TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO MO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composto dai sig.ri magistrati:
- dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
- dott. Paolo Criscuoli Giudice
- dott. Stefano Sajeva Giudice relatore all'esito della camera di consiglio svoltasi il 12 dicembre 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 190 c.p.c.)
nella causa iscritta al n° 16457 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
20.10.1961, (C.F. ), , C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...], (C.F. ), C.F._3
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_4
), , nata a C.F._4 Parte_5
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Palermo il 23.09.1939, (C.F. , C.F._5
, nata a [...] il [...], Parte_6
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lo C.F._6
Verso Gabriele, giusta procure in calce all'atto di citazione.
– ATTORI –
contro
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), nato a C.F._7 Controparte_2
Palermo il 27.04.1991, (C.F. , entrambi C.F._8
rappresentati e difesi dall'avv. Di Fresco Antonino, giusta procure in calce alle comparse di costituzione.
– CONVENUTI –
nonché nei confronti di
(C.F. ). Controparte_3 C.F._9
-CONTUMACE -
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio , Controparte_1
e , chiedendo fosse Controparte_2 Controparte_3
accertata la nullità del testamento olografo, apparentemente redatto in data 02.09.2015 da in loro favore (e Controparte_4
pubblicato in notar n. Rep. 198. 837 – n. Racc. Persona_1
9.388 in data 19.01.2018), e per l'effetto fosse dichiarata aperta la successione legittima della suddetta de cuius, fosse dichiarato che la stessa si era devoluta integralmente in loro favore ai sensi dell'art.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
572 c.c., e fosse ordinato ai convenuti di procedere alla sua restituzione o, in caso di sua alienazione o perimento, al risarcimento del relativo danno per equivalente.
Si costituivano ritualmente in giudizio e Controparte_1
, i quali non si opponevano all'accertamento Controparte_2
dell'autenticità del testamento impugnato, e chiedevano che ove lo stesso fosse stato dichiarato nullo fossero loro rimborsate le spese sostenute per la gestione del patrimonio della de cuius.
La causa, istruita mediante produzione documentale e a mezzo CTU nella contumacia di all'udienza del Controparte_3
2 ottobre 2025 era rimessa in decisione innanzi al Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MERITO DELLA LITE
Le domande attoree sono accolte per le ragioni appresso indicate.
In primo luogo, deve dichiararsi la nullità, per difetto di olografia ai sensi dell'art. 606 c.c. della scheda testamentaria del
02.09.2015 (e pubblicata in notar n. Rep. 198. 837 Persona_1
– n. Racc.
9.388 in data 19.01.2018 cfr. all. n. 5 citazione).
Al riguardo, va precisato che gli attori sono portatori di un interesse concreto e attuale (art. 100 c.p.c.) ad ottenere la caducazione della suddetta scheda, perché in caso di apertura della successione legittima di (nata a [...] il Controparte_4
28.06.1954 cfr. all. n. 1 citazione) la sua eredità si devolverebbe
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
immediatamente in loro favore ai sensi dell'art. 572 c.c. (cfr. T.
Torino 4.11.2005): la de cuius, infatti, è deceduta a Palermo in data 2
gennaio 2018 senza lasciare prole o discendenti, senza lasciare ascendenti o fratelli, sicché i suoi parenti più prossimi chiamati a succederle sono gli zii materni, , Parte_4 Parte_6
, (tutti odierni attori) e ,
[...] Parte_5 Parte_2
e quali eredi in rappresentazione Parte_3 Parte_1
della zia , deceduta in data 12.07.2018 (cfr. all. Persona_2
n. 2, 3, 4, citazione).
Ciò posto, deve adesso evidenziarsi che l'atto di ultima volontà qui impugnato recita testualmente: “La sottoscritta
nata a [...] il [...] lascio in eredità tutti Controparte_4
i beni al mio compagno e figlio di mia Controparte_1 Controparte_3
cugina e a figlio di mio cugino Controparte_5 Controparte_2
in parti uguali. Palermo 2.09.2015 Spatoliatore Controparte_6
Margherita”. Dunque, secondo il tenore della suddetta scheda eredi universali della de cuius sarebbero gli odierni convenuti, i quali è
pacifico conservino la disponibilità materiale di tutto il compendio ereditario.
A tal proposito va immediatamente evidenziato che il patrimonio relitto dalla de cuius risulta composto esclusivamente dai seguenti beni immobili: (i) la quota indivisa di 4/6 della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Ficarazzi (Pa.), via GI
ND n. 2, censita al N.C.E.U. al fg. 3, p.lla 786, sub. 13,
acquistata da per la quota di 1/2 in Controparte_4
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
comunione legale con il coniuge , giusta Controparte_7
compravendita rogata in Palermo il 12 dicembre 1989 in notaio e per la restante parte per successione Persona_3
legittima al predetto coniuge (cfr. all. nn. 6 e 7 citazione); (ii) la quota indivisa di 1/2 della piena proprietà dell'unità immobiliare sita Palermo, via Perpignano n. 126, censita al N.C.E.U. al fg. 53,
p.lla 422, sub. 4, acquistata da giusta Controparte_4
compravendita rogata in Palermo il 10 febbraio 2011 in notaio
(rep. 51689, racc. 13789) - (cfr. all. n. 8 citazione). Persona_4
Non vi è prova, invece, che la fosse Controparte_4
proprietaria anche di una autovettura Fiat modello Punto (della quale gli attori non hanno indicato neppure la targa), né intestataria dei conti correnti presso e per Controparte_8 Controparte_9
come allegato dagli attori nella citazione.
Gli interessati, invero, non hanno offerto nessun utile elemento a riscontro di tale circostanza, e proprio in ragione di tale lacuna probatoria condivisibilmente è stato dichiarato inammissibile il richiesto ordine di esibizione dei rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius, dovendosi al riguardo ricordare che lo strumento di cui all'art. 201 c.p.c.: (i) è del tutto residuale (sul punto cfr. Cass. n.14968/2011), e non può essere impiegato nel giudizio quale mezzo sostitutivo dell'onere di parte, né può eludere le preclusioni processuali maturate in suo danno (Cass. lav., n.
1484/2014) e va escluso allorquando l'interessato avrebbe potuto,
come nella specie, acquisire di propria iniziativa una copia dell'atto
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
e produrla in causa, dovendosi il suo impiego coordinare con i principi generali del riparto dell'onere probatorio e della disponibilità delle prove (Cass. n. 13878/2010; Cass., n. 19475/2005);
(ii) che, inoltre, l'acquisizione coattiva per essere disposta, deve apparire non soltanto necessaria, ma anche indispensabile, requisito questo che sussiste soltanto ove sia dimostrato da parte dell'istante di non aver potuto acquisire aliunde la prova del fatto (Cass. lav.,
12997/2004), di essersi, ciò nonostante, diligentemente adoperata all'uopo nella fase preprocessuale, formulando e comunicando al possessore del documento istanza stragiudiziale di consegna
(Tribunale Massa, 04/06/2015, n. 614) e, in materia bancaria, di avere attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell'inoltro della citazione) la procedura di cui all'art. 119 comma 4 TUB, senza aver avuto adeguata risposta, (così Tribunale Bari, 12/01/2016, n. 98)
procedura che nella specie risulta essere stata avviata soltanto nei confronti dell'istituto ma si badi a mezzo di una istanza CP_8
evidentemente generica e indeterminata perché non riferita ad un preciso conto corrente.
Tanto chiarito, va adesso avvertito che gli esiti dell'istruttoria tecnica disposta in corso di causa hanno consentito di affermare che il testamento in questione è invalido, in quanto la sottoscrizione ivi apposta non è riconducibile alla mano della de cuius.
Il Collegio, infatti, ritiene pienamente convincenti ed esaustive le valutazioni tecniche poste in essere dal C.T.U., dott.ssa
[...]
e trasfuse nella relazione depositata in atti telematici, il 5 Per_5
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
giugno 2025, poiché raggiunte all'esito di un'attività propriamente scientifica (cfr. sulla motivazione per relationem cfr Cass. n. 6328 del
2019 “non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito”).
La consulenza tecnica in esame, in particolare, si è fondata su una accurata valutazione comparativa di tutto il materiale in atti,
valutazione della quale il perito ha avuto cura di illustrare le premesse metodologiche (elaborate della migliore scienza grafologica e attualmente condivise dalla comunità di riferimento cfr. pp. 6 - 9 relazioni in atti) e i singoli passaggi applicativi.
L'ausiliario ha verificato la sovrapponibilità della sottoscrizione apposta in calce al testamento olografo con gli atti posti in comparazione (che va segnalato sono stati esaminati in originale e coprono un significativo intervallo temporale – dal 2008
al 2017 e dunque consentono di apprezzare l'evoluzione del tratto grafico della de cuius e la cui riferibilità alla disponente non è stata messa in discussione dalle parti cfr. pp. 24 a 34 relazione giugno
2025). Quest'ultimo accertamento, invero decisivo, è stato posto in essere dall'ausiliario con precisione davvero apprezzabile e si è
tradotto nel confronto interno fra le scritture di comparazione e nella analisi e nella comparazione del gesto grafico, dell'andamento sul rigo, dell'assetto assiale, della dimensione delle lettere, delle spaziature orizzontali, della continuità/discontinuità nei
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
collegamenti, del cd. quantum pressorio, del ritmo riscontrati nelle scritture in comparazione.
Tutto ciò ha consentito all'esperto di concludere, senza margine di incertezza, nei seguenti termini: “le risultanze peritali, per
come documentato, consentono di affermare che la scheda testamentaria a
nome non è stata vergata dalla mano della de Controparte_4
cuius che ha vergato le firme di comparazione, e Controparte_4
pertanto è apocrifa”. (così a p. 37 della relazione giugno 2025 ove il
C.T.U. chiarisce che “le caratteristiche grafiche di tutte le firme di
comparazione sono coerenti tra loro e ascrivibili alla grafia della Signora
, mentre la sottoscrizione del testamento olografo Controparte_4
datato 02.09.2015 non è attribuibile alla stessa in quanto vergata da altra
mano”). Per tali assorbenti ragioni, nessun ragionevole dubbio può
residuare in ordine alla non riferibilità a del Controparte_4
testamento olografo del 2 settembre 2015 che, pertanto, deve essere dichiarato nullo ex art.606 comma 1 c.c. e privo di qualsiasi efficacia.
A tal proposito occorre, infatti, rammentare che, ai sensi dell'art. 606 c.c., il testamento olografo risulta nullo qualora, come nella specie, difetti del requisito essenziale della sottoscrizione autentica del testatore che, come previsto dall'art. 602 c.c.,
costituisce uno dei requisiti di validità dell'atto unitamente all'autografia e alla indicazione della data. Invero, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto distintamente dall'autografia delle disposizioni testamentarie, consiste nel soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere assoluta certezza non solo della
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
riferibilità delle disposizioni al testatore, assicurata dall'olografia,
ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento anche in tempi diversi, abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento (cfr. ex multis Cass. n. 26791/2016).
Una volta verificata l'invalidità della suddetta scheda testamentaria deve dichiararsi aperta la successione legittima di
(deceduta il 02.01.2018) e deve dichiararsi Controparte_4
che l'eredità dalla stessa relitta si è devoluta in favore degli odierni attori ai sensi dell'art. 572 c.c. nella misura di ¼ ciascuno [con la precisazione che , e , Parte_2 Parte_3 Parte_1
subentrando in rappresentazione nella posizione di Persona_2
(deceduta in data 12.07.2018) saranno contitolari in misura
[...]
eguale della quota a lei spettante].
Così, in parziale accoglimento della domanda spiegata dagli attori ai sensi dell'art. 533 c.c. deve ordinarsi ai convenuti di procedere all'immediato rilascio in favore dei suddetti eredi del patrimonio relitto da , il quale, come anzi Controparte_4
detto, si compone esclusivamente della quota indivisa di 4/6 della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Ficarazzi (Pa.), via
GI ND n. 2, censita al N.C.E.U. al fg. 3, p.lla 786, sub. 13 e della quota indivisa di 1/2 della piena proprietà dell'unità
immobiliare sita Palermo, via Perpignano n. 126, censita al N.C.E.U.
al fg. 53, p.lla 422, sub. 4.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Va rigettata, infine, la domanda di rimborso dei costi sostenuti dalla data di apertura della successione per la gestione del suddetto patrimonio ereditario svolta in riconvenzionale in danno degli attori per l'assorbente ragione che gli interessati non hanno introdotto neppure un principio di prova in ordine alla sopportazione del dedotti esborsi.
***************************************************
Le spese del giudizio (comprensive dei costi della C.T.U., già
liquidati con separato decreto) – calcolate sulla base del DM
147/2022, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile -
complessità media) e applicando i parametri minimi per ogni fase in
€ 566,95 per esborsi e in € 5.431,00 per onorari (oltre accessori come per legge) – tenuto conto della condotta processuale dei convenuti (i quali non hanno resistito alle domande svolte dagli attori) e delle necessità per gli attori di ricorrere comunque all'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento in via principale della nullità della scheda testamentaria di e il conseguente Controparte_4
accertamento della loro qualità di suoi eredi universali - vanno compensate per un terzo e poste per la restante parte a carico dei convenuti (soccombenti in via prevalente) in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
DICHIARA nullo, ai sensi dell'art. 606 c.c., il testamento olografo a firma recante la data del 02-09- Controparte_4
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
2015, pubblicato con atto del 19.01.2018 dal notar dott. Persona_1
n. Rep. 198. 837 – n. Racc. 9.388. Per_1
DICHIARA aperta la successione legittima di CP_4
, che era nata a [...] il [...] e che ivi è deceduta
[...]
il 2.01.2018.
DICHIARA che l'eredità di si è Controparte_4
devoluta ai sensi dell'art. 572 in favore degli attori.
DICHIARA che il relictum di è Controparte_4
composto dalla quota indivisa di 4/6 della piena proprietà dell'unità
immobiliare sita in Ficarazzi (Pa.), via GI ND n. 2, censita al N.C.E.U. al fg. 3, p.lla 786, sub. 13 e della quota indivisa di 1/2
della piena proprietà dell'unità immobiliare sita Palermo, via
Perpignano n. 126, censita al N.C.E.U. al fg. 53, p.lla 422, sub. 4.
NA i convenuti alla immediata restituzione delle suddette quote dei predetti immobili agli attori.
RIGETTA la domanda di rimborso spiegata in riconvenzionale dai convenuti.
COMPENSA per un terzo le spese di lite fra le parti.
NA i convenuti a rifondere agli attori i restanti due terzi delle spese di lite che liquida in euro 3.999,00, oltre accessori, come per legge.
PONE le spese di C.T.U. per due terzi a carico dei convenuti e per un terzo a carico degli attori.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Così deciso in Palermo, all'esito della camera di consiglio del
12 dicembre 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Dott. Stefano Sajeva Dott.ssa Maria Letizia Barone
La presente minuta è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Laura Torregrossa
Tribunale di Palermo Sezione II Civile