Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 16/12/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24404 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso da:
M.C., nato ad omissis, in data omissis, cod. fisc.
omissis, residente in omissis, via omissis
8, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Sant'Antonio da Padova n. 10, presso lo studio degli avvocati Nadia Tramontana (cod. fisc. [...]) e Valeria Bianco (cod. fisc. [...]), che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti, PEC:
nadiatramontana@pec.ordineavvocatitorino.it ,
valeriabianco@pec.ordineavvocatitorino.it;
contro
INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA ([...]) e Silvia ZECCHINI ([...]) dell’Avvocatura dell’Istituto, in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 (rep. 37875/7313), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9 - presso l’Ufficio Legale Distrettuale dell’Istituto
e contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del l.r.p.t.;
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato il sig. C., Appuntato Scelto in servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri Piemonte, ha chiesto il riconoscimento dipendenza da causa di servizio per le infermità “esiti di intervento chirurgico di riduzione osteosintesi con placca in pregressa frattura della clavicola e della coracoide di destra. Frattura composta del processo articolare di c7, frattura del iii e iv e v metacarpo di destra, subamputazione dell'interfalangea prossimale del iii dito della mano destra, frattura del iv dito della mano destra. esiti di intervento di riduzione e osteosintesi con placca della diafisi tibiale destra in politrauma della strada”.
Esposta la dinamica dell’incidente stradale che determinava le su riportate lesioni, il ricorrente ricorda che la Commissione medica ospedaliera, con verbale n. MI124003284 del 10/07/2024, riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle infermità/lesioni riportate dall'App. Sc. C., e giudicava il medesimo non idoneo al servizio.
Successivamente, in data 6 novembre 2024 il Comitato di verifica per le cause di servizio emetteva il parere n. 11063622014: ritenendo sussistere la colpa grave del militare nella causazione del sinistro, giudicava l'infermità riportata dal ricorrente non dipendente da causa di servizio.
Conseguentemente, con decreto n. 3937/24 emesso in data 11 novembre 2024, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri negava il riconoscimento della dipendenza delle infermità del ricorrente della causa da servizio.
Parte ricorrente richiama relazione peritale in atti quanto alla dinamica dell’incidente.
L’Inps si costituisce, con comparsa del 28/11/2025, richiamando il contenuto dei parerei medici e del decreto n. 3937/2024, restando a questi vincolata.
La causa è stata discussa all’udienza del 16 dicembre 2025 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Preliminarmente, stante la ritualità delle notifiche, va dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Nel merito, sussistono tutti i requisiti per il riconoscimento della causa di servizio.
In primo luogo, quanto alle circostanze spazio temporali dell’incidente occorso al sig. C., occorre ricordare che “Ai fini del riconoscimento del
diritto all'indennizzo conseguente ad infortunio in itinere sussiste una situazione di necessità nell'uso del mezzo proprio non solo allorché siano assenti collegamenti pubblici di linea tra il luogo di lavoro e l'abitazione del lavoratore, ma anche quando, pur esistendo tali collegamenti, il loro utilizzo sottopone il lavoratore stesso ad un eccessivo disagio” (Cons. st. Sez. 06, sent. n. 01099 del 02/03/2000.
Anche la Suprema Corte ha chiarito che l’infortunio in itinere “va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento” (Cass. n. 5814/2022).
Nella fattispecie in esame, è in atti l’autorizzazione concessa al ricorrente per recarsi nella propria residenza alla fine del turno di lavoro. Essa, peraltro, si trova in località della provincia di Torino, scarsamente collegata con mezzi di trasporto pubblico, così rendendo necessario l’utilizzo del mezzo privato.
In ogni caso, dagli atti di causa non emergono contestazioni su tale aspetto.
Il motivo in virtù del quale il Comitato di verifica ha negato la dipendenza da causa di servizio è la ritenuta colpa grave del C. nella causazione dell’incidente (“L'infortunio in itinere del pubblico dipendente va ascritto a causa di servizio anche in mancanza di un rischio specifico o aggravato e, più in generale, ogni volta che non ricorra la colpa grave dell'interessato”; Cons. st. sent. n. 798/1996).
Tale motivazione è del tutto apodittica ed apoditticamente ricavata dal verbale della Polizia stradale intervenuta sul luogo dell’incidente.
Dal verbale della Polizia, infatti, emerge chiaramente che l’autovettura contro cui si è scontrato il motoveicolo del C. non solo aveva l’obbligo di dare la precedenza ma, dalla raffigurazione grafica effettuata dai pubblici ufficiali nell’immediatezza dell’evento, ha eseguito la svolta a sinistra prima del consentito: tanto basta, a parere dello scrivente, per escludere una colpa grave in capo al ricorrente. Detto in altri termini, indipendentemente dal definitivo accertamento delle responsabilità, va recisamente escluso un comportamento gravemente negligente in capo al ricorrente, tale da interrompere il nesso di causalità causando un rischio elettivo.
Neppure, sotto tale profilo, può ritenersi rilevante la dichiarazione della teste Quinzio: la riferita circostanza di aver visto la motocicletta del C. partire
“a velocità pazzesca” da un precedente semaforo non offre alcun elemento rilevante. In primo luogo, in quanto la teste riferisce una mera valutazione; in secondo luogo, in quanto è fatto notorio che un motoveicolo (specie della tipologia di quella del ricorrente), ordinariamente, parte da un semaforo molto più rapidamente di un’autovettura, così potendo dare l’impressione di una velocità superiore a quella reale.
Infine, perché dall’annotazione di Polizia non risulta in alcun modo che il C. guidasse al di sopra del limite di velocità, pari, in quel tratto di strada, a 90 km/h.
Stupisce, pertanto, la sommaria valutazione svolta dal Comitato di verifica e la pedissequa adesione ad un simile giudizio da parte del Comando dell’Arma dei Carabinieri (che, invece, avrebbe potuto valutare criticamente la situazione e motivatamente discostarsi dal giudizio del Comitato).
Le spese seguono la soccombenza (a carico dell’Amministrazione di appartenenza) e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo. Spese compensate quanto all’Inps, mero ufficio pagatore.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’infermità certificata in capo al sig. C.M. dipendente da causa di servizio.
Condanna il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.900,00 (millenovecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 16/12/2025 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 16/12/2025 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
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