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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11584/2024 R.G. promossa da: Parte 1 n. a CATANIA (CT) il 15/04/1968 (C.F.: C.F. 1
rappr. e dif. dall'avv. BARONE MARIO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
'Controparte_1 n. a CATANIA (CT) il 03/08/1969 (C.F.: C.F. 2 );
resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11/11/2024 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, [...] Parte 1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte 1 e celebrato in Catania in data 13.06.1989,
matrimonio dal quale sono nati Persona 1 il 15.12.1989 e Persona 2
02.12.1990.
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, tenutasi il 07.06.2004, e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava decreto di omologa della separazione emesso da questo
Tribunale in data 30.09.2004.
Controparte_1 , seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 26.03.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni alle condizioni del ricorso, confermando di non volersi conciliare;
il G.I. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
II P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il quale, seppurPreliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_1
regolarmente citato così come da copia della notifica effettuata presso la Casa
circondariale di Termini Imerese, decideva di non comparire in giudizio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi Parte 1 e Controparte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale in data 30.09.2004.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle statuizioni accessorie d'ordine economico, la ricorrente in seno al ricorso deduceva che le condizioni di separazione erano ormai superate in ragione della maggiore età dei due figli e della raggiunta indipendenza economica degli stessi, nonché
della già avvenuta divisione dei beni in comune tra la coppia.
Le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11584/2024
R.G.,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra [...] Parte 1 e Controparte_1 in data 13.06.1989, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Catania, al n. 585, parte II, Serie A, anno 1989, alle condizioni di cui al ricorso.
- Ordina all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese dichiarate Irripetibili.
Così deciso in Catania, il 28.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente Il Giudice est.
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu