Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/03/2026, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01574/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2024, proposto da Heart Line S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in PO, via Santa Lucia 81;
Asl 107 - PO 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LI Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Aktis - Diagnostica e Terapia S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) della delibera della Giunta regionale della Campania (di seguito solo “DGRC”) 29 dicembre 2023, n. 800, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024”; B) del decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della Giunta regionale della Campania (di seguito solo “Decreto Dirigenziale”) 12 febbraio 2024, n. 130, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 19 febbraio 2024, con oggetto “DGRC n. 800 del 29.12.2023 recante: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024. Adempimenti attuativi”; C) della nota della Giunta regionale della Campania prot. PG/2024/0100008 del 26 febbraio 2024 recante “Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 130 del 12.02.2024. Indirizzi”; D) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Asl 107 - PO 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa AN VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Campania n. 800/2023 ( e gli atti alla stessa presupposti) relativa all’ assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024;
Considerato che la ricorrente ha dichiarato in udienza, come da verbale, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese;
Ritenuto, dunque, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio, vista l’adesione della parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI EL Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
AN VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN VA | LI EL Di PO |
IL SEGRETARIO