Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 2554
CS
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 6 del contratto al calcolo dell'extrabudget

    Il Consiglio di Stato ritiene che l'interpretazione letterale della clausola (art. 7, che fa riferimento all'art. 6) induca a ritenere che il limite del 75% al 31 agosto si applichi anche all'extra-budget con decurtazione del 40%. La ratio della clausola è garantire la continuità del servizio sanitario durante l'anno, evitando che le strutture esauriscano prematuramente il budget e disincentivando comportamenti distorsivi.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento e del principio di leale collaborazione

    La presenza di una chiara previsione contrattuale esclude la violazione del legittimo affidamento. Una prassi applicativa diversa negli anni precedenti non può consentire la disapplicazione di una clausola contrattuale, considerando che i contratti hanno durata annuale. Eventuali violazioni dei canoni di correttezza potrebbero rilevare sul piano risarcitorio, non su quello della validità dell'atto.

  • Rigettato
    Violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione

    La sentenza del TAR è corretta nell'escludere la presenza di una motivazione postuma, poiché ARES si è limitata a dare conto dei calcoli basati sulle disposizioni contrattuali che avevano portato alla determinazione delle prestazioni extra-budget da remunerare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 2554
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2554
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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