nota scritta in sostituzione di udienza.
***
Il matrimonio trova riscontro nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Orvieto (TR), da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Orvieto il 16 settembre 2000, in regime di separazione dei beni, atto trascritto al Reg. di Matrimonio del suddetto Comune al n. 71, parte II, serie A, anno 2000.
Le parti anche nella dichiarazione datata il 22 settembre 2025 hanno ribadito di non volersi riconciliare, sicché nulla osta alla pronuncia di separazione personale su loro domanda congiunta.
2 Ritiene il Collegio che quanto concordato dalle parti sulla dazione della somma di € 72.500,00, in gran parte, peraltro, già versata, dal marito alla moglie, senza attendere la pronuncia giudiziale del
Tribunale e una valutazione sull'equità della stessa, non può essere inteso come un accordo sull'assegno di mantenimento della moglie, non essendoci, per la separazione, una disposizione normativa analoga a quella prevista dall'art. 5 comma 6 della l. 898 del 1970, che prevede la possibilità per le parti di concordare che l'assegno divorzile sia versato in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. Pertanto, la dazione della somma di € 72.500,00 già in gran parte versata dal marito alla moglie, deve intendersi come pattuizione esulante dal contenuto accessorio della separazione, con mera valenza negoziale, di cui il Collegio prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da contestuale domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3010 del 2024, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale delle parti di e di Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Orvieto (TR), il 16 settembre 2000, e prende atto di
[...] quanto concordato delle parti e riportato in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orvieto di provvedere all'annotazione della presente sentenza (atto trascritto al Reg. di Matrimonio del suddetto Comune al n. 71, parte II, serie
A, anno 2000).
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orvieto per l'annotazione e per le ulteriori incombenze.
Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Marta Ienzi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3010 del 2024 promossa da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Paola Demichelis ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore in Torino (TO), C.so Vinzaglio n. 12 bis, giusta procure speciali in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la separazione, con successiva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: “A Codesto On.le Tribunale affinché, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, Voglia pronunciare la separazione consensuale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati, alle seguenti condizioni
CONDIZIONI ✓ il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento Parte_1 Parte_2 della moglie la somma una tantum di € 72.500,00;✓ la predetta somma verrà corrisposta, a mezzo bonifico bancario, in due tranche: la prima di € 36.250,00 alla data di deposito del presente ricorso
e la seconda di € 36.250,00 a seguito della pubblicazione del decreto di omologa della separazione.
***** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della
1 comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare
a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R
O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti C O N D I Z I O N I ✓ Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e nel comune di Orvieto (TR), il 16/9/2000 (atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio n.71, Parte II, Serie A, anno 2000) ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione della sentenza, alle prescritte annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge. ✓ Il sig. verserà in favore della sig.ra un assegno divorzile una tantum Pt_1 Pt_2 nella misura di € 72.500,00 a titolo di mantenimento della medesima. Il pagamento verrà effettuato, mediante bonifico bancario, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
✓ Con l'adempimento di quanto sopra il sig. e la sig.ra danno atto di non aver più Pt_1 Pt_2
nulla a pretendere nei reciproci confronti”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni concordate e riportate in epigrafe, e decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate pure in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione di udienza, il difensore ha specificato “che il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento della moglie la somma una tantum di € Parte_2
72.500,00;✓ la predetta somma verrà corrisposta dal sig. , a mezzo bonifico bancario, nei Pt_1
seguenti termini: € 36.250,00 già versata alla data di deposito del presente ricorso, € 18.125,00 versata il 02.09.2024, €. 9.000,00 versata il 06.05.2025 e il saldo di € 9.125,00 da versarsi a seguito del decreto di omologa della separazione.” Il difensore ha allegato una dichiarazione sottoscritta da ambedue le parti con cui le stesse hanno confermato le conclusioni in atti e quelle della nota scritta in sostituzione di udienza.
***
Il matrimonio trova riscontro nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Orvieto (TR), da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Orvieto il 16 settembre 2000, in regime di separazione dei beni, atto trascritto al Reg. di Matrimonio del suddetto Comune al n. 71, parte II, serie A, anno 2000.
Le parti anche nella dichiarazione datata il 22 settembre 2025 hanno ribadito di non volersi riconciliare, sicché nulla osta alla pronuncia di separazione personale su loro domanda congiunta.
2 Ritiene il Collegio che quanto concordato dalle parti sulla dazione della somma di € 72.500,00, in gran parte, peraltro, già versata, dal marito alla moglie, senza attendere la pronuncia giudiziale del
Tribunale e una valutazione sull'equità della stessa, non può essere inteso come un accordo sull'assegno di mantenimento della moglie, non essendoci, per la separazione, una disposizione normativa analoga a quella prevista dall'art. 5 comma 6 della l. 898 del 1970, che prevede la possibilità per le parti di concordare che l'assegno divorzile sia versato in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. Pertanto, la dazione della somma di € 72.500,00 già in gran parte versata dal marito alla moglie, deve intendersi come pattuizione esulante dal contenuto accessorio della separazione, con mera valenza negoziale, di cui il Collegio prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da contestuale domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3010 del 2024, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale delle parti di e di Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Orvieto (TR), il 16 settembre 2000, e prende atto di
[...] quanto concordato delle parti e riportato in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orvieto di provvedere all'annotazione della presente sentenza (atto trascritto al Reg. di Matrimonio del suddetto Comune al n. 71, parte II, serie
A, anno 2000).
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orvieto per l'annotazione e per le ulteriori incombenze.
Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Marta Ienzi.
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