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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/09/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3795 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall' Avv. Loredana Nasello Parte_1
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, ritualmente notificato all' , il ricorrente CP_1
indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi del1 della legge n. 222/84. Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4201/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto alla prestazione predetta.
Con memoria del 27.05.2025, si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale, la causa è stata discussa all'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente) e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è stata riconosciuta la sussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Parte ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione invocata.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. Persona_1
dopo aver sottoposto a visita il ricorrente, scrupolosamente esaminato la
[...] documentazione medica versata in atti e ricostruito il quadro patologico del periziato in termini di “Esiti di emicolectomia destra per carcinoma (gennaio 2023), diverticolosi
Pag. 2 di 5 del colon sin e sigma, Diabete mellito tipo 2. Ipertensione arteriosa, note spondiloartrosiche” – ha ritenuto che “Detto diagnostico, in effetti, sottende una situazione d'insieme che determina per l'assicurato una certa riduzione di validità che, sulla base di quanto andiamo ad esporre, non può, a nostro avviso, incidere sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini fino a ridurla a meno di un terzo della normale”.
In particolare, con riferimento alla neoplasia che ha afflitto parte ricorrente, il CTU - premesso che “nella valutazione non va considerato solo il requisito qualitativo del quadro morboso ma, soprattutto, quello quantitativo in termini del quantum disfunzionale che determina rapportato alle attività confacenti all'assicurato che nel caso ricadono nell'ambito di quelle manuali – ha evidenziato come, “tenuto conto che il tumore è stato eradicato chirurgicamente a distanza di un anno, non assume particolare rilievo in questa sede. Infatti, oltre alla mancanza di eventuale associata chemioterapia, non sono presenti ripetizioni locali e/o a distanza e le condizioni di nutrizione del soggetto sono compatibili con l'espletamento della attività lavorativa propria e di quelle confacenti”.
Il CTU ha poi ritenuto “di nessuna incidenza le note spondiloartrosiche, rilevate incidentalmente al recente esame rmn, effettuato per altri scopi, tenuto peraltro conto dell'assenza di ripercussioni funzionali. Egualmente di modesto rilievo la presenza del diabete tenuto conto dei valori di glicemia rilevati nella più recente indagine e della terapia effettuata. e della modesta sindrome depressiva. Ritenuto poi egualmente modesto l'apporto in funzione invalidante della depressione del tono dell'umore in quanto non incide sulle funzioni psichiche superiori e per la quale il lavoro va anzi incoraggiato nel senso di neopolarizzazione ideativa, in definitiva riteniamo di potersi escludere, nel caso, allo stato, il ricorrere, delle condizioni previste dall'art. 1 legge
222/1984 per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.”
Orbene, tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
Pag. 3 di 5 D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, il ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Né si può pervenire a diverse conclusioni sulla base della refertazione medica aggiornata versata in atti, dalla quale non è possibile desumere un intervenuto aggravamento del decorso clinico già riscontrato e valutato dal CTU.
In particolare, nel certificato della visita di controllo oncologico eseguito presso l'Ospedale Isola Tiberina in data 2.4.2025, si legge “No segni di recidiva. Prosegue regolari controlli clinico-strumentali”, mentre, dal referto delle analisi cliniche eseguite in data 9.05.2025, i valori ematologici del ricorrente risultano sostanzialmente in linea con i normali parametri di riferimento, ad eccezione di quelli relativi alle voci
“sideremia” e “ferritina”, dai quali, comunque, in assenza di ulteriori certificazioni mediche, non può ritenersi dimostrata la sussistenza, dedotta dal ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, di “un quadro ematologico fortemente compromesso che lo costringe a periodiche e frequenti trasfusioni di sangue”, nella specie non documentate.
Pag. 4 di 5 Si ritiene, infine, che non possa essere attribuito rilievo determinante, in termini di incidenza sulle attività confacenti alle attitudini dell'assicurato, nemmeno alla “gastrite cronica lieve” di cui al referto del 5.08.2025.
In conclusione, non emergendo alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite – non avendo il ricorrente dichiarato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. – seguono la soccombenza, come di norma,
e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , CP_1 devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , liquidate in CP_1
complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata in fase di
ATP.
Tivoli, 17/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3795 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall' Avv. Loredana Nasello Parte_1
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, ritualmente notificato all' , il ricorrente CP_1
indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi del1 della legge n. 222/84. Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4201/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto alla prestazione predetta.
Con memoria del 27.05.2025, si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale, la causa è stata discussa all'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente) e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è stata riconosciuta la sussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Parte ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione invocata.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. Persona_1
dopo aver sottoposto a visita il ricorrente, scrupolosamente esaminato la
[...] documentazione medica versata in atti e ricostruito il quadro patologico del periziato in termini di “Esiti di emicolectomia destra per carcinoma (gennaio 2023), diverticolosi
Pag. 2 di 5 del colon sin e sigma, Diabete mellito tipo 2. Ipertensione arteriosa, note spondiloartrosiche” – ha ritenuto che “Detto diagnostico, in effetti, sottende una situazione d'insieme che determina per l'assicurato una certa riduzione di validità che, sulla base di quanto andiamo ad esporre, non può, a nostro avviso, incidere sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini fino a ridurla a meno di un terzo della normale”.
In particolare, con riferimento alla neoplasia che ha afflitto parte ricorrente, il CTU - premesso che “nella valutazione non va considerato solo il requisito qualitativo del quadro morboso ma, soprattutto, quello quantitativo in termini del quantum disfunzionale che determina rapportato alle attività confacenti all'assicurato che nel caso ricadono nell'ambito di quelle manuali – ha evidenziato come, “tenuto conto che il tumore è stato eradicato chirurgicamente a distanza di un anno, non assume particolare rilievo in questa sede. Infatti, oltre alla mancanza di eventuale associata chemioterapia, non sono presenti ripetizioni locali e/o a distanza e le condizioni di nutrizione del soggetto sono compatibili con l'espletamento della attività lavorativa propria e di quelle confacenti”.
Il CTU ha poi ritenuto “di nessuna incidenza le note spondiloartrosiche, rilevate incidentalmente al recente esame rmn, effettuato per altri scopi, tenuto peraltro conto dell'assenza di ripercussioni funzionali. Egualmente di modesto rilievo la presenza del diabete tenuto conto dei valori di glicemia rilevati nella più recente indagine e della terapia effettuata. e della modesta sindrome depressiva. Ritenuto poi egualmente modesto l'apporto in funzione invalidante della depressione del tono dell'umore in quanto non incide sulle funzioni psichiche superiori e per la quale il lavoro va anzi incoraggiato nel senso di neopolarizzazione ideativa, in definitiva riteniamo di potersi escludere, nel caso, allo stato, il ricorrere, delle condizioni previste dall'art. 1 legge
222/1984 per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.”
Orbene, tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
Pag. 3 di 5 D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, il ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Né si può pervenire a diverse conclusioni sulla base della refertazione medica aggiornata versata in atti, dalla quale non è possibile desumere un intervenuto aggravamento del decorso clinico già riscontrato e valutato dal CTU.
In particolare, nel certificato della visita di controllo oncologico eseguito presso l'Ospedale Isola Tiberina in data 2.4.2025, si legge “No segni di recidiva. Prosegue regolari controlli clinico-strumentali”, mentre, dal referto delle analisi cliniche eseguite in data 9.05.2025, i valori ematologici del ricorrente risultano sostanzialmente in linea con i normali parametri di riferimento, ad eccezione di quelli relativi alle voci
“sideremia” e “ferritina”, dai quali, comunque, in assenza di ulteriori certificazioni mediche, non può ritenersi dimostrata la sussistenza, dedotta dal ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, di “un quadro ematologico fortemente compromesso che lo costringe a periodiche e frequenti trasfusioni di sangue”, nella specie non documentate.
Pag. 4 di 5 Si ritiene, infine, che non possa essere attribuito rilievo determinante, in termini di incidenza sulle attività confacenti alle attitudini dell'assicurato, nemmeno alla “gastrite cronica lieve” di cui al referto del 5.08.2025.
In conclusione, non emergendo alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite – non avendo il ricorrente dichiarato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. – seguono la soccombenza, come di norma,
e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , CP_1 devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , liquidate in CP_1
complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata in fase di
ATP.
Tivoli, 17/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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