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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 24/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratto bancari promossa
DA
P.IVA in persona del l.r.p.t., Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede legale in Sandigliano (BI), via Verdese n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Stabile del
Foro di Roma, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212
ATTORE
CONTRO
(C.F. in persona del l.r.p.t. (già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
CP_
con sede legale in Controparte_2
Piazza Libertà n. 23, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Dafne
Koumentakis del Foro di Torino e dall'avv. Alessandra Bocchio del Foro di , giusta procura alle CP_2 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Bocchio in , viale Matteotti n. 9 CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.10.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:
In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e diritto, accertare l'illegittima formazione del saldo negativo per l'attrice sul rapporto di conto corrente n. 72757251 alla data del 30/04/2002 per tutti i motivi e le causali esposte
e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 30/04/2002 il saldo del conto corrente deve essere azzerato e preso quale saldo
pagina1 di 21 iniziale per il ricalcolo delle partite di dare/avere; In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, primo, terzo ed ottavo comma, TUB, del rapporto di conto corrente n.
72757251e dei rapporti di affidamento in esso regolati, per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 72757251, ferma l'applicazione del c.d. saldo zero, nella misura dell'importo di Euro 135.699,77 o nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, ordinando, altresì, alla NC convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla NC sul c/c n. 72757251 con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;
In via subordinata: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 72757251 e dei contratti di apertura di credito in esso regolati, inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120
TUB, nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009 (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento, e per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente 72757251, ferma l'applicazione del c.d. saldo zero, se non nella misura di Euro 123.166,14, in quella che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, ordinando, altresì, alla NC convenuta di computare a credito della Società attrice, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla sul c/c, con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito CP_3
e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa (i) l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sul conto corrente n. 72757251 per violazione degli artt. 118 TUB, 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L.
n. 108/1996 e dell'art.
2-bis della L. 2/2009 (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e per
l'effetto ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 72757251, ferma l'applicazione del c.d. saldo zero, se non nella misura di Euro29.989,75, in quella che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ordinando, altresì, alla NC convenuta di computare a credito della Società attrice, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla NC sul c/c, con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;
In ogni
pagina2 di 21 caso: accertare che la convenuta ha applicato all'attrice, sia sul rapporto di conto corrente, sia sui rapporti di CP_3 affidamento in esso regolati, interessi usurari e dichiarare non dovuto con riferimento a detti rapporti alcun interesse ex art.
1815, comma secondo, cod. civ., pari ad Euro 30.205,87, con decorrenza dalla data di apertura dei rapporti;
In ogni caso: condannare, infine, la medesima al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla stessa sono CP_3 derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill.
Tribunale adito nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato”;
- il convenuto: “In via istruttoria: - respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate. In via pregiudiziale e/o preliminare al merito: - dichiarare l'inammissibilità del diritto alla ripetizione degli interessi passivi e di altri indebiti o competenze per le ragioni e nei limiti indicati in atti;
- dichiarare la prescrizione del diritto azionato riguardo alle movimentazioni intervenute, a qualsiasi titolo, sul conto corrente ordinario oggetto di causa anteriormente al 06.03.2009
e, in ogni caso, dichiarare prescritto il diritto e l'azione di ripetizione relativa ai pagamenti intervenuti, a qualsiasi titolo, sul conto corrente ordinario di cui sopra e, comunque, sui conti correnti oggetto di causa prima del 06.03.2009; - dichiarare la decadenza dell'attrice dai diritti fatti valere in giudizio. Nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande ex adverso proposte, a qualunque titolo, nei confronti della Controparte_2 ora Nel merito in via subordinata: - operare la
[...] Controparte_1 compensazione tra le somme dovute dalla (partita iva n. ) in Parte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a favore della Controparte_2 ora a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario
[...] Controparte_1 per cui è causa e, comunque, dovute a qualsiasi titolo, con l'eventuale credito che dovesse essere accertato in corso di causa, a qualsiasi titolo, a favore (partita iva n. in persona del Parte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore. Con il favore del compenso professionale ai sensi del Regolamento n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha rappresentato di essere titolare del rapporto di conto corrente ordinario n. 72757201 (già n. 372757201, successivamente n. 37275720123 e successivamente n. 72757201-7), sul quale, nel tempo, sono state regolate le aperture di credito e gli affidamenti meglio specificati in atti;
in relazione a tali contratti, anche richiamando le risultanze della perizia di parte depositata (cfr. doc. 5 citazione), ha svolto le seguenti doglianze: A) in via preliminare, ha contestato il saldo debitorio del ridetto conto alla data del 30.4.2002, evidenziando la necessità di pagina3 di 21 azzeramento dello stesso, non avendo la banca fornito alla società correntista, nonostante la richiesta avanzata ex art. 119 TUB, gli estratti conto relativi al periodo precedente, a far data dall'apertura del rapporto medesimo;
B) ha eccepito, per un verso, l'inesistenza del contratto di apertura del conto corrente e dei contratti di apertura di credito anteriori al 13.12.2005 e, per altro verso, la nullità degli altri contratti regolati su detto rapporto di conto corrente per violazione dell'art. 117, co. 1, 3 e 8 TUB, avendo, in particolare, la banca omesso di consegnare alla società correntista “i documenti informativi previsti dalla normativa sulla pubblicità ed informazione precontrattuale nell'offerta fuori sede” (cfr. pag. 11 citazione);
C) ha, quindi, eccepito la nullità parziale del contratto di conto corrente, conseguente a: i. “superamento dei tassi soglia usura”; ii. “mancanza di valida pattuizione dei tassi di interesse ultralegali, ai sensi dell'art. 117 comma
4, 6 e 7 Tub”; iii. mancata indicazione del TAEG in tutti i contratti di apertura di apertura di credito fino al 28.7.2011, con conseguente “nullità delle clausole relative ai tassi di interesse debitori (articolo 117 comma 6
TUB)”; iv. anatocismo;
v. antergazione e postergazione delle valute;
vi. assenza di pattuizione o comunque indeterminatezza delle pattuizioni esistenti relative alla commissione di massimo scoperto e alle altre spese addebitate nel corso del rapporto;
D) ha, infine, eccepito l'inefficacia delle variazioni delle condizioni economiche per violazione dell'art. 118 TUB.
Alla luce di tutto quanto sopra, la società attrice, oltre a domandare la rideterminazione del saldo e la ripetizione dell'indebito, ha altresì chiesto la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno da inadempimento, quantificandolo in via equitativa in €. 10.000.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, Controparte_2 ha proposto le seguenti eccezioni pregiudiziali e/o preliminari: a) indeterminatezza e genericità
[...] delle domande, carenza di interesse ad agire e, in ogni caso, mancato assolvimento degli oneri probatori ex art. 2697 c.c.; b) inammissibilità o comunque infondatezza della domanda di ripetizione;
c) prescrizione del diritto alla ripetizione di tutte le competenze antecedenti al 6.3.2009 (ovvero al decennio anteriore all'istanza di mediazione depositata in data 6.3.2019 – cfr. doc. 4 citazione); d) decadenza dal diritto di agire in giudizio per mancata contestazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.. Nel merito, poi, la banca ha specificamente contestato tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice sono parzialmente meritevoli di accoglimento, relativamente ai profili, nei limiti e per le ragioni che saranno meglio esposte in prosieguo, anche in considerazione delle risultanze della consulenza tecnica svolta.
1. Sulle eccezioni preliminari proposte dalla banca
In apertura di motivazione devono essere vagliate le eccezioni preliminari proposte dalla banca convenuta e sopra richiamate.
Quanto all'eccezione sub a), occorre preliminarmente rammentare che – come noto – nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in pagina4 di 21 conto corrente, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda e di fornire la relativa prova. In particolare, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova come desumibili dall'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere le stesse il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre
“voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre la sequenza completa degli estratti conto analitici, il contratto costituente titolo del rapporto di conto corrente dedotto in lite e gli eventuali ulteriori contratti sul medesimo regolati o comunque intervenuti inter partes (ad es. apertura di credito, affidamenti, anticipi s.b.f., ecc.), le cui pattuizioni sono oggetto di contestazione. Infatti, è mediante tale produzione che costui documenta, nella loro precisa entità, gli addebiti illegittimamente attuati in suo danno e le somme percepite dalla in dipendenza di essi, al fine di ricostruire il rapporto di CP_3 dare/avere.
Segnatamente la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova così configurato grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla NC, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. Più precisamente, con orientamento da ritenersi ormai consolidato, la
Corte di Cassazione ha in più occasioni argomentato come di seguito: “... In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
«fatti negativi», in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. ... Dunque, nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. ... Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (in tal senso,
Cass. Civ, sent. 7.5.2015, n. 9201; conf. Cass. civ., sent. n. 20693 del 13.10.2016; Cass. civ., ord. n.
35979 del 7.12.2022). Inoltre, come anche di recente, la Suprema Corte ha nuovamente ribadito che:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti,
pagina5 di 21 almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (in termini, Cass. civ. ord. n. 33009 del 13.12.2019).
I principi appena richiamati devono comunque essere coordinati con quelli valevoli nel caso in cui l'attore abbia allegato l'inesistenza stessa del contratto bancario, ovverosia di non aver mai stipulato alcun contratto scritto. In tale ipotesi, infatti, l'onere di produzione del contratto grava sulla banca, che ha percepito interessi ultralegali, commissioni, spese e simili. In altri termini, il correntista assume l'inadempimento della banca (id est mancanza di contratto in forma scritta), che è dunque onerata dell'obbligo di provare il proprio adempimento producendo la copia del contratto scritto (in tal senso, la più che condivisibile giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Spoleto, 20.6.2017; Trib. Roma, 6.2.2018;
Trib. Pavia, 18.4.2019; App. Roma, 20.11.2020, n. 5767). Anche secondo la Suprema Corte, se la domanda attorea è basata sul mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo piuttosto sulla banca convenuta darne positivo riscontro (cfr. Cass. civ., ord. n. 6480 del 9.3.2021).
Nel presente giudizio, come sopra evidenziato, la società attrice ha dedotto l'inesistenza tanto del contratto originario di apertura del conto corrente per cui è causa, quanto dei contratti di apertura di credito, conclusi in data anteriore al 13.12.2005. E la banca ha in parte assolto a tale onere, versando in atti la copia del contratto di apertura di conto corrente dell'11.10.1983 (cfr. doc. 5 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto).
Quanto alla società attrice, anch'essa non ha compiutamente ottemperato all'onere della prova come sopra descritto quanto agli estratti del conto corrente: a sostegno delle proprie domande, infatti, detta società ha prodotto gli estratti relativi al conto corrente per cui è causa dal II trimestre 1986 al II trimestre 2018; più precisamente, come rilevato dal consulente tecnico nella sua perizia, dal II trimestre
1986 fino a maggio 1994 sono stati prodotti i soli estratti conto scalari, mentre nel prosieguo sono risultati comunque mancanti gli estratti conto “[…] al 31/3/2002, 30/4/2002, 30/6/2003, 31/12/2003 ed il conto scalare al 30/9/2002” (cfr. pag. 17 relazione peritale). Risultano del tutto mancanti, quindi, gli estratti conto (sia analitici che scalari) dall'apertura del rapporto (11.10.1983) a tutto il primo trimestre del 1986.
Pertanto, ad avviso di chi scrive, se – per un verso – il complessivo corredo documentale versato in atti dalla società attrice consente comunque di concludere nel senso della non fondatezza dell'eccezione proposta dalla banca convenuta;
per altro verso, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che si reputa preferibile, la medesima società, non avendo prodotto gli estratti conto analitici dalla data di apertura del rapporto, né avendo altrimenti provato, anche mediante presunzioni , l'esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico, non può beneficiare dell'azzeramento del saldo debitorio risultante dal primo estratto conto disponibile, che dovrà, quindi, essere assunto quale dato di partenza per il ricalcolo (cfr. Cass. civ., ord. n. 37800 del 27/12/2022: “Nei
pagina6 di 21 rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; conf., Cass. civ., ord. n. 5887 del 04/03/2021; Cass. civ., ord. n. 24948 del
23/10/2017). Con ciò dovendosi, pertanto, disattendere del tutto la domanda svolta in via preliminare dalla società attrice.
Quanto all'eccezione sub b), relativa all'ammissibilità della domanda della società attrice volta ad ottenere la condanna della NC convenuta alla ripetizione degli asseriti indebiti, sub specie, in particolare, trattandosi di conto aperto, di ordine di “[…] computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla NC sul c/c n. 72757251” (cfr. conclusioni attore), la stessa è certamente fondata.
In proposito va rammentato che i requisiti di tale domanda sono: 1) l'insussistenza della causa debendi
(rinveniente in particolare dall'esperimento dell'azione di accertamento negativo) e 2) l'esecuzione di un pagamento non dovuto. Quanto a tale ultimo requisito va ricordato che – come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità alla quale si presta piena adesione – l'annotazione in conto di una posta di interessi, spese o altre competenze illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone e si sostanzia in un pagamento in favore della banca, nel senso che vi corrisponde alcuna attività solutoria (ossia spostamento patrimoniale), soltanto dopo la chiusura del conto.
La chiusura del conto (per recesso del correntista o risoluzione per inadempimento della banca) è, pertanto, condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito.
Conseguentemente, nel caso di specie tale domanda è inammissibile giacché non vi è alcuna evidenza che il conto corrente sia stato chiuso (neppure in corso di causa).
Ciò posto, e venendo, quindi, ad introdurre l'eccezione sub c) proposta dalla banca, si ritiene di fare applicazione dei principi di diritto espressi dalla più condivisibile giurisprudenza di merito (ex multis
Trib. Torino, 28.4.2020; Trib. Venezia, 24.9.2020 e 16.10.2019) secondo cui l'inammissibilità di tale azione non impedisce di vagliare l'eccezione di prescrizione degli addebiti illegittimi laddove sia comunque stata proposta azione di accertamento negativo, proprio come avvenuto nel giudizio di cui si tratta. Più precisamente, conformemente agli insegnamenti consolidati della Suprema Corte,
l'inammissibilità dell'azione restitutoria in caso di conto ancora aperto non preclude al correntista la facoltà di agire nel corso del rapporto per ottenere una rettifica delle risultanze del conto, dovendosene ravvisare l'interesse ad agire per almeno tre ordini di ragioni: a) l'esclusione, in futuro, di annotazioni pagina7 di 21 illegittime;
b) il ripristino, per il correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti contra legem; c) la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla CP_3 alla chiusura del conto (in tal senso, cfr. Cass. ord. n. 21646 del 5.9.2018). D'altronde: “in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo” (Cass. ord. n. 3858 del
15.2.2021); ed i conteggi da effettuarsi ai fini della rettifica in questione “[…] devono necessariamente essere fatti con riferimento ad una determinata data e i conteggi successivi non potranno che essere ri-operati tenendo conto di quanto giudizialmente accertato con riferimento a tale precisa data e con applicazione delle norme di contratto e di legge pertinenti” (Trib. Torino cit.) e, pertanto, tenendo conto dell'eccezione di prescrizione ove ritualmente proposta.
Come detto, la banca convenuta ha proposto detta eccezione e la stessa, all'esito dell'indagine peritale svolta, è meritevole di accoglimento.
In via di premessa ed in termini generali, senza pretesa di esaustività, si reputa opportuno precisare quanto segue:
i) come detto, anche la domanda di rideterminazione del saldo può contenere una componente per così dire restitutoria, per quanto solo sotto un profilo contabile, nel senso che gli addebiti che vengano ritenuti illegittimi verranno elisi dal conto corrente: verranno quindi (per quanto solo contabilmente) restituiti alla disponibilità del correntista e quando il saldo del conto raggiunga un determinato valore positivo, una volta chiuso il conto, ben potrà il correntista pretendere che gli venga corrisposto il relativo ammontare. Ma quella somma, quel saldo attivo, non è altro che il frutto delle rettifiche, della ricostruzione del rapporto: quindi, se non operasse la prescrizione già in sede di rideterminazione del saldo, il risultato di quella ricostruzione garantirebbe al correntista un risultato economico favorevole aggirando le regole ordinarie in tema di prescrizione (in tal senso, Trib. Padova, 26.10.2022);
ii) detta azione restitutoria è assoggettata alla disciplina della prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c. e, quanto all'individuazione del dies a quo di tale termine, occorre richiamare il fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 24418 del 2.12.2010. In tale pronuncia il
Supremo Consesso, innanzitutto, ha operato a monte la seguente distinzione: i) se non vi sono versamenti nelle more del rapporto da parte del correntista, allora, se il cliente è in attivo e l'annotazione degli interessi anatocisitici ha limitato il suo credito, il dies a quo decorre dalla comunicazione delle risultanze della chiusura del conto e non già dall'annotazione fatta dalla se, invece, è in passivo, CP_3 finché non versa il saldo negativo non v'è indebito e il termine non decorre (già Cass. civ., sent. n.
6857del 24/03/2014); ii) se, invece, dopo la comunicazione dell'annotazione il cliente versa le somme,
pagina8 di 21 allora, se trattasi di versamento satisfattivo (c.d. pagamento solutorio), teso a soddisfare l'interesse creditorio della il termine decorre dal singolo versamento (trattandosi di un pagamento CP_3 indebito). In particolare, ciò si verifica sia in caso di conto passivo (ovverosia con saldo negativo) e non affidato (cioè in assenza di un contratto di apertura di credito o “scoperto”), sia nel caso in cui il conto sia affidato ma con passivo eccedente l'affidamento concesso, nei limiti in cui i versamenti superino la scopertura (quindi, extra fido). Se, invece, trattasi di versamento costitutivo (c.d. pagamento ricostitutivo della provvista), il termine di prescrizione non decorre fino alla chiusura del conto. Ciò, in particolare, accade nel caso in cui il conto sia in attivo ovvero il pagamento avvenga nei limiti del fido concesso e sia teso, quindi, solo ad aumentare il proprio credito (nel conto corrente) o a ricostituire la provvista (nell'apertura di credito). Pertanto, l'elemento scriminante la rimessa solutoria dal versamento ripristinatorio è dato dalla presenza o meno di un capitale liquido ed esigibile che, in una corretta e fisiologica rappresentazione contabile, si configura nel capitale scaduto o erogato oltre il fido (lo scoperto di conto costituisce, infatti, un credito esigibile per la banca) e la rimessa, che soddisfa il creditore, non crea una nuova disponibilità per il cliente;
iii) quanto alla questione relativa ai requisiti che devono accompagnare l'eccezione di prescrizione e, in particolare, se l'Istituto di credito convenuto in azione di ripetizione (anche solo “contabile”) dell'indebito, nel formulare tale eccezione, sia necessariamente tenuto ad indicare in modo dettagliato e tipizzato i singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto può venire in rilievo, o se possa limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, la stessa – fonte di annoso contrasto giurisprudenziale – è stata di recente risolta dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 15895 del 13.6.2019. Con tale decisione, il Supremo Consesso, in continuità con un proprio precedente arresto (la sentenza n. 10955 del 2002, resa anche essa a Sezioni Unite), chiarito che l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva vada ravvisato nell'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e che la parte che propone detta eccezione sia tenuta unicamente ad affermare tale elemento costitutivo (l'inerzia), manifestando la volontà di profittare dell'elemento, è giunto alla conclusione secondo la quale l'Istituto di credito che eccepisce la prescrizione delle rimesse (solutorie) non è tenuta ad indicare specificamente il dies a quo dal quale fare decorrere la il termine prescrizionale medesimo;
iv) da ultimo, ai fini della qualificazione della natura solutoria o ripristinatoria di un versamento in conto corrente assume rilievo anche il c.d. “fido di fatto”, ossia la circostanza che dalle evidenze del rapporto sia possibile dimostrare l'esistenza di un affidamento pur in assenza di contratto di apertura di credito oppure di un affidamento maggiore rispetto al limite indicato in contratto. Pertanto, dimostrare l'esistenza di un simile affidamento significa riconoscere natura ripristinatoria e non solutoria alle rimesse contabilmente registrate come extra-fido, con conseguente decorrenza della prescrizione,
pagina9 di 21 rispetto ad esse, dalla data di definitiva chiusura del conto e non già da ogni singola annotazione. A fronte di una simile allegazione graverà sulla banca l'onere della prova contraria.
Tutto ciò precisato, devono essere richiamate le risultanze dell'accertamento peritale svolto in corso di causa, pienamente condivisibili quanto alla metodologia impiegata dal professionista nominato, che risulta scevra da vizi logici e corretta sotto il profilo tecnico-giuridico, in base alle quali, “per il periodo dal
01/04/1994 – 06/03/2009” (ritenendo, quindi, di non poter estendere l'accertamento della prescrizione al periodo ricompreso tra il 30.9.1986 ed il 31.12.1993, rispetto al quale non sono stati prodotti gli estratti conto analitici e, quindi, non essendoci evidenza dell'effettivo addebito di interessi ed oneri che pur risultano dagli scalari), sia che si consideri il fido pattuito che quello di fatto, “[…] risulta che gli interessi e gli oneri fino al 6/3/2019 sono interamente prescritti […] per un totale di Euro 59.001,14” (cfr. pag. 38 relazione).
Infine, quanto all'eccezione sub d), la stessa è manifestamente infondata.
Infatti, benché dal combinato disposto degli artt. 1832 c.c. e 119, co. 3 T.U.B. si ricavi l'indicazione per cui, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente nel termine previsto (secondo la norma codicistica: “nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze” e secondo la normativa speciale: “trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”), l'estratto conto si intende (tacitamente) approvato;
ciononostante, è in ogni caso consentita al cliente una contestazione successiva che – da un lato – l'art. 1832, co. 2 c.c. circoscrive, sul piano oggettivo, ai soli errori materiali
(individuati in “errori di scritturazione o di calcolo”, in “omissioni” o “duplicazioni”) e, sul piano temporale, ai sei mesi dal ricevimento dell'estratto conto e che – dall'altro lato – la giurisprudenza ammette senza limiti di tempo, laddove essa si risolva nell'impugnazione della validità ed efficacia dei contratti e dei rapporti da cui derivano le singole annotazioni (in tal senso, Cass., sent. n. 30000 del
20.11.2018, nella cui massima si legge: “Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”; conf. Cass. civ. ord. n. 12544 del
10.5.2019).
In applicazione dei principi di diritto appena richiamati, poiché le doglianze poste a fondamento delle domande oggetto del presente giudizio attengono ai profili di validità ed efficacia del rapporto di conto corrente, nessuna decadenza è maturata in danno degli opponenti medesimi.
2. Sul merito
Venendo all'esame nel merito delle domande di accertamento negativo proposte dalla società attrice, come anticipato le stesse risultano solo parzialmente fondate.
pagina10 di 21 Più precisamente, posto che deve intendersi superata l'eccezione di nullità del contratto di apertura del conto corrente per cui è causa per difetto assoluto di forma scritta, essendo stato prodotto dalla banca convenuta, resta fermo che esso e tutti gli altri contratti che hanno avuto ad oggetto affidamenti ed aperture di credito sul medesimo regolate non solo devono essere redatti in forma scritta, prescritta ad substantiam (art. 117, co. 1 T.U.B.), ma devono altresì presentare un contenuto minimo indefettibile: il comma 4 del citato art. 117 prevede, infatti, che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al successivo comma 6, che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. In caso di inosservanza delle predette disposizioni, si determinerà l'inserzione automatica delle clausole legali di cui al comma 7 del medesimo articolo in sostituzione di quelle contrattuali nulle ex art. 1419, co. 2 c.c..
Con precipuo riferimento al contratto di conto corrente dell'11.10.1983, in considerazione delle difese svolte dalla banca convenuta, si osserva che, benché per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. 154/1992, la Suprema Corte abbia di recente ribadito il principio di diritto per cui: “non era previsto un onere di forma scritta né “ad probationem” né “ad substantiam” (Cass. 9896/2019) la cui violazione potesse configurare una “nullità di protezione”, come quella ora contemplata in favore solo del cliente dal D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 117, commi 1 e 3 (t.u.b.) e rilevabile d'ufficio dal giudice a norma del successivo art. 127, comma 2 (Cass.
22385/2019). Ed è indubbio che sia la L. n. 154 del 1992, sia le analoghe disposizioni attualmente contemplate dall'art. 117 t.u.b. non siano retroattive (Cass. 9896/2019, 23472/2020), tanto che l'art. 161, comma 6, t.u.b. stabilisce espressamente che i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993 sono regolati dalle norme anteriori” (in tal senso, Cass. civ., ord. n. 19298 del 15.6.2022); ciononostante, quantomeno con riferimento agli interessi pattuiti in misura superiore a quella legale, non può certamente sottacersi l'applicabilità della previsione di cui all'art. 1284, co. 3 c.c. per cui: “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”; tale regola già prima dell'entrata in vigore della L. 154/92, prima, e del T.U.B., poi, era pacificamente interpretata nel senso per cui per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale la forma scritta è richiesta ad substantiam e che la sua mancanza è causa di nullità assoluta del patto, rilevabile dal giudice ex officio (cfr. Cass. civ., sent. n. 6554 del 18.12.1980; conf. Cass. 9080/2002; 15643/2003; 266/2006). Pertanto, anche ove si ritenesse che il contratto de quo fosse a forma libera “(per quanto spesso caratterizzato, nella prassi, dalla sottoscrizione da parte del correntista di un modulo predisposto dalla banca e riproducente le norme bancarie uniformi dettate dall'Abi), la pattuizione di interessi ultralegali potesse avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto - o al più separatamente accettato per iscritto - da entrambe le parti, senza che l'approvazione (ancorché ripetuta) da parte del correntista di estratti conto nei quali fossero conteggiati interessi superiori al tasso legale vi potesse supplire alla mancanza dello scritto, poiché una simile approvazione, “non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documentava la stipulazione del patto, e, pur
pagina11 di 21 potendo valere, per la sua natura “lato sensu” confessoria, come dichiarazione ricognitiva di una manifestazione negoziale precedente, non poteva essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti “ad substantiam” (Cass. 11020/1993; conf. Cass. 4617/1990, 8335/1987)”.
Ciò precisato, il consulente tecnico, conformemente all'incarico demandatogli, ha, quindi, provveduto, previa ricognizione della documentazione contrattuale effettivamente versata in atti e del relativo contenuto, per un verso, ad espungere tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in assenza di espressa previsione contrattuale a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione;
e, per altro verso, ad accertare la conformità alle riscontrate previsioni contrattuali dei vari addebiti ed accrediti effettuati dall'istituto di credito sempre in costanza di rapporto.
In considerazione delle osservazioni alla bozza di consulenza svolte dal consulente di parte della società attrice, e reiterate dalla difesa di quest'ultima anche negli scritti conclusivi, lo scrivente Giudice ritiene di convalidare la scelta metodologica effettuata dal consulente di eseguire i ricalcoli richiesti muovendo dal saldo debitorio alla data dell'1.4.1994 (e non già da quello esistente alla data del 30.6.1986, come ex adverso ritenuto), in quanto “[…] Per il periodo da Ottobre 1983 – Aprile 1994 sono stati prodotti solamente i conti scalari”.
Infatti, anche ad avviso di chi scrive merita adesione il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui per la determinazione del saldo (anche intermedio, per quanto qui d'interesse) del conto non possono ritenersi sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto conteggi degli interessi attivi e passivi, ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo (cfr. App. Torino, 7.10.2015; Trib. Milano, 23.3.2017; Trib.
Roma, 6.12.2017; App. Milano, 1.3.2018; App. Venezia, 6.11.2019).
Ciò precisato, quanto agli interessi ultralegali, il consulente ha così operato: “- Periodo dal 01/04/1994 al
06/03/2009: non è stato eseguito il ricalcolo degli stessi in quanto, per effetto della prescrizione gli interessi risultano interamente irripetibili;
- Periodo dal 06/03/2009 al 31/12/2017: sono stati calcolati gli interessi risultanti dalle pattuizioni agli atti di causa, in quanto le modifiche unilaterali non sono prodotte.” (cfr. pag. 40 relazione peritale).
Tale ultimo rilievo consente, quindi, di vagliare l'ulteriore contestazione sollevata dalla società attrice e relativa all'inefficacia delle variazioni apportate unilateralmente dalla banca alle condizioni economiche da applicare al rapporto de quo per violazione dell'art. 118 TUB.
A tale proposito, il consulente ha rilevato che: “Non risultano prodotte in causa modifiche unilaterali del contratto
a norma dell'art. 118 TUB” (cfr. pag. 29 relazione peritale), ulteriormente precisando, in risposta alle osservazioni svolte dal consulente di parte attrice (comunque reiterate dalla difesa di questa negli scritti conclusivi), che: “[…] le variazioni di tasso d'interesse applicate dalla scrivente al ricalcolo sono conformi alle pattuizioni sottoscritte da entrambe le parti e prodotte in causa e riepilogate nella tabella di pag. 9 e 10” (cfr. pag. 30 relazione peritale).
pagina12 di 21 Conseguentemente, la doglianza è destituita di ogni fondamento.
Quanto alle spese ed altri oneri (comprensivi, altresì, delle commissioni a vario titolo praticate e diverse dalla c.m.s. e dalle commissioni sostitutive di questa), il consulente ha esposto quanto segue: “Per effetto della prescrizione (vedasi punto 2 della presente relazione in risposta al quesito “C”) risultano interamente irripetibili le altre spese addebitate sul conto corrente di cui è causa per il periodo antecedente il 6/3/2019. Mentre per il periodo successivo sono dedotte spese non pattuite per un importo complessivo di Euro 9.608,92 (v.all.n.9)” (cfr. pag. 24 relazione).
Con riferimento, poi, all'illegittima capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, occorre innanzitutto premettere in termini generali che, a far data dalla rivoluzionaria sentenza della Corte di
Cassazione n. 2374 del 16.3.1999, maturata nel coevo contesto normativo e giurisprudenziale, la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi di domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi “in mancanza di usi contrari”. L'inserimento di una simile clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'Associazione bancaria italiana (ABI), non esclude detta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi.
In conseguenza, quindi, del nuovo orientamento della Suprema Corte il legislatore ha provveduto, con l'art. 25 D. Lgs. 4.8.1999, n. 342, a modificare parzialmente l'allora vigente art. 120 TUB, riformulandone l'intestazione e prevedendo l'inserimento di due nuove disposizioni, la prima delle quali riguardanti l'attribuzione al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dei poteri di stabilire modalità e criteri di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancaria. Di talché, è proprio il modificato art. 120 TUB non solo a disciplinare l'anatocismo bancario, ma anche ad attribuire la potestà normativa al CICR, nell'esercizio della quale è stata poi adottata la nota Delibera del
9.2.2000.
A completamento di tale succinta ricognizione, occorre altresì evidenziare che le Sezioni Unite con l'altrettanto nota sentenza n. 21095 del 4.11.2004 – resa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, co. 3 D. Lgs
342/1999 nella parte in cui aveva fatto salva la validità e l'efficacia (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al co. 2 del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza – hanno stabilito che siffatte clausole anatocistiche, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso negoziale.
pagina13 di 21 Come è noto, poi, a quella appena richiamata hanno fatto seguito due ulteriori formulazioni dell'art. 120
TUB; conseguentemente, nella regolamentazione dell'anatocismo bancario possono essere ravvisabili quattro diversi periodi, ciascuno caratterizzato da una propria disciplina, ovverosia: I) fino all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000; II) dal 22.4.2000 al 31.12.2013 (art. 120, co. 2 TUB introdotto dal D. Lgs. 342/1999); III) dal 1.1.2014 al 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dalla L. 147/2013);
IV) dal 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dal D.L. 18/2016, attuato con decreto 343/2016).
Fatte queste doverose premesse di carattere generale, il consulente, sempre in piena aderenza al quesito formulato, previa disamina della documentazione contrattuale versata in atti ha provveduto ad espungere l'effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto, per le seguenti motivazioni (che appaiono condivisibili, in quanto corrette sul piano tecnico-giuridico): “
1. Periodo dal 1/4/1994 al
30/06/2000: anatocismo vietato ex lege.
2. Periodo dal 01/07/2000 al 31/12/2013: non è stata rinvenuta agli atti pattuizione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
3. Periodo dal 01/01/2014 al
31/12/2016: anatocismo vietato ex lege.
4. Periodo successivo al 01/01/2017 fino al 28/01/2020 capitalizzazione annuale degli interessi. Al 3/8/2016: in data 19/12/2016 è agli atti documento di - Integrazione al Contratto di
Conto Corrente - (doc. n.27 fascicolo ) in cui sono recepite le disposizioni della legge 27/12/2013 n.147 CP_2
(c.d. Legge di Stabilità 2014) che all'art.1, comma 629 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB […] Tale pattuizione ha effetto nei calcoli eseguiti dalla scrivente a partire dalla capitalizzazione degli interessi 2017 eseguita al
01/03/2018” (cfr. pag. 32 relazione peritale).
Quanto al secondo periodo, conformemente a quanto replicato dal consulente alle osservazioni della banca, in adesione al preferibile e comunque consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in applicazione dell'art. 7, co. 3 della della Delibera CICR 9.2.2000, secondo cui: “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”, l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9.2.2000, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo all'entrata in vigore di detto provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo, invece, un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti oggetto della nuova disciplina (in tal senso, ex multis, Cass. civ., ord. n. 17634 del 21.6.2021); pattuizione che, come rilevato dal professionista nominato, non è stata rinvenuta tra gli atti prodotti in giudizio.
In definitiva, il consulente ha così concluso: “Sono stati in sintesi individuati due periodi: - Dal 01/04/1994 al
31/12/2016 calcolo degli interessi attivi e passivi semplici, depurando il conto corrente dall'effetto anatocistico;
- Dal
01/01/2017 al 28/01/2020 (data notifica atto citazione) calcolo degli interessi attivi e passivi con capitalizzazione annuale alla data del 1/3 dell'esercizio successivo” (cfr. pag. 40 relazione peritale).
Per quanto riguarda, infine, la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, la società attrice ha evidenziato con riferimento alle aperture di credito del 13.12.2005, del 2.10.2008 e del 4.3.2009 “[…]
pagina14 di 21 la mancata indicazione della base e della formula di calcolo” (cfr. pag. 42 citazione), con conseguente nullità delle relative previsioni contrattuali in quanto indeterminate.
A tale riguardo, in continuità con l'orientamento già manifestato da questo Tribunale e al quale anche lo scrivente Giudice ha già prestato adesione, si ritiene che la nullità della clausola che prevede la c.m.s. si abbia – innanzitutto – in caso non solo di mancata indicazione della percentuale di calcolo, ma anche di non completa specificazione di cosa debba intendersi per massimo scoperto, non bastando, quindi, ad escludere la nullità la sussistenza solo del primo dei predetti requisiti, dovendo invece essere previamente specificato su quali importi e per quali periodi essa venga applicata (cfr. ad es. Trib.
Milano, 05.07.2010, secondo cui: “è nulla, ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la percentuale di calcolo e non specificando se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo” – v. anche Trib. Padova, 10.06.2011).
La ratio sottesa a tale principio giurisprudenziale è infatti quella di consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca: pertanto, la clausola de qua per essere valida deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti (in tal senso, ex multis, App. Milano, 14.1.2019; Trib. Crotone 4.12.2018; Trib. Lucca 11.8.2017).
Infine, la c.m.s. deve essere esplicitata in contratto, non essendo sufficienti allo scopo le indicazioni contenute nei documenti informativi di trasparenza bancaria ovvero le indicazioni contenute nell'estratto conto, essendo tanto gli uni quanto l'alto documenti tecnici inidonei ad integrare il requisito di forma d cui all'art. 117 TUB.
In applicazione di tali direttive ermeneutiche, il consulente nominato ha verificato che, in base alle previsioni dei contratti sopra richiamati, “[…] la Commissione di sia stata sufficientemente Parte_4 determinata”, essendo stabiliti: l'esatta percentuale, la base di calcolo (“massimo scoperto”) ed il periodo di riferimento, ossia il trimestre.
Peraltro, dalle verifiche effettuate dal medesimo professionista è emersa una non corretta applicazione, da parte dell'istituto di credito, della ridetta commissione, in quanto non conforme alle previsioni contrattuali. Per tale ragione, il consulente ha provveduto alla rideterminazione di tali importi, giungendo alle seguenti conclusioni: “Per effetto della prescrizione (vedasi punto 2 della presente relazione in risposta al quesito “C”) risultano irripetibili CMS per un valore di Euro 12.408,06 (v.all.n.8) e sono da analizzare se validamente pattuiti esclusivamente addebiti successivi al 6/3/2009 ovvero: […] 31/03/2009 31/03/2009
‐437,43; 30/06/2009 30/06/2009 ‐492,68. Gli stessi sono rideterminati dalla scrivente solo sulla base del massimo
pagina15 di 21 scoperto del trimestre che risulta a seguito della ricostruzione del conto corrente richiesta dal quesito” (cfr. pag. 22 relazione peritale).
Oggetto di contestazione da parte della società attrice è stata, poi, la commissione sull'accordato, la cui previsione sarebbe allo stesso modo affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, in ragione della
“[…] mancata indicazione della base e della formula di calcolo” (cfr. pag. 42 e 43 citazione).
L'eccezione è risultata, in realtà, fondata all'esito delle verifiche svolte dal consulente d'ufficio, che ha riscontrato quanto segue: “A partire dal 01/07/2009, in conformità alla legge, non ha più CP_2 addebitato la Commissione di Massimo Scoperto, bensì l'onere denominato “Corrispettivo su accordato” per il quale risultano agli atti di causa le seguenti pattuizioni: ‐ 12/2/2010 Contratto di apertura di credito c/c (v.all.n.10 fascicolo
): 1,40%; ‐ 26/01/2011 Lettera condizioni economiche (v.all.n.13 fascicolo ): 0,35%; ‐ CP_2 CP_2
26/06/2013 Contratto di apertura di credito c/c (v.all.n.20 fascicolo ): 0,35%; ‐ 09/06/2014 Condizioni CP_2 economiche – documento di sintesi (v.all.n.23 fascicolo ): 0,5%; ‐ 19/10/2015 Condizioni economiche – CP_2 documento di sintesi (v.all.n.24‐25 fascicolo ): 0,35%; ‐ 30/06/2016 Contratto di apertura di credito c/c CP_2
(v.all.n.26 fascicolo ): 0,35%; ‐ 15/11/2018 Condizioni economiche – documento di sintesi (v.all.n.28 CP_2 fascicolo ): 0,35%” ed ha provveduto alla rettifica degli addebiti effettuati a tale titolo nei CP_2 seguenti termini: “a. è stato dedotto solo l'addebito del 13/01/2010 di Euro 146,62 poiché la pattuizione di tale onere è intervenuta solo in data 12/02/2010 (v.all.n.10 fascicolo ); b. per il periodo 12/02/2010 – CP_2
25/01/11 è stata ricalcolata ed applicata la percentuale trimestrale del 0,47% (=1,40%:4) dato che l'importo annuale della stessa era stabilito in misura del 1,40% sul fido pattuito (v.all.n.10 fascicolo ); c. per il periodo CP_2
26/01/2011 – 10/04/2013 è stata ricalcolata ed applicata la percentuale trimestrale del 0,09% (=0,35%:4) dato che l'importo annuale della stessa era stabilito in misura del 0,35% sul fido pattuito (v.all. n.13 fascicolo )” CP_2
(cfr. pag. 23 e 24 relazione peritale).
Alla luce di tutto quanto sopra, all'esito dei ricalcoli operati dal consulente tecnico, alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (28.1.2020), il saldo del conto corrente n.
72757201 è stato rideterminato in €. 11.357,21 a debito della società correntista, odierno attore.
Per completezza di motivazione, con riferimento alle ulteriori doglianze mosse al ridetto contratto di conto corrente, sul quale sono state regolate le diverse aperture di credito meglio indicate in atti, si rileva quanto segue:
a. secondo la prospettazione della società attrice – previo integrale richiamo alle risultanze della consulenza di parte versata in atti (cfr. doc. 5 citazione) – “[…] i calcoli svolti dal TP (effettuati utilizzando, appunto, la formula indicata dalla legge n.108/1996 che rimanda in ogni caso a quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., secondo cui “per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”) mostrano chiaramente come, nel periodo oggetto di analisi, il TEG abbia superato il tasso soglia antiusura in molteplici trimestri” (cfr. pag. 18-20 citazione).
pagina16 di 21 A tale conclusione la parte giunge facendo applicazione, ai fini del calcolo del T.E.G., di una formula diversa da quella prevista dalle Istruzioni della NC d'IT, ovverosia della cd. “formula finanziaria” in base alla quale “Per il calcolo del TEG si deve tenere conto: degli interessi passivi addebitati, della commissione di massimo scoperto addebitata, delle commissioni/spese addebitate (ad esclusione di imposte e tasse), degli effetti delle c.d. valute, dell'effetto dell'eventuale capitalizzazione trimestrale” (cfr. pag. 17 citazione).
Tale doglianza non può essere accolta, in quanto del tutto infondata, non potendo essere condiviso il metodo impiegato per addivenire alla conclusione proposta.
Ad avviso di chi scrive, infatti, ed in continuità con l'orientamento già manifestato dall'intestato
Tribunale ed al quale si è già prestata piena adesione, condividendone le ragioni giuridiche poste a fondamento, l'impiego di una formula differente da quella indicata dalla NC d'IT per la determinazione del T.E.G. preclude ex se il successivo confronto di detta grandezza con i tassi soglia emanati dal Ministero: il T.E.G.M., infatti, scaturisce dall'aggregazione statistica dei T.E.G. segnalati dagli intermediari e, a loro volta, determinati conformemente alle Istruzioni della NC d'IT.
Pertanto, diversamente opinando, si arriverebbe inevitabilmente a risultati interpretativi errati, in quanto il confronto verrebbe effettuato tra grandezze non omogenee tra loro.
A riprova di ciò, con maggior impegno motivazionale, si evidenzia altresì ed in ogni caso la non correttezza della formula impiegata dalla società attrice con particolare riferimento al computo, ai fini del calcolo del T.E.G. negoziale, dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto.
In particolare, sulla questione della depurazione dell'effetto anatocistico ai fini dell'usura, la giurisprudenza di merito si è già in modo condivisibile pronunciata – ed alla stessa è sufficiente fare rinvio integrale (Trib. Torino 20 aprile 2012) – ritenendo che: “la capitalizzazione degli interessi passivi non possa essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale capitalizzazione (come già detto legittima successivamente alla delibera C.I.C.R. del 2000), il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale […]. Avuto riguardo alla formula di computo del TEG, sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorra depurare il capitale dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, così come “gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” devono essere ricompresi nel numeratore, del pari gli interessi maturati nei trimestri precedenti non possono essere espunti dal denominatore;
non si potrebbe d'altronde sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra loro (il numeratore ricomprendente gli interessi sugli interessi e il denominatore che non li ricomprenderebbe); inoltre il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tasso soglia, che – come noto – viene determinato sulla base di un tasso globale effettivo medio che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti”.
Quanto alla C.M.S., deve farsi applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 16303 del 20.6.2018, secondo cui: “ai fini della verifica del superamento del
pagina17 di 21 tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art.
2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Con il citato arresto, il Supremo Consesso, nell'aderire a quell'orientamento assunto dalla Cassazione civile con le sentenze del 22 giugno 2016, n. 12965 e 3 novembre 2016, n. 22270, secondo cui non si poteva riconoscere carattere interpretativo e dunque retroattivo alla norma suddetta, non sottrae tout court la C.M.S. al vaglio di legittimità prescritto dalla L. 108/1996, ma individua la modalità tecnico- operativa attraverso la quale tale vaglio possa assicurare il rispetto dell'esigenza di omogeneità o simmetria tra composizione del TEGM, da un lato, e tasso usura in concreto, dall'altro; modalità che – come visto – non consiste nel includere sic et simpliciter (e come proposto dalla società attrice) la C.M.S. nel T.E.G. negoziale.
Quanto, poi, alla contestazione del valore da attribuirsi alle Istruzioni della NC di IT, dei cui criteri, pertanto, non dovrebbe tenersi conto ai fini della verifica di usurarietà degli interessi, a parere di questo
Giudice la ricostruzione prospettata dall'attore non può essere condivisa.
In adesione, infatti, ad orientamenti di legittimità e di merito (cfr. Cass. civ., sent. 22.6.2016, n. 12965;
Trib. Milano, ord. 21.10.2014; Trib. Milano sent. n. 10521 del 19.10.2017; Trib. Torino, sent. 13.9.2017,
n. 4304; Appello Milano, sent. 29.4.2020, n. 1035) anche la scrivente ritiene che ogni verifica quanto al rispetto del tasso soglia debba essere effettuata alla luce dei criteri sanciti dalle Istruzioni della NC
d'IT tempo per tempo vigenti. A sostegno di tale conclusione si riportano gli argomenti addotti dall'orientamento suddetto – integralmente condivisi dalla scrivente – e, in particolare: “pur essendo evidente che le Istruzioni della NC d'IT non sono comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari. In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l'art.
4 TUB prevede in via generale che la NC d'IT, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari;
si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari. Inoltre esse trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura. Questa è stata posta, a livello di norme primarie, dalla legge 108/1996, che ha tra l'altro modificato l'art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pagina18 di 21 pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del
Ministro del tesoro, sentita la NC d'IT (cfr. comma 2). Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data
23/9/1996, hanno sempre demandato alla NC d'IT la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i
d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m.
22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla NC d'IT. È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con
l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la NC d'IT abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del
TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio. Analogamente, quando occorre confrontare il TEG applicato da una NC ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria
o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità una certa modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia. Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura”.
In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della NC
d'IT quali fonti di diritto;
ciononostante, in considerazione della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, “un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto”. Inoltre, “il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato”. Infine, poiché il computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito – prevista dall'art. 644, quarto comma, c.p. – richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica, la scelta operata a tal fine dalla NC d'IT appare congrua e ragionevole.
Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.
b. quanto all'eccepita nullità delle clausole relative ai tassi d'interesse debitori, contenute nei contratti di apertura di credito stipulati fino al 28.7.2011, per mancata indicazione del TAEG, la stessa non è meritevole di accoglimento in quanto infondata in diritto.
pagina19 di 21 In particolare, lo scrivente Giudice ritiene di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene detta tesi non fondata (cfr. Trib. Bologna n. 20123/2018; Trib. Roma, 21.1.2019;
Trib. Torino n. 2210/2018, n. 4233/2018 e n. 86/2019; Appello Torino, ord. 28.1.2020). A tale proposito occorre, innanzitutto, premettere che la tematica involta dalla doglianza in questione attiene al profilo della cd. trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, disciplinata dal Titolo X delle
Istruzioni di Vigilanza della NC d'IT (9° aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del
21.4.1999) e, successivamente, dalle ulteriori disposizioni di cui al Provvedimento del 9 febbraio 2011.
Tale regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza è stata adottata in base a quanto disposto dalla
Delibera CICR del 4.3.2003, che aveva per l'appunto demandato alla NC d'IT il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali […] gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore
Sintetico di Costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla NC d'IT”. In base a tale disciplina, detto indice (che è “calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali, avente una funzione informativa, mediante il quale, cioè, il cliente è in grado di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. In considerazione della sua peculiare composizione e della finalità che assolve, tale indicatore evidentemente non può in alcun modo essere assimilato o altrimenti equiparato ad un tasso di interesse, ad un prezzo o ad una condizione economica direttamente applicabile al contratto con conseguente non assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 117, co. 6 T.U.B.. Ad ulteriore conferma di tale esclusione, basti rilevare che la sanzione della nullità per mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_5 prevista esclusivamente con riferimento al credito al consumo e nei termini di cui all'art. 125bis, co. 6
T.U.B., a mente del quale: “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Appare, dunque, evidente che se il Pa Pa legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra dichiarato e concretamente applicato anche con riferimento ad operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella sopra richiamata;
ma – come è noto – l'art. 117, co. 6
T.U.B. non contiene alcuna previsione in tal senso. Ne discende, allora, che l'erronea o la mancata indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali, ma può eventualmente Pt_5 rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. D'altra parte, questa soluzione risulta altresì perfettamente coerente con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note sentenze gemelle n. 26724 e n.
26725 del 2007 secondo cui, dovendosi distinguere le conseguenze giuridiche che derivano dalla pagina20 di 21 violazione delle regole di validità dei negozi giuridici da quelle conseguenti alla violazione delle regole di condotta delle parti contrattuali, solo nella prima ipotesi potrà verificarsi la nullità del relativo contratto.
Infine, da respingere è la domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento, in quanto risulta del tutto sfornita di prova relativamente al profilo dell'effettiva derivazione causale del danno dal preteso adempimento dell'istituto di credito.
Quanto alle spese processuali e di c.t.u. (nella misura già liquidata con separato decreto), ritiene questo
Giudice che le stesse debbano comunque essere poste interamente a carico della società attrice non ravvisandosi i presupposti per configurare un'ipotesi di soccombenza reciproca oppure “gravi motivi” a giustificazione di una compensazione anche solo parziale delle stesse. Ad avviso di chi scrive, infatti, benché talune delle censure mosse da questa siano risultate fondate, le stesse hanno trovato accoglimento solo in minima parte, tanto da portare ad una rideterminazione del saldo per un importo pressoché irrisorio rispetto a quanto domandato, ferma in ogni caso l'inammissibilità dell'azione di ripetizione degli asseriti indebiti e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite si liquidano, quindi, come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda determinato secondo il criterio del decisum (e, quindi, pari al complessivo ammontare delle rettifiche operate) e secondo i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in persona del l.r.p.t., così Pt_1 Parte_2 provvede:
- in parziale accoglimento delle censure di parte attrice, accerta e dichiara che alla data del 28.1.2020, il saldo del conto corrente n. 72757201 era pari ad €. 11.357,21 a debito della società correntista;
- rigetta tutte le altre censure e domande proposte da parte attrice;
- pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di in persona del Controparte_1
l.r.p.t. delle spese di lite che liquida in complessivi €. 5.077,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 919,00 per la fase di studio;
€. 777,00 per la fase introduttiva;
€. 1.680,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €.
1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 19.4.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratto bancari promossa
DA
P.IVA in persona del l.r.p.t., Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede legale in Sandigliano (BI), via Verdese n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Stabile del
Foro di Roma, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212
ATTORE
CONTRO
(C.F. in persona del l.r.p.t. (già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
CP_
con sede legale in Controparte_2
Piazza Libertà n. 23, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Dafne
Koumentakis del Foro di Torino e dall'avv. Alessandra Bocchio del Foro di , giusta procura alle CP_2 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Bocchio in , viale Matteotti n. 9 CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.10.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:
In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e diritto, accertare l'illegittima formazione del saldo negativo per l'attrice sul rapporto di conto corrente n. 72757251 alla data del 30/04/2002 per tutti i motivi e le causali esposte
e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 30/04/2002 il saldo del conto corrente deve essere azzerato e preso quale saldo
pagina1 di 21 iniziale per il ricalcolo delle partite di dare/avere; In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, primo, terzo ed ottavo comma, TUB, del rapporto di conto corrente n.
72757251e dei rapporti di affidamento in esso regolati, per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 72757251, ferma l'applicazione del c.d. saldo zero, nella misura dell'importo di Euro 135.699,77 o nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, ordinando, altresì, alla NC convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla NC sul c/c n. 72757251 con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;
In via subordinata: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 72757251 e dei contratti di apertura di credito in esso regolati, inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120
TUB, nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009 (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento, e per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente 72757251, ferma l'applicazione del c.d. saldo zero, se non nella misura di Euro 123.166,14, in quella che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, ordinando, altresì, alla NC convenuta di computare a credito della Società attrice, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla sul c/c, con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito CP_3
e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa (i) l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sul conto corrente n. 72757251 per violazione degli artt. 118 TUB, 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L.
n. 108/1996 e dell'art.
2-bis della L. 2/2009 (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e per
l'effetto ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 72757251, ferma l'applicazione del c.d. saldo zero, se non nella misura di Euro29.989,75, in quella che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ordinando, altresì, alla NC convenuta di computare a credito della Società attrice, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla NC sul c/c, con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;
In ogni
pagina2 di 21 caso: accertare che la convenuta ha applicato all'attrice, sia sul rapporto di conto corrente, sia sui rapporti di CP_3 affidamento in esso regolati, interessi usurari e dichiarare non dovuto con riferimento a detti rapporti alcun interesse ex art.
1815, comma secondo, cod. civ., pari ad Euro 30.205,87, con decorrenza dalla data di apertura dei rapporti;
In ogni caso: condannare, infine, la medesima al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla stessa sono CP_3 derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill.
Tribunale adito nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato”;
- il convenuto: “In via istruttoria: - respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate. In via pregiudiziale e/o preliminare al merito: - dichiarare l'inammissibilità del diritto alla ripetizione degli interessi passivi e di altri indebiti o competenze per le ragioni e nei limiti indicati in atti;
- dichiarare la prescrizione del diritto azionato riguardo alle movimentazioni intervenute, a qualsiasi titolo, sul conto corrente ordinario oggetto di causa anteriormente al 06.03.2009
e, in ogni caso, dichiarare prescritto il diritto e l'azione di ripetizione relativa ai pagamenti intervenuti, a qualsiasi titolo, sul conto corrente ordinario di cui sopra e, comunque, sui conti correnti oggetto di causa prima del 06.03.2009; - dichiarare la decadenza dell'attrice dai diritti fatti valere in giudizio. Nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande ex adverso proposte, a qualunque titolo, nei confronti della Controparte_2 ora Nel merito in via subordinata: - operare la
[...] Controparte_1 compensazione tra le somme dovute dalla (partita iva n. ) in Parte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a favore della Controparte_2 ora a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario
[...] Controparte_1 per cui è causa e, comunque, dovute a qualsiasi titolo, con l'eventuale credito che dovesse essere accertato in corso di causa, a qualsiasi titolo, a favore (partita iva n. in persona del Parte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore. Con il favore del compenso professionale ai sensi del Regolamento n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha rappresentato di essere titolare del rapporto di conto corrente ordinario n. 72757201 (già n. 372757201, successivamente n. 37275720123 e successivamente n. 72757201-7), sul quale, nel tempo, sono state regolate le aperture di credito e gli affidamenti meglio specificati in atti;
in relazione a tali contratti, anche richiamando le risultanze della perizia di parte depositata (cfr. doc. 5 citazione), ha svolto le seguenti doglianze: A) in via preliminare, ha contestato il saldo debitorio del ridetto conto alla data del 30.4.2002, evidenziando la necessità di pagina3 di 21 azzeramento dello stesso, non avendo la banca fornito alla società correntista, nonostante la richiesta avanzata ex art. 119 TUB, gli estratti conto relativi al periodo precedente, a far data dall'apertura del rapporto medesimo;
B) ha eccepito, per un verso, l'inesistenza del contratto di apertura del conto corrente e dei contratti di apertura di credito anteriori al 13.12.2005 e, per altro verso, la nullità degli altri contratti regolati su detto rapporto di conto corrente per violazione dell'art. 117, co. 1, 3 e 8 TUB, avendo, in particolare, la banca omesso di consegnare alla società correntista “i documenti informativi previsti dalla normativa sulla pubblicità ed informazione precontrattuale nell'offerta fuori sede” (cfr. pag. 11 citazione);
C) ha, quindi, eccepito la nullità parziale del contratto di conto corrente, conseguente a: i. “superamento dei tassi soglia usura”; ii. “mancanza di valida pattuizione dei tassi di interesse ultralegali, ai sensi dell'art. 117 comma
4, 6 e 7 Tub”; iii. mancata indicazione del TAEG in tutti i contratti di apertura di apertura di credito fino al 28.7.2011, con conseguente “nullità delle clausole relative ai tassi di interesse debitori (articolo 117 comma 6
TUB)”; iv. anatocismo;
v. antergazione e postergazione delle valute;
vi. assenza di pattuizione o comunque indeterminatezza delle pattuizioni esistenti relative alla commissione di massimo scoperto e alle altre spese addebitate nel corso del rapporto;
D) ha, infine, eccepito l'inefficacia delle variazioni delle condizioni economiche per violazione dell'art. 118 TUB.
Alla luce di tutto quanto sopra, la società attrice, oltre a domandare la rideterminazione del saldo e la ripetizione dell'indebito, ha altresì chiesto la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno da inadempimento, quantificandolo in via equitativa in €. 10.000.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, Controparte_2 ha proposto le seguenti eccezioni pregiudiziali e/o preliminari: a) indeterminatezza e genericità
[...] delle domande, carenza di interesse ad agire e, in ogni caso, mancato assolvimento degli oneri probatori ex art. 2697 c.c.; b) inammissibilità o comunque infondatezza della domanda di ripetizione;
c) prescrizione del diritto alla ripetizione di tutte le competenze antecedenti al 6.3.2009 (ovvero al decennio anteriore all'istanza di mediazione depositata in data 6.3.2019 – cfr. doc. 4 citazione); d) decadenza dal diritto di agire in giudizio per mancata contestazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.. Nel merito, poi, la banca ha specificamente contestato tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice sono parzialmente meritevoli di accoglimento, relativamente ai profili, nei limiti e per le ragioni che saranno meglio esposte in prosieguo, anche in considerazione delle risultanze della consulenza tecnica svolta.
1. Sulle eccezioni preliminari proposte dalla banca
In apertura di motivazione devono essere vagliate le eccezioni preliminari proposte dalla banca convenuta e sopra richiamate.
Quanto all'eccezione sub a), occorre preliminarmente rammentare che – come noto – nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in pagina4 di 21 conto corrente, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda e di fornire la relativa prova. In particolare, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova come desumibili dall'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere le stesse il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre
“voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre la sequenza completa degli estratti conto analitici, il contratto costituente titolo del rapporto di conto corrente dedotto in lite e gli eventuali ulteriori contratti sul medesimo regolati o comunque intervenuti inter partes (ad es. apertura di credito, affidamenti, anticipi s.b.f., ecc.), le cui pattuizioni sono oggetto di contestazione. Infatti, è mediante tale produzione che costui documenta, nella loro precisa entità, gli addebiti illegittimamente attuati in suo danno e le somme percepite dalla in dipendenza di essi, al fine di ricostruire il rapporto di CP_3 dare/avere.
Segnatamente la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova così configurato grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla NC, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. Più precisamente, con orientamento da ritenersi ormai consolidato, la
Corte di Cassazione ha in più occasioni argomentato come di seguito: “... In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
«fatti negativi», in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. ... Dunque, nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. ... Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (in tal senso,
Cass. Civ, sent. 7.5.2015, n. 9201; conf. Cass. civ., sent. n. 20693 del 13.10.2016; Cass. civ., ord. n.
35979 del 7.12.2022). Inoltre, come anche di recente, la Suprema Corte ha nuovamente ribadito che:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti,
pagina5 di 21 almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (in termini, Cass. civ. ord. n. 33009 del 13.12.2019).
I principi appena richiamati devono comunque essere coordinati con quelli valevoli nel caso in cui l'attore abbia allegato l'inesistenza stessa del contratto bancario, ovverosia di non aver mai stipulato alcun contratto scritto. In tale ipotesi, infatti, l'onere di produzione del contratto grava sulla banca, che ha percepito interessi ultralegali, commissioni, spese e simili. In altri termini, il correntista assume l'inadempimento della banca (id est mancanza di contratto in forma scritta), che è dunque onerata dell'obbligo di provare il proprio adempimento producendo la copia del contratto scritto (in tal senso, la più che condivisibile giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Spoleto, 20.6.2017; Trib. Roma, 6.2.2018;
Trib. Pavia, 18.4.2019; App. Roma, 20.11.2020, n. 5767). Anche secondo la Suprema Corte, se la domanda attorea è basata sul mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo piuttosto sulla banca convenuta darne positivo riscontro (cfr. Cass. civ., ord. n. 6480 del 9.3.2021).
Nel presente giudizio, come sopra evidenziato, la società attrice ha dedotto l'inesistenza tanto del contratto originario di apertura del conto corrente per cui è causa, quanto dei contratti di apertura di credito, conclusi in data anteriore al 13.12.2005. E la banca ha in parte assolto a tale onere, versando in atti la copia del contratto di apertura di conto corrente dell'11.10.1983 (cfr. doc. 5 mem. 183, co. 6 n. 2 convenuto).
Quanto alla società attrice, anch'essa non ha compiutamente ottemperato all'onere della prova come sopra descritto quanto agli estratti del conto corrente: a sostegno delle proprie domande, infatti, detta società ha prodotto gli estratti relativi al conto corrente per cui è causa dal II trimestre 1986 al II trimestre 2018; più precisamente, come rilevato dal consulente tecnico nella sua perizia, dal II trimestre
1986 fino a maggio 1994 sono stati prodotti i soli estratti conto scalari, mentre nel prosieguo sono risultati comunque mancanti gli estratti conto “[…] al 31/3/2002, 30/4/2002, 30/6/2003, 31/12/2003 ed il conto scalare al 30/9/2002” (cfr. pag. 17 relazione peritale). Risultano del tutto mancanti, quindi, gli estratti conto (sia analitici che scalari) dall'apertura del rapporto (11.10.1983) a tutto il primo trimestre del 1986.
Pertanto, ad avviso di chi scrive, se – per un verso – il complessivo corredo documentale versato in atti dalla società attrice consente comunque di concludere nel senso della non fondatezza dell'eccezione proposta dalla banca convenuta;
per altro verso, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che si reputa preferibile, la medesima società, non avendo prodotto gli estratti conto analitici dalla data di apertura del rapporto, né avendo altrimenti provato, anche mediante presunzioni , l'esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico, non può beneficiare dell'azzeramento del saldo debitorio risultante dal primo estratto conto disponibile, che dovrà, quindi, essere assunto quale dato di partenza per il ricalcolo (cfr. Cass. civ., ord. n. 37800 del 27/12/2022: “Nei
pagina6 di 21 rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; conf., Cass. civ., ord. n. 5887 del 04/03/2021; Cass. civ., ord. n. 24948 del
23/10/2017). Con ciò dovendosi, pertanto, disattendere del tutto la domanda svolta in via preliminare dalla società attrice.
Quanto all'eccezione sub b), relativa all'ammissibilità della domanda della società attrice volta ad ottenere la condanna della NC convenuta alla ripetizione degli asseriti indebiti, sub specie, in particolare, trattandosi di conto aperto, di ordine di “[…] computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla NC sul c/c n. 72757251” (cfr. conclusioni attore), la stessa è certamente fondata.
In proposito va rammentato che i requisiti di tale domanda sono: 1) l'insussistenza della causa debendi
(rinveniente in particolare dall'esperimento dell'azione di accertamento negativo) e 2) l'esecuzione di un pagamento non dovuto. Quanto a tale ultimo requisito va ricordato che – come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità alla quale si presta piena adesione – l'annotazione in conto di una posta di interessi, spese o altre competenze illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone e si sostanzia in un pagamento in favore della banca, nel senso che vi corrisponde alcuna attività solutoria (ossia spostamento patrimoniale), soltanto dopo la chiusura del conto.
La chiusura del conto (per recesso del correntista o risoluzione per inadempimento della banca) è, pertanto, condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito.
Conseguentemente, nel caso di specie tale domanda è inammissibile giacché non vi è alcuna evidenza che il conto corrente sia stato chiuso (neppure in corso di causa).
Ciò posto, e venendo, quindi, ad introdurre l'eccezione sub c) proposta dalla banca, si ritiene di fare applicazione dei principi di diritto espressi dalla più condivisibile giurisprudenza di merito (ex multis
Trib. Torino, 28.4.2020; Trib. Venezia, 24.9.2020 e 16.10.2019) secondo cui l'inammissibilità di tale azione non impedisce di vagliare l'eccezione di prescrizione degli addebiti illegittimi laddove sia comunque stata proposta azione di accertamento negativo, proprio come avvenuto nel giudizio di cui si tratta. Più precisamente, conformemente agli insegnamenti consolidati della Suprema Corte,
l'inammissibilità dell'azione restitutoria in caso di conto ancora aperto non preclude al correntista la facoltà di agire nel corso del rapporto per ottenere una rettifica delle risultanze del conto, dovendosene ravvisare l'interesse ad agire per almeno tre ordini di ragioni: a) l'esclusione, in futuro, di annotazioni pagina7 di 21 illegittime;
b) il ripristino, per il correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti contra legem; c) la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla CP_3 alla chiusura del conto (in tal senso, cfr. Cass. ord. n. 21646 del 5.9.2018). D'altronde: “in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo” (Cass. ord. n. 3858 del
15.2.2021); ed i conteggi da effettuarsi ai fini della rettifica in questione “[…] devono necessariamente essere fatti con riferimento ad una determinata data e i conteggi successivi non potranno che essere ri-operati tenendo conto di quanto giudizialmente accertato con riferimento a tale precisa data e con applicazione delle norme di contratto e di legge pertinenti” (Trib. Torino cit.) e, pertanto, tenendo conto dell'eccezione di prescrizione ove ritualmente proposta.
Come detto, la banca convenuta ha proposto detta eccezione e la stessa, all'esito dell'indagine peritale svolta, è meritevole di accoglimento.
In via di premessa ed in termini generali, senza pretesa di esaustività, si reputa opportuno precisare quanto segue:
i) come detto, anche la domanda di rideterminazione del saldo può contenere una componente per così dire restitutoria, per quanto solo sotto un profilo contabile, nel senso che gli addebiti che vengano ritenuti illegittimi verranno elisi dal conto corrente: verranno quindi (per quanto solo contabilmente) restituiti alla disponibilità del correntista e quando il saldo del conto raggiunga un determinato valore positivo, una volta chiuso il conto, ben potrà il correntista pretendere che gli venga corrisposto il relativo ammontare. Ma quella somma, quel saldo attivo, non è altro che il frutto delle rettifiche, della ricostruzione del rapporto: quindi, se non operasse la prescrizione già in sede di rideterminazione del saldo, il risultato di quella ricostruzione garantirebbe al correntista un risultato economico favorevole aggirando le regole ordinarie in tema di prescrizione (in tal senso, Trib. Padova, 26.10.2022);
ii) detta azione restitutoria è assoggettata alla disciplina della prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c. e, quanto all'individuazione del dies a quo di tale termine, occorre richiamare il fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 24418 del 2.12.2010. In tale pronuncia il
Supremo Consesso, innanzitutto, ha operato a monte la seguente distinzione: i) se non vi sono versamenti nelle more del rapporto da parte del correntista, allora, se il cliente è in attivo e l'annotazione degli interessi anatocisitici ha limitato il suo credito, il dies a quo decorre dalla comunicazione delle risultanze della chiusura del conto e non già dall'annotazione fatta dalla se, invece, è in passivo, CP_3 finché non versa il saldo negativo non v'è indebito e il termine non decorre (già Cass. civ., sent. n.
6857del 24/03/2014); ii) se, invece, dopo la comunicazione dell'annotazione il cliente versa le somme,
pagina8 di 21 allora, se trattasi di versamento satisfattivo (c.d. pagamento solutorio), teso a soddisfare l'interesse creditorio della il termine decorre dal singolo versamento (trattandosi di un pagamento CP_3 indebito). In particolare, ciò si verifica sia in caso di conto passivo (ovverosia con saldo negativo) e non affidato (cioè in assenza di un contratto di apertura di credito o “scoperto”), sia nel caso in cui il conto sia affidato ma con passivo eccedente l'affidamento concesso, nei limiti in cui i versamenti superino la scopertura (quindi, extra fido). Se, invece, trattasi di versamento costitutivo (c.d. pagamento ricostitutivo della provvista), il termine di prescrizione non decorre fino alla chiusura del conto. Ciò, in particolare, accade nel caso in cui il conto sia in attivo ovvero il pagamento avvenga nei limiti del fido concesso e sia teso, quindi, solo ad aumentare il proprio credito (nel conto corrente) o a ricostituire la provvista (nell'apertura di credito). Pertanto, l'elemento scriminante la rimessa solutoria dal versamento ripristinatorio è dato dalla presenza o meno di un capitale liquido ed esigibile che, in una corretta e fisiologica rappresentazione contabile, si configura nel capitale scaduto o erogato oltre il fido (lo scoperto di conto costituisce, infatti, un credito esigibile per la banca) e la rimessa, che soddisfa il creditore, non crea una nuova disponibilità per il cliente;
iii) quanto alla questione relativa ai requisiti che devono accompagnare l'eccezione di prescrizione e, in particolare, se l'Istituto di credito convenuto in azione di ripetizione (anche solo “contabile”) dell'indebito, nel formulare tale eccezione, sia necessariamente tenuto ad indicare in modo dettagliato e tipizzato i singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto può venire in rilievo, o se possa limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, la stessa – fonte di annoso contrasto giurisprudenziale – è stata di recente risolta dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 15895 del 13.6.2019. Con tale decisione, il Supremo Consesso, in continuità con un proprio precedente arresto (la sentenza n. 10955 del 2002, resa anche essa a Sezioni Unite), chiarito che l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva vada ravvisato nell'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e che la parte che propone detta eccezione sia tenuta unicamente ad affermare tale elemento costitutivo (l'inerzia), manifestando la volontà di profittare dell'elemento, è giunto alla conclusione secondo la quale l'Istituto di credito che eccepisce la prescrizione delle rimesse (solutorie) non è tenuta ad indicare specificamente il dies a quo dal quale fare decorrere la il termine prescrizionale medesimo;
iv) da ultimo, ai fini della qualificazione della natura solutoria o ripristinatoria di un versamento in conto corrente assume rilievo anche il c.d. “fido di fatto”, ossia la circostanza che dalle evidenze del rapporto sia possibile dimostrare l'esistenza di un affidamento pur in assenza di contratto di apertura di credito oppure di un affidamento maggiore rispetto al limite indicato in contratto. Pertanto, dimostrare l'esistenza di un simile affidamento significa riconoscere natura ripristinatoria e non solutoria alle rimesse contabilmente registrate come extra-fido, con conseguente decorrenza della prescrizione,
pagina9 di 21 rispetto ad esse, dalla data di definitiva chiusura del conto e non già da ogni singola annotazione. A fronte di una simile allegazione graverà sulla banca l'onere della prova contraria.
Tutto ciò precisato, devono essere richiamate le risultanze dell'accertamento peritale svolto in corso di causa, pienamente condivisibili quanto alla metodologia impiegata dal professionista nominato, che risulta scevra da vizi logici e corretta sotto il profilo tecnico-giuridico, in base alle quali, “per il periodo dal
01/04/1994 – 06/03/2009” (ritenendo, quindi, di non poter estendere l'accertamento della prescrizione al periodo ricompreso tra il 30.9.1986 ed il 31.12.1993, rispetto al quale non sono stati prodotti gli estratti conto analitici e, quindi, non essendoci evidenza dell'effettivo addebito di interessi ed oneri che pur risultano dagli scalari), sia che si consideri il fido pattuito che quello di fatto, “[…] risulta che gli interessi e gli oneri fino al 6/3/2019 sono interamente prescritti […] per un totale di Euro 59.001,14” (cfr. pag. 38 relazione).
Infine, quanto all'eccezione sub d), la stessa è manifestamente infondata.
Infatti, benché dal combinato disposto degli artt. 1832 c.c. e 119, co. 3 T.U.B. si ricavi l'indicazione per cui, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente nel termine previsto (secondo la norma codicistica: “nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze” e secondo la normativa speciale: “trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”), l'estratto conto si intende (tacitamente) approvato;
ciononostante, è in ogni caso consentita al cliente una contestazione successiva che – da un lato – l'art. 1832, co. 2 c.c. circoscrive, sul piano oggettivo, ai soli errori materiali
(individuati in “errori di scritturazione o di calcolo”, in “omissioni” o “duplicazioni”) e, sul piano temporale, ai sei mesi dal ricevimento dell'estratto conto e che – dall'altro lato – la giurisprudenza ammette senza limiti di tempo, laddove essa si risolva nell'impugnazione della validità ed efficacia dei contratti e dei rapporti da cui derivano le singole annotazioni (in tal senso, Cass., sent. n. 30000 del
20.11.2018, nella cui massima si legge: “Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”; conf. Cass. civ. ord. n. 12544 del
10.5.2019).
In applicazione dei principi di diritto appena richiamati, poiché le doglianze poste a fondamento delle domande oggetto del presente giudizio attengono ai profili di validità ed efficacia del rapporto di conto corrente, nessuna decadenza è maturata in danno degli opponenti medesimi.
2. Sul merito
Venendo all'esame nel merito delle domande di accertamento negativo proposte dalla società attrice, come anticipato le stesse risultano solo parzialmente fondate.
pagina10 di 21 Più precisamente, posto che deve intendersi superata l'eccezione di nullità del contratto di apertura del conto corrente per cui è causa per difetto assoluto di forma scritta, essendo stato prodotto dalla banca convenuta, resta fermo che esso e tutti gli altri contratti che hanno avuto ad oggetto affidamenti ed aperture di credito sul medesimo regolate non solo devono essere redatti in forma scritta, prescritta ad substantiam (art. 117, co. 1 T.U.B.), ma devono altresì presentare un contenuto minimo indefettibile: il comma 4 del citato art. 117 prevede, infatti, che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al successivo comma 6, che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. In caso di inosservanza delle predette disposizioni, si determinerà l'inserzione automatica delle clausole legali di cui al comma 7 del medesimo articolo in sostituzione di quelle contrattuali nulle ex art. 1419, co. 2 c.c..
Con precipuo riferimento al contratto di conto corrente dell'11.10.1983, in considerazione delle difese svolte dalla banca convenuta, si osserva che, benché per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. 154/1992, la Suprema Corte abbia di recente ribadito il principio di diritto per cui: “non era previsto un onere di forma scritta né “ad probationem” né “ad substantiam” (Cass. 9896/2019) la cui violazione potesse configurare una “nullità di protezione”, come quella ora contemplata in favore solo del cliente dal D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 117, commi 1 e 3 (t.u.b.) e rilevabile d'ufficio dal giudice a norma del successivo art. 127, comma 2 (Cass.
22385/2019). Ed è indubbio che sia la L. n. 154 del 1992, sia le analoghe disposizioni attualmente contemplate dall'art. 117 t.u.b. non siano retroattive (Cass. 9896/2019, 23472/2020), tanto che l'art. 161, comma 6, t.u.b. stabilisce espressamente che i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993 sono regolati dalle norme anteriori” (in tal senso, Cass. civ., ord. n. 19298 del 15.6.2022); ciononostante, quantomeno con riferimento agli interessi pattuiti in misura superiore a quella legale, non può certamente sottacersi l'applicabilità della previsione di cui all'art. 1284, co. 3 c.c. per cui: “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”; tale regola già prima dell'entrata in vigore della L. 154/92, prima, e del T.U.B., poi, era pacificamente interpretata nel senso per cui per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale la forma scritta è richiesta ad substantiam e che la sua mancanza è causa di nullità assoluta del patto, rilevabile dal giudice ex officio (cfr. Cass. civ., sent. n. 6554 del 18.12.1980; conf. Cass. 9080/2002; 15643/2003; 266/2006). Pertanto, anche ove si ritenesse che il contratto de quo fosse a forma libera “(per quanto spesso caratterizzato, nella prassi, dalla sottoscrizione da parte del correntista di un modulo predisposto dalla banca e riproducente le norme bancarie uniformi dettate dall'Abi), la pattuizione di interessi ultralegali potesse avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto - o al più separatamente accettato per iscritto - da entrambe le parti, senza che l'approvazione (ancorché ripetuta) da parte del correntista di estratti conto nei quali fossero conteggiati interessi superiori al tasso legale vi potesse supplire alla mancanza dello scritto, poiché una simile approvazione, “non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documentava la stipulazione del patto, e, pur
pagina11 di 21 potendo valere, per la sua natura “lato sensu” confessoria, come dichiarazione ricognitiva di una manifestazione negoziale precedente, non poteva essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti “ad substantiam” (Cass. 11020/1993; conf. Cass. 4617/1990, 8335/1987)”.
Ciò precisato, il consulente tecnico, conformemente all'incarico demandatogli, ha, quindi, provveduto, previa ricognizione della documentazione contrattuale effettivamente versata in atti e del relativo contenuto, per un verso, ad espungere tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in assenza di espressa previsione contrattuale a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione;
e, per altro verso, ad accertare la conformità alle riscontrate previsioni contrattuali dei vari addebiti ed accrediti effettuati dall'istituto di credito sempre in costanza di rapporto.
In considerazione delle osservazioni alla bozza di consulenza svolte dal consulente di parte della società attrice, e reiterate dalla difesa di quest'ultima anche negli scritti conclusivi, lo scrivente Giudice ritiene di convalidare la scelta metodologica effettuata dal consulente di eseguire i ricalcoli richiesti muovendo dal saldo debitorio alla data dell'1.4.1994 (e non già da quello esistente alla data del 30.6.1986, come ex adverso ritenuto), in quanto “[…] Per il periodo da Ottobre 1983 – Aprile 1994 sono stati prodotti solamente i conti scalari”.
Infatti, anche ad avviso di chi scrive merita adesione il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui per la determinazione del saldo (anche intermedio, per quanto qui d'interesse) del conto non possono ritenersi sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto conteggi degli interessi attivi e passivi, ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo (cfr. App. Torino, 7.10.2015; Trib. Milano, 23.3.2017; Trib.
Roma, 6.12.2017; App. Milano, 1.3.2018; App. Venezia, 6.11.2019).
Ciò precisato, quanto agli interessi ultralegali, il consulente ha così operato: “- Periodo dal 01/04/1994 al
06/03/2009: non è stato eseguito il ricalcolo degli stessi in quanto, per effetto della prescrizione gli interessi risultano interamente irripetibili;
- Periodo dal 06/03/2009 al 31/12/2017: sono stati calcolati gli interessi risultanti dalle pattuizioni agli atti di causa, in quanto le modifiche unilaterali non sono prodotte.” (cfr. pag. 40 relazione peritale).
Tale ultimo rilievo consente, quindi, di vagliare l'ulteriore contestazione sollevata dalla società attrice e relativa all'inefficacia delle variazioni apportate unilateralmente dalla banca alle condizioni economiche da applicare al rapporto de quo per violazione dell'art. 118 TUB.
A tale proposito, il consulente ha rilevato che: “Non risultano prodotte in causa modifiche unilaterali del contratto
a norma dell'art. 118 TUB” (cfr. pag. 29 relazione peritale), ulteriormente precisando, in risposta alle osservazioni svolte dal consulente di parte attrice (comunque reiterate dalla difesa di questa negli scritti conclusivi), che: “[…] le variazioni di tasso d'interesse applicate dalla scrivente al ricalcolo sono conformi alle pattuizioni sottoscritte da entrambe le parti e prodotte in causa e riepilogate nella tabella di pag. 9 e 10” (cfr. pag. 30 relazione peritale).
pagina12 di 21 Conseguentemente, la doglianza è destituita di ogni fondamento.
Quanto alle spese ed altri oneri (comprensivi, altresì, delle commissioni a vario titolo praticate e diverse dalla c.m.s. e dalle commissioni sostitutive di questa), il consulente ha esposto quanto segue: “Per effetto della prescrizione (vedasi punto 2 della presente relazione in risposta al quesito “C”) risultano interamente irripetibili le altre spese addebitate sul conto corrente di cui è causa per il periodo antecedente il 6/3/2019. Mentre per il periodo successivo sono dedotte spese non pattuite per un importo complessivo di Euro 9.608,92 (v.all.n.9)” (cfr. pag. 24 relazione).
Con riferimento, poi, all'illegittima capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, occorre innanzitutto premettere in termini generali che, a far data dalla rivoluzionaria sentenza della Corte di
Cassazione n. 2374 del 16.3.1999, maturata nel coevo contesto normativo e giurisprudenziale, la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi di domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi “in mancanza di usi contrari”. L'inserimento di una simile clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'Associazione bancaria italiana (ABI), non esclude detta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi.
In conseguenza, quindi, del nuovo orientamento della Suprema Corte il legislatore ha provveduto, con l'art. 25 D. Lgs. 4.8.1999, n. 342, a modificare parzialmente l'allora vigente art. 120 TUB, riformulandone l'intestazione e prevedendo l'inserimento di due nuove disposizioni, la prima delle quali riguardanti l'attribuzione al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dei poteri di stabilire modalità e criteri di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancaria. Di talché, è proprio il modificato art. 120 TUB non solo a disciplinare l'anatocismo bancario, ma anche ad attribuire la potestà normativa al CICR, nell'esercizio della quale è stata poi adottata la nota Delibera del
9.2.2000.
A completamento di tale succinta ricognizione, occorre altresì evidenziare che le Sezioni Unite con l'altrettanto nota sentenza n. 21095 del 4.11.2004 – resa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, co. 3 D. Lgs
342/1999 nella parte in cui aveva fatto salva la validità e l'efficacia (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al co. 2 del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza – hanno stabilito che siffatte clausole anatocistiche, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso negoziale.
pagina13 di 21 Come è noto, poi, a quella appena richiamata hanno fatto seguito due ulteriori formulazioni dell'art. 120
TUB; conseguentemente, nella regolamentazione dell'anatocismo bancario possono essere ravvisabili quattro diversi periodi, ciascuno caratterizzato da una propria disciplina, ovverosia: I) fino all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000; II) dal 22.4.2000 al 31.12.2013 (art. 120, co. 2 TUB introdotto dal D. Lgs. 342/1999); III) dal 1.1.2014 al 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dalla L. 147/2013);
IV) dal 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dal D.L. 18/2016, attuato con decreto 343/2016).
Fatte queste doverose premesse di carattere generale, il consulente, sempre in piena aderenza al quesito formulato, previa disamina della documentazione contrattuale versata in atti ha provveduto ad espungere l'effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto, per le seguenti motivazioni (che appaiono condivisibili, in quanto corrette sul piano tecnico-giuridico): “
1. Periodo dal 1/4/1994 al
30/06/2000: anatocismo vietato ex lege.
2. Periodo dal 01/07/2000 al 31/12/2013: non è stata rinvenuta agli atti pattuizione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
3. Periodo dal 01/01/2014 al
31/12/2016: anatocismo vietato ex lege.
4. Periodo successivo al 01/01/2017 fino al 28/01/2020 capitalizzazione annuale degli interessi. Al 3/8/2016: in data 19/12/2016 è agli atti documento di - Integrazione al Contratto di
Conto Corrente - (doc. n.27 fascicolo ) in cui sono recepite le disposizioni della legge 27/12/2013 n.147 CP_2
(c.d. Legge di Stabilità 2014) che all'art.1, comma 629 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB […] Tale pattuizione ha effetto nei calcoli eseguiti dalla scrivente a partire dalla capitalizzazione degli interessi 2017 eseguita al
01/03/2018” (cfr. pag. 32 relazione peritale).
Quanto al secondo periodo, conformemente a quanto replicato dal consulente alle osservazioni della banca, in adesione al preferibile e comunque consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in applicazione dell'art. 7, co. 3 della della Delibera CICR 9.2.2000, secondo cui: “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”, l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9.2.2000, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo all'entrata in vigore di detto provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo, invece, un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti oggetto della nuova disciplina (in tal senso, ex multis, Cass. civ., ord. n. 17634 del 21.6.2021); pattuizione che, come rilevato dal professionista nominato, non è stata rinvenuta tra gli atti prodotti in giudizio.
In definitiva, il consulente ha così concluso: “Sono stati in sintesi individuati due periodi: - Dal 01/04/1994 al
31/12/2016 calcolo degli interessi attivi e passivi semplici, depurando il conto corrente dall'effetto anatocistico;
- Dal
01/01/2017 al 28/01/2020 (data notifica atto citazione) calcolo degli interessi attivi e passivi con capitalizzazione annuale alla data del 1/3 dell'esercizio successivo” (cfr. pag. 40 relazione peritale).
Per quanto riguarda, infine, la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, la società attrice ha evidenziato con riferimento alle aperture di credito del 13.12.2005, del 2.10.2008 e del 4.3.2009 “[…]
pagina14 di 21 la mancata indicazione della base e della formula di calcolo” (cfr. pag. 42 citazione), con conseguente nullità delle relative previsioni contrattuali in quanto indeterminate.
A tale riguardo, in continuità con l'orientamento già manifestato da questo Tribunale e al quale anche lo scrivente Giudice ha già prestato adesione, si ritiene che la nullità della clausola che prevede la c.m.s. si abbia – innanzitutto – in caso non solo di mancata indicazione della percentuale di calcolo, ma anche di non completa specificazione di cosa debba intendersi per massimo scoperto, non bastando, quindi, ad escludere la nullità la sussistenza solo del primo dei predetti requisiti, dovendo invece essere previamente specificato su quali importi e per quali periodi essa venga applicata (cfr. ad es. Trib.
Milano, 05.07.2010, secondo cui: “è nulla, ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la percentuale di calcolo e non specificando se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo” – v. anche Trib. Padova, 10.06.2011).
La ratio sottesa a tale principio giurisprudenziale è infatti quella di consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca: pertanto, la clausola de qua per essere valida deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti (in tal senso, ex multis, App. Milano, 14.1.2019; Trib. Crotone 4.12.2018; Trib. Lucca 11.8.2017).
Infine, la c.m.s. deve essere esplicitata in contratto, non essendo sufficienti allo scopo le indicazioni contenute nei documenti informativi di trasparenza bancaria ovvero le indicazioni contenute nell'estratto conto, essendo tanto gli uni quanto l'alto documenti tecnici inidonei ad integrare il requisito di forma d cui all'art. 117 TUB.
In applicazione di tali direttive ermeneutiche, il consulente nominato ha verificato che, in base alle previsioni dei contratti sopra richiamati, “[…] la Commissione di sia stata sufficientemente Parte_4 determinata”, essendo stabiliti: l'esatta percentuale, la base di calcolo (“massimo scoperto”) ed il periodo di riferimento, ossia il trimestre.
Peraltro, dalle verifiche effettuate dal medesimo professionista è emersa una non corretta applicazione, da parte dell'istituto di credito, della ridetta commissione, in quanto non conforme alle previsioni contrattuali. Per tale ragione, il consulente ha provveduto alla rideterminazione di tali importi, giungendo alle seguenti conclusioni: “Per effetto della prescrizione (vedasi punto 2 della presente relazione in risposta al quesito “C”) risultano irripetibili CMS per un valore di Euro 12.408,06 (v.all.n.8) e sono da analizzare se validamente pattuiti esclusivamente addebiti successivi al 6/3/2009 ovvero: […] 31/03/2009 31/03/2009
‐437,43; 30/06/2009 30/06/2009 ‐492,68. Gli stessi sono rideterminati dalla scrivente solo sulla base del massimo
pagina15 di 21 scoperto del trimestre che risulta a seguito della ricostruzione del conto corrente richiesta dal quesito” (cfr. pag. 22 relazione peritale).
Oggetto di contestazione da parte della società attrice è stata, poi, la commissione sull'accordato, la cui previsione sarebbe allo stesso modo affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, in ragione della
“[…] mancata indicazione della base e della formula di calcolo” (cfr. pag. 42 e 43 citazione).
L'eccezione è risultata, in realtà, fondata all'esito delle verifiche svolte dal consulente d'ufficio, che ha riscontrato quanto segue: “A partire dal 01/07/2009, in conformità alla legge, non ha più CP_2 addebitato la Commissione di Massimo Scoperto, bensì l'onere denominato “Corrispettivo su accordato” per il quale risultano agli atti di causa le seguenti pattuizioni: ‐ 12/2/2010 Contratto di apertura di credito c/c (v.all.n.10 fascicolo
): 1,40%; ‐ 26/01/2011 Lettera condizioni economiche (v.all.n.13 fascicolo ): 0,35%; ‐ CP_2 CP_2
26/06/2013 Contratto di apertura di credito c/c (v.all.n.20 fascicolo ): 0,35%; ‐ 09/06/2014 Condizioni CP_2 economiche – documento di sintesi (v.all.n.23 fascicolo ): 0,5%; ‐ 19/10/2015 Condizioni economiche – CP_2 documento di sintesi (v.all.n.24‐25 fascicolo ): 0,35%; ‐ 30/06/2016 Contratto di apertura di credito c/c CP_2
(v.all.n.26 fascicolo ): 0,35%; ‐ 15/11/2018 Condizioni economiche – documento di sintesi (v.all.n.28 CP_2 fascicolo ): 0,35%” ed ha provveduto alla rettifica degli addebiti effettuati a tale titolo nei CP_2 seguenti termini: “a. è stato dedotto solo l'addebito del 13/01/2010 di Euro 146,62 poiché la pattuizione di tale onere è intervenuta solo in data 12/02/2010 (v.all.n.10 fascicolo ); b. per il periodo 12/02/2010 – CP_2
25/01/11 è stata ricalcolata ed applicata la percentuale trimestrale del 0,47% (=1,40%:4) dato che l'importo annuale della stessa era stabilito in misura del 1,40% sul fido pattuito (v.all.n.10 fascicolo ); c. per il periodo CP_2
26/01/2011 – 10/04/2013 è stata ricalcolata ed applicata la percentuale trimestrale del 0,09% (=0,35%:4) dato che l'importo annuale della stessa era stabilito in misura del 0,35% sul fido pattuito (v.all. n.13 fascicolo )” CP_2
(cfr. pag. 23 e 24 relazione peritale).
Alla luce di tutto quanto sopra, all'esito dei ricalcoli operati dal consulente tecnico, alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (28.1.2020), il saldo del conto corrente n.
72757201 è stato rideterminato in €. 11.357,21 a debito della società correntista, odierno attore.
Per completezza di motivazione, con riferimento alle ulteriori doglianze mosse al ridetto contratto di conto corrente, sul quale sono state regolate le diverse aperture di credito meglio indicate in atti, si rileva quanto segue:
a. secondo la prospettazione della società attrice – previo integrale richiamo alle risultanze della consulenza di parte versata in atti (cfr. doc. 5 citazione) – “[…] i calcoli svolti dal TP (effettuati utilizzando, appunto, la formula indicata dalla legge n.108/1996 che rimanda in ogni caso a quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., secondo cui “per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”) mostrano chiaramente come, nel periodo oggetto di analisi, il TEG abbia superato il tasso soglia antiusura in molteplici trimestri” (cfr. pag. 18-20 citazione).
pagina16 di 21 A tale conclusione la parte giunge facendo applicazione, ai fini del calcolo del T.E.G., di una formula diversa da quella prevista dalle Istruzioni della NC d'IT, ovverosia della cd. “formula finanziaria” in base alla quale “Per il calcolo del TEG si deve tenere conto: degli interessi passivi addebitati, della commissione di massimo scoperto addebitata, delle commissioni/spese addebitate (ad esclusione di imposte e tasse), degli effetti delle c.d. valute, dell'effetto dell'eventuale capitalizzazione trimestrale” (cfr. pag. 17 citazione).
Tale doglianza non può essere accolta, in quanto del tutto infondata, non potendo essere condiviso il metodo impiegato per addivenire alla conclusione proposta.
Ad avviso di chi scrive, infatti, ed in continuità con l'orientamento già manifestato dall'intestato
Tribunale ed al quale si è già prestata piena adesione, condividendone le ragioni giuridiche poste a fondamento, l'impiego di una formula differente da quella indicata dalla NC d'IT per la determinazione del T.E.G. preclude ex se il successivo confronto di detta grandezza con i tassi soglia emanati dal Ministero: il T.E.G.M., infatti, scaturisce dall'aggregazione statistica dei T.E.G. segnalati dagli intermediari e, a loro volta, determinati conformemente alle Istruzioni della NC d'IT.
Pertanto, diversamente opinando, si arriverebbe inevitabilmente a risultati interpretativi errati, in quanto il confronto verrebbe effettuato tra grandezze non omogenee tra loro.
A riprova di ciò, con maggior impegno motivazionale, si evidenzia altresì ed in ogni caso la non correttezza della formula impiegata dalla società attrice con particolare riferimento al computo, ai fini del calcolo del T.E.G. negoziale, dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto.
In particolare, sulla questione della depurazione dell'effetto anatocistico ai fini dell'usura, la giurisprudenza di merito si è già in modo condivisibile pronunciata – ed alla stessa è sufficiente fare rinvio integrale (Trib. Torino 20 aprile 2012) – ritenendo che: “la capitalizzazione degli interessi passivi non possa essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale capitalizzazione (come già detto legittima successivamente alla delibera C.I.C.R. del 2000), il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale […]. Avuto riguardo alla formula di computo del TEG, sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorra depurare il capitale dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, così come “gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” devono essere ricompresi nel numeratore, del pari gli interessi maturati nei trimestri precedenti non possono essere espunti dal denominatore;
non si potrebbe d'altronde sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra loro (il numeratore ricomprendente gli interessi sugli interessi e il denominatore che non li ricomprenderebbe); inoltre il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tasso soglia, che – come noto – viene determinato sulla base di un tasso globale effettivo medio che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti”.
Quanto alla C.M.S., deve farsi applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 16303 del 20.6.2018, secondo cui: “ai fini della verifica del superamento del
pagina17 di 21 tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art.
2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Con il citato arresto, il Supremo Consesso, nell'aderire a quell'orientamento assunto dalla Cassazione civile con le sentenze del 22 giugno 2016, n. 12965 e 3 novembre 2016, n. 22270, secondo cui non si poteva riconoscere carattere interpretativo e dunque retroattivo alla norma suddetta, non sottrae tout court la C.M.S. al vaglio di legittimità prescritto dalla L. 108/1996, ma individua la modalità tecnico- operativa attraverso la quale tale vaglio possa assicurare il rispetto dell'esigenza di omogeneità o simmetria tra composizione del TEGM, da un lato, e tasso usura in concreto, dall'altro; modalità che – come visto – non consiste nel includere sic et simpliciter (e come proposto dalla società attrice) la C.M.S. nel T.E.G. negoziale.
Quanto, poi, alla contestazione del valore da attribuirsi alle Istruzioni della NC di IT, dei cui criteri, pertanto, non dovrebbe tenersi conto ai fini della verifica di usurarietà degli interessi, a parere di questo
Giudice la ricostruzione prospettata dall'attore non può essere condivisa.
In adesione, infatti, ad orientamenti di legittimità e di merito (cfr. Cass. civ., sent. 22.6.2016, n. 12965;
Trib. Milano, ord. 21.10.2014; Trib. Milano sent. n. 10521 del 19.10.2017; Trib. Torino, sent. 13.9.2017,
n. 4304; Appello Milano, sent. 29.4.2020, n. 1035) anche la scrivente ritiene che ogni verifica quanto al rispetto del tasso soglia debba essere effettuata alla luce dei criteri sanciti dalle Istruzioni della NC
d'IT tempo per tempo vigenti. A sostegno di tale conclusione si riportano gli argomenti addotti dall'orientamento suddetto – integralmente condivisi dalla scrivente – e, in particolare: “pur essendo evidente che le Istruzioni della NC d'IT non sono comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari. In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l'art.
4 TUB prevede in via generale che la NC d'IT, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari;
si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari. Inoltre esse trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura. Questa è stata posta, a livello di norme primarie, dalla legge 108/1996, che ha tra l'altro modificato l'art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pagina18 di 21 pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del
Ministro del tesoro, sentita la NC d'IT (cfr. comma 2). Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data
23/9/1996, hanno sempre demandato alla NC d'IT la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i
d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m.
22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla NC d'IT. È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con
l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la NC d'IT abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del
TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio. Analogamente, quando occorre confrontare il TEG applicato da una NC ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria
o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità una certa modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia. Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura”.
In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della NC
d'IT quali fonti di diritto;
ciononostante, in considerazione della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, “un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto”. Inoltre, “il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato”. Infine, poiché il computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito – prevista dall'art. 644, quarto comma, c.p. – richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica, la scelta operata a tal fine dalla NC d'IT appare congrua e ragionevole.
Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.
b. quanto all'eccepita nullità delle clausole relative ai tassi d'interesse debitori, contenute nei contratti di apertura di credito stipulati fino al 28.7.2011, per mancata indicazione del TAEG, la stessa non è meritevole di accoglimento in quanto infondata in diritto.
pagina19 di 21 In particolare, lo scrivente Giudice ritiene di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene detta tesi non fondata (cfr. Trib. Bologna n. 20123/2018; Trib. Roma, 21.1.2019;
Trib. Torino n. 2210/2018, n. 4233/2018 e n. 86/2019; Appello Torino, ord. 28.1.2020). A tale proposito occorre, innanzitutto, premettere che la tematica involta dalla doglianza in questione attiene al profilo della cd. trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, disciplinata dal Titolo X delle
Istruzioni di Vigilanza della NC d'IT (9° aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del
21.4.1999) e, successivamente, dalle ulteriori disposizioni di cui al Provvedimento del 9 febbraio 2011.
Tale regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza è stata adottata in base a quanto disposto dalla
Delibera CICR del 4.3.2003, che aveva per l'appunto demandato alla NC d'IT il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali […] gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore
Sintetico di Costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla NC d'IT”. In base a tale disciplina, detto indice (che è “calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali, avente una funzione informativa, mediante il quale, cioè, il cliente è in grado di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. In considerazione della sua peculiare composizione e della finalità che assolve, tale indicatore evidentemente non può in alcun modo essere assimilato o altrimenti equiparato ad un tasso di interesse, ad un prezzo o ad una condizione economica direttamente applicabile al contratto con conseguente non assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 117, co. 6 T.U.B.. Ad ulteriore conferma di tale esclusione, basti rilevare che la sanzione della nullità per mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_5 prevista esclusivamente con riferimento al credito al consumo e nei termini di cui all'art. 125bis, co. 6
T.U.B., a mente del quale: “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Appare, dunque, evidente che se il Pa Pa legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra dichiarato e concretamente applicato anche con riferimento ad operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella sopra richiamata;
ma – come è noto – l'art. 117, co. 6
T.U.B. non contiene alcuna previsione in tal senso. Ne discende, allora, che l'erronea o la mancata indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali, ma può eventualmente Pt_5 rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. D'altra parte, questa soluzione risulta altresì perfettamente coerente con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note sentenze gemelle n. 26724 e n.
26725 del 2007 secondo cui, dovendosi distinguere le conseguenze giuridiche che derivano dalla pagina20 di 21 violazione delle regole di validità dei negozi giuridici da quelle conseguenti alla violazione delle regole di condotta delle parti contrattuali, solo nella prima ipotesi potrà verificarsi la nullità del relativo contratto.
Infine, da respingere è la domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento, in quanto risulta del tutto sfornita di prova relativamente al profilo dell'effettiva derivazione causale del danno dal preteso adempimento dell'istituto di credito.
Quanto alle spese processuali e di c.t.u. (nella misura già liquidata con separato decreto), ritiene questo
Giudice che le stesse debbano comunque essere poste interamente a carico della società attrice non ravvisandosi i presupposti per configurare un'ipotesi di soccombenza reciproca oppure “gravi motivi” a giustificazione di una compensazione anche solo parziale delle stesse. Ad avviso di chi scrive, infatti, benché talune delle censure mosse da questa siano risultate fondate, le stesse hanno trovato accoglimento solo in minima parte, tanto da portare ad una rideterminazione del saldo per un importo pressoché irrisorio rispetto a quanto domandato, ferma in ogni caso l'inammissibilità dell'azione di ripetizione degli asseriti indebiti e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite si liquidano, quindi, come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda determinato secondo il criterio del decisum (e, quindi, pari al complessivo ammontare delle rettifiche operate) e secondo i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in persona del l.r.p.t., così Pt_1 Parte_2 provvede:
- in parziale accoglimento delle censure di parte attrice, accerta e dichiara che alla data del 28.1.2020, il saldo del conto corrente n. 72757201 era pari ad €. 11.357,21 a debito della società correntista;
- rigetta tutte le altre censure e domande proposte da parte attrice;
- pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di in persona del Controparte_1
l.r.p.t. delle spese di lite che liquida in complessivi €. 5.077,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 919,00 per la fase di studio;
€. 777,00 per la fase introduttiva;
€. 1.680,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €.
1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 19.4.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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