Articolo 24 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 23Articolo 25
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 24.

In adatti locali e in prossimita' dei lavandini, devono essere installate le docce per i comuni di coperta, di macchina e di camera, nelle seguenti proporzioni:

una doccia per ogni dieci conviventi, lino al numero di 50; una doccia in piu' per ogni 15 conviventi da 51 a 125; una doccia in piu' per ogni 20 conviventi da 126 a 325; una doccia in piu' per ogni 25 conviventi da 326 in poi.

Le frazioni di tali aliquote saranno conteggiate come numeri interi.

Tali doccie devono essere fornite di acqua dolce, calda e fredda, ed eventualmente anche di acqua salata, purche', in quest'ultimo caso l'erogazione di questa sia effettuata con apposito dispositivo separato.

La quantita' di acqua dolce, per ogni docciatura, e' quella indicata nell'art. 56.

Qualora la doccia sia unica a bordo dovra' essere ubicata nelle immediate vicinanze dell'alloggio del personale di macchina.

Ciascuna doccia deve essere completata con una vaschetta o altro dispositivo per bagnapiedi con adatto sedile, anche abbattibile, e con carabottino sul pavimento.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999