Sentenza 6 luglio 2005
Massime • 1
In applicazione del principio "tempus regit actum" che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale, non assumendo alcun rilievo, in mancanza di una disciplina transitoria "ad hoc", il momento di consumazione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2005, n. 26787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26787 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/07/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 2757
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015155/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE ROVIGO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUDICE DI PACE ADRIA ORDINANZA del 22/03/2005 GIP TRIBUNALE di ROVIGO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO V., che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace di Adria. RITENUTO IN FATTO
Il 5.5.2004 il giudice di pace di Adria, investito dell'atto di citazione notificato a AL Alessandro, imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2 e 4, c.d.s., commesso in Rosolina il 26.8.2002, dichiarava la propria incompetenza per materia alla luce delle modifiche apportate all'art. 186 dalla l.
1.8.2003 n. 214, e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.
Il g.i.p. del Tribunale di Rovigo, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, sollevava il 22.3.2005 conflitto di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte sul rilievo che:
- il reato era stato commesso il giorno 26.8.2002, ossia dopo l'entrata in vigore del d.l. 151/2003 e prima dell'entrata in vigore del d.l. 151/2003;
- in tale arco di tempo il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale;
- il reato era da considerarsi di competenza del giudice di pace, stante il principio generale tempus regit actum per il quale si deve avere riguardo all'epoca di commissione del reato;
- in ogni caso, pur volendo avere riguardo unicamente al momento di esercizio dell'azione penale, nel caso di specie l'atto di citazione a giudizio risultava emesso il 27.1.2003, per cui anche sotto questo profilo doveva ritenersi competente il giudice di pace. OSSERVA IN DIRITTO
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso prospettato dal Giudice remittente.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di successione nel tempo di norme processuali, l'individuazione del giudice competente va effettuata, in virtù del principio tempus regit actum, sulla base della normativa vigente al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale in una qualsiasi delle forme previste dal codice di rito.
La competenza, cosi determinata, rimane ferma in forza dell'ulteriore principio della perpetuatio jurisdictionis anche in caso di sopravvenuta modifica di detta normativa, esclusa l'ipotesi che la nuova legge introduca una specifica disciplina derogatoria (v., ex plurimis, Sez. 5^, 4.2.1997, ric. Celani, riv. 207002; Sez. 6^, 16.1.2002, ric. Gionta, riv. 221351). Dunque - nonostante il contrario avviso espresso in analoga fattispecie da Sez. 1^, 16.6.2004, confl. comp. in proc. Murtas, riv. 228854, il cui dictum sul punto non è condiviso dal Collegio - non assume, di regola, alcun rilievo, ai fini della determinazione della competenza, il momento di consumazione del reato.
È fatta, comunque, salva, in caso di mutamenti legislativi sopravvenuti, l'applicazione da parte del giudice competente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p., delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli al reo.
Il conflitto negativo di competenza in esame, considerato che la citazione a giudizio è stata formulata prima dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 2003, modificativa della competenza per materia in ordine alla cognizione del reato de quo,
attribuita/restituita al giudice ordinario, deve essere pertanto risolto dichiarandosi la competenza del giudice di pace di Adria.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice di pace di Adria, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2005