Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 4122/2024 r.a.c.l., promossa da:
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Parte_1
Sandro Piseddu che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, con sede legale in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Marina Olla congiuntamente e/o disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso la sede dell'avvocatura
Resistente
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nella memoria di costituzione
Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 CF: , Parte_1 C.F._1
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 000 2678392 000 con il quale
CP_ l' ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a titolo di gestione commercianti
(contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e sanzioni) per il periodo dal 10/ 2022 al 09/2023 e per un importo complessivo pari ad euro 4.776,71.
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste eccependo nel merito l'infondatezza della pretesa stante l'insussistenza dei presupposti assunti dall'Ente a fondamento della propria pretesa.
CP_ L' si costituiva in giudizio per chiedere la declaratoria di cessazione della materia del CP_ contendere, avendo i competenti uffici amministrativi dell' proceduto in autotutela alla chiusura della posizione contributiva del ricorrente dal 30.09.2022. Da tale cancellazione è derivato che
Nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21 maggio 2025
CP_ l e la parte ricorrente hanno concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore per parte ricorrente e con spese CP_ secondo giustizia per l'
Stante lo sgravio e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e poiché, pertanto, il ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate per l'udienza del 21 maggio 2025 dalle parti deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In considerazione dell'annullamento dell'AVA in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n.55, come aggiornato dal DM 147/2022, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria che non si è svolta, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, CP_1
secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidandole CP_1
in complessivi euro 886,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato se dovuto, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari, 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo