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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/11/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 21/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Grazia Maria Micalizzi;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
UA Prato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 22.05.1984 ha contratto matrimonio in Isola di Parte_1
Capo ZU con (trascritto nel registro dello stato civile di tale Comune, CP_1 al n. 6, parte I, serie , dell'anno 1984), dalla cui unione sono nati tre figli, ormai maggiorenni;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso nonché – all'esito del procedimento di separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, decorsi i termini di legge – pronunciarsi la “cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi” (da intendersi come pronuncia di scioglimento del matrimonio, trattandosi di matrimonio civile), con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Isola di Capo ZU di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
La convenuta ha aderito alla domanda di separazione e a quella di divorzio.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
All'udienza del 20.03.2025 le parti hanno raggiunto un accordo sulle questioni accessorie, il quale è stato interamente recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario.
Con sentenza n. 290/2025 del 14.05.2024 depositata in data 17.05.2025, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata successivamente rimessa sul ruolo del giudice relatore per la successiva pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ed è pacifica tra le parti l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per tale periodo. All'udienza del 23.10.2025, fissata al momento della rimessione della causa sul ruolo, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno anche confermato, anche con riferimento al divorzio, le condizioni già concordate in sede di separazione.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia della sentenza di divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere la domanda di divorzio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Spese compensate, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Isola di Capo ZU in data
22.05.1984 da e (trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 di tale Comune, al n. 6, Parte I, Anno 1984), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 20.03.2025;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De UA Dr.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 21/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Grazia Maria Micalizzi;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
UA Prato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 22.05.1984 ha contratto matrimonio in Isola di Parte_1
Capo ZU con (trascritto nel registro dello stato civile di tale Comune, CP_1 al n. 6, parte I, serie , dell'anno 1984), dalla cui unione sono nati tre figli, ormai maggiorenni;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso nonché – all'esito del procedimento di separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, decorsi i termini di legge – pronunciarsi la “cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi” (da intendersi come pronuncia di scioglimento del matrimonio, trattandosi di matrimonio civile), con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Isola di Capo ZU di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
La convenuta ha aderito alla domanda di separazione e a quella di divorzio.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
All'udienza del 20.03.2025 le parti hanno raggiunto un accordo sulle questioni accessorie, il quale è stato interamente recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario.
Con sentenza n. 290/2025 del 14.05.2024 depositata in data 17.05.2025, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata successivamente rimessa sul ruolo del giudice relatore per la successiva pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ed è pacifica tra le parti l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per tale periodo. All'udienza del 23.10.2025, fissata al momento della rimessione della causa sul ruolo, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno anche confermato, anche con riferimento al divorzio, le condizioni già concordate in sede di separazione.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia della sentenza di divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere la domanda di divorzio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Spese compensate, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Isola di Capo ZU in data
22.05.1984 da e (trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 di tale Comune, al n. 6, Parte I, Anno 1984), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 20.03.2025;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De UA Dr.ssa Alessandra Angiuli