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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7115/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7115/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTUZZI Parte_1 C.F._1
RI, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALESSANDRIA, 24 ROMA presso il difensore avv. BERTUZZI RI
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZIONI Controparte_1 P.IVA_1
CARLO, elettivamente domiciliato in via Sant'Orsola 36 Modena presso il difensore avv. ZIONI
CARLO,
CONVENUTO/I
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. LEONI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE, 13 LA
DD presso il difensore avv. LEONI ANTONIO
TE CH
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro nautico - Terzo trasportato - Art. 141 Codice delle
Assicurazioni.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - contrariis reiectis - previo accertamento, in ipotesi di contestazione, della legittimazione passiva della ed il conseguente Controparte_1
pagina 1 di 17 obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 209/2005 e comunque della legittimazione passiva, in solido, anche del proprietario del mezzo natante
[...]
Controparte_2
- condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t. ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, in solido con
[...] in persona del suo legale rappresentante p.t. (o, comunque, Controparte_2 ognuna per la quota di responsabilità che verrà accertata), al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni patrimoniali e non da quest'ultimo subiti in occasione ed in conseguenza del sinistro del 12 agosto 2019 nonché al rimborso delle spese mediche e di trasporto sostenute, da determinarsi i primi nell'importo di euro 96.493,00 e le seconde in misura non inferiore ad euro 4.201,07 e così, nel complesso, in euro 100.694,07, da quantificarsi esattamente in corso di causa nell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto – anche in via equitativa – di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal dì dell'evento lesivo sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da maggiorarsi di rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A.”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via pregiudiziale alla luce delle considerazioni svolte ordinare al Sig. di Parte_1 integrare il contraddittorio nei confronti di società proprietaria del gommone Controparte_3 Yamaha F4 0H ELT;
in via principale respingere la domanda proposta dall'attore in quanto infondata vertendosi in un'ipotesi di caso fortuito e quindi non è applicabile il disposto di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi condannare Controparte_1 al risarcimento della minor somma ritenuta di giustizia riducendo in ogni caso l'importo
[...] ex adverso dedotto;
con condanna al pagamento di spese del presente procedimento oltre rimborso forfettario 15%, nonché C.P.A. e I.V.A., come per legge”.
Parte terza chiamata:
Come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e come di seguito indicato:
“1. Contrariis rejectis;
2. in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere del presente giudizio, riconoscendo nel contempo nel Tribunale di Tempio Pausania, il Tribunale territorialmente competente ex artt. 19, 20 e/o 28 c.p.c. e concedendo alle parti il termine di legge per la riassunzione del procedimento dinanzi al predetto Tribunale;
3. in via principale:
per le ragioni di cui all'espositiva, voglia il Giudice adito, previo accertamento della dinamica del sinistro per cui è causa, individuarne la relativa responsabilità, comunque non direttamente ascrivibile alla Controparte_4
nella denegata ipotesi venisse accertata la responsabilità del conducente e/o della società proprietaria del gommone e venisse conseguentemente accolta, anche parzialmente, la domanda dell'attore, voglia il Giudice adito dichiarare la società in Controparte_1
pagina 2 di 17 persona del suo legale rapp.te, tenuta a garantire e manlevare la Controparte_4
[... da qualsiasi responsabilità e/o addebito;
4. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10 novembre 2021, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza di un sinistro nautico verificatosi il 12 agosto 2019 alle ore
12:30 circa in località La Maddalena (SS), quando si trovava trasportato a bordo del gommone
Yamaha F40HELT di proprietà di e assicurato presso la convenuta con polizza Controparte_3
n. 1019090883045.
L'attore deduceva che, durante la navigazione condotta dal figlio , il gommone Persona_1 aveva subìto un'inclinazione a causa di un'onda che aveva provocato un violento contraccolpo alla colonna vertebrale, costringendolo a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Lo
Merlo di La Maddalena dove veniva diagnosticata una "frattura somatica di L1 con deformazione a cuneo anteriore del soma vertebrale". Successivamente veniva trasferito presso l'
[...]
di dove, il 16 agosto 2019, veniva sottoposto ad intervento Controparte_5 CP_6 chirurgico di stabilizzazione D12-L2 con sistema di viti peduncolari in titanio e barre.
La domanda risarcitoria veniva quantificata complessivamente in Euro 100.694,07, di cui Euro
96.493,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali ed Euro 4.201,07 per spese mediche e di trasporto, invocando l'applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni in materia di tutela del terzo trasportato.
La si costituiva con comparsa di costituzione e risposta eccependo Controparte_1 preliminarmente la mancata vocatio in jus di quale proprietaria Controparte_4 del gommone e litisconsorte necessaria. Nel merito, la compagnia contestava l'applicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni sostenendo che l'evento lesivo si era verificato per caso fortuito, riconducibile ad un'"onda anomala" imprevedibile e inevitabile, e contestava altresì la qualità di terzo trasportato dell'attore.
All'udienza del 23 marzo 2022, il Tribunale accoglieva l'eccezione di integrazione del contraddittorio e ordinava a parte attrice di chiamare in causa Controparte_4 che veniva regolarmente citata con atto del 28 marzo 2022. si costituiva con comparsa del 14 giugno 2022 eccependo in via preliminare Controparte_3
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Tempio Pausania, in pagina 3 di 17 subordine la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del conducente Per_1
. Nel merito, in caso di accoglimento delle domande risarcitorie, chiedeva di essere
[...] manlevata e garantita dalla compagnia assicurativa.
Con provvedimento del 6 luglio 2022, il Tribunale rigettava la richiesta di ulteriore integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente e disponeva che la questione dell'incompetenza territoriale fosse decidibile unitamente al merito.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Tribunale accoglieva la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attrice, delegandone lo svolgimento al Tribunale di Sassari.
All'udienza del 23 aprile 2024, presso il Tribunale delegato, venivano escussi tre testimoni (
[...]
e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Espletata la prova testimoniale delegata, il Tribunale accoglieva la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione del danno subito dall'attore, nominando quale perito la Dott.ssa che prestava giuramento all'udienza del 6 febbraio 2025. Testimone_4
All'udienza dell'8 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa in decisione nella forma di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. (vecchio rito), disponendo il termine abbreviato di venti giorni per il deposito delle memorie conclusionali. Le parti depositavano regolarmente le rispettive comparse conclusionali nei termini assegnati, confermando le conclusioni già rassegnate in udienza.
***********
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla terza chiamata
[...] deve essere rigettata. Controparte_4
L'art. 33 cpc stabilisce che "le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo".
Nel caso di specie, sussiste evidente connessione per l'oggetto tra la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti dell' e quella nei confronti di Controparte_1
proprietaria del natante, atteso che entrambe le domande hanno ad oggetto il medesimo CP_4 fatto dannoso verificatosi il 12 agosto 2019 e il conseguente risarcimento dei danni subiti dal sig.
. Pt_1
pagina 4 di 17 La mancata adesione dell'assicurazione convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale impedisce l'operatività dell'articolo 38, comma 2, c.p.c.
È inoltre infondata l'eccezione di incompetenza ex art. 28 c.p.c., poiché la clausola di foro esclusivo vincola solo i contraenti ( e che non è parte in causa) e CP_4 Persona_1 non l'attore , estraneo al contratto di locazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 33 Parte_1
c.p.c., la competenza territoriale è validamente radicata presso il Tribunale di Modena, foro generale dell' convenuta principale, indipendentemente dal fatto Controparte_1 che abbia sede a La Maddalena. La norma consente infatti la proposizione della causa CP_4 davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una delle parti convenute quando sussista connessione, come nella fattispecie.
2. La disciplina applicabile, l'onere della prova e l'inquadramento dei fatti.
La fattispecie in esame trova la sua disciplina di riferimento nell'art. 2054 del Codice civile per espresso rinvio dell'art. 40 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto), che stabilisce che "la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto è regolata dall'articolo 2054 del Codice civile".
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il carattere speciale della normativa contenuta nel D.Lgs. 171/2005 rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima.
Ne consegue che ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 40, D.L.vo n. 171 del 2005, secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli.
La disciplina applicabile comporta l'operatività di una presunzione di responsabilità a carico del conducente dell'imbarcazione, superabile solo mediante la prova rigorosa di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno. Come precisato dalla giurisprudenza, la responsabilità del conducente di natanti e imbarcazioni da diporto verso terzi trasportati non costituisce responsabilità di natura oggettiva bensì presunzione di colpa suscettibile di prova contraria, essendo il conducente responsabile dei danni se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli.
pagina 5 di 17 Dal punto di vista dell'onere probatorio, la presunzione di colpa del conducente opera soltanto quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto. Il danneggiato deve limitarsi a provare l'evento lesivo e il nesso causale con la condotta del conducente, mentre spetta a quest'ultimo fornire la prova liberatoria.
Nel caso di specie, dai documenti processuali emerge che il sig. , il giorno 12 Parte_1 agosto 2019 alle ore 12:30 circa si trovava a bordo del gommone Yamaha F40HELT con numero di targa 6AK1016270, di proprietà di e dato in locazione al Controparte_4 figlio . Persona_1
Durante la navigazione nel tratto di mare di Cala Corsara - Isola di Spargi, il gommone subiva un'inclinazione a causa di un'onda anomala, provocando al sig. un violento Pt_1 contraccolpo alla colonna vertebrale.
L'evento lesivo si manifestava inizialmente con dolore lombare che, nonostante il trattamento con antidolorifici, persisteva fino a costringere il danneggiato a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale de La Maddalena il 14 agosto 2019, dove veniva diagnosticata una frattura traumatica di L1. Successivamente trasferito presso la Neurochirurgia dell'Ospedale di il CP_6 sig. veniva sottoposto il 16 agosto 2019 ad intervento chirurgico di stabilizzazione Pt_1
D12-L2 con sistema Armada, con decorso post-operatorio regolare e dimissione il 24 agosto
2019.
La disciplina dell'art. 2054 del Codice civile trova applicazione anche nei rapporti con il proprietario dell'imbarcazione, che risponde in solido con il conducente salvo che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, secondo il principio consolidato per cui l'art. 2054 cod. civ. accorpa al suo interno quattro ipotesi di responsabilità espressione di principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione subiscano danni, compresi i trasportati, quale che sia il titolo.
La domanda proposta nei confronti della compagnia assicurativa deve essere inquadrata nell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005.
La tutela in questione, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 17963 del 23/06/2021), esige a carico del danneggiato un onere della prova sostanzialmente equivalente a quello previsto dall'art.141 e dall'art. 2054 c.c., gravando il vettore della prova liberatoria (prevista dall'art. 2054
c.c.) "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", ovvero a dimostrare il caso fortuito.
La Suprema Corte ha distinto le due discipline in base al numero di veicoli coinvolti: l'azione ex pagina 6 di 17 art. 141 opera quando nel sinistro risultino interessati almeno due veicoli (anche senza scontro materiale), garantendo al trasportato l'immediato ristoro da parte dell'assicuratore del vettore, che potrà poi rivalersi sull'impresa assicuratrice del responsabile civile;
se, invece, il sinistro riguarda un solo veicolo, l'unica azione esperibile dal trasportato è quella ex art. 144 cod. ass. (Cass. Sez.
U, n. 35318/2022).
3. L'accertamento della responsabilità e le risultanze dell'istruttoria
L'accertamento della responsabilità, nel caso di specie, richiede una valutazione specifica delle risultanze dell'istruttoria svolta, con particolare riguardo alla prova testimoniale delegata e alla eventuale configurabilità dell'onda definita “anomala” come caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del conducente.
3.1 La prima questione affrontata dalle parti convenute riguardava la contestazione della presenza del sig. a bordo del gommone al momento del sinistro. Tale eccezione, sollevata Parte_1 dall' si fondava anche sulla circostanza che i testimoni escussi non Controparte_1 erano stati indicati nella denuncia di evento straordinario presentata dal conducente, emergendo solo successivamente nel corso del giudizio.
La prova testimoniale delegata al Tribunale di Sassari ha tuttavia fornito elementi decisivi per superare tale contestazione. I tre testimoni escussi - (moglie dell'attore), Testimone_1
(figlio dell'attore) e (nuora dell'attore) - hanno concordemente Testimone_2 Testimone_3 confermato la presenza del sig. a bordo del gommone al momento del sinistro, Parte_1 fornendo una ricostruzione coerente e dettagliata dell'evento.
La circostanza che i testimoni siano tutti familiari dell'attore non comporta automaticamente una valutazione di inattendibilità delle loro deposizioni.
Come noto, l'insussistenza del divieto di testimoniare per i parenti non esclude che l'esistenza di vincoli di parentela possa essere considerata dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni, ma non consente una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese da tali soggetti.
Nel caso di specie, la concordanza delle dichiarazioni testimoniali e la precisione di ognuno dei testi, valutata in relazione alla possibile conoscibilità delle circostanze dichiarate, rende attendibili le rispettive dichiarazioni in quanto non è ravvisabile contraddittorietà delle stesse e nessuno dei testimoni risulta portatore di un qualche interesse all'esito del giudizio.
Le deposizioni testimoniali si caratterizzano per coerenza interna e concordanza reciproca nella pagina 7 di 17 descrizione dell'evento.
Tutti i testimoni hanno confermato che il sig. si trovava a bordo del gommone, seduto Pt_1 sul tubolare anteriore destro, quando si è verificata l'inclinazione dell'imbarcazione a causa dell'onda, con conseguente sobbalzo e ricaduta del danneggiato.
La mancata indicazione dei testimoni nella denuncia di evento straordinario non assume carattere dirimente ai fini della valutazione di attendibilità: tale circostanza può essere liberamente valutata dal giudice quale indice sintomatico, ma non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda. Nel caso di specie, la coerenza delle deposizioni e l'assenza di contraddizioni interne o con altri elementi probatori confermano l'attendibilità delle testimonianze rese.
3.2 Le parti convenute hanno invocato l'esimente del caso fortuito, sostenendo che l'evento lesivo sarebbe stato causato da un'onda anomala imprevedibile e inevitabile. Tale argomentazione si fonda sulle dichiarazioni contenute nella denuncia di evento straordinario del conducente
, che ha definito l'onda "anomala", e nella denuncia di sinistro della Legal Persona_1
Service, che ha parlato di "onda improvvisa e inaspettata".
Tuttavia, tale ricostruzione non può trovare accoglimento alla luce dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di navigazione da diporto.
Come chiarito dalla Cassazione, il sopravvenire di un moto ondoso anomalo non può costituire di per sé un fatto eccezionale nella nautica da diporto e deve semmai considerarsi quale situazione
"consueta" nel contesto delle escursioni marine. Inoltre, la presenza di onde (così come anche delle onde anomale) è tuttavia un fenomeno di comune conoscenza per chiunque vada in mare potendo le stesse verificarsi o in conseguenza del passaggio di altre imbarcazioni o come fenomeno naturale.
Per la configurazione del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità, lo stesso deve consistere in un fattore esterno alla sfera di controllo delle parti che presenti i connotati dell'assoluta imprevedibilità e inevitabilità, da valutarsi in concreto.
Nel caso di specie, le parti convenute non hanno fornito alcuna prova specifica circa le caratteristiche eccezionali dell'onda che avrebbe causato l'evento.
Le dichiarazioni stragiudiziali del conducente e della Legal Service, pur utilizzando aggettivi quali "anomala" e "improvvisa", non costituiscono prova sufficiente del caso fortuito.
Tali dichiarazioni hanno valore meramente indiziario e devono essere valutate dal giudice nel contesto complessivo delle prove acquisite. La mera qualificazione soggettiva di un'onda come pagina 8 di 17 "anomala" non è sufficiente a dimostrarne l'eccezionalità e l'imprevedibilità richieste per la configurazione del caso fortuito.
3.3 Come stabilito dalla disciplina applicabile, la responsabilità del conducente di natanti e imbarcazioni da diporto verso terzi trasportati non costituisce responsabilità di natura oggettiva bensì presunzione di colpa suscettibile di prova contraria, essendo il conducente responsabile dei danni se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli.
Nel caso in esame, non sono stati offerti elementi probatori idonei a dimostrare l'adozione di adeguate manovre preventive per fronteggiare l'onda (quali la riduzione della velocità, la correzione della rotta o l'avviso ai passeggeri), né è stata fornita prova che l'evento sia dipeso da cause del tutto imprevedibili e inevitabili.
3.4 La responsabilità di proprietaria del gommone, deriva Controparte_4 dall'applicazione dei principi generali dell'art. 2054 Codice civile.
In applicazione del combinato disposto degli artt. 40 d.lgs. 171/2005 e 2054 cod. civ., il proprietario dell'imbarcazione risponde in solido con il conducente dei danni cagionati dalla circolazione del natante, salvo che non provi che la circolazione è avvenuta contro la propria volontà o che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, non ha fornito alcuna prova che la circolazione del gommone sia CP_4 avvenuta contro la sua volontà, essendo anzi emerso che l'imbarcazione era stata regolarmente data in locazione al sig. mediante contratto sottoscritto. La società proprietaria Persona_1 non ha nemmeno dimostrato che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, non avendo fornito elementi probatori in tal senso.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze dell'istruttoria, deve ritenersi accertata la responsabilità del proprietario per il danno subito dal sig. Controparte_4 [...]
. Pt_1
4. Il concorso di responsabilità del trasportato
Prima di procedere all'analisi della condotta tenuta dal sig. , occorre precisare che Parte_1 il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, del Codice civile è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, purché gli elementi fattuali della colpa concorrente emergano dagli atti processuali.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11935 del 3 maggio 2024, "la pronuncia sulla sussistenza di un concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. costituisce una pagina 9 di 17 mera difesa e non una domanda nuova in appello, rientrando nei poteri officiosi del giudice di merito, il quale deve indagare sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla sua incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso, prescindendo dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti".
Nel caso di specie, gli elementi fattuali che consentono di accertare il concorso di responsabilità del trasportato emergono chiaramente dagli atti processuali e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria delegata, che hanno concordemente confermato la posizione assunta dal sig. al momento del sinistro. Pt_1
4.1 Dalle testimonianze concordemente rese emerge che il sig. , al momento del Parte_1 sinistro, si trovava seduto sul tubolare anteriore destro del gommone, anziché nelle apposite sedute predisposte per la sicurezza dei passeggeri. Come dichiarato dalla moglie Tes_1
"confermo che mio marito era seduto prima della caduta nel tubolare ed alla destra di
[...] mio figlio che guidava". Per_1
Tale circostanza è stata confermata da tutti i testimoni escussi, senza alcuna contraddizione.
La posizione assunta dal sig. configura una violazione di regole di prudenza nella Pt_1 navigazione da diporto. Come evidenziato dalla difesa di tutti i gommoni sono dotati di CP_4 apposite panche o sedute create in spazi dedicati, accanto ai quali sono presenti accessori - tra cui i cosiddetti "tienti bene" - per permettere ai passeggeri di reggersi durante la navigazione. Il passeggero che si sieda sul tubolare durante la navigazione non lo fa in sicurezza, esponendosi con la propria condotta imprudente a tutte le eventuali conseguenze dannose.
Che la barca possa ondeggiare a causa dell'urto contro un'onda è una situazione consueta nei piccoli natanti, sicché, i trasportati devono affrontare tale situazione adottando le cautele necessarie ad ammortizzare l'impatto.
4.2 La condotta imprudente del sig. presenta un evidente nesso causale con l'evento Pt_1 dannoso verificatosi.
Come emerge dalle risultanze processuali, egli è stato l'unico tra i passeggeri a subire lesioni a seguito dell'inclinazione del gommone causata dall'onda. Gli altri occupanti dell'imbarcazione, che presumibilmente si trovavano nelle apposite sedute di sicurezza, non hanno riportato alcun danno, circostanza che dimostra l'incidenza causale della posizione assunta dal danneggiato.
Come noto, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
pagina 10 di 17 Nel caso di specie, la condotta del sig. ha concorso alla produzione del danno, giacché Pt_1
è ragionevole ritenere che, se egli si fosse collocato in una posizione consona alla navigazione — seduto nelle apposite sedute e con la possibilità di reggersi agli accessori di sicurezza — non avrebbe riportato, nella stessa entità, le conseguenze dannose derivanti dallo sbalzo che ha causato le lesioni alla colonna vertebrale.
Come precisato dalla giurisprudenza, il comportamento imprudente del danneggiato che, pur senza colpa grave, ometta di adottare le cautele minime per la propria incolumità integra gli estremi del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente riduzione del risarcimento in misura proporzionata alla gravità della colpa e all'incidenza causale della condotta.
4.3 Nel caso di specie, la condotta del sig. presenta un grado di colpevolezza Pt_1 significativo. La scelta di sedersi sul tubolare anteriore del gommone, anziché nelle apposite sedute di sicurezza, costituisce una violazione consapevole di elementari regole di prudenza nella navigazione. Tale comportamento è tanto più grave se si considera che il danneggiato, all'epoca dei fatti settantenne, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni di sicurezza durante la navigazione.
La mera negligenza della vittima, ancorché non integrante il fortuito, assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., operante anche in ambito extracontrattuale ex art. 2056 c.c., sotto il profilo del concorso colposo valutabile per la riduzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e le conseguenze derivatene.
4.4 Alla luce delle considerazioni svolte, la condotta imprudente del sig. deve Parte_1 essere valutata nella misura del 35% ai fini della riduzione del risarcimento.
Tale percentuale tiene conto sia della gravità della colpa - consistente nella violazione consapevole delle regole di sicurezza nella navigazione - sia dell'entità delle conseguenze derivatene, considerato che la posizione pericolosa assunta ha contribuito in modo determinante alla causazione delle lesioni.
La quantificazione del 35% appare congrua se si considera che, pur sussistendo la responsabilità del conducente per non aver dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, la condotta del trasportato ha avuto un'incidenza causale significativa nell'evento lesivo.
La valutazione del concorso di colpa deve essere effettuata considerando il contributo causale di ciascuna condotta nella produzione del danno.
pagina 11 di 17 Il concorso di responsabilità così determinato comporta la riduzione del risarcimento dovuto al sig. nella misura indicata, applicandosi tale riduzione a tutte le voci di danno accertate. Pt_1
5. La quantificazione del danno.
La quantificazione del danno subito dal sig. deve essere effettuata sulla base delle Parte_1 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, applicando i criteri tabellari consolidati dalla giurisprudenza di legittimità e tenendo conto del concorso di responsabilità accertato.
5.1 Per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a lesioni personali, la giurisprudenza consolidata ha individuato nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano il parametro di riferimento uniforme per tutti i giudici di merito. Come chiarito dalla Suprema
Corte, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, individuati – ratione temporis - nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Le tabelle milanesi, come noto, considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Nel caso di specie, si applicheranno le tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della pronuncia (2024), in quanto la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della decisione, anche se diverse da quelle esistenti al momento dell'introduzione del giudizio (cfr. Cass. civ., sez. 3,
21.12.2015 n. 25615 ).
5.2 La consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa ha accertato, all'esito di Testimone_4 approfondita indagine medico-legale, le seguenti risultanze:
Danno biologico permanente: 20% di invalidità permanente, determinato sulla base della frattura amielica di L1 trattata con stabilizzazione chirurgica D12-L2 mediante artrodesi strumentata.
Come precisato dal CTU, "è indubbio che la condizione sofferta comporti la presenza di postumi permanenti", quantificati utilizzando le scale valutative della Società Italiana di Medicina Legale
e della Guida di che prevedono una quantificazione tra il 15 e il Persona_2
25% per artrodesi di 2-4 corpi vertebrali.
pagina 12 di 17 Danno biologico temporaneo: Il CTU ha determinato un periodo complessivo di inabilità di 90 giorni, così suddiviso:
Inabilità temporanea totale: 10 giorni (coincidenti con il periodo di ricovero ospedaliero),
Inabilità temporanea parziale al 50%: 40 giorni,
Inabilità temporanea parziale al 25%: 40 giorni.
Come precisato dal consulente, non è stata valutata un'inabilità al 75% tenuto conto che dalla lettera di dimissione dell'ospedale risulta che l'infortunato deambulava già autonomamente, pur indossando il busto a tre punti.
5.3 Applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2024 per un soggetto di 70 anni (età del sig.
al momento del sinistro) con invalidità permanente del 20%, il valore del punto risulta Pt_1 pari a € 3.809,75, per un totale di € 49.908,00.
Tale importo, come chiarito dalla giurisprudenza, include già una liquidazione congiunta del danno biologico standard e del danno morale, individuando il valore del punto attraverso l'aumento percentuale ponderato che tiene conto dell'inserimento della componente di sofferenza soggettiva nel valore di liquidazione medio.
5.4 Per il danno biologico temporaneo, applicando le tabelle milanesi 2024 che prevedono un valore giornaliero standard di € 115,00 per l'inabilità temporanea totale e proporzionalmente ridotto per quella parziale:
Inabilità temporanea totale (10 giorni): € 1.150,00,
Inabilità temporanea parziale al 50% (40 giorni): € 2.300,00
Inabilità temporanea parziale al 25% (40 giorni): € 1.150,00,
Totale danno biologico temporaneo: € 4.600,00.
Non si ritiene di dover liquidare, in questa sede, il danno morale soggettivo, né con riferimento al periodo di inabilità temporanea, né alla fase successiva alla stabilizzazione dei postumi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale voce – distinta dal danno biologico – è risarcibile solo ove sia specificamente allegata e provata, non potendo il giudice procedere a liquidazioni automatiche proporzionali al danno biologico (Cass. civ., Sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24075;
Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2020, n. 25164).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito elementi idonei, neppure in via presuntiva, a dimostrare una sofferenza soggettiva risarcibile. Pertanto, il danno morale non può essere riconosciuto.
pagina 13 di 17 5.5. Il sig. ha richiesto la personalizzazione del danno, sostenendo di aver subito Pt_1 pregiudizi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente conseguenti alla menomazione accertata.
Tuttavia, tale richiesta non può trovare accoglimento.
La personalizzazione del danno biologico richiede il positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, tali da incidere in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche.
Nel caso di specie, il sig. non ha fornito prova di specifiche circostanze eccezionali che Pt_1 giustifichino un incremento del risarcimento tabellare, limitandosi a prospettare in via generica le conseguenze ordinariamente derivanti da una frattura vertebrale con stabilizzazione chirurgica in un soggetto della sua età.
5.6 Il CTU ha riconosciuto come congrue spese mediche per complessivi € 1.047,14, escludendo quelle non attinenti al trauma (MOC ed esami ematologici per € 65,05) e riducendo le spese farmacologiche a € 55,00 per l'illeggibilità di parte degli scontrini e la presenza di codici fiscali non corrispondenti a quello dell'infortunato.
Per quanto riguarda la spesa per la relazione medico-legale di parte, la stessa deve essere dichiarata irripetibile in quanto superflua e comunque eccessiva. Nel caso in esame, la relazione medico-legale di parte si configura come superflua considerato che: a) la fattispecie non presentava particolari complessità medico-legali tali da giustificarne l'esborso; b) la consulenza tecnica d'ufficio ha fornito tutti gli elementi necessari per la corretta quantificazione del danno;
c)
l'importo richiesto appare eccessivo rispetto alla natura e all'entità delle lesioni accertate.
Totale spese mediche: € 1.047,14 .
5.7 Il calcolo complessivo del danno.
Il danno complessivo subito dal sig. risulta così quantificato: Parte_1
Danno biologico permanente: € 49.908,00,
Danno biologico temporaneo: € 4.600,00,
Spese mediche: € 1.047,14.
Totale danno: € 55.555,14.
5.8. Come accertato nel precedente punto 3), sussiste un concorso di responsabilità del trasportato che si ritiene congruo determinare nella misura del 35%. Pertanto, il risarcimento deve pagina 14 di 17 essere proporzionalmente ridotto in applicazione dell'art. 1227 del Codice civile.
Danno risarcibile: € 55.555,14- 35% = € 36.110,85.
5.9 Trattandosi di debito di valore derivante da fatto illecito, sulla somma liquidata competono rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'evento dannoso. Gli interessi decorrono dalla data del sinistro al saldo e devono essere calcolati sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro e progressivamente rivalutato annualmente fino all'attualità, trasformandosi l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta al momento del deposito della sentenza con produzione di interessi legali fino al pagamento effettivo.
Sull'importo complessivo, devono poi essere riconosciuti alla parte attrice gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
6. La manleva.
La domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_4 deve essere accolta. Controparte_1
Nel caso di specie, è pacifico che il gommone di proprietà di risultava regolarmente CP_4 assicurato presso con polizza n. 1019090883045 al momento del Controparte_1 sinistro del 12 agosto 2019.
La responsabilità di accertata in applicazione del combinato disposto degli artt. 40 CP_4
D.Lgs. 171/2005 e 2054 cod. civ., comporta il diritto della società proprietaria ad essere manlevata dalla compagnia assicurativa per le somme spettanti al danneggiato.
Il diritto di manleva trova il suo fondamento nel rapporto contrattuale intercorrente tra il proprietario del natante e la compagnia assicurativa, che ha assunto l'obbligo di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell'imbarcazione. Tale obbligo sussiste nei limiti del massimale di polizza e per i danni rientranti nella copertura assicurativa, come nel caso di specie dove si tratta di danni alla persona subiti da un terzo trasportato.
La domanda di manleva deve pertanto essere accolta, con condanna di Controparte_1
a tenere indenne da quanto la stessa sia tenuta a
[...] Controparte_4 corrispondere al sig. in esecuzione della presente sentenza, nei limiti delle Parte_1 condizioni e del massimale di polizza.
7. Spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 del Codice di procedura civile.
pagina 15 di 17 ed risultate soccombenti, sono Controparte_1 Controparte_4 condannate in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della causa
(pari all'importo liquidato in dispositivo), della media complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, seguono anch'esse la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido.
Nel rapporto tra e le spese Controparte_4 Controparte_1 processuali sono compensate in considerazione della condotta processuale della compagnia assicurativa che non si è opposta alla domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
7115/2021, così provvede:
- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Controparte_4
[...
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto: Parte_1
- condanna ed in solido Controparte_1 Controparte_4 tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 36.110,85, oltre a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino alla pubblicazione della presente sentenza e oltre ai soli interessi legali da tale data sino al saldo;
- accoglie la domanda di manleva proposta da e per Controparte_4
l'effetto dichiara tenuta e condanna a tenere indenne la Controparte_1 predetta società da quanto la stessa sia tenuta a corrispondere al sig. in Parte_1 esecuzione della presente sentenza, nei limiti delle condizioni e del massimale di polizza;
- condanna ed in solido Controparte_1 Controparte_4 tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in € 786,00 per anticipazioni, € 7.616 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A.
e I.V.A. come per legge;
- compensa le spese processuali tra e Controparte_4 [...]
Controparte_1
pagina 16 di 17 - pone definitivamente a carico di ed Controparte_1 [...]
il pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate Controparte_4 in corso di causa.
Modena, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7115/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTUZZI Parte_1 C.F._1
RI, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALESSANDRIA, 24 ROMA presso il difensore avv. BERTUZZI RI
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZIONI Controparte_1 P.IVA_1
CARLO, elettivamente domiciliato in via Sant'Orsola 36 Modena presso il difensore avv. ZIONI
CARLO,
CONVENUTO/I
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. LEONI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE, 13 LA
DD presso il difensore avv. LEONI ANTONIO
TE CH
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro nautico - Terzo trasportato - Art. 141 Codice delle
Assicurazioni.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - contrariis reiectis - previo accertamento, in ipotesi di contestazione, della legittimazione passiva della ed il conseguente Controparte_1
pagina 1 di 17 obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 209/2005 e comunque della legittimazione passiva, in solido, anche del proprietario del mezzo natante
[...]
Controparte_2
- condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t. ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, in solido con
[...] in persona del suo legale rappresentante p.t. (o, comunque, Controparte_2 ognuna per la quota di responsabilità che verrà accertata), al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni patrimoniali e non da quest'ultimo subiti in occasione ed in conseguenza del sinistro del 12 agosto 2019 nonché al rimborso delle spese mediche e di trasporto sostenute, da determinarsi i primi nell'importo di euro 96.493,00 e le seconde in misura non inferiore ad euro 4.201,07 e così, nel complesso, in euro 100.694,07, da quantificarsi esattamente in corso di causa nell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto – anche in via equitativa – di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal dì dell'evento lesivo sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da maggiorarsi di rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A.”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via pregiudiziale alla luce delle considerazioni svolte ordinare al Sig. di Parte_1 integrare il contraddittorio nei confronti di società proprietaria del gommone Controparte_3 Yamaha F4 0H ELT;
in via principale respingere la domanda proposta dall'attore in quanto infondata vertendosi in un'ipotesi di caso fortuito e quindi non è applicabile il disposto di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi condannare Controparte_1 al risarcimento della minor somma ritenuta di giustizia riducendo in ogni caso l'importo
[...] ex adverso dedotto;
con condanna al pagamento di spese del presente procedimento oltre rimborso forfettario 15%, nonché C.P.A. e I.V.A., come per legge”.
Parte terza chiamata:
Come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e come di seguito indicato:
“1. Contrariis rejectis;
2. in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere del presente giudizio, riconoscendo nel contempo nel Tribunale di Tempio Pausania, il Tribunale territorialmente competente ex artt. 19, 20 e/o 28 c.p.c. e concedendo alle parti il termine di legge per la riassunzione del procedimento dinanzi al predetto Tribunale;
3. in via principale:
per le ragioni di cui all'espositiva, voglia il Giudice adito, previo accertamento della dinamica del sinistro per cui è causa, individuarne la relativa responsabilità, comunque non direttamente ascrivibile alla Controparte_4
nella denegata ipotesi venisse accertata la responsabilità del conducente e/o della società proprietaria del gommone e venisse conseguentemente accolta, anche parzialmente, la domanda dell'attore, voglia il Giudice adito dichiarare la società in Controparte_1
pagina 2 di 17 persona del suo legale rapp.te, tenuta a garantire e manlevare la Controparte_4
[... da qualsiasi responsabilità e/o addebito;
4. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10 novembre 2021, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza di un sinistro nautico verificatosi il 12 agosto 2019 alle ore
12:30 circa in località La Maddalena (SS), quando si trovava trasportato a bordo del gommone
Yamaha F40HELT di proprietà di e assicurato presso la convenuta con polizza Controparte_3
n. 1019090883045.
L'attore deduceva che, durante la navigazione condotta dal figlio , il gommone Persona_1 aveva subìto un'inclinazione a causa di un'onda che aveva provocato un violento contraccolpo alla colonna vertebrale, costringendolo a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Lo
Merlo di La Maddalena dove veniva diagnosticata una "frattura somatica di L1 con deformazione a cuneo anteriore del soma vertebrale". Successivamente veniva trasferito presso l'
[...]
di dove, il 16 agosto 2019, veniva sottoposto ad intervento Controparte_5 CP_6 chirurgico di stabilizzazione D12-L2 con sistema di viti peduncolari in titanio e barre.
La domanda risarcitoria veniva quantificata complessivamente in Euro 100.694,07, di cui Euro
96.493,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali ed Euro 4.201,07 per spese mediche e di trasporto, invocando l'applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni in materia di tutela del terzo trasportato.
La si costituiva con comparsa di costituzione e risposta eccependo Controparte_1 preliminarmente la mancata vocatio in jus di quale proprietaria Controparte_4 del gommone e litisconsorte necessaria. Nel merito, la compagnia contestava l'applicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni sostenendo che l'evento lesivo si era verificato per caso fortuito, riconducibile ad un'"onda anomala" imprevedibile e inevitabile, e contestava altresì la qualità di terzo trasportato dell'attore.
All'udienza del 23 marzo 2022, il Tribunale accoglieva l'eccezione di integrazione del contraddittorio e ordinava a parte attrice di chiamare in causa Controparte_4 che veniva regolarmente citata con atto del 28 marzo 2022. si costituiva con comparsa del 14 giugno 2022 eccependo in via preliminare Controparte_3
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Tempio Pausania, in pagina 3 di 17 subordine la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del conducente Per_1
. Nel merito, in caso di accoglimento delle domande risarcitorie, chiedeva di essere
[...] manlevata e garantita dalla compagnia assicurativa.
Con provvedimento del 6 luglio 2022, il Tribunale rigettava la richiesta di ulteriore integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente e disponeva che la questione dell'incompetenza territoriale fosse decidibile unitamente al merito.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Tribunale accoglieva la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attrice, delegandone lo svolgimento al Tribunale di Sassari.
All'udienza del 23 aprile 2024, presso il Tribunale delegato, venivano escussi tre testimoni (
[...]
e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Espletata la prova testimoniale delegata, il Tribunale accoglieva la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione del danno subito dall'attore, nominando quale perito la Dott.ssa che prestava giuramento all'udienza del 6 febbraio 2025. Testimone_4
All'udienza dell'8 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa in decisione nella forma di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. (vecchio rito), disponendo il termine abbreviato di venti giorni per il deposito delle memorie conclusionali. Le parti depositavano regolarmente le rispettive comparse conclusionali nei termini assegnati, confermando le conclusioni già rassegnate in udienza.
***********
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla terza chiamata
[...] deve essere rigettata. Controparte_4
L'art. 33 cpc stabilisce che "le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo".
Nel caso di specie, sussiste evidente connessione per l'oggetto tra la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti dell' e quella nei confronti di Controparte_1
proprietaria del natante, atteso che entrambe le domande hanno ad oggetto il medesimo CP_4 fatto dannoso verificatosi il 12 agosto 2019 e il conseguente risarcimento dei danni subiti dal sig.
. Pt_1
pagina 4 di 17 La mancata adesione dell'assicurazione convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale impedisce l'operatività dell'articolo 38, comma 2, c.p.c.
È inoltre infondata l'eccezione di incompetenza ex art. 28 c.p.c., poiché la clausola di foro esclusivo vincola solo i contraenti ( e che non è parte in causa) e CP_4 Persona_1 non l'attore , estraneo al contratto di locazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 33 Parte_1
c.p.c., la competenza territoriale è validamente radicata presso il Tribunale di Modena, foro generale dell' convenuta principale, indipendentemente dal fatto Controparte_1 che abbia sede a La Maddalena. La norma consente infatti la proposizione della causa CP_4 davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una delle parti convenute quando sussista connessione, come nella fattispecie.
2. La disciplina applicabile, l'onere della prova e l'inquadramento dei fatti.
La fattispecie in esame trova la sua disciplina di riferimento nell'art. 2054 del Codice civile per espresso rinvio dell'art. 40 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto), che stabilisce che "la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto è regolata dall'articolo 2054 del Codice civile".
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il carattere speciale della normativa contenuta nel D.Lgs. 171/2005 rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima.
Ne consegue che ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 40, D.L.vo n. 171 del 2005, secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli.
La disciplina applicabile comporta l'operatività di una presunzione di responsabilità a carico del conducente dell'imbarcazione, superabile solo mediante la prova rigorosa di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno. Come precisato dalla giurisprudenza, la responsabilità del conducente di natanti e imbarcazioni da diporto verso terzi trasportati non costituisce responsabilità di natura oggettiva bensì presunzione di colpa suscettibile di prova contraria, essendo il conducente responsabile dei danni se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli.
pagina 5 di 17 Dal punto di vista dell'onere probatorio, la presunzione di colpa del conducente opera soltanto quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto. Il danneggiato deve limitarsi a provare l'evento lesivo e il nesso causale con la condotta del conducente, mentre spetta a quest'ultimo fornire la prova liberatoria.
Nel caso di specie, dai documenti processuali emerge che il sig. , il giorno 12 Parte_1 agosto 2019 alle ore 12:30 circa si trovava a bordo del gommone Yamaha F40HELT con numero di targa 6AK1016270, di proprietà di e dato in locazione al Controparte_4 figlio . Persona_1
Durante la navigazione nel tratto di mare di Cala Corsara - Isola di Spargi, il gommone subiva un'inclinazione a causa di un'onda anomala, provocando al sig. un violento Pt_1 contraccolpo alla colonna vertebrale.
L'evento lesivo si manifestava inizialmente con dolore lombare che, nonostante il trattamento con antidolorifici, persisteva fino a costringere il danneggiato a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale de La Maddalena il 14 agosto 2019, dove veniva diagnosticata una frattura traumatica di L1. Successivamente trasferito presso la Neurochirurgia dell'Ospedale di il CP_6 sig. veniva sottoposto il 16 agosto 2019 ad intervento chirurgico di stabilizzazione Pt_1
D12-L2 con sistema Armada, con decorso post-operatorio regolare e dimissione il 24 agosto
2019.
La disciplina dell'art. 2054 del Codice civile trova applicazione anche nei rapporti con il proprietario dell'imbarcazione, che risponde in solido con il conducente salvo che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, secondo il principio consolidato per cui l'art. 2054 cod. civ. accorpa al suo interno quattro ipotesi di responsabilità espressione di principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione subiscano danni, compresi i trasportati, quale che sia il titolo.
La domanda proposta nei confronti della compagnia assicurativa deve essere inquadrata nell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005.
La tutela in questione, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 17963 del 23/06/2021), esige a carico del danneggiato un onere della prova sostanzialmente equivalente a quello previsto dall'art.141 e dall'art. 2054 c.c., gravando il vettore della prova liberatoria (prevista dall'art. 2054
c.c.) "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", ovvero a dimostrare il caso fortuito.
La Suprema Corte ha distinto le due discipline in base al numero di veicoli coinvolti: l'azione ex pagina 6 di 17 art. 141 opera quando nel sinistro risultino interessati almeno due veicoli (anche senza scontro materiale), garantendo al trasportato l'immediato ristoro da parte dell'assicuratore del vettore, che potrà poi rivalersi sull'impresa assicuratrice del responsabile civile;
se, invece, il sinistro riguarda un solo veicolo, l'unica azione esperibile dal trasportato è quella ex art. 144 cod. ass. (Cass. Sez.
U, n. 35318/2022).
3. L'accertamento della responsabilità e le risultanze dell'istruttoria
L'accertamento della responsabilità, nel caso di specie, richiede una valutazione specifica delle risultanze dell'istruttoria svolta, con particolare riguardo alla prova testimoniale delegata e alla eventuale configurabilità dell'onda definita “anomala” come caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del conducente.
3.1 La prima questione affrontata dalle parti convenute riguardava la contestazione della presenza del sig. a bordo del gommone al momento del sinistro. Tale eccezione, sollevata Parte_1 dall' si fondava anche sulla circostanza che i testimoni escussi non Controparte_1 erano stati indicati nella denuncia di evento straordinario presentata dal conducente, emergendo solo successivamente nel corso del giudizio.
La prova testimoniale delegata al Tribunale di Sassari ha tuttavia fornito elementi decisivi per superare tale contestazione. I tre testimoni escussi - (moglie dell'attore), Testimone_1
(figlio dell'attore) e (nuora dell'attore) - hanno concordemente Testimone_2 Testimone_3 confermato la presenza del sig. a bordo del gommone al momento del sinistro, Parte_1 fornendo una ricostruzione coerente e dettagliata dell'evento.
La circostanza che i testimoni siano tutti familiari dell'attore non comporta automaticamente una valutazione di inattendibilità delle loro deposizioni.
Come noto, l'insussistenza del divieto di testimoniare per i parenti non esclude che l'esistenza di vincoli di parentela possa essere considerata dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni, ma non consente una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese da tali soggetti.
Nel caso di specie, la concordanza delle dichiarazioni testimoniali e la precisione di ognuno dei testi, valutata in relazione alla possibile conoscibilità delle circostanze dichiarate, rende attendibili le rispettive dichiarazioni in quanto non è ravvisabile contraddittorietà delle stesse e nessuno dei testimoni risulta portatore di un qualche interesse all'esito del giudizio.
Le deposizioni testimoniali si caratterizzano per coerenza interna e concordanza reciproca nella pagina 7 di 17 descrizione dell'evento.
Tutti i testimoni hanno confermato che il sig. si trovava a bordo del gommone, seduto Pt_1 sul tubolare anteriore destro, quando si è verificata l'inclinazione dell'imbarcazione a causa dell'onda, con conseguente sobbalzo e ricaduta del danneggiato.
La mancata indicazione dei testimoni nella denuncia di evento straordinario non assume carattere dirimente ai fini della valutazione di attendibilità: tale circostanza può essere liberamente valutata dal giudice quale indice sintomatico, ma non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda. Nel caso di specie, la coerenza delle deposizioni e l'assenza di contraddizioni interne o con altri elementi probatori confermano l'attendibilità delle testimonianze rese.
3.2 Le parti convenute hanno invocato l'esimente del caso fortuito, sostenendo che l'evento lesivo sarebbe stato causato da un'onda anomala imprevedibile e inevitabile. Tale argomentazione si fonda sulle dichiarazioni contenute nella denuncia di evento straordinario del conducente
, che ha definito l'onda "anomala", e nella denuncia di sinistro della Legal Persona_1
Service, che ha parlato di "onda improvvisa e inaspettata".
Tuttavia, tale ricostruzione non può trovare accoglimento alla luce dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di navigazione da diporto.
Come chiarito dalla Cassazione, il sopravvenire di un moto ondoso anomalo non può costituire di per sé un fatto eccezionale nella nautica da diporto e deve semmai considerarsi quale situazione
"consueta" nel contesto delle escursioni marine. Inoltre, la presenza di onde (così come anche delle onde anomale) è tuttavia un fenomeno di comune conoscenza per chiunque vada in mare potendo le stesse verificarsi o in conseguenza del passaggio di altre imbarcazioni o come fenomeno naturale.
Per la configurazione del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità, lo stesso deve consistere in un fattore esterno alla sfera di controllo delle parti che presenti i connotati dell'assoluta imprevedibilità e inevitabilità, da valutarsi in concreto.
Nel caso di specie, le parti convenute non hanno fornito alcuna prova specifica circa le caratteristiche eccezionali dell'onda che avrebbe causato l'evento.
Le dichiarazioni stragiudiziali del conducente e della Legal Service, pur utilizzando aggettivi quali "anomala" e "improvvisa", non costituiscono prova sufficiente del caso fortuito.
Tali dichiarazioni hanno valore meramente indiziario e devono essere valutate dal giudice nel contesto complessivo delle prove acquisite. La mera qualificazione soggettiva di un'onda come pagina 8 di 17 "anomala" non è sufficiente a dimostrarne l'eccezionalità e l'imprevedibilità richieste per la configurazione del caso fortuito.
3.3 Come stabilito dalla disciplina applicabile, la responsabilità del conducente di natanti e imbarcazioni da diporto verso terzi trasportati non costituisce responsabilità di natura oggettiva bensì presunzione di colpa suscettibile di prova contraria, essendo il conducente responsabile dei danni se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli.
Nel caso in esame, non sono stati offerti elementi probatori idonei a dimostrare l'adozione di adeguate manovre preventive per fronteggiare l'onda (quali la riduzione della velocità, la correzione della rotta o l'avviso ai passeggeri), né è stata fornita prova che l'evento sia dipeso da cause del tutto imprevedibili e inevitabili.
3.4 La responsabilità di proprietaria del gommone, deriva Controparte_4 dall'applicazione dei principi generali dell'art. 2054 Codice civile.
In applicazione del combinato disposto degli artt. 40 d.lgs. 171/2005 e 2054 cod. civ., il proprietario dell'imbarcazione risponde in solido con il conducente dei danni cagionati dalla circolazione del natante, salvo che non provi che la circolazione è avvenuta contro la propria volontà o che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, non ha fornito alcuna prova che la circolazione del gommone sia CP_4 avvenuta contro la sua volontà, essendo anzi emerso che l'imbarcazione era stata regolarmente data in locazione al sig. mediante contratto sottoscritto. La società proprietaria Persona_1 non ha nemmeno dimostrato che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, non avendo fornito elementi probatori in tal senso.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze dell'istruttoria, deve ritenersi accertata la responsabilità del proprietario per il danno subito dal sig. Controparte_4 [...]
. Pt_1
4. Il concorso di responsabilità del trasportato
Prima di procedere all'analisi della condotta tenuta dal sig. , occorre precisare che Parte_1 il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, del Codice civile è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, purché gli elementi fattuali della colpa concorrente emergano dagli atti processuali.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11935 del 3 maggio 2024, "la pronuncia sulla sussistenza di un concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. costituisce una pagina 9 di 17 mera difesa e non una domanda nuova in appello, rientrando nei poteri officiosi del giudice di merito, il quale deve indagare sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla sua incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso, prescindendo dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti".
Nel caso di specie, gli elementi fattuali che consentono di accertare il concorso di responsabilità del trasportato emergono chiaramente dagli atti processuali e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria delegata, che hanno concordemente confermato la posizione assunta dal sig. al momento del sinistro. Pt_1
4.1 Dalle testimonianze concordemente rese emerge che il sig. , al momento del Parte_1 sinistro, si trovava seduto sul tubolare anteriore destro del gommone, anziché nelle apposite sedute predisposte per la sicurezza dei passeggeri. Come dichiarato dalla moglie Tes_1
"confermo che mio marito era seduto prima della caduta nel tubolare ed alla destra di
[...] mio figlio che guidava". Per_1
Tale circostanza è stata confermata da tutti i testimoni escussi, senza alcuna contraddizione.
La posizione assunta dal sig. configura una violazione di regole di prudenza nella Pt_1 navigazione da diporto. Come evidenziato dalla difesa di tutti i gommoni sono dotati di CP_4 apposite panche o sedute create in spazi dedicati, accanto ai quali sono presenti accessori - tra cui i cosiddetti "tienti bene" - per permettere ai passeggeri di reggersi durante la navigazione. Il passeggero che si sieda sul tubolare durante la navigazione non lo fa in sicurezza, esponendosi con la propria condotta imprudente a tutte le eventuali conseguenze dannose.
Che la barca possa ondeggiare a causa dell'urto contro un'onda è una situazione consueta nei piccoli natanti, sicché, i trasportati devono affrontare tale situazione adottando le cautele necessarie ad ammortizzare l'impatto.
4.2 La condotta imprudente del sig. presenta un evidente nesso causale con l'evento Pt_1 dannoso verificatosi.
Come emerge dalle risultanze processuali, egli è stato l'unico tra i passeggeri a subire lesioni a seguito dell'inclinazione del gommone causata dall'onda. Gli altri occupanti dell'imbarcazione, che presumibilmente si trovavano nelle apposite sedute di sicurezza, non hanno riportato alcun danno, circostanza che dimostra l'incidenza causale della posizione assunta dal danneggiato.
Come noto, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
pagina 10 di 17 Nel caso di specie, la condotta del sig. ha concorso alla produzione del danno, giacché Pt_1
è ragionevole ritenere che, se egli si fosse collocato in una posizione consona alla navigazione — seduto nelle apposite sedute e con la possibilità di reggersi agli accessori di sicurezza — non avrebbe riportato, nella stessa entità, le conseguenze dannose derivanti dallo sbalzo che ha causato le lesioni alla colonna vertebrale.
Come precisato dalla giurisprudenza, il comportamento imprudente del danneggiato che, pur senza colpa grave, ometta di adottare le cautele minime per la propria incolumità integra gli estremi del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente riduzione del risarcimento in misura proporzionata alla gravità della colpa e all'incidenza causale della condotta.
4.3 Nel caso di specie, la condotta del sig. presenta un grado di colpevolezza Pt_1 significativo. La scelta di sedersi sul tubolare anteriore del gommone, anziché nelle apposite sedute di sicurezza, costituisce una violazione consapevole di elementari regole di prudenza nella navigazione. Tale comportamento è tanto più grave se si considera che il danneggiato, all'epoca dei fatti settantenne, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni di sicurezza durante la navigazione.
La mera negligenza della vittima, ancorché non integrante il fortuito, assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., operante anche in ambito extracontrattuale ex art. 2056 c.c., sotto il profilo del concorso colposo valutabile per la riduzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e le conseguenze derivatene.
4.4 Alla luce delle considerazioni svolte, la condotta imprudente del sig. deve Parte_1 essere valutata nella misura del 35% ai fini della riduzione del risarcimento.
Tale percentuale tiene conto sia della gravità della colpa - consistente nella violazione consapevole delle regole di sicurezza nella navigazione - sia dell'entità delle conseguenze derivatene, considerato che la posizione pericolosa assunta ha contribuito in modo determinante alla causazione delle lesioni.
La quantificazione del 35% appare congrua se si considera che, pur sussistendo la responsabilità del conducente per non aver dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, la condotta del trasportato ha avuto un'incidenza causale significativa nell'evento lesivo.
La valutazione del concorso di colpa deve essere effettuata considerando il contributo causale di ciascuna condotta nella produzione del danno.
pagina 11 di 17 Il concorso di responsabilità così determinato comporta la riduzione del risarcimento dovuto al sig. nella misura indicata, applicandosi tale riduzione a tutte le voci di danno accertate. Pt_1
5. La quantificazione del danno.
La quantificazione del danno subito dal sig. deve essere effettuata sulla base delle Parte_1 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, applicando i criteri tabellari consolidati dalla giurisprudenza di legittimità e tenendo conto del concorso di responsabilità accertato.
5.1 Per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a lesioni personali, la giurisprudenza consolidata ha individuato nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano il parametro di riferimento uniforme per tutti i giudici di merito. Come chiarito dalla Suprema
Corte, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, individuati – ratione temporis - nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Le tabelle milanesi, come noto, considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Nel caso di specie, si applicheranno le tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della pronuncia (2024), in quanto la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della decisione, anche se diverse da quelle esistenti al momento dell'introduzione del giudizio (cfr. Cass. civ., sez. 3,
21.12.2015 n. 25615 ).
5.2 La consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa ha accertato, all'esito di Testimone_4 approfondita indagine medico-legale, le seguenti risultanze:
Danno biologico permanente: 20% di invalidità permanente, determinato sulla base della frattura amielica di L1 trattata con stabilizzazione chirurgica D12-L2 mediante artrodesi strumentata.
Come precisato dal CTU, "è indubbio che la condizione sofferta comporti la presenza di postumi permanenti", quantificati utilizzando le scale valutative della Società Italiana di Medicina Legale
e della Guida di che prevedono una quantificazione tra il 15 e il Persona_2
25% per artrodesi di 2-4 corpi vertebrali.
pagina 12 di 17 Danno biologico temporaneo: Il CTU ha determinato un periodo complessivo di inabilità di 90 giorni, così suddiviso:
Inabilità temporanea totale: 10 giorni (coincidenti con il periodo di ricovero ospedaliero),
Inabilità temporanea parziale al 50%: 40 giorni,
Inabilità temporanea parziale al 25%: 40 giorni.
Come precisato dal consulente, non è stata valutata un'inabilità al 75% tenuto conto che dalla lettera di dimissione dell'ospedale risulta che l'infortunato deambulava già autonomamente, pur indossando il busto a tre punti.
5.3 Applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2024 per un soggetto di 70 anni (età del sig.
al momento del sinistro) con invalidità permanente del 20%, il valore del punto risulta Pt_1 pari a € 3.809,75, per un totale di € 49.908,00.
Tale importo, come chiarito dalla giurisprudenza, include già una liquidazione congiunta del danno biologico standard e del danno morale, individuando il valore del punto attraverso l'aumento percentuale ponderato che tiene conto dell'inserimento della componente di sofferenza soggettiva nel valore di liquidazione medio.
5.4 Per il danno biologico temporaneo, applicando le tabelle milanesi 2024 che prevedono un valore giornaliero standard di € 115,00 per l'inabilità temporanea totale e proporzionalmente ridotto per quella parziale:
Inabilità temporanea totale (10 giorni): € 1.150,00,
Inabilità temporanea parziale al 50% (40 giorni): € 2.300,00
Inabilità temporanea parziale al 25% (40 giorni): € 1.150,00,
Totale danno biologico temporaneo: € 4.600,00.
Non si ritiene di dover liquidare, in questa sede, il danno morale soggettivo, né con riferimento al periodo di inabilità temporanea, né alla fase successiva alla stabilizzazione dei postumi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale voce – distinta dal danno biologico – è risarcibile solo ove sia specificamente allegata e provata, non potendo il giudice procedere a liquidazioni automatiche proporzionali al danno biologico (Cass. civ., Sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24075;
Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2020, n. 25164).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito elementi idonei, neppure in via presuntiva, a dimostrare una sofferenza soggettiva risarcibile. Pertanto, il danno morale non può essere riconosciuto.
pagina 13 di 17 5.5. Il sig. ha richiesto la personalizzazione del danno, sostenendo di aver subito Pt_1 pregiudizi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente conseguenti alla menomazione accertata.
Tuttavia, tale richiesta non può trovare accoglimento.
La personalizzazione del danno biologico richiede il positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, tali da incidere in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche.
Nel caso di specie, il sig. non ha fornito prova di specifiche circostanze eccezionali che Pt_1 giustifichino un incremento del risarcimento tabellare, limitandosi a prospettare in via generica le conseguenze ordinariamente derivanti da una frattura vertebrale con stabilizzazione chirurgica in un soggetto della sua età.
5.6 Il CTU ha riconosciuto come congrue spese mediche per complessivi € 1.047,14, escludendo quelle non attinenti al trauma (MOC ed esami ematologici per € 65,05) e riducendo le spese farmacologiche a € 55,00 per l'illeggibilità di parte degli scontrini e la presenza di codici fiscali non corrispondenti a quello dell'infortunato.
Per quanto riguarda la spesa per la relazione medico-legale di parte, la stessa deve essere dichiarata irripetibile in quanto superflua e comunque eccessiva. Nel caso in esame, la relazione medico-legale di parte si configura come superflua considerato che: a) la fattispecie non presentava particolari complessità medico-legali tali da giustificarne l'esborso; b) la consulenza tecnica d'ufficio ha fornito tutti gli elementi necessari per la corretta quantificazione del danno;
c)
l'importo richiesto appare eccessivo rispetto alla natura e all'entità delle lesioni accertate.
Totale spese mediche: € 1.047,14 .
5.7 Il calcolo complessivo del danno.
Il danno complessivo subito dal sig. risulta così quantificato: Parte_1
Danno biologico permanente: € 49.908,00,
Danno biologico temporaneo: € 4.600,00,
Spese mediche: € 1.047,14.
Totale danno: € 55.555,14.
5.8. Come accertato nel precedente punto 3), sussiste un concorso di responsabilità del trasportato che si ritiene congruo determinare nella misura del 35%. Pertanto, il risarcimento deve pagina 14 di 17 essere proporzionalmente ridotto in applicazione dell'art. 1227 del Codice civile.
Danno risarcibile: € 55.555,14- 35% = € 36.110,85.
5.9 Trattandosi di debito di valore derivante da fatto illecito, sulla somma liquidata competono rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'evento dannoso. Gli interessi decorrono dalla data del sinistro al saldo e devono essere calcolati sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro e progressivamente rivalutato annualmente fino all'attualità, trasformandosi l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta al momento del deposito della sentenza con produzione di interessi legali fino al pagamento effettivo.
Sull'importo complessivo, devono poi essere riconosciuti alla parte attrice gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
6. La manleva.
La domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_4 deve essere accolta. Controparte_1
Nel caso di specie, è pacifico che il gommone di proprietà di risultava regolarmente CP_4 assicurato presso con polizza n. 1019090883045 al momento del Controparte_1 sinistro del 12 agosto 2019.
La responsabilità di accertata in applicazione del combinato disposto degli artt. 40 CP_4
D.Lgs. 171/2005 e 2054 cod. civ., comporta il diritto della società proprietaria ad essere manlevata dalla compagnia assicurativa per le somme spettanti al danneggiato.
Il diritto di manleva trova il suo fondamento nel rapporto contrattuale intercorrente tra il proprietario del natante e la compagnia assicurativa, che ha assunto l'obbligo di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell'imbarcazione. Tale obbligo sussiste nei limiti del massimale di polizza e per i danni rientranti nella copertura assicurativa, come nel caso di specie dove si tratta di danni alla persona subiti da un terzo trasportato.
La domanda di manleva deve pertanto essere accolta, con condanna di Controparte_1
a tenere indenne da quanto la stessa sia tenuta a
[...] Controparte_4 corrispondere al sig. in esecuzione della presente sentenza, nei limiti delle Parte_1 condizioni e del massimale di polizza.
7. Spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 del Codice di procedura civile.
pagina 15 di 17 ed risultate soccombenti, sono Controparte_1 Controparte_4 condannate in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della causa
(pari all'importo liquidato in dispositivo), della media complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, seguono anch'esse la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido.
Nel rapporto tra e le spese Controparte_4 Controparte_1 processuali sono compensate in considerazione della condotta processuale della compagnia assicurativa che non si è opposta alla domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
7115/2021, così provvede:
- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Controparte_4
[...
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto: Parte_1
- condanna ed in solido Controparte_1 Controparte_4 tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 36.110,85, oltre a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino alla pubblicazione della presente sentenza e oltre ai soli interessi legali da tale data sino al saldo;
- accoglie la domanda di manleva proposta da e per Controparte_4
l'effetto dichiara tenuta e condanna a tenere indenne la Controparte_1 predetta società da quanto la stessa sia tenuta a corrispondere al sig. in Parte_1 esecuzione della presente sentenza, nei limiti delle condizioni e del massimale di polizza;
- condanna ed in solido Controparte_1 Controparte_4 tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in € 786,00 per anticipazioni, € 7.616 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A.
e I.V.A. come per legge;
- compensa le spese processuali tra e Controparte_4 [...]
Controparte_1
pagina 16 di 17 - pone definitivamente a carico di ed Controparte_1 [...]
il pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate Controparte_4 in corso di causa.
Modena, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
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